|
Recupero: in prescrizione?

Mi sono stati erogati due equo indennizzo: uno nel 1984,
in rapporto a infermità riconosciuta dipendente da causa di
servizio e ascritta alla 7a categoria; l'altro nel 1995, in
rapporto a infermità ascritta alla 1a categoria. La pensione
privilegiata mi è stata concessa, rispettivamente, in data 30 marzo
1994 in rapporto alla 7a categoria e in data 20 dicembre 1995 in
rapporto alla 1a categoria. Poiché l'equo indennizzo è stato
erogato per le stesse infermità per le quali è stata concessa la
pensione privilegiata ordinaria, l'Amministrazione sta procedendo
al recupero del 50 per cento della somma corrisposta, mediante
trattenute mensili del 10 per cento della pensione privilegiata
ordinaria, così come previsto dall'articolo 144 del Decreto
Presidente della Repubblica n. 1092/1973. Essendo trascorsi
rispettivamente 20 anni dal primo decreto concessivo dell'equo
indennizzo e 8 anni dal secondo, l'Amministrazione può, oggi,
chiedere all'interessato la restituzione della metà delle somme
erogate per l'equo indennizzo? A causa del tempo trascorso, tale
recupero è legittimo oppure è andato in prescrizione? Qual è la
norma relativa alla prescrizione stessa? Vorrei, inoltre, elargire
una piccola offerta a favore del nostro illustre periodico Il
Carabiniere, al quale sono abbonato con orgoglio fin dal mio
arruolamento nell'Arma Benemerita. Gradirei conoscere le
modalità.
D.T. - Crevalcore (Bo)
Nella descrizione dei fatti lei non ha però precisato da quando
l'Amministrazione ha iniziato a recuperare il credito. È verosimile
che ciò sia avvenuto, come da norma, con la corresponsione a suo
tempo della pensione privilegiata ordinaria (data in cui sorge, per
legge, il diritto a recupero). In tal caso l'Amministrazione
creditrice può continuare oggi a chiedere legittimamente la
restituzione, in quanto si tratta di recupero rateizzato di
credito, come previsto dalla vigente normativa. Per completezza di
risposta informiamo che la prescrizione è prevista dall'articolo
2946 del Codice Civile, che sancisce l'estinzione del diritto per
prescrizione con il decorso di dieci anni. Tuttavia, detti termini
possono essere interrotti da ogni atto che valga a costituire in
mora il debitore (articolo 2943 del citato Codice Civile).
Costituisce atto interruttivo della prescrizione qualunque
comunicazione del creditore che dimostri la volontà di esercitare
il proprio diritto. Nel caso da lei rappresentato e nel presupposto
che il recupero fosse iniziato nei tempi suindicati, i termini
prescrizionali verrebbero peraltro interrotti con cadenza mensile,
in quanto l'Amministrazione, nel procedere alla trattenuta prevista
dalla norma, dimostra in modo inequivocabile la volontà di
esercitare il diritto.
In merito alla elargizione di una
somma a favore della nostra Rivista, le indichiamo l'unica modalità
praticabile, proponendole di ordinare e sottoscrivere uno o più
abbonamenti de Il Carabiniere a favore di destinatari (beneficiari)
che gentilmente vorrà indicare.
Carabiniere ausiliario e di leva
Sono un insegnante attualmente in servizio presso una scuola media
statale. Dal febbraio 1969 al maggio 1970 ho prestato servizio
nell'Arma come carabiniere ausiliario. Nel 1971 sono stato
richiamato sotto le armi e ho svolto un ulteriore periodo di dodici
mesi come carabiniere. Chiedo cortesemente come mi verrà valutato
il suindicato servizio militare ai fini pensionistici e ai fini
della buonuscita.
G.M. - Bono (Ss)
Ai sensi e per gli effetti della
legge 1986, n. 958, articolo 20, il periodo di servizio militare
(quello di leva obbligatoria) è valido per l'inquadramento
economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini
del trattamento previdenziale del settore pubblico. Inoltre, la
stessa legge, in riferimento ai carabinieri ausiliari, all'articolo
21 stabilisce che, in favore di detto personale che cessi dal
servizio senza avere acquisito diritto a pensione, all'atto
dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio
prestato, escluso quello di leva obbligatorio, a cura della
Amministrazione si provvede alla costituzione della posizione
assicurativa (per invalidità e vecchiaia), mediante il versamento
dei contributi determinati secondo le norme in vigore. Ne consegue
che, ai fini pensionistici, i due suindicati periodi di servizio
militare sono validi, a tutti gli effetti, per l'eventuale
ricongiunzione con altri periodi di servizio prestati in altre
Amministrazioni. In merito alla buonuscita, invece, poiché non è
stato corrisposto il relativo contributo, detti periodi non possono
essere considerati validi. Precisiamo, altresì, che essi non
possono essere riscattati, in quanto l'operazione di riscatto
avrebbe dovuto essere attuata in costanza di servizio. Inoltre,
limitatamente al periodo corrispondente al servizio militare di
leva, la succitata legge n. 958/1986 prevede, è vero, la
valutazione del periodo senza riscattarlo, ma prevede anche che
tale possibilità decorra a partire dal 30 gennaio 1987.
Infermità non ascrivibili
Durante 34 anni di servizio prestato nell'Arma ho contratto varie
malattie, quasi tutte riconosciute per cause di servizio. Una delle
suddette malattie, ancorché riconosciuta nel 1992 dalla Commissione
Medica Ospedaliera competente di Palermo dipendente da causa di
servizio, è stata giudicata non ascrivibile a categoria.
Successivamente, nel 2001, ho presentato, per la stessa malattia,
istanza di aggravamento. Poiché, nonostante i ripetuti solleciti,
non ho ricevuto alcuna risposta, chiedo come mi devo comportare per
ottenere una risposta (positiva o negativa). Faccio presente che
dopo alcuni mesi dal mio congedo, avvenuto nel 1992, sono riuscito
ad avere le indennità spettanti (privilegiata e Decreto di
pensione).
F.B. - Montagnareale (Me)
In merito al comportamento che la
Pubblica Amministrazione deve tenere nei riguardi dei soggetti
interessati, si rimanda alla Rivista di agosto-settembre del 2004
in cui la materia è stata ampiamente trattata in questa rubrica con
il titolo "Lungaggini burocratiche" (terzo aspetto). Per quanto
attiene, invece, l'oggetto del suo quesito, le ricordiamo che per
avere diritto alla pensione privilegiata ordinaria è sufficiente
avere una malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio
purché ascritta ad una categoria della tabella A. Una ulteriore
malattia riconosciuta e ascritta a tabella, in linea generale, non
modifica la misura della pensione privilegiata, a meno che -
autonomamente o per cumulo - non venga assegnata la 1a Categoria.
Unico vantaggio certo deriverà, pertanto, dalla richiesta di una
nuova liquidazione dell'equo indennizzo.
Benefici di perequazione
Mi riferisco alla risposta data con la vostra rubrica ad un quesito
relativo ad una mia domanda, inoltrata in data 5 maggio 1999, nella
quale chiedevo al competente Ministero della Difesa la
corresponsione dei benefici di perequazione e riliquidazione delle
pensioni, ai sensi della legge 29 gennaio 1991, n. 50. Il Ministero
della Difesa mi informava che era stato emesso il decreto di
riliquidazione in data 10 ottobre 2001 e che lo stesso, tramite
Bilancentes (che avrebbe provveduto all'impegno della spesa)
sarebbe stato inviato all'Inpdap di Bari per il pagamento e alla
Corte dei Conti per il controllo. Poiché i suddetti enti non
avevano (e non hanno tutt'oggi) comunicato alcun esito, chiedevo se
essi erano tenuti a dare risposta. Con la presente sono ancora a
pregarvi di porre in essere gli interventi che riterrete più
opportuni verso gli organi amministrativi competenti per la
risoluzione della mia pratica iniziata nel lontano 1999.
M.M. - Andria (Ba)
In realtà le notizie fornite con la
nostra Rivista in merito alla sua domanda sono interlocutorie e non
risolutive del problema da lei prospettato. Noi abbiamo solo inteso
indicare, in linea generale, e per casi analoghi, le modalità
comportamentali (previste dalla normativa vigente) sia degli
interessati, sia dell'Amministrazione, sul tema ricorrente delle
"lungaggini burocratiche". Nel caso di specie,
tuttavia, in base alla
documentazione inviataci successivamente, a noi sembra che l'Inpdap
di Bari sia già in grado di provvedere al pagamento del trattamento
spettante. Ciò perché il decreto emesso, ancorché in attesa di
riscontro da parte della Corte dei Conti, ha efficacia immediata,
anche se provvisoria, ai sensi della legge n. 312/1980. Perché non
chiedere spiegazioni nel senso al citato Inpdap di Bari? Ci risulta
che, normalmente, Bilancentes (ex Ragioneria Centrale) impiega da
due a quattro mesi per la registrazione e l'impegno della
spesa. |