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Sono trascorsi vent'anni dalla
attuazione per legge del nuovo testo concordatario tra Repubblica
italiana e Santa Sede. Dunque da quegli Accordi - tecnicamente
detti di Revisione, perché intesi appunto a "rivedere", seppure con
ampie e notevolissime novità disciplinari, il più antico Concordato
del Laterano dell'11 febbraio 1929 - stipulati a Villa Madama il 18
febbraio 1984, anche se la legge deputata a renderli vigenti, la n.
121/1984, seguì, come è consuetudine nei rapporti di Diritto
internazionale, ad un lungo lasso di tempo: vide infatti la luce
solo il 25 marzo 1985. Un anno dopo.
Questo complesso di norme era il
risultato di un percorso maturato a partire dagli anni che
seguirono la nuova Costituzione repubblicana del 1948. Già negli
anni Sessanta l'esigenza di una revisione del Concordato del
Laterano, intesa ad armonizzare i principi della Costituzione con
norme confessionali più attuali, rispondenti al mutare dei tempi,
aveva manifestato segni inequivocabili. Gli anni Settanta furono
l'antefatto decisivo del cambiamento: le leggi sul diritto di
famiglia e il divorzio, l'aborto, la legislazione sul diritto del
lavoro, ma anche la nuova organizzazione del territorio, con
l'istituzione delle Regioni ed il decentramento degli interessi e
delle istanze sociali più prossime ai cittadini, avrebbero segnato
la prima, profonda laicizzazione del Paese. Durante gli anni
Ottanta la volontà di riforma si materializza nel nuovo Concordato,
ossia nei succitati Accordi di Revisione, più rispondenti al
rinnovamento civile e al dettato costituzionale.
A questi parametri fanno dunque
implicito riferimento le disposizioni accolte nel testo pattizio
del 1984, che si possono sintetizzare nelle seguenti tematiche:
riconoscimento del rapporto concordatario Stato-Chiesa (art. 1);
libertà religiosa nelle sue varie espressioni di missione,
comunicazione, associazione (art. 2); disciplina di diocesi e
parrocchie (art. 3); disciplina e garanzie sullo stato dei
religiosi (art. 4); edifici di culto e loro finalità (art. 5);
riconoscimento dei giorni festivi (art. 6); enti e beni
ecclesiastici: riconoscimento della loro personalità giuridica e
trattamento fiscale (art. 7); effetti civili del matrimonio
canonico e rapporti tra giurisdizione civile ed ecclesiastica (art.
8); insegnamento della religione cattolica nelle scuole (art. 9);
libertà di istituzione e direzione di università e seminari e
riconoscimento dei loro titoli accademici (art. 10); assistenza
spirituale nelle cosiddette "comunità separate", ossia ospedali,
caserme e carceri (art. 11); tutela del patrimonio storico e
artistico di interesse religioso (art. 12). Un insieme di principi
generali a cui si lega un Protocollo addizionale che apporta
suggerimenti di interpretazione di tali principi.

La novità più notevole che segue al
testo, e che troverà deciso sviluppo nel ventennio successivo, è
nel criterio di applicazione di tali principi, inteso ad offrire il
maggior spazio possibile alla libera espressione del sentimento
religioso del cittadino, sia in forma associata che nella propria
individualità. È questo il metodo che può definirsi "di
contrattazione", in virtù del quale ogni principio generale, ogni
norma quadro tra quelle elencate trova esecuzione concreta
attraverso successivi accordi, in modo tale che all'accordo
generale ed astratto tra Stato e Chiesa su una materia riconosciuta
come "ambito di lavoro", segue un accordo di dettaglio che la
disciplina nelle sue più minute esigenze.
Questa "contrattazione", rinnovabile
nel corso del tempo, permette di cogliere mutamenti e correggere
soluzioni normative non più adeguate ai cambiamenti sopraggiunti,
secondo il principio di bilateralità. Un modello che nel corso di
vent'anni ha avuto un largo e felice impiego nel settore dei
diritti di libertà confessionale. Tanto è vero che è stato per così
dire "travasato" dal rapporto tra Stato e Chiesa cattolica ai
nascenti rapporti tra Stato e confessioni di minoranza.
Dal 1984 ad oggi, infatti, ben otto
Intese sono state firmate dallo Stato italiano con altrettante
confessioni acattoliche (Valdesi, nel 1984; Unione Cristiana Chiese
Avventiste del 7° giorno e Assemblee di Dio in Italia, nel 1988;
Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, nel 1989; Unione Cristiana
Evangelica Battista d'Italia, nel 1995; Chiesa Evangelica Luterana
in Italia, nel 1995; Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova
e Unione Buddhista d'Italia, prive di legge esecutiva), così
rendendo concreto il dettato dell'art. 8, comma 3 della
Costituzione che, relativamente alle confessioni religiose diverse
dalla cattolica afferma: "I loro rapporti con lo Stato sono
regolati per legge sulla base di Intese con le relative
rappresentanze".
Questo quadro descrive, dunque, il
passaggio deciso da un sistema di rapporti immobile tra Stato e
dimensione confessionale, abbracciante la Chiesa cattolica e le
altre fedi emergenti, ad uno assai dinamico. Un dinamismo che ha
come scopo ultimo quello di registrare attraverso la voce delle
leggi la soluzione più attenta e idonea alla tutela del sentimento
religioso.
Le applicazioni concrete di questo
modello per accordi bilaterali del 1984 - e sconosciuto al
legislatore del 1929 - hanno dato luogo nell'ultimo ventennio a
straordinari risultati su questioni talvolta oggetto della cronaca
e di gravi polemiche. Si pensi all'Intesa dell'8 giugno 2001
raggiunta dalla Commissione bilaterale Santa Sede-Italia per
risolvere la questione delle emissioni elettromagnetiche della
stazione Radio Vaticana di Santa Maria di Galeria, o all'Intesa tra
Ministero Pubblica Istruzione e Conferenza Episcopale Italiana
(Cei) per disciplinare l'ora di religione.
In altre occasioni questi "accordi
bilaterali" hanno permesso di migliorare discipline imperfette,
come nel caso dell'Intesa sull'assistenza religiosa alle Forze di
Polizia o sulla tutela dei beni culturali di interesse religioso,
cui hanno fatto seguito molte altre espressioni di accordo
intervenute tra rappresentanti locali. O hanno consentito soluzioni
accettabili su operazioni delicate come lo sventramento urbanistico
delle propaggini ultime del Gianicolo rivolte a San Pietro, cui si
giunse dopo una Intesa per la definizione consensuale delle
modalità di realizzazione del parcheggio sul Gianicolo stesso, in
occasione del Giubileo del 2000. Né va dimenticata, in era
informatica, l'importante Intesa conclusa tra Cei ed Istituto per
il Catalogo e la Documentazione (8 aprile 2002), per creare in
cooperazione un inventario e catalogo informatico del patrimonio
storico-artistico della Chiesa in Italia.
E un'ampia applicazione si è avuta
anche nel caso delle confessioni religiose di minoranza: basterà
menzionare la determinazione del calendario delle festività
religiose ebraiche o il riconoscimento di lauree e diplomi in
Teologia rilasciati dalla Facoltà valdese e il correlativo delle
Scuole rabbiniche. Dunque una poderosa spinta delle istituzioni per
la tutela del sentimento religioso dei cittadini, e con essa, negli
ultimi venti anni, l'inizio di una vera "stagione delle
intese".
Ma la contrattazione confessionale
ha trovato una larga possibilità di sviluppo recente anche nella
legislazione regionale. Ogni Regione italiana si è corredata di un
complesso di leggi su un ampio ventaglio di materie: dal servizio
di assistenza religiosa al volontariato e alle Onlus; dal
riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori,
all'edilizia di culto e ai relativi sostegni finanziari, alla
scuola e alla famiglia.
L'ultimo importante tassello di
questo sistema è l'auspicata legge sulla libertà religiosa, più
volte arrestata nel suo procedere, ad indicare l'incerto cammino di
un progetto nato nel 1990 e, dopo varie sospensioni, arenatosi
nelle acque basse della Commissione Parlamentare Affari
Costituzionali. Una normativa che, approvata in tempi recenti in
altri Paesi europei di medesima tradizione e sensibilità, in quanto
legge-quadro, sarebbe il tetto di un'architettura confessionale
perfetta nel suo insieme.
Questa mancanza, tuttavia, nulla
toglie ai risultati raggiunti in questo ventennio grazie al
dinamico "sistema delle intese", così attento a fotografare il
mutevole e sempre presente bisogno religioso
dell'uomo. |