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Quando sono
stati diffusi gli ultimi dati, molti hanno scritto: siamo un popolo
di indebitati. Non è vero: siamo un popolo che si sta mettendo al
passo con gli altri, che comincia a razionalizzare, come direbbero
gli esperti, il proprio flusso di cassa. In breve: un popolo che
sta scoprendo il credito al consumo, variante moderna delle vecchie
rate. Non ci credete? Diamo un'occhiata.
Secondo la Banca d'Italia, nel 2003
i nuovi finanziamenti per il credito al consumo hanno registrato un
aumento del 12%. A trainare il fenomeno, soprattutto i prestiti
personali e i finanziamenti per l'acquisto dei mezzi di trasporto,
settore che da solo rappresenta la metà del mercato. Nonostante
queste cifre, però, il nostro livello di indebitamento resta fra i
più bassi in Europa. Il nostro "tasso di indebitamento" (e cioè il
rapporto tra crediti in essere e reddito disponibile lordo) nel
2002 era pari al 34,2%, contro il 58,6 della Francia, l'83 della
Spagna, il 111,8 della Germania e il 120,2 del Regno Unito. Non
sarà così in futuro: nel 2006, tanto per rimanere abbastanza vicini
nel tempo, questa voce raggiungerà, secondo attendibili previsioni,
un livello pari al 40%. Insomma, è confermato: il futuro degli
acquisti (prima e seconda casa, auto, pc, telefonini,
elettrodomestici e persino le vacanze) in gran parte si chiama
proprio "credito al consumo". Di qui la necessità di una guida
ragionata: conoscere lo strumento che si utilizza può evitare delle
brutte sorprese.
Partiamo dall'inizio: cosa si
intende per "credito al consumo"? In grandi linee, si tratta di
forme di finanziamento. Per legge hanno un importo compreso tra i
154,94 euro (300mila vecchie lire) e i 30.987,41 euro (60 milioni
vecchie lire). Ma, naturalmente, c'è forma e forma: alcune note e
semplici, altre più complicate.
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Prestito personale. È un
finanziamento di importo prefissato, rimborsabile secondo un piano
di ammortamento a rate (con i relativi interessi). Di solito, la
somma di danaro non viene erogata se non si specifica il motivo
della richiesta.
-
Prestito finalizzato. È un
finanziamento subordinato all'acquisto di uno specifico bene o
servizio. Il prestito è richiesto presso un negoziante che ha
stipulato una convenzione con una banca o una società
finanziaria.
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Fido (o affidamento). È
l'esposizione debitoria che un operatore finanziario concede a un
proprio cliente. In banca, il fido rappresenta lo scoperto massimo
sul conto corrente.
-
Carta di credito. Permette
di effettuare operazioni finanziarie senza l'utilizzo dei contanti.
Le somme di denaro sono anticipate dall'intermediario che ha emesso
la carta e, successivamente, addebitate sul conto
corrente.
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Carta revolving. È una
carta di credito che consente al titolare di disporre di una
determinata somma di denaro (fido) che viene restituita a rate e
non in un'unica soluzione (come avviene con le carte tradizionali).
Man mano che il fido viene rimborsato, diventa disponibile per
ulteriori utilizzi.
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Cessione del quinto. È un
prestito ai lavoratori dipendenti. L'importo, che per legge non può
superare un quinto dello stipendio, viene restituito con una
trattenuta diretta sulla retribuzione. In pratica, la rata di
rimborso è prelevata dal datore di lavoro e da questi versata
all'istituto che ha concesso il finanziamento.
IL CONTRATTO. Il contratto di
credito al consumo - che va redatto per iscritto e consegnato in
copia al cliente - deve contenere varie indicazioni: il nome della
banca o della finanziaria che eroga il finanziamento e i dati
identificativi del consumatore che lo richiede; l'importo del
prestito e le modalità di erogazione; numero, importo e scadenza
delle singole rate di rimborso; Tan (Tasso annuo nominale) e Taeg
(Tasso annuo effettivo globale) con il dettaglio delle condizioni
che ne regolano le modifiche; importo e causale degli oneri esclusi
dal calcolo del Taeg; eventuali maggiori oneri applicabili in caso
di mora; eventuali garanzie e coperture assicurative richieste al
consumatore; modalità di recesso. Se il contratto non viene
stipulato per iscritto, è nullo.
Esso - come spiegano all'Assofin,
l'Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare - può
essere strutturato in due modi. Innanzitutto, può prevedere la
firma contestuale sia del cliente richiedente che della banca (o
finanziaria). In tal caso gli obblighi contrattuali scattano per
entrambe le parti immediatamente dopo la firma. In altri casi,
invece, consiste in un modulo che, compilato con i dati personali
del richiedente e le condizioni economiche applicate, viene
sottoscritto dal cliente e rappresenta una semplice "proposta"
dello stesso, che diventa un vero e proprio contratto, vincolante
per le parti, solo a partire da quando, con l'erogazione della
somma o la consegna del bene o della lettera di conferma, la banca
o la finanziaria dichiara di accettarla. Alcuni contratti prevedono
anche la possibilità di recedere dalla "proposta" entro un dato
numero di giorni. La normativa antiriciclaggio in vigore in Italia
impone alla banca o alla finanziaria di identificare sempre il
cliente richiedendo un documento di identità e il codice fiscale.
Per l'istruzione della pratica di finanziamento, oltre a questi
documenti vengono sempre richiesti quelli sul reddito percepito dal
richiedente.
LA DURATA E LA SUA
CONCLUSIONE. Una volta ottenuto il finanziamento, il
consumatore è ovviamente tenuto a rimborsare alla banca o alla
finanziaria gli importi delle rate alle scadenze e con le modalità
concordate (per esempio, bollettini postali, addebito sul conto
corrente bancario eccetera) e indicate nel contratto. Se nel corso
della durata del contratto alcuni dati personali del consumatore
cambiano (per esempio l'indirizzo di residenza), è necessario che
le modifiche siano comunicate al finanziatore con tempestività, per
evitare possibili disguidi e incomprensioni.
Il consumatore che abbia
sottoscritto un contratto di credito al consumo può sempre
estinguere anticipatamente il prestito, versando il capitale
residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino al momento
dell'estinzione, più (se previsto dal contratto) un compenso che
deve mantenersi nei limiti previsti dalla legge (attualmente l'1
per cento del capitale residuo). Il contratto di vendita e quello
di finanziamento sono distinti e separati. Pertanto, nel caso in
cui il bene risulti difettoso, o nel caso in cui lo stesso bene (o
servizio) non venga consegnato (o erogato), è importante che il
consumatore informi la banca o la finanziaria, senza interrompere
il pagamento delle rate. Allo stesso modo, i consumatori che
sottoscrivono un contratto di acquisto fuori dai locali commerciali
(per strada, in casa propria, per posta, per telefono eccetera)
ricorrendo ad un finanziamento per pagare il bene o il servizio, in
caso di ripensamento o di controversie con il venditore, e in
attesa che il contenzioso si risolva devono informare la banca o la
finanziaria del problema senza interrompere il pagamento delle
rate: in caso contrario si diventa inadempienti nei confronti del
finanziatore. Le date di scadenza delle singole rate sono indicate
in contratto e la banca o la finanziaria non invia ulteriori
avvisi. Bisogna dunque porre la massima attenzione al loro puntuale
rispetto.
In caso di ritardato o mancato
pagamento di una o più rate, gli interessi vengono maggiorati da
una mora e si rischia di finire nella lista dei "cattivi pagatori".
Così da essere segnalati agli enti di tutela del credito che
condividono l'informazione con l'intero sistema bancario e
finanziario. |