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Stato e Chiesa: la stagione delle intese

Sono trascorsi venti anni dagli Accordi di Revisione del Concordato del 1929. Accordi che, rispondenti al rinnovamento della società civile, hanno consentito di collocare al centro delle scelte normative il sentimento religioso del cittadino. Suggerendo applicazioni anche per le confessioni di minoranza

Lo Stato della Città del Vaticano, in un'immagine ripresa dall'alto

Sono trascorsi vent'anni dalla attuazione per legge del nuovo testo concordatario tra Repubblica italiana e Santa Sede. Dunque da quegli Accordi - tecnicamente detti di Revisione, perché intesi appunto a "rivedere", seppure con ampie e notevolissime novità disciplinari, il più antico Concordato del Laterano dell'11 febbraio 1929 - stipulati a Villa Madama il 18 febbraio 1984, anche se la legge deputata a renderli vigenti, la n. 121/1984, seguì, come è consuetudine nei rapporti di Diritto internazionale, ad un lungo lasso di tempo: vide infatti la luce solo il 25 marzo 1985. Un anno dopo.

Questo complesso di norme era il risultato di un percorso maturato a partire dagli anni che seguirono la nuova Costituzione repubblicana del 1948. Già negli anni Sessanta l'esigenza di una revisione del Concordato del Laterano, intesa ad armonizzare i principi della Costituzione con norme confessionali più attuali, rispondenti al mutare dei tempi, aveva manifestato segni inequivocabili. Gli anni Settanta furono l'antefatto decisivo del cambiamento: le leggi sul diritto di famiglia e il divorzio, l'aborto, la legislazione sul diritto del lavoro, ma anche la nuova organizzazione del territorio, con l'istituzione delle Regioni ed il decentramento degli interessi e delle istanze sociali più prossime ai cittadini, avrebbero segnato la prima, profonda laicizzazione del Paese. Durante gli anni Ottanta la volontà di riforma si materializza nel nuovo Concordato, ossia nei succitati Accordi di Revisione, più rispondenti al rinnovamento civile e al dettato costituzionale.

A questi parametri fanno dunque implicito riferimento le disposizioni accolte nel testo pattizio del 1984, che si possono sintetizzare nelle seguenti tematiche: riconoscimento del rapporto concordatario Stato-Chiesa (art. 1); libertà religiosa nelle sue varie espressioni di missione, comunicazione, associazione (art. 2); disciplina di diocesi e parrocchie (art. 3); disciplina e garanzie sullo stato dei religiosi (art. 4); edifici di culto e loro finalità (art. 5); riconoscimento dei giorni festivi (art. 6); enti e beni ecclesiastici: riconoscimento della loro personalità giuridica e trattamento fiscale (art. 7); effetti civili del matrimonio canonico e rapporti tra giurisdizione civile ed ecclesiastica (art. 8); insegnamento della religione cattolica nelle scuole (art. 9); libertà di istituzione e direzione di università e seminari e riconoscimento dei loro titoli accademici (art. 10); assistenza spirituale nelle cosiddette "comunità separate", ossia ospedali, caserme e carceri (art. 11); tutela del patrimonio storico e artistico di interesse religioso (art. 12). Un insieme di principi generali a cui si lega un Protocollo addizionale che apporta suggerimenti di interpretazione di tali principi.

La storica firma del Trattato del Laterano tra il Cardinale Gasparri e Mussolini, avvenuta nel 1929 a Roma

La novità più notevole che segue al testo, e che troverà deciso sviluppo nel ventennio successivo, è nel criterio di applicazione di tali principi, inteso ad offrire il maggior spazio possibile alla libera espressione del sentimento religioso del cittadino, sia in forma associata che nella propria individualità. È questo il metodo che può definirsi "di contrattazione", in virtù del quale ogni principio generale, ogni norma quadro tra quelle elencate trova esecuzione concreta attraverso successivi accordi, in modo tale che all'accordo generale ed astratto tra Stato e Chiesa su una materia riconosciuta come "ambito di lavoro", segue un accordo di dettaglio che la disciplina nelle sue più minute esigenze.

Questa "contrattazione", rinnovabile nel corso del tempo, permette di cogliere mutamenti e correggere soluzioni normative non più adeguate ai cambiamenti sopraggiunti, secondo il principio di bilateralità. Un modello che nel corso di vent'anni ha avuto un largo e felice impiego nel settore dei diritti di libertà confessionale. Tanto è vero che è stato per così dire "travasato" dal rapporto tra Stato e Chiesa cattolica ai nascenti rapporti tra Stato e confessioni di minoranza.

Dal 1984 ad oggi, infatti, ben otto Intese sono state firmate dallo Stato italiano con altrettante confessioni acattoliche (Valdesi, nel 1984; Unione Cristiana Chiese Avventiste del 7° giorno e Assemblee di Dio in Italia, nel 1988; Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, nel 1989; Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, nel 1995; Chiesa Evangelica Luterana in Italia, nel 1995; Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova e Unione Buddhista d'Italia, prive di legge esecutiva), così rendendo concreto il dettato dell'art. 8, comma 3 della Costituzione che, relativamente alle confessioni religiose diverse dalla cattolica afferma: "I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di Intese con le relative rappresentanze".

Questo quadro descrive, dunque, il passaggio deciso da un sistema di rapporti immobile tra Stato e dimensione confessionale, abbracciante la Chiesa cattolica e le altre fedi emergenti, ad uno assai dinamico. Un dinamismo che ha come scopo ultimo quello di registrare attraverso la voce delle leggi la soluzione più attenta e idonea alla tutela del sentimento religioso.

Le applicazioni concrete di questo modello per accordi bilaterali del 1984 - e sconosciuto al legislatore del 1929 - hanno dato luogo nell'ultimo ventennio a straordinari risultati su questioni talvolta oggetto della cronaca e di gravi polemiche. Si pensi all'Intesa dell'8 giugno 2001 raggiunta dalla Commissione bilaterale Santa Sede-Italia per risolvere la questione delle emissioni elettromagnetiche della stazione Radio Vaticana di Santa Maria di Galeria, o all'Intesa tra Ministero Pubblica Istruzione e Conferenza Episcopale Italiana (Cei) per disciplinare l'ora di religione.

In altre occasioni questi "accordi bilaterali" hanno permesso di migliorare discipline imperfette, come nel caso dell'Intesa sull'assistenza religiosa alle Forze di Polizia o sulla tutela dei beni culturali di interesse religioso, cui hanno fatto seguito molte altre espressioni di accordo intervenute tra rappresentanti locali. O hanno consentito soluzioni accettabili su operazioni delicate come lo sventramento urbanistico delle propaggini ultime del Gianicolo rivolte a San Pietro, cui si giunse dopo una Intesa per la definizione consensuale delle modalità di realizzazione del parcheggio sul Gianicolo stesso, in occasione del Giubileo del 2000. Né va dimenticata, in era informatica, l'importante Intesa conclusa tra Cei ed Istituto per il Catalogo e la Documentazione (8 aprile 2002), per creare in cooperazione un inventario e catalogo informatico del patrimonio storico-artistico della Chiesa in Italia.

E un'ampia applicazione si è avuta anche nel caso delle confessioni religiose di minoranza: basterà menzionare la determinazione del calendario delle festività religiose ebraiche o il riconoscimento di lauree e diplomi in Teologia rilasciati dalla Facoltà valdese e il correlativo delle Scuole rabbiniche. Dunque una poderosa spinta delle istituzioni per la tutela del sentimento religioso dei cittadini, e con essa, negli ultimi venti anni, l'inizio di una vera "stagione delle intese".

Ma la contrattazione confessionale ha trovato una larga possibilità di sviluppo recente anche nella legislazione regionale. Ogni Regione italiana si è corredata di un complesso di leggi su un ampio ventaglio di materie: dal servizio di assistenza religiosa al volontariato e alle Onlus; dal riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori, all'edilizia di culto e ai relativi sostegni finanziari, alla scuola e alla famiglia.

L'ultimo importante tassello di questo sistema è l'auspicata legge sulla libertà religiosa, più volte arrestata nel suo procedere, ad indicare l'incerto cammino di un progetto nato nel 1990 e, dopo varie sospensioni, arenatosi nelle acque basse della Commissione Parlamentare Affari Costituzionali. Una normativa che, approvata in tempi recenti in altri Paesi europei di medesima tradizione e sensibilità, in quanto legge-quadro, sarebbe il tetto di un'architettura confessionale perfetta nel suo insieme.

Questa mancanza, tuttavia, nulla toglie ai risultati raggiunti in questo ventennio grazie al dinamico "sistema delle intese", così attento a fotografare il mutevole e sempre presente bisogno religioso dell'uomo.

Fabio Vecchi Bertolelli