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Ministero della Difesa
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Quesiti amministrativi

Domanda di aggravamento



Simbolo dei quesiti amministrativi

Riformato per malattia dall'Arma, in data 20 febbraio 2004, chiedo a chi devo presentare la domanda per l'aggravamento di una malattia già riconosciuta per causa di servizio nel 1977.
C.P. - Domusdemaria (Ca)

Il pubblico dipendente, anche dopo la cessazione dal servizio, affetto da malattia già riconosciuta dipendente da causa di servizio, in caso di aggravamento di questa, deve presentare istanza all'ultimo Ente di servizio al fine di espletare la normale procedura di accertamento e nuovo riconoscimento. Per i militari dell'Arma la suddetta istanza verrà successivamente inoltrata, per l'Istruttoria, al Centro Nazionale Amministrativo (Cna) fino al grado di Colonnello incluso, e al Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale (Persomil) per gli Ufficiali Generali.



Infermità e benefici economici



In costanza di servizio, ho contratto svariate malattie riconosciute per causa di servizio ed ascritte all'8a Categoria, Tabella A. Al momento di transitare nella posizione di ausiliaria ho chiesto la concessione del trattamento pensionistico privilegiato per le anzidette infermità, che a seguito di successiva visita collegiale, per "cumulo", vennero ascritte alla 6a Categoria, Tabella A. Alla luce di quanto precede e della circolare n. DGPM/ IV/11a/CD/139758, emessa in data 9 novembre 2001 dalla Direzione Generale per il Personale Militare, pregasi far conoscere se il richiedente abbia diritto ad ottenere i benefici economici corrispondenti alla misura del 2,50% ovvero a quella dell'1,25%.
M.V. - Palermo

I benefici stipendiali previsti dalla circolare DGPM/IV/11a/CD/139758, sono quelli di cui agli articoli 117 e 120 del Regio Decreto 31 dicembre 1928, n. 3458. Essi spettano se le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio siano ascritte alla Tabella A di cui al decreto Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 34, e consistono in un incremento percentuale dello stipendio nelle misure del 2,50% per le infermità ascritte alle categorie dalla 1a alla 6a e dell'1,25% per quelle ascritte alle categorie 7a e 8a della suddetta Tabella. Destinatario dei benefici in argomento è sia il personale in servizio, sia il personale in congedo purché per quest'ultimo il riconoscimento dell'infermità avvenga in costanza di servizio. Il personale che abbia avuto un processo verbale quando è già stato collocato in ausiliaria può godere del correlato beneficio solo se richiamato "con assegni". Nel suo caso, poiché come lei afferma le infermità cumulate che hanno determinato l'ascrizione alla 6a Categoria sono state tutte riconosciute (con relativo processo verbale) in costanza di servizio, a parere di questa Rivista, spetta il beneficio corrispondente alla misura del 2,50%.



Iscrizione nel ruolo d'onore



Appuntato dei Carabinieri in pensione in data 22 luglio 2002 ha inoltrato domanda al Distretto Militare Principale di Cagliari per ottenere l'iscrizione nel Ruolo d'Onore e l'avanzamento al grado superiore. In data 29 aprile 2004, il distretto ha trasmesso la documentazione al Ministero e per conoscenza al sottoscritto. In tale documentazione, si comunica l'iscrizione nel Ruolo d'Onore, a partire dal 9 luglio 1996, con anzianità di grado al 3 maggio 1972. Il sottoscritto chiede se deve attendere ancora conferma dal Ministero o inoltrare nuova istanza al Comando di Corpo.
G.O. - Ales (Or)

I militari collocati in congedo per infermità contratte in servizio e per causa di servizio, per i quali sia stato emesso il decreto di pensione privilegiata, sono iscritti d'ufficio al Ruolo d'Onore ai sensi della legge 24 gennaio 1986, n. 17. È in applicazione della suddetta legge che il distretto militare, nell'inoltrare la sua documentazione probatoria dei suddetti titoli/requisiti al Ministero, ha comunicato l'avvenuta iscrizione della S.V. al Ruolo d'Onore definendone anche la decorrenza. Pertanto lei non deve attendere nessuna conferma né inoltrare una nuova istanza al Comando di Corpo.



Transito nel ruolo civile



Vice brigadiere dell'Arma dei Carabinieri in pensione per riforma con invalidità 5a Categoria riconosciuta per causa di servizio, chiedo se posso sperare di usufruire del beneficio del transito al ruolo civile come previsto dal decreto interministeriale del 18 aprile 2002 e del beneficio degli articoli 117 e 120 del regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, poiché sono stato riformato quando ero in costanza di servizio.
P.L. - @mail

Il transito del personale militare nei ruoli del personale civile è previsto dalla legge 28 luglio 1999, n. 266. Le procedure e le modalità per detto transito sono definite dal decreto interministeriale del 18 aprile 2002 da lei citato.

In sintesi, può transitare il personale giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato, ma riconosciuto idoneo al servizio civile. La non idoneità al servizio militare può dipendere da lesioni sia dipendenti sia non dipendenti da causa di servizio. Il transito avviene a domanda dell'interessato, da inoltrare entro 30 giorni dalla notifica del giudizio di non idoneità. In merito ai benefici di cui agli articoli 117 e 120 del regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, si rimanda al precedente, analogo quesito riportato nella presente rubrica.



L. 121/1981: Diritto al beneficio



Maresciallo Maggiore "A", in pensione dal 15 marzo 1973, chiede cortesemente di voler far conoscere se ha diritto al beneficio di cui alla legge n. 121/1981 e la prassi da seguire.
G.G.B - Roverbella (Mn)

Maresciallo Maggiore dei Carabinieri, congedato il 1° febbraio 1985, non godo dei benefici previsti dalla legge n. 121/1981 sulla equiparazione dei Sottufficiali dei Carabinieri agli Ispettori della Polizia di Stato. Ho presentato ricorso alla Corte dei Conti, che lo ha rigettato. Successivamente ho ricorso in appello e sono attualmente in attesa di udienza. Gradirei un parere in merito all'accoglimento o meno del ricorso.
F.C. - Borgo Bainsizza (Lt)

Sono un Maresciallo Maggiore "A" in congedo e sono uno di quelli "incappati" nella disavventura riservata a migliaia di Sottufficiali dell'Arma in congedo, purtroppo vittime della legge n. 121/1981 e sua applicazione. Anche io, all'entrata in vigore della citata legge, ero in servizio permanente effettivo. Anch'io, quindi, ho diritto come tanti miei colleghi che hanno beneficiato dei miglioramenti economici previsti dalla legge. Anch'io, nel 1990, feci ricorso amministrativo al Tar del Lazio e successivamente alla Corte dei Conti di Bari. Dopo ben nove anni di attesa il ricorso mi venne rigettato con motivazioni poco convincenti. Perciò decisi di proporre ricorso d'appello. Alcuni colleghi lamentano la disparità di giudizio tra le diverse Corti dei Conti, ma la stessa Corte dei Conti di Bari emette giudizi differenti a ricorsi similari... Oramai siamo ben documentati sulla legge 121/1981, sulla sua applicazione e sulle varie sentenze dei Tar e delle Corti dei Conti... Sappiamo anche che questa Rivista non è abilitata a proporre iniziative parlamentari, ma ciò che vi si chiede è di portare tutto questo a conoscenza del nostro "Capofamiglia" cioè del nostro Comandante Generale, il quale, chissà mai, voglia prendere a cuore il caso.
M.D. - Ostuni (Br)

Maresciallo Maggiore "A" dei Carabinieri in congedo, dopo lunga meditazione con alcuni colleghi dell'Arma, anch'essi in congedo, sono stato incaricato di farmi portavoce di tutti i Sottufficiali dell'Arma collocati in congedo tra gli anni 1982 e 1985 per ricordare, mediante un'istanza, l'ingiustizia toccata ai suddetti Sottufficiali per essere stati estromessi dai benefici economici derivanti dalla legge 121/1981. L'istanza è stata inviata in data 9 dicembre 2003 al Signor Presidente della Repubblica e al Signor Presidente della Camera dei Deputati, che mi hanno risposto, tramite i loro Consiglieri, in maniera interlocutoria. Pur auspicando una positiva soluzione, non possono disporre alcun intervento d'autorità. Spero si possa trovare un piccolo ritaglio di tempo per rispondere al sottoscritto e dare una mano a noi vecchi Sottufficiali dell'Arma.
S.D. - Roma

Il riallineamento delle carriere dei Sottufficiali dell'Arma a quelle degli Ispettori della Polizia di Stato previsto dalla Legge n. 121/1981 è un problema più volte trattato anche nella nostra Rivista (vedi mese di aprile 2004). Recentemente è stato pubblicato, sulla rivista Fiamme d'Argento (mese di settembre 2004), un articolo sull'argomento in cui vengono riepilogati i termini della questione con particolare riferimento all'evoluzione normativa e all'interpretazione giurisprudenziale. Poiché il citato articolo offre un quadro di situazione completo e relativamente aggiornato, si invitano tutti i gentili lettori che ci hanno scritto (anche se non citati) interessati alla problematica "de qua" a prenderne visione (o a richiederne copia a questa Rivista) per i chiarimenti del caso. Al riguardo si ritiene altresì opportuno cogliere l'occasione per rispondere a due quesiti particolari. Il primo scaturisce da una interessante e lunga lettera di un nostro lettore il quale, dopo aver riproposto una panoramica delle problematiche connesse con l'applicazione della legge n. 121/1981, chiede di conoscere "perché tutto questo non viene portato a conoscenza del nostro Comandante Generale". In merito si può affermare con assoluta certezza che tutti i Comandanti Generali pro-tempore, che si sono avvicendati nell'incarico dalla data di emanazione della legge n. 121/1981 ad oggi, sono perfettamente a conoscenza della problematica in argomento ed hanno tutti preso a cuore il caso con convinzione, volontà e determinazione. Peraltro è superfluo ricordare che è lo stesso Comando Generale ad originare tutti i provvedimenti che riguardano il personale dell'Arma in servizio e in congedo compresi, ovviamente, quelli legati al riallineamento delle carriere, per i quali sta operando assiduamente per arrivare ad una positiva soluzione. Il secondo quesito è il tema ricorrente di un altro lettore, e riguarda l'insufficiente impegno della nostra Rivista nel risolvere i problemi del personale dell'Arma e non solo quelli derivanti dalla legge n. 121/1981. Il lettore, oltre ad auspicare un interessamento verso gli Organi Istituzionali dello Stato, chiede di intervenire direttamente con la pubblicazione di calcoli, liquidazioni, esempi di domande, proposte, eccetera. Al riguardo si ribadisce, in via preliminare, come peraltro già precisato (vedi. aprile e agosto-settembre 2004) che la nostra rivista non è abilitata ad interessare ufficialmente gli Organi dello Stato (cui è devoluta la competenza in materia), né a sostituirsi ad essi né a suggerire loro come e cosa fare. Tuttavia i casi rappresentati, attraverso la nostra Rivista, vengono recepiti ed analizzati dagli "addetti ai lavori" sia del Comando Generale, sia del Ministero della Difesa. Si soggiunge, infine, che siamo veramente spiacenti di non essere riusciti a trasmettere al nostro lettore il messaggio che è l'essenza della Rivista e che è alla base della sua stessa esistenza. Quel messaggio, si spera "forte e chiaro", diffuso mediante la pubblicazione giornalistica, a giudicare dagli abbonamenti, raggiunge un numero notevolissimo di terminali, ivi comprese le Istituzioni (Legislative, Governative e Giurisdizionali), che vengono così continuamente ed opportunamente sensibilizzate sui problemi che interessano il nostro personale.

Domenico Benedetti