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Ministero della Difesa
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Quesiti amministrativi

Un solo ente per la pensione


Simbolo dei quesiti amministrativi

Sono titolare di due pensioni: una di Stato (Inpdap), con effetto dal 1969, e una Inps, a decorrere dal 1992. Anni complessivi di servizio: 46. Potrei chiedere la ricostruzione della carriera ed ottenere ora per allora il cumulo delle pensioni erogato da un solo Ente? Le leggi attuali potrebbero consentirlo?
L.S. - Bari

La legge 7 febbraio 1979, n. 29, ha conferito ai pubblici dipendenti la facoltà di ricongiungere, a titolo oneroso, tutti i periodi assicurativi con iscrizione a regimi previdenziali obbligatori diversi, al fine di acquisire un unico trattamento pensionistico. Analoga facoltà viene concessa al pubblico dipendente che, cessato dalla Amministrazione Statale, voglia ricongiungere i periodi assicurativi con iscrizione al Fondo Tesoro in una qualsiasi forma di assicurazione generale obbligatoria. Purtroppo, la medesima legge dà facoltà di ricongiungere i periodi coperti con forme previdenziali diverse qualora gli stessi non abbiano già dato luogo a pensione.



Le competenze del comitato di verifica



La Cmo dell'Ospedale Militare di Napoli, con verbale in data 30 settembre 2002, mi ha riconosciuto l'interdipendenza da causa di servizio dell'infermità "Esiti di lobectomia inferiore destra per carcinoma polmonare" da un'altra infermità già riconosciutami nel 1974. In merito il Ministero della Difesa mi ha comunicato che, ai sensi dell'art. 10 del Dpr n. 461/2001, è stato interessato il Comitato di Verifica per le cause di servizio per l'acquisizione del parere sulla interdipendenza o meno da causa di servizio. Il sottoscritto chiede di avere qualche delucidazione a riguardo e quale potrebbe essere il risultato se il citato Comitato non dovesse confermare le decisioni della Cmo.
G.V. - Nola (Na)

Il suo quesito ci offre l'opportunità di ritornare su un aspetto normativo/ procedurale non sufficientemente chiarito nella nostra rubrica (vedi Il Carabiniere 7/2004). Prima dell'entrata in vigore del Regolamento approvato con Dpr n. 461/ 2001, la Cmo (Commissione Medica Ospedaliera) provvedeva a tre compiti fondamentali:

  1. accertamento dell'infermità, definendone la relativa ascrivibilità a categoria;
  2. emissione del giudizio sull'idoneità al servizio;
  3. riconoscimento dell'infermità medesima circa la dipendenza o meno da causa di servizio.

Il Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie, successivamente, si esprimeva in merito su tutti i suddetti provvedimenti e, talvolta, anche in difformità con il parere espresso dalla Cmo. Con l'entrata in vigore del succitato Dpr n. 461/ 2001, la Cmo continua ad esercitare i compiti sopraelencati, ad eccezione di quello relativo al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità. Quest'ultimo accertamento, infatti, è ora di competenza esclusiva del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (organo che ha sostituito il precedente Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie) e costituisce atto definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico privilegiato. Precisiamo, altresì, che il nuovo Comitato di Verifica non si esprime (e quindi non interferisce più) in merito agli altri aspetti di competenza della Cmo.

Anche nel suo caso il citato Comitato di Verifica emetterà un parere limitato al solo riconoscimento o meno dell'interdipendenza da causa di servizio della nuova infermità, ma tale parere sarà determinante. Infatti l'Amministrazione si pronuncerà in conformità con il medesimo parere (art. 14 del Regolamento approvato con Dpr n. 461/ 2001). Pertanto, l'infermità in questione, riscontrata dalla Cmo con relativa assegnazione di tabella e categoria, ancorché non modificabile dal Comitato di Verifica, non produrrà alcun beneficio a carico dell'Amministrazione della Difesa, qualora detto Comitato si esprimesse in senso negativo.



Se si passa in "permanente"



Mi sono arruolato, come carabiniere ausiliario, il 19 novembre 1999 e mi sono congedato il 18 novembre 2001; sono stato richiamato nelle forze di completamento il 1° luglio 2002, e da quest'ultima data ho prestato servizio ininterrotto fino al passaggio in ferma quadriennale. Desidero sapere se i 2 anni di servizio svolti prima del 1° luglio 2002 valgono ai fini del passaggio in s.p., considerando che sono rimasto congedato per 7 mesi.
B.V. - Agrigento

Purtroppo no. Al riguardo esiste apposita circolare del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, emanata in data 14 giugno 2004, proprio per dirimere dubbi interpretativi sulla corretta applicazione della disciplina relativa all'ammissione in servizio permanente dei militari richiamati nelle "forze di completamento". Detta circolare dispone che questi militari, transitati successivamente in ferma quadriennale, vengano ammessi in s.p. (servizio permanente) dopo quattro anni di servizio continuativo. In particolare, la circolare precisa che tale periodo decorrerà dal primo giorno di richiamo nelle "forze di completamento" per i carabinieri richiamati dal congedo; mentre decorrerà dal giorno del loro arruolamento in qualità di carabiniere ausiliario per i carabinieri richiamati durante la ferma biennale e che, di fatto, non hanno mai interrotto il servizio.



Ma quell'indennità non va richiesta



Appuntato scelto in pensione dal dicembre 1997 per invalidità, gradirei sapere se l'indennità integrativa speciale, da me percepita in servizio, può essere richiesta anche essendo in pensione. Alcuni colleghi mi hanno informato che vi è la possibilità.
S.R. - @mail

Certamente sì. Lei però non deve richiedere nulla. Infatti, in base alla vigente normativa, l'indennità integrativa speciale concorre alla formazione della base pensionabile e dunque viene corrisposta con la pensione ordinaria automaticamente.



I benefici per gli orfani dei caduti



Sono un dipendente del Ministero della Difesa, figlio di grande invalido di guerra (equiparato ad orfano di caduto in guerra), assunto nel 1982 beneficiando della legge 482/68. Nel 2002 ho chiesto ed ottenuto, con effetto retroattivo di 5 anni, l'attribuzione del beneficio economico del 2,50% sullo stipendio, ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, art. 1. Quali sono gli ulteriori vantaggi di cui potrei usufruire per effetto della stessa legge e successive modifiche?
S.M. - Capua (Ce)

In base all'art. 2 della legge 336/1970, all'atto della cessazione dal servizio le saranno attribuiti, ai soli fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, tre aumenti periodici di stipendio. A richiesta, in luogo dei citati aumenti periodici, le potrà essere conferita la qualifica o classe di stipendio immediatamente superiore a quella posseduta. Inoltre, l'art. 3 della suddetta legge, allorché sarà collocato in congedo, le consentirà di usufruire di un aumento di servizio di 7 anni, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita.



Come si calcola l'equo indennizzo



Maresciallo maggiore "A" dei Carabinieri, sono andato in pensione nel mese di agosto 1988, dopo 43 anni di effettivo servizio per riforma, con la 2a categoria. All'atto del congedo il capitano medico mi disse che, con le mie malattie, il Ministero mi poteva assegnare un'altra categoria: la 6a, ovvero l'8a. Dopo quasi cinque anni di spasmodica attesa, finalmente ho avuto la conferma dell'8a categoria. Ora chiedo cortesemente se è possibile sapere quale è la cifra dell'indennità, per ogni categoria di pensione, per il mio grado, dalla 1a all'8a, che fino ad ora non sono riuscito a conoscere.
G.P. - Pisa

L'indennità una tantum, denominata "equo indennizzo", a cui lei si riferisce, viene determinata nel modo seguente. Per le malattie classificate dalla 2a all'8a categoria della tabella "A" è rapportata agli importi previsti per le infermità ascritte alla 1a categoria, secondo le percentuali sottoriportate: 92% per la 2a categoria; 75% per la 3a; 61% per la 4a; 44% per la 5a; 27% per la 6a; 12% per la 7a; 6% per l'8a. Per calcolare l'importo riferito alla 1a categoria e relativo ai marescialli dell'Arma dei Carabinieri, occorre considerare: lo stipendio iniziale annuo lordo del livello di appartenenza, autonoma maggiorazione di stipendio di cui al Dpr n. 150/1987 ed alla legge 472/1987, maggiorazione dell'80% sulla somma delle due voci precedenti, indennità pensionabile annua lorda. La somma risultante va moltiplicata per il coefficiente 2,5%.

Precisiamo, inoltre, che l'importo dell'equo indennizzo, come sopra calcolato, è ridotto del 25% se il beneficiario ha superato il cinquantesimo anno di età e del 50% se invece ha superato il sessantesimo.

Domenico Benedetti