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Domanda di
aggravamento
Riformato per malattia
dall'Arma, in data 20 febbraio 2004, chiedo a chi devo presentare
la domanda per l'aggravamento di una malattia già riconosciuta per
causa di servizio nel 1977.
C.P. - Domusdemaria (Ca)
Il pubblico dipendente, anche dopo
la cessazione dal servizio, affetto da malattia già riconosciuta
dipendente da causa di servizio, in caso di aggravamento di questa,
deve presentare istanza all'ultimo Ente di servizio al fine di
espletare la normale procedura di accertamento e nuovo
riconoscimento. Per i militari dell'Arma la suddetta istanza verrà
successivamente inoltrata, per l'Istruttoria, al Centro Nazionale
Amministrativo (Cna) fino al grado di Colonnello incluso, e al
Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale
(Persomil) per gli Ufficiali Generali.
Infermità e benefici economici
In costanza di servizio, ho contratto svariate malattie
riconosciute per causa di servizio ed ascritte all'8a Categoria,
Tabella A. Al momento di transitare nella posizione di ausiliaria
ho chiesto la concessione del trattamento pensionistico
privilegiato per le anzidette infermità, che a seguito di
successiva visita collegiale, per "cumulo", vennero ascritte alla
6a Categoria, Tabella A. Alla luce di quanto precede e della
circolare n. DGPM/ IV/11a/CD/139758, emessa in data 9 novembre 2001
dalla Direzione Generale per il Personale Militare, pregasi far
conoscere se il richiedente abbia diritto ad ottenere i benefici
economici corrispondenti alla misura del 2,50% ovvero a quella
dell'1,25%.
M.V. - Palermo
I benefici stipendiali previsti
dalla circolare DGPM/IV/11a/CD/139758, sono quelli di cui agli
articoli 117 e 120 del Regio Decreto 31 dicembre 1928, n. 3458.
Essi spettano se le infermità riconosciute dipendenti da causa di
servizio siano ascritte alla Tabella A di cui al decreto Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 34, e consistono in un
incremento percentuale dello stipendio nelle misure del 2,50% per
le infermità ascritte alle categorie dalla 1a alla 6a e dell'1,25%
per quelle ascritte alle categorie 7a e 8a della suddetta Tabella.
Destinatario dei benefici in argomento è sia il personale in
servizio, sia il personale in congedo purché per quest'ultimo il
riconoscimento dell'infermità avvenga in costanza di servizio. Il
personale che abbia avuto un processo verbale quando è già stato
collocato in ausiliaria può godere del correlato beneficio solo se
richiamato "con assegni". Nel suo caso, poiché come lei afferma le
infermità cumulate che hanno determinato l'ascrizione alla 6a
Categoria sono state tutte riconosciute (con relativo processo
verbale) in costanza di servizio, a parere di questa Rivista,
spetta il beneficio corrispondente alla misura del 2,50%.
Iscrizione nel ruolo d'onore
Appuntato dei Carabinieri in pensione in data 22 luglio 2002 ha
inoltrato domanda al Distretto Militare Principale di Cagliari per
ottenere l'iscrizione nel Ruolo d'Onore e l'avanzamento al grado
superiore. In data 29 aprile 2004, il distretto ha trasmesso la
documentazione al Ministero e per conoscenza al sottoscritto. In
tale documentazione, si comunica l'iscrizione nel Ruolo d'Onore, a
partire dal 9 luglio 1996, con anzianità di grado al 3 maggio 1972.
Il sottoscritto chiede se deve attendere ancora conferma dal
Ministero o inoltrare nuova istanza al Comando di Corpo.
G.O. - Ales (Or)
I militari collocati in congedo per
infermità contratte in servizio e per causa di servizio, per i
quali sia stato emesso il decreto di pensione privilegiata, sono
iscritti d'ufficio al Ruolo d'Onore ai sensi della legge 24 gennaio
1986, n. 17. È in applicazione della suddetta legge che il
distretto militare, nell'inoltrare la sua documentazione probatoria
dei suddetti titoli/requisiti al Ministero, ha comunicato
l'avvenuta iscrizione della S.V. al Ruolo d'Onore definendone anche
la decorrenza. Pertanto lei non deve attendere nessuna conferma né
inoltrare una nuova istanza al Comando di Corpo.
Transito nel ruolo civile
Vice brigadiere dell'Arma dei Carabinieri in pensione per riforma
con invalidità 5a Categoria riconosciuta per causa di servizio,
chiedo se posso sperare di usufruire del beneficio del transito al
ruolo civile come previsto dal decreto interministeriale del 18
aprile 2002 e del beneficio degli articoli 117 e 120 del regio
decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, poiché sono stato riformato
quando ero in costanza di servizio.
P.L. - @mail
Il transito del personale militare
nei ruoli del personale civile è previsto dalla legge 28 luglio
1999, n. 266. Le procedure e le modalità per detto transito sono
definite dal decreto interministeriale del 18 aprile 2002 da lei
citato.
In sintesi, può transitare il
personale giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato,
ma riconosciuto idoneo al servizio civile. La non idoneità al
servizio militare può dipendere da lesioni sia dipendenti sia non
dipendenti da causa di servizio. Il transito avviene a domanda
dell'interessato, da inoltrare entro 30 giorni dalla notifica del
giudizio di non idoneità. In merito ai benefici di cui agli
articoli 117 e 120 del regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, si
rimanda al precedente, analogo quesito riportato nella presente
rubrica.
L. 121/1981: Diritto al beneficio
Maresciallo Maggiore "A", in pensione dal 15 marzo 1973, chiede
cortesemente di voler far conoscere se ha diritto al beneficio di
cui alla legge n. 121/1981 e la prassi da seguire.
G.G.B - Roverbella (Mn)
Maresciallo Maggiore dei
Carabinieri, congedato il 1° febbraio 1985, non godo dei benefici
previsti dalla legge n. 121/1981 sulla equiparazione dei
Sottufficiali dei Carabinieri agli Ispettori della Polizia di
Stato. Ho presentato ricorso alla Corte dei Conti, che lo ha
rigettato. Successivamente ho ricorso in appello e sono attualmente
in attesa di udienza. Gradirei un parere in merito all'accoglimento
o meno del ricorso.
F.C. - Borgo Bainsizza (Lt)
Sono un Maresciallo Maggiore "A"
in congedo e sono uno di quelli "incappati" nella disavventura
riservata a migliaia di Sottufficiali dell'Arma in congedo,
purtroppo vittime della legge n. 121/1981 e sua applicazione. Anche
io, all'entrata in vigore della citata legge, ero in servizio
permanente effettivo. Anch'io, quindi, ho diritto come tanti miei
colleghi che hanno beneficiato dei miglioramenti economici previsti
dalla legge. Anch'io, nel 1990, feci ricorso amministrativo al Tar
del Lazio e successivamente alla Corte dei Conti di Bari. Dopo ben
nove anni di attesa il ricorso mi venne rigettato con motivazioni
poco convincenti. Perciò decisi di proporre ricorso d'appello.
Alcuni colleghi lamentano la disparità di giudizio tra le diverse
Corti dei Conti, ma la stessa Corte dei Conti di Bari emette
giudizi differenti a ricorsi similari... Oramai siamo ben
documentati sulla legge 121/1981, sulla sua applicazione e sulle
varie sentenze dei Tar e delle Corti dei Conti... Sappiamo anche
che questa Rivista non è abilitata a proporre iniziative
parlamentari, ma ciò che vi si chiede è di portare tutto questo a
conoscenza del nostro "Capofamiglia" cioè del nostro Comandante
Generale, il quale, chissà mai, voglia prendere a cuore il
caso.
M.D. - Ostuni (Br)
Maresciallo Maggiore "A" dei
Carabinieri in congedo, dopo lunga meditazione con alcuni colleghi
dell'Arma, anch'essi in congedo, sono stato incaricato di farmi
portavoce di tutti i Sottufficiali dell'Arma collocati in congedo
tra gli anni 1982 e 1985 per ricordare, mediante un'istanza,
l'ingiustizia toccata ai suddetti Sottufficiali per essere stati
estromessi dai benefici economici derivanti dalla legge 121/1981.
L'istanza è stata inviata in data 9 dicembre 2003 al Signor
Presidente della Repubblica e al Signor Presidente della Camera dei
Deputati, che mi hanno risposto, tramite i loro Consiglieri, in
maniera interlocutoria. Pur auspicando una positiva soluzione, non
possono disporre alcun intervento d'autorità. Spero si possa
trovare un piccolo ritaglio di tempo per rispondere al sottoscritto
e dare una mano a noi vecchi Sottufficiali dell'Arma.
S.D. - Roma
Il riallineamento delle carriere dei
Sottufficiali dell'Arma a quelle degli Ispettori della Polizia di
Stato previsto dalla Legge n. 121/1981 è un problema più volte
trattato anche nella nostra Rivista (vedi mese di aprile 2004).
Recentemente è stato pubblicato, sulla rivista Fiamme d'Argento
(mese di settembre 2004), un articolo sull'argomento in cui vengono
riepilogati i termini della questione con particolare riferimento
all'evoluzione normativa e all'interpretazione giurisprudenziale.
Poiché il citato articolo offre un quadro di situazione completo e
relativamente aggiornato, si invitano tutti i gentili lettori che
ci hanno scritto (anche se non citati) interessati alla
problematica "de qua" a prenderne visione (o a richiederne copia a
questa Rivista) per i chiarimenti del caso. Al riguardo si ritiene
altresì opportuno cogliere l'occasione per rispondere a due quesiti
particolari. Il primo scaturisce da una interessante e lunga
lettera di un nostro lettore il quale, dopo aver riproposto una
panoramica delle problematiche connesse con l'applicazione della
legge n. 121/1981, chiede di conoscere "perché tutto questo non
viene portato a conoscenza del nostro Comandante Generale". In
merito si può affermare con assoluta certezza che tutti i
Comandanti Generali pro-tempore, che si sono avvicendati
nell'incarico dalla data di emanazione della legge n. 121/1981 ad
oggi, sono perfettamente a conoscenza della problematica in
argomento ed hanno tutti preso a cuore il caso con convinzione,
volontà e determinazione. Peraltro è superfluo ricordare che è lo
stesso Comando Generale ad originare tutti i provvedimenti che
riguardano il personale dell'Arma in servizio e in congedo
compresi, ovviamente, quelli legati al riallineamento delle
carriere, per i quali sta operando assiduamente per arrivare ad una
positiva soluzione. Il secondo quesito è il tema ricorrente di un
altro lettore, e riguarda l'insufficiente impegno della nostra
Rivista nel risolvere i problemi del personale dell'Arma e non solo
quelli derivanti dalla legge n. 121/1981. Il lettore, oltre ad
auspicare un interessamento verso gli Organi Istituzionali dello
Stato, chiede di intervenire direttamente con la pubblicazione di
calcoli, liquidazioni, esempi di domande, proposte, eccetera. Al
riguardo si ribadisce, in via preliminare, come peraltro già
precisato (vedi. aprile e agosto-settembre 2004) che la nostra
rivista non è abilitata ad interessare ufficialmente gli Organi
dello Stato (cui è devoluta la competenza in materia), né a
sostituirsi ad essi né a suggerire loro come e cosa fare. Tuttavia
i casi rappresentati, attraverso la nostra Rivista, vengono
recepiti ed analizzati dagli "addetti ai lavori" sia del Comando
Generale, sia del Ministero della Difesa. Si soggiunge, infine, che
siamo veramente spiacenti di non essere riusciti a trasmettere al
nostro lettore il messaggio che è l'essenza della Rivista e che è
alla base della sua stessa esistenza. Quel messaggio, si spera
"forte e chiaro", diffuso mediante la pubblicazione giornalistica,
a giudicare dagli abbonamenti, raggiunge un numero notevolissimo di
terminali, ivi comprese le Istituzioni (Legislative, Governative e
Giurisdizionali), che vengono così continuamente ed opportunamente
sensibilizzate sui problemi che interessano il nostro
personale. |