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Un
solo ente per la pensione
Sono titolare di due
pensioni: una di Stato (Inpdap), con effetto dal 1969, e una Inps,
a decorrere dal 1992. Anni complessivi di servizio: 46. Potrei
chiedere la ricostruzione della carriera ed ottenere ora per allora
il cumulo delle pensioni erogato da un solo Ente? Le leggi attuali
potrebbero consentirlo?
L.S. - Bari
La legge 7 febbraio 1979, n. 29, ha
conferito ai pubblici dipendenti la facoltà di ricongiungere, a
titolo oneroso, tutti i periodi assicurativi con iscrizione a
regimi previdenziali obbligatori diversi, al fine di acquisire un
unico trattamento pensionistico. Analoga facoltà viene concessa al
pubblico dipendente che, cessato dalla Amministrazione Statale,
voglia ricongiungere i periodi assicurativi con iscrizione al Fondo
Tesoro in una qualsiasi forma di assicurazione generale
obbligatoria. Purtroppo, la medesima legge dà facoltà di
ricongiungere i periodi coperti con forme previdenziali diverse
qualora gli stessi non abbiano già dato luogo a pensione.
Le competenze del comitato di verifica
La Cmo dell'Ospedale Militare di Napoli, con verbale in data 30
settembre 2002, mi ha riconosciuto l'interdipendenza da causa di
servizio dell'infermità "Esiti di lobectomia inferiore destra per
carcinoma polmonare" da un'altra infermità già riconosciutami nel
1974. In merito il Ministero della Difesa mi ha comunicato che, ai
sensi dell'art. 10 del Dpr n. 461/2001, è stato interessato il
Comitato di Verifica per le cause di servizio per l'acquisizione
del parere sulla interdipendenza o meno da causa di servizio. Il
sottoscritto chiede di avere qualche delucidazione a riguardo e
quale potrebbe essere il risultato se il citato Comitato non
dovesse confermare le decisioni della Cmo.
G.V. - Nola (Na)
Il suo quesito ci offre
l'opportunità di ritornare su un aspetto normativo/ procedurale non
sufficientemente chiarito nella nostra rubrica (vedi Il Carabiniere
7/2004). Prima dell'entrata in vigore del Regolamento approvato con
Dpr n. 461/ 2001, la Cmo (Commissione Medica Ospedaliera)
provvedeva a tre compiti fondamentali:
-
accertamento dell'infermità,
definendone la relativa ascrivibilità a categoria;
-
emissione del giudizio
sull'idoneità al servizio;
-
riconoscimento dell'infermità
medesima circa la dipendenza o meno da causa di
servizio.
Il Comitato per le Pensioni
Privilegiate Ordinarie, successivamente, si esprimeva in merito su
tutti i suddetti provvedimenti e, talvolta, anche in difformità con
il parere espresso dalla Cmo. Con l'entrata in vigore del succitato
Dpr n. 461/ 2001, la Cmo continua ad esercitare i compiti
sopraelencati, ad eccezione di quello relativo al riconoscimento
della dipendenza da causa di servizio dell'infermità. Quest'ultimo
accertamento, infatti, è ora di competenza esclusiva del Comitato
di Verifica per le Cause di Servizio (organo che ha sostituito il
precedente Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie) e
costituisce atto definitivo anche nell'ipotesi di successiva
richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico
privilegiato. Precisiamo, altresì, che il nuovo Comitato di
Verifica non si esprime (e quindi non interferisce più) in merito
agli altri aspetti di competenza della Cmo.
Anche nel suo caso il citato
Comitato di Verifica emetterà un parere limitato al solo
riconoscimento o meno dell'interdipendenza da causa di servizio
della nuova infermità, ma tale parere sarà determinante. Infatti
l'Amministrazione si pronuncerà in conformità con il medesimo
parere (art. 14 del Regolamento approvato con Dpr n. 461/ 2001).
Pertanto, l'infermità in questione, riscontrata dalla Cmo con
relativa assegnazione di tabella e categoria, ancorché non
modificabile dal Comitato di Verifica, non produrrà alcun beneficio
a carico dell'Amministrazione della Difesa, qualora detto Comitato
si esprimesse in senso negativo.
Se si passa in "permanente"
Mi sono arruolato, come carabiniere ausiliario, il 19 novembre 1999
e mi sono congedato il 18 novembre 2001; sono stato richiamato
nelle forze di completamento il 1° luglio 2002, e da quest'ultima
data ho prestato servizio ininterrotto fino al passaggio in ferma
quadriennale. Desidero sapere se i 2 anni di servizio svolti prima
del 1° luglio 2002 valgono ai fini del passaggio in s.p.,
considerando che sono rimasto congedato per 7 mesi.
B.V. - Agrigento
Purtroppo no. Al riguardo esiste
apposita circolare del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri,
emanata in data 14 giugno 2004, proprio per dirimere dubbi
interpretativi sulla corretta applicazione della disciplina
relativa all'ammissione in servizio permanente dei militari
richiamati nelle "forze di completamento". Detta circolare dispone
che questi militari, transitati successivamente in ferma
quadriennale, vengano ammessi in s.p. (servizio permanente) dopo
quattro anni di servizio continuativo. In particolare, la circolare
precisa che tale periodo decorrerà dal primo giorno di richiamo
nelle "forze di completamento" per i carabinieri richiamati dal
congedo; mentre decorrerà dal giorno del loro arruolamento in
qualità di carabiniere ausiliario per i carabinieri richiamati
durante la ferma biennale e che, di fatto, non hanno mai interrotto
il servizio.
Ma quell'indennità non va richiesta
Appuntato scelto in pensione dal dicembre 1997 per invalidità,
gradirei sapere se l'indennità integrativa speciale, da me
percepita in servizio, può essere richiesta anche essendo in
pensione. Alcuni colleghi mi hanno informato che vi è la
possibilità.
S.R. - @mail
Certamente sì. Lei però non deve
richiedere nulla. Infatti, in base alla vigente normativa,
l'indennità integrativa speciale concorre alla formazione della
base pensionabile e dunque viene corrisposta con la pensione
ordinaria automaticamente.
I benefici per gli orfani dei caduti
Sono un dipendente del Ministero della Difesa, figlio di grande
invalido di guerra (equiparato ad orfano di caduto in guerra),
assunto nel 1982 beneficiando della legge 482/68. Nel 2002 ho
chiesto ed ottenuto, con effetto retroattivo di 5 anni,
l'attribuzione del beneficio economico del 2,50% sullo stipendio,
ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, art. 1. Quali sono gli
ulteriori vantaggi di cui potrei usufruire per effetto della stessa
legge e successive modifiche?
S.M. - Capua (Ce)
In base all'art. 2 della legge
336/1970, all'atto della cessazione dal servizio le saranno
attribuiti, ai soli fini della liquidazione della pensione e della
indennità di buonuscita, tre aumenti periodici di stipendio. A
richiesta, in luogo dei citati aumenti periodici, le potrà essere
conferita la qualifica o classe di stipendio immediatamente
superiore a quella posseduta. Inoltre, l'art. 3 della suddetta
legge, allorché sarà collocato in congedo, le consentirà di
usufruire di un aumento di servizio di 7 anni, sia ai fini del
compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a
pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione e
dell'indennità di buonuscita.
Come si calcola l'equo indennizzo
Maresciallo maggiore "A" dei Carabinieri, sono andato in pensione
nel mese di agosto 1988, dopo 43 anni di effettivo servizio per
riforma, con la 2a categoria. All'atto del congedo il capitano
medico mi disse che, con le mie malattie, il Ministero mi poteva
assegnare un'altra categoria: la 6a, ovvero l'8a. Dopo quasi cinque
anni di spasmodica attesa, finalmente ho avuto la conferma dell'8a
categoria. Ora chiedo cortesemente se è possibile sapere quale è la
cifra dell'indennità, per ogni categoria di pensione, per il mio
grado, dalla 1a all'8a, che fino ad ora non sono riuscito a
conoscere.
G.P. - Pisa
L'indennità una tantum, denominata
"equo indennizzo", a cui lei si riferisce, viene determinata nel
modo seguente. Per le malattie classificate dalla 2a all'8a
categoria della tabella "A" è rapportata agli importi previsti per
le infermità ascritte alla 1a categoria, secondo le percentuali
sottoriportate: 92% per la 2a categoria; 75% per la 3a; 61% per la
4a; 44% per la 5a; 27% per la 6a; 12% per la 7a; 6% per l'8a. Per
calcolare l'importo riferito alla 1a categoria e relativo ai
marescialli dell'Arma dei Carabinieri, occorre considerare: lo
stipendio iniziale annuo lordo del livello di appartenenza,
autonoma maggiorazione di stipendio di cui al Dpr n. 150/1987 ed
alla legge 472/1987, maggiorazione dell'80% sulla somma delle due
voci precedenti, indennità pensionabile annua lorda. La somma
risultante va moltiplicata per il coefficiente 2,5%.
Precisiamo, inoltre, che l'importo
dell'equo indennizzo, come sopra calcolato, è ridotto del 25% se il
beneficiario ha superato il cinquantesimo anno di età e del 50% se
invece ha superato il sessantesimo. |