CARABINIERI

Entra nella Stazione On-Line dei Carabinieri
Ministero della Difesa
Home > L'Editoria > Il Carabiniere > Anno 2005 > Gennaio > Economia

Siamo un popolo di indebitati?

In realtà, no. Piuttosto siamo un popolo che, al passo con gli altri, sta scoprendo il proprio "credito al consumo". Vediamo insieme di cosa si tratta e sotto quali forme può presentarsi

Quando sono stati diffusi gli ultimi dati, molti hanno scritto: siamo un popolo di indebitati. Non è vero: siamo un popolo che si sta mettendo al passo con gli altri, che comincia a razionalizzare, come direbbero gli esperti, il proprio flusso di cassa. In breve: un popolo che sta scoprendo il credito al consumo, variante moderna delle vecchie rate. Non ci credete? Diamo un'occhiata.

Secondo la Banca d'Italia, nel 2003 i nuovi finanziamenti per il credito al consumo hanno registrato un aumento del 12%. A trainare il fenomeno, soprattutto i prestiti personali e i finanziamenti per l'acquisto dei mezzi di trasporto, settore che da solo rappresenta la metà del mercato. Nonostante queste cifre, però, il nostro livello di indebitamento resta fra i più bassi in Europa. Il nostro "tasso di indebitamento" (e cioè il rapporto tra crediti in essere e reddito disponibile lordo) nel 2002 era pari al 34,2%, contro il 58,6 della Francia, l'83 della Spagna, il 111,8 della Germania e il 120,2 del Regno Unito. Non sarà così in futuro: nel 2006, tanto per rimanere abbastanza vicini nel tempo, questa voce raggiungerà, secondo attendibili previsioni, un livello pari al 40%. Insomma, è confermato: il futuro degli acquisti (prima e seconda casa, auto, pc, telefonini, elettrodomestici e persino le vacanze) in gran parte si chiama proprio "credito al consumo". Di qui la necessità di una guida ragionata: conoscere lo strumento che si utilizza può evitare delle brutte sorprese.

Partiamo dall'inizio: cosa si intende per "credito al consumo"? In grandi linee, si tratta di forme di finanziamento. Per legge hanno un importo compreso tra i 154,94 euro (300mila vecchie lire) e i 30.987,41 euro (60 milioni vecchie lire). Ma, naturalmente, c'è forma e forma: alcune note e semplici, altre più complicate.

  • Prestito personale. È un finanziamento di importo prefissato, rimborsabile secondo un piano di ammortamento a rate (con i relativi interessi). Di solito, la somma di danaro non viene erogata se non si specifica il motivo della richiesta.
  • Prestito finalizzato. È un finanziamento subordinato all'acquisto di uno specifico bene o servizio. Il prestito è richiesto presso un negoziante che ha stipulato una convenzione con una banca o una società finanziaria.
  • Fido (o affidamento). È l'esposizione debitoria che un operatore finanziario concede a un proprio cliente. In banca, il fido rappresenta lo scoperto massimo sul conto corrente.
  • Carta di credito. Permette di effettuare operazioni finanziarie senza l'utilizzo dei contanti. Le somme di denaro sono anticipate dall'intermediario che ha emesso la carta e, successivamente, addebitate sul conto corrente.
  • Carta revolving. È una carta di credito che consente al titolare di disporre di una determinata somma di denaro (fido) che viene restituita a rate e non in un'unica soluzione (come avviene con le carte tradizionali). Man mano che il fido viene rimborsato, diventa disponibile per ulteriori utilizzi.
  • Cessione del quinto. È un prestito ai lavoratori dipendenti. L'importo, che per legge non può superare un quinto dello stipendio, viene restituito con una trattenuta diretta sulla retribuzione. In pratica, la rata di rimborso è prelevata dal datore di lavoro e da questi versata all'istituto che ha concesso il finanziamento.

IL CONTRATTO. Il contratto di credito al consumo - che va redatto per iscritto e consegnato in copia al cliente - deve contenere varie indicazioni: il nome della banca o della finanziaria che eroga il finanziamento e i dati identificativi del consumatore che lo richiede; l'importo del prestito e le modalità di erogazione; numero, importo e scadenza delle singole rate di rimborso; Tan (Tasso annuo nominale) e Taeg (Tasso annuo effettivo globale) con il dettaglio delle condizioni che ne regolano le modifiche; importo e causale degli oneri esclusi dal calcolo del Taeg; eventuali maggiori oneri applicabili in caso di mora; eventuali garanzie e coperture assicurative richieste al consumatore; modalità di recesso. Se il contratto non viene stipulato per iscritto, è nullo.

Esso - come spiegano all'Assofin, l'Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare - può essere strutturato in due modi. Innanzitutto, può prevedere la firma contestuale sia del cliente richiedente che della banca (o finanziaria). In tal caso gli obblighi contrattuali scattano per entrambe le parti immediatamente dopo la firma. In altri casi, invece, consiste in un modulo che, compilato con i dati personali del richiedente e le condizioni economiche applicate, viene sottoscritto dal cliente e rappresenta una semplice "proposta" dello stesso, che diventa un vero e proprio contratto, vincolante per le parti, solo a partire da quando, con l'erogazione della somma o la consegna del bene o della lettera di conferma, la banca o la finanziaria dichiara di accettarla. Alcuni contratti prevedono anche la possibilità di recedere dalla "proposta" entro un dato numero di giorni. La normativa antiriciclaggio in vigore in Italia impone alla banca o alla finanziaria di identificare sempre il cliente richiedendo un documento di identità e il codice fiscale. Per l'istruzione della pratica di finanziamento, oltre a questi documenti vengono sempre richiesti quelli sul reddito percepito dal richiedente.

LA DURATA E LA SUA CONCLUSIONE. Una volta ottenuto il finanziamento, il consumatore è ovviamente tenuto a rimborsare alla banca o alla finanziaria gli importi delle rate alle scadenze e con le modalità concordate (per esempio, bollettini postali, addebito sul conto corrente bancario eccetera) e indicate nel contratto. Se nel corso della durata del contratto alcuni dati personali del consumatore cambiano (per esempio l'indirizzo di residenza), è necessario che le modifiche siano comunicate al finanziatore con tempestività, per evitare possibili disguidi e incomprensioni.

Il consumatore che abbia sottoscritto un contratto di credito al consumo può sempre estinguere anticipatamente il prestito, versando il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino al momento dell'estinzione, più (se previsto dal contratto) un compenso che deve mantenersi nei limiti previsti dalla legge (attualmente l'1 per cento del capitale residuo). Il contratto di vendita e quello di finanziamento sono distinti e separati. Pertanto, nel caso in cui il bene risulti difettoso, o nel caso in cui lo stesso bene (o servizio) non venga consegnato (o erogato), è importante che il consumatore informi la banca o la finanziaria, senza interrompere il pagamento delle rate. Allo stesso modo, i consumatori che sottoscrivono un contratto di acquisto fuori dai locali commerciali (per strada, in casa propria, per posta, per telefono eccetera) ricorrendo ad un finanziamento per pagare il bene o il servizio, in caso di ripensamento o di controversie con il venditore, e in attesa che il contenzioso si risolva devono informare la banca o la finanziaria del problema senza interrompere il pagamento delle rate: in caso contrario si diventa inadempienti nei confronti del finanziatore. Le date di scadenza delle singole rate sono indicate in contratto e la banca o la finanziaria non invia ulteriori avvisi. Bisogna dunque porre la massima attenzione al loro puntuale rispetto.

In caso di ritardato o mancato pagamento di una o più rate, gli interessi vengono maggiorati da una mora e si rischia di finire nella lista dei "cattivi pagatori". Così da essere segnalati agli enti di tutela del credito che condividono l'informazione con l'intero sistema bancario e finanziario.

Arturo Saitta