CARABINIERI

Entra nella Stazione on-line dei Carabinieri
Home > L'Editoria > Il Carabiniere > Anno 2005 > Gennaio > Militaria

Quesiti amministrativi

Recupero: in prescrizione?


Simbolo dei quesiti amministrativi

Mi sono stati erogati due equo indennizzo: uno nel 1984, in rapporto a infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio e ascritta alla 7a categoria; l'altro nel 1995, in rapporto a infermità ascritta alla 1a categoria. La pensione privilegiata mi è stata concessa, rispettivamente, in data 30 marzo 1994 in rapporto alla 7a categoria e in data 20 dicembre 1995 in rapporto alla 1a categoria. Poiché l'equo indennizzo è stato erogato per le stesse infermità per le quali è stata concessa la pensione privilegiata ordinaria, l'Amministrazione sta procedendo al recupero del 50 per cento della somma corrisposta, mediante trattenute mensili del 10 per cento della pensione privilegiata ordinaria, così come previsto dall'articolo 144 del Decreto Presidente della Repubblica n. 1092/1973. Essendo trascorsi rispettivamente 20 anni dal primo decreto concessivo dell'equo indennizzo e 8 anni dal secondo, l'Amministrazione può, oggi, chiedere all'interessato la restituzione della metà delle somme erogate per l'equo indennizzo? A causa del tempo trascorso, tale recupero è legittimo oppure è andato in prescrizione? Qual è la norma relativa alla prescrizione stessa? Vorrei, inoltre, elargire una piccola offerta a favore del nostro illustre periodico Il Carabiniere, al quale sono abbonato con orgoglio fin dal mio arruolamento nell'Arma Benemerita. Gradirei conoscere le modalità.
D.T. - Crevalcore (Bo)

Nella descrizione dei fatti lei non ha però precisato da quando l'Amministrazione ha iniziato a recuperare il credito. È verosimile che ciò sia avvenuto, come da norma, con la corresponsione a suo tempo della pensione privilegiata ordinaria (data in cui sorge, per legge, il diritto a recupero). In tal caso l'Amministrazione creditrice può continuare oggi a chiedere legittimamente la restituzione, in quanto si tratta di recupero rateizzato di credito, come previsto dalla vigente normativa. Per completezza di risposta informiamo che la prescrizione è prevista dall'articolo 2946 del Codice Civile, che sancisce l'estinzione del diritto per prescrizione con il decorso di dieci anni. Tuttavia, detti termini possono essere interrotti da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore (articolo 2943 del citato Codice Civile). Costituisce atto interruttivo della prescrizione qualunque comunicazione del creditore che dimostri la volontà di esercitare il proprio diritto. Nel caso da lei rappresentato e nel presupposto che il recupero fosse iniziato nei tempi suindicati, i termini prescrizionali verrebbero peraltro interrotti con cadenza mensile, in quanto l'Amministrazione, nel procedere alla trattenuta prevista dalla norma, dimostra in modo inequivocabile la volontà di esercitare il diritto.

In merito alla elargizione di una somma a favore della nostra Rivista, le indichiamo l'unica modalità praticabile, proponendole di ordinare e sottoscrivere uno o più abbonamenti de Il Carabiniere a favore di destinatari (beneficiari) che gentilmente vorrà indicare.



Carabiniere ausiliario e di leva



Sono un insegnante attualmente in servizio presso una scuola media statale. Dal febbraio 1969 al maggio 1970 ho prestato servizio nell'Arma come carabiniere ausiliario. Nel 1971 sono stato richiamato sotto le armi e ho svolto un ulteriore periodo di dodici mesi come carabiniere. Chiedo cortesemente come mi verrà valutato il suindicato servizio militare ai fini pensionistici e ai fini della buonuscita.
G.M. - Bono (Ss)

Ai sensi e per gli effetti della legge 1986, n. 958, articolo 20, il periodo di servizio militare (quello di leva obbligatoria) è valido per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico. Inoltre, la stessa legge, in riferimento ai carabinieri ausiliari, all'articolo 21 stabilisce che, in favore di detto personale che cessi dal servizio senza avere acquisito diritto a pensione, all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, escluso quello di leva obbligatorio, a cura della Amministrazione si provvede alla costituzione della posizione assicurativa (per invalidità e vecchiaia), mediante il versamento dei contributi determinati secondo le norme in vigore. Ne consegue che, ai fini pensionistici, i due suindicati periodi di servizio militare sono validi, a tutti gli effetti, per l'eventuale ricongiunzione con altri periodi di servizio prestati in altre Amministrazioni. In merito alla buonuscita, invece, poiché non è stato corrisposto il relativo contributo, detti periodi non possono essere considerati validi. Precisiamo, altresì, che essi non possono essere riscattati, in quanto l'operazione di riscatto avrebbe dovuto essere attuata in costanza di servizio. Inoltre, limitatamente al periodo corrispondente al servizio militare di leva, la succitata legge n. 958/1986 prevede, è vero, la valutazione del periodo senza riscattarlo, ma prevede anche che tale possibilità decorra a partire dal 30 gennaio 1987.



Infermità non ascrivibili



Durante 34 anni di servizio prestato nell'Arma ho contratto varie malattie, quasi tutte riconosciute per cause di servizio. Una delle suddette malattie, ancorché riconosciuta nel 1992 dalla Commissione Medica Ospedaliera competente di Palermo dipendente da causa di servizio, è stata giudicata non ascrivibile a categoria. Successivamente, nel 2001, ho presentato, per la stessa malattia, istanza di aggravamento. Poiché, nonostante i ripetuti solleciti, non ho ricevuto alcuna risposta, chiedo come mi devo comportare per ottenere una risposta (positiva o negativa). Faccio presente che dopo alcuni mesi dal mio congedo, avvenuto nel 1992, sono riuscito ad avere le indennità spettanti (privilegiata e Decreto di pensione).
F.B. - Montagnareale (Me)

In merito al comportamento che la Pubblica Amministrazione deve tenere nei riguardi dei soggetti interessati, si rimanda alla Rivista di agosto-settembre del 2004 in cui la materia è stata ampiamente trattata in questa rubrica con il titolo "Lungaggini burocratiche" (terzo aspetto). Per quanto attiene, invece, l'oggetto del suo quesito, le ricordiamo che per avere diritto alla pensione privilegiata ordinaria è sufficiente avere una malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio purché ascritta ad una categoria della tabella A. Una ulteriore malattia riconosciuta e ascritta a tabella, in linea generale, non modifica la misura della pensione privilegiata, a meno che - autonomamente o per cumulo - non venga assegnata la 1a Categoria. Unico vantaggio certo deriverà, pertanto, dalla richiesta di una nuova liquidazione dell'equo indennizzo.



Benefici di perequazione



Mi riferisco alla risposta data con la vostra rubrica ad un quesito relativo ad una mia domanda, inoltrata in data 5 maggio 1999, nella quale chiedevo al competente Ministero della Difesa la corresponsione dei benefici di perequazione e riliquidazione delle pensioni, ai sensi della legge 29 gennaio 1991, n. 50. Il Ministero della Difesa mi informava che era stato emesso il decreto di riliquidazione in data 10 ottobre 2001 e che lo stesso, tramite Bilancentes (che avrebbe provveduto all'impegno della spesa) sarebbe stato inviato all'Inpdap di Bari per il pagamento e alla Corte dei Conti per il controllo. Poiché i suddetti enti non avevano (e non hanno tutt'oggi) comunicato alcun esito, chiedevo se essi erano tenuti a dare risposta. Con la presente sono ancora a pregarvi di porre in essere gli interventi che riterrete più opportuni verso gli organi amministrativi competenti per la risoluzione della mia pratica iniziata nel lontano 1999.
M.M. - Andria (Ba)

In realtà le notizie fornite con la nostra Rivista in merito alla sua domanda sono interlocutorie e non risolutive del problema da lei prospettato. Noi abbiamo solo inteso indicare, in linea generale, e per casi analoghi, le modalità comportamentali (previste dalla normativa vigente) sia degli interessati, sia dell'Amministrazione, sul tema ricorrente delle "lungaggini burocratiche". Nel caso di specie,

tuttavia, in base alla documentazione inviataci successivamente, a noi sembra che l'Inpdap di Bari sia già in grado di provvedere al pagamento del trattamento spettante. Ciò perché il decreto emesso, ancorché in attesa di riscontro da parte della Corte dei Conti, ha efficacia immediata, anche se provvisoria, ai sensi della legge n. 312/1980. Perché non chiedere spiegazioni nel senso al citato Inpdap di Bari? Ci risulta che, normalmente, Bilancentes (ex Ragioneria Centrale) impiega da due a quattro mesi per la registrazione e l'impegno della spesa.

Domenico Benedetti