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Vita nell'Arma

Uso del mezzo aereo in servizio



Simbolo del Giornale

Desidererei sapere quali sono le norme che disciplinano l'uso del mezzo aereo per le trasferte (e quindi anche per recarsi sul luogo di cura per lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio) dei dipendenti dello Stato.
F.D.R. - La Spezia

L'art. 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 (Supplemento Ordinario Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1973, n. 339) dispone che "Per i viaggi di servizio eseguiti con mezzi aerei di linea, sia all'interno che all'estero, l'uso della prima classe è limitato al personale con qualifica non inferiore a quella di dirigente generale o equiparata.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai viaggi di servizio e di trasferimento del personale civile e militare in servizio all'estero".

Il successivo art. 13 precisa che l'uso del mezzo aereo nei viaggi di servizio all'interno e all'estero deve essere autorizzato dal Ministro o dal dirigente generale. Sono evidentemente esclusi da questa normativa i casi di assoluta emergenza e quelli di soccorso urgente a persone in pericolo di vita.



Divieto di fumare e sanzioni



Gradirei conoscere la normativa che disciplina il divieto di fumare in determinati locali e le sanzioni previste per i trasgressori.
B.L. - Vicenza

La legge 11 novembre 1975, n. 584, impose il divieto di fumo nelle corsie degli ospedali, nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado, negli autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone, nelle metropolitane, nelle sale di attesa delle stazioni ferroviarie, autofilotranviarie, portuali-marittime e aeroportuali, nei compartimenti ferroviari riservati ai non fumatori, nei locali chiusi che siano adibiti a pubblica riunione, nelle sale chiuse di spettacolo cinematografico o teatrale, nelle sale chiuse da ballo, nelle sale corse, nelle sale di riunione delle accademie, nei musei, nelle biblioteche e nelle sale di lettura aperte al pubblico, nelle pinacoteche e nelle gallerie d'arte pubbliche o aperte al pubblico. I trasgressori di queste disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 250; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. I conduttori inadempienti dei locali indicati, invece, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000.

Il comma 6 dell'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 - pubblicata nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2003 -, inoltre, dispone che: "Al fine di consentire un'adeguata attività di informazione, da attivare d'intesa con le organizzazioni di categoria più rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2". Detti commi, in sintesi, prevedono da un lato il divieto di fumo nei locali chiusi, ad eccezione di quelli privati e di quelli riservati ai fumatori, e come tali contrassegnati; e dall'altro che gli esercizi pubblici ed i luoghi di lavoro devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti e, in particolare, che negli esercizi pubblici di ristorazione i locali adibiti ai non fumatori devono avere una superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione.

I trasgressori di queste disposizioni sono soggetti alle stesse sanzioni previste dalla citata legge n. 584/ 1975. Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 23 dicembre 2003 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2003 - furono definiti i requisiti tecnici dei locali per fumatori, dei relativi impianti di ventilazione e di ricambio d'aria e dei modelli dei cartelli connessi al divieto di fumare. Da tenere presente che la predisposizione dei locali per fumatori non è considerata dalla legge adempimento obbligatorio, mentre è obbligatorio il divieto di fumo in tutti i locali contemplati dalla legge. Si ricorda infine che, a norma dell'articolo 9 della legge n. 584/1975, qualora non abbia avuto luogo il pagamento della sanzione, i soggetti legittimati ad accertare le infrazioni presentano rapporto al Prefetto con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni, e che le norme sopra indicate entreranno in vigore il 29 dicembre 2004.



Sulla vigilanza venatoria



I guardiacaccia volontari, non essendo agenti di polizia giudiziaria, al momento di svolgere il proprio servizio, possono essere armati di pistola e portare al seguito le manette? Possono indossare gradi di ufficiali o di sottufficiali? E possono portare le stellette a quattro o sei punte? Il mio auspicio è che tale quesito venga pubblicato dalla Rivista Il Carabiniere, al fine di darne conoscenza ai cacciatori più sprovveduti, verso i quali spesso vengono commesse "forzature" da parte degli addetti alla vigilanza venatoria.
A.G. - Palma Campania (Na)

A norma degli artt. 27 e seguenti della legge 11 febbraio 1992, n. 157: "La vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali, è affidata:

  1. agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare, durante il servizio e per i compiti di istituto, le armi da caccia di cui all'art. 13 (fucile con canna ad anima liscia o con canna ad anima rigata a caricamento singolo, n.d.r.:) nonché armi con proiettili a narcotico...;
  2. alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata...".

La disciplina delle guardie particolari giurate e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata è contenuta negli artt. 133-141 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e negli artt. 249-260 del relativo Regolamento di esecuzione, secondo i quali, detti agenti vestono l'uniforme approvata dal Prefetto (art. 254 del Regolamento) ed hanno la qualifica di pubblici ufficiali e di agenti di polizia giudiziaria "nell'esercizio concreto delle funzioni di prevenzione e repressione dei reati contro i beni affidati alla loro sorveglianza" (Cassazione penale 1991 - 405 s.m.) per portare le armi devono munirsi della prescritta licenza (art. 256 del Regolamento). Gli stessi agenti, a norma dell'art. 53 del vigente Codice Penale, nella veste di pubblici ufficiali possono usare le armi o altro mezzo di coazione fisica (comprese le manette), solo quando sono costretti dalla necessità di vincere una resistenza o di respingere una violazione in atto o di stroncare il tentativo di commettere un grave delitto (strage, omicidio eccetera).



Attività privata del personale



Un carabiniere in servizio, proprietario di oltre 30mila metri di terreno agricolo, può essere titolare di numero di partita Iva come imprenditore agricolo? Può costituire una qualsiasi società ed esserne possessore per una quota pari al 50%? E un carabiniere, in servizio nella provincia "A", può esercitare l'attività di investigatore privato, fuori dagli orari di servizio, in un'altra provincia?
C.G. - Cosenza

Le vigenti disposizioni ministeriali in materia di esercizio di attività private extraprofessionali prevedono la possibilità, per il personale militare in servizio permanente, di svolgere attività privata, dietro specifica autorizzazione della Amministrazione della Difesa, al di fuori dell'adempimento degli obblighi di servizio inerenti al rapporto di impiego.

Le disposizioni, però, precisano che dette attività private debbano essere svolte esclusivamente a queste condizioni, e cioè che esse siano:

  • compatibili con la dignità del grado e con i doveri d'ufficio, nel rispetto dei contenuti della legge 11 luglio 1978, n. 382, e del decreto Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545 (Norme di principio e regolamento di disciplina militare);
  • svolte al di fuori dell'orario di servizio;
  • effettuate senza carattere di continuità ed assiduità nonché senza eccessivo impegno temporale, in modo tale da non pregiudicare la capacità lavorativa ed il rendimento in servizio;
  • meramente isolate e saltuarie.

In tale quadro è da ritenere che le risposte al suo quesito siano negative, fatta eccezione per il possesso di una quota di società, per il quale si consiglia di chiedere la prevista autorizzazione ministeriale.



Ineleggibilità a consigliere



Quale è la normativa che disciplina l'ineleggibilità dei consiglieri regionali e, in particolare, a chi compete decidere sulle cause di ineleggibilità?
R.N. - Campobasso

L'articolo 122 della Costituzione ha disposto che "Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali, sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con la legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi". Questi principi fondamentali sono stati stabiliti con la legge 2 luglio 2004, n. 165, secondo la quale "...le regioni disciplinano con legge i casi di ineleggibilità, specificamente individuati..., nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

  1. sussistenza delle cause di ineleggibilità qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori, ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati;
  2. inefficacia delle cause di ineleggibilità qualora gli interessati cessino dalle attività o dalle funzioni che determinano l'ineleggibilità, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito, ferma restando la tutela del diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato, del candidato;
  3. applicazione della disciplina delle incompatibilità alle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) (sussistenza di cause di incompatibilità, n.d.r.);
  4. attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di ineleggibilità dei propri componenti e del presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi...;
  5. eventuale differenziazione della disciplina dell'ineleggibilità nei confronti del presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali;
  6. previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del presidente della Giunta regionale sulla base della normativa regionale adottata in materia".