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Uso del mezzo aereo in
servizio
Desidererei sapere quali
sono le norme che disciplinano l'uso del mezzo aereo per le
trasferte (e quindi anche per recarsi sul luogo di cura per lesioni
riconosciute dipendenti da causa di servizio) dei dipendenti dello
Stato.
F.D.R. - La Spezia
L'art. 12 della legge 18 dicembre
1973, n. 836 (Supplemento Ordinario Gazzetta Ufficiale 29 dicembre
1973, n. 339) dispone che "Per i viaggi di servizio eseguiti con
mezzi aerei di linea, sia all'interno che all'estero, l'uso della
prima classe è limitato al personale con qualifica non inferiore a
quella di dirigente generale o equiparata.
La disposizione di cui al precedente
comma si applica anche ai viaggi di servizio e di trasferimento del
personale civile e militare in servizio all'estero".
Il successivo art. 13 precisa che
l'uso del mezzo aereo nei viaggi di servizio all'interno e
all'estero deve essere autorizzato dal Ministro o dal dirigente
generale. Sono evidentemente esclusi da questa normativa i casi di
assoluta emergenza e quelli di soccorso urgente a persone in
pericolo di vita.
Divieto di fumare e sanzioni
Gradirei conoscere la normativa che disciplina il divieto di fumare
in determinati locali e le sanzioni previste per i
trasgressori.
B.L. - Vicenza
La legge 11 novembre 1975, n. 584,
impose il divieto di fumo nelle corsie degli ospedali, nelle aule
delle scuole di ogni ordine e grado, negli autoveicoli di proprietà
dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di
pubblici servizi per trasporto collettivo di persone, nelle
metropolitane, nelle sale di attesa delle stazioni ferroviarie,
autofilotranviarie, portuali-marittime e aeroportuali, nei
compartimenti ferroviari riservati ai non fumatori, nei locali
chiusi che siano adibiti a pubblica riunione, nelle sale chiuse di
spettacolo cinematografico o teatrale, nelle sale chiuse da ballo,
nelle sale corse, nelle sale di riunione delle accademie, nei
musei, nelle biblioteche e nelle sale di lettura aperte al
pubblico, nelle pinacoteche e nelle gallerie d'arte pubbliche o
aperte al pubblico. I trasgressori di queste disposizioni sono
soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 25 a euro 250; la misura della sanzione è raddoppiata qualora
la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente
stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a
dodici anni. I conduttori inadempienti dei locali indicati, invece,
sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 200 a euro 2.000.
Il comma 6 dell'art. 51 della legge
16 gennaio 2003, n. 3 - pubblicata nel Supplemento Ordinario della
Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2003 -, inoltre, dispone
che: "Al fine di consentire un'adeguata attività di informazione,
da attivare d'intesa con le organizzazioni di categoria più
rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo
periodo, 3 e 5 entrano in vigore decorso un anno dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2". Detti commi,
in sintesi, prevedono da un lato il divieto di fumo nei locali
chiusi, ad eccezione di quelli privati e di quelli riservati ai
fumatori, e come tali contrassegnati; e dall'altro che gli esercizi
pubblici ed i luoghi di lavoro devono essere dotati di impianti per
la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti e,
in particolare, che negli esercizi pubblici di ristorazione i
locali adibiti ai non fumatori devono avere una superficie
prevalente rispetto alla superficie complessiva di
somministrazione.
I trasgressori di queste
disposizioni sono soggetti alle stesse sanzioni previste dalla
citata legge n. 584/ 1975. Con il Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri datato 23 dicembre 2003 - pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2003 - furono definiti i
requisiti tecnici dei locali per fumatori, dei relativi impianti di
ventilazione e di ricambio d'aria e dei modelli dei cartelli
connessi al divieto di fumare. Da tenere presente che la
predisposizione dei locali per fumatori non è considerata dalla
legge adempimento obbligatorio, mentre è obbligatorio il divieto di
fumo in tutti i locali contemplati dalla legge. Si ricorda infine
che, a norma dell'articolo 9 della legge n. 584/1975, qualora non
abbia avuto luogo il pagamento della sanzione, i soggetti
legittimati ad accertare le infrazioni presentano rapporto al
Prefetto con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni,
e che le norme sopra indicate entreranno in vigore il 29 dicembre
2004.
Sulla vigilanza venatoria
I guardiacaccia volontari, non essendo agenti di polizia
giudiziaria, al momento di svolgere il proprio servizio, possono
essere armati di pistola e portare al seguito le manette? Possono
indossare gradi di ufficiali o di sottufficiali? E possono portare
le stellette a quattro o sei punte? Il mio auspicio è che tale
quesito venga pubblicato dalla Rivista Il Carabiniere, al fine di
darne conoscenza ai cacciatori più sprovveduti, verso i quali
spesso vengono commesse "forzature" da parte degli addetti alla
vigilanza venatoria.
A.G. - Palma Campania (Na)
A norma degli artt. 27 e seguenti
della legge 11 febbraio 1992, n. 157: "La vigilanza
sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali, è
affidata:
-
agli agenti dipendenti degli enti
locali delegati dalle regioni. A tali agenti è riconosciuta, ai
sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia
giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare,
durante il servizio e per i compiti di istituto, le armi da caccia
di cui all'art. 13 (fucile con canna ad anima liscia o con canna ad
anima rigata a caricamento singolo, n.d.r.:) nonché armi con
proiettili a narcotico...;
-
alle guardie volontarie delle
associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale
nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio
nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale
riconosciute dal Ministero dell'Ambiente, alle quali sia
riconosciuta la qualifica di guardia giurata...".
La disciplina delle guardie
particolari giurate e degli istituti di vigilanza e di
investigazione privata è contenuta negli artt. 133-141 del Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza e negli artt. 249-260 del
relativo Regolamento di esecuzione, secondo i quali, detti agenti
vestono l'uniforme approvata dal Prefetto (art. 254 del
Regolamento) ed hanno la qualifica di pubblici ufficiali e di
agenti di polizia giudiziaria "nell'esercizio concreto delle
funzioni di prevenzione e repressione dei reati contro i beni
affidati alla loro sorveglianza" (Cassazione penale 1991 - 405
s.m.) per portare le armi devono munirsi della prescritta licenza
(art. 256 del Regolamento). Gli stessi agenti, a norma dell'art. 53
del vigente Codice Penale, nella veste di pubblici ufficiali
possono usare le armi o altro mezzo di coazione fisica (comprese le
manette), solo quando sono costretti dalla necessità di vincere una
resistenza o di respingere una violazione in atto o di stroncare il
tentativo di commettere un grave delitto (strage, omicidio
eccetera).
Attività privata del personale
Un carabiniere in servizio, proprietario di oltre 30mila metri di
terreno agricolo, può essere titolare di numero di partita Iva come
imprenditore agricolo? Può costituire una qualsiasi società ed
esserne possessore per una quota pari al 50%? E un carabiniere, in
servizio nella provincia "A", può esercitare l'attività di
investigatore privato, fuori dagli orari di servizio, in un'altra
provincia?
C.G. - Cosenza
Le vigenti disposizioni ministeriali
in materia di esercizio di attività private extraprofessionali
prevedono la possibilità, per il personale militare in servizio
permanente, di svolgere attività privata, dietro specifica
autorizzazione della Amministrazione della Difesa, al di fuori
dell'adempimento degli obblighi di servizio inerenti al rapporto di
impiego.
Le disposizioni, però, precisano che
dette attività private debbano essere svolte esclusivamente a
queste condizioni, e cioè che esse siano:
-
compatibili con la dignità del
grado e con i doveri d'ufficio, nel rispetto dei contenuti della
legge 11 luglio 1978, n. 382, e del decreto Presidente della
Repubblica 18 luglio 1986, n. 545 (Norme di principio e regolamento
di disciplina militare);
-
svolte al di fuori dell'orario di
servizio;
-
effettuate senza carattere di
continuità ed assiduità nonché senza eccessivo impegno temporale,
in modo tale da non pregiudicare la capacità lavorativa ed il
rendimento in servizio;
-
meramente isolate e
saltuarie.
In tale quadro è da ritenere che le
risposte al suo quesito siano negative, fatta eccezione per il
possesso di una quota di società, per il quale si consiglia di
chiedere la prevista autorizzazione ministeriale.
Ineleggibilità a consigliere
Quale è la normativa che disciplina l'ineleggibilità dei
consiglieri regionali e, in particolare, a chi compete decidere
sulle cause di ineleggibilità?
R.N. - Campobasso
L'articolo 122 della Costituzione ha
disposto che "Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e
di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della
Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali, sono
disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi
fondamentali stabiliti con la legge della Repubblica, che
stabilisce anche la durata degli organi elettivi". Questi principi
fondamentali sono stati stabiliti con la legge 2 luglio 2004, n.
165, secondo la quale "...le regioni disciplinano con legge i casi
di ineleggibilità, specificamente individuati..., nei limiti dei
seguenti principi fondamentali:
-
sussistenza delle cause di
ineleggibilità qualora le attività o le funzioni svolte dal
candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle regioni,
possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione
di voto degli elettori, ovvero possano violare la parità di accesso
alle cariche elettive rispetto agli altri candidati;
-
inefficacia delle cause di
ineleggibilità qualora gli interessati cessino dalle attività o
dalle funzioni che determinano l'ineleggibilità, non oltre il
giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro
termine anteriore altrimenti stabilito, ferma restando la tutela
del diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o
privato, del candidato;
-
applicazione della disciplina
delle incompatibilità alle cause di ineleggibilità sopravvenute
alle elezioni qualora ricorrano le condizioni previste
dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) (sussistenza di cause di
incompatibilità, n.d.r.);
-
attribuzione ai Consigli regionali
della competenza a decidere sulle cause di ineleggibilità dei
propri componenti e del presidente della Giunta eletto a suffragio
universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità
giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi...;
-
eventuale differenziazione della
disciplina dell'ineleggibilità nei confronti del presidente della
Giunta regionale e dei consiglieri regionali;
-
previsione della non immediata
rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del
presidente della Giunta regionale sulla base della normativa
regionale adottata in
materia". |