Nell'antichità
Con venti articoli di un recente
provvedimento di legge si è voluto "tutelare - con la minore
limitazione possibile della capacità di agire - le persone prive,
in tutto, o in parte, di autonomia nell'espletamento delle funzioni
della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o
permanente".
Sono queste le finalità della legge
9 gennaio 2004, n. 6, che reca la "Introduzione nel libro primo,
titolo XII, del Codice Civile del capo I, relativo all'istituzione
dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388,
414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del Codice Civile in materia di
interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di
attuazione, di coordinamento e finali", testo già pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore lo scorso 20 marzo.
Si tratta di moderne norme di
carattere assistenziale per i più deboli, tali da mutare l'immagine
sociale - e quindi giuridica - delle persone con disabilità, a
seguito dell'integrazione scolastica e sociale, che in Italia ha
raggiunto aspetti del tutto generalizzati e significativi, pur
permanendo ancora pressanti esigenze di miglioramento.
Cambiamenti recepiti appieno dalla
nuova legge che è volta, fra l'altro, a ridurre al minimo i casi di
ricorso all'interdizione e all'inabilitazione: rimedi che curano
solo gli interessi astratti di conservazione dei patrimoni. In tale
ottica va ricordato, ad esempio, il cambiamento della rubrica del
Titolo XII del Codice Civile, già "Dell'infermità di mente
dell'interdizione e dell'inabilitazione", ed ora "Delle misure di
protezione delle persone prive in tutto o in parte di
autonomia".
Il testo è chiaro e inequivocabile:
"La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una
menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche
parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può
essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal
giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il
domicilio".
Una formulazione ampia, che prevede
non solo le malattie mentali, ma anche le diverse forme di
disabilità intellettiva, come l'insufficienza mentale, la
cerebrolesione, l'autismo, la sindrome di Down, l'alcolismo, la
tossicodipendenza, lo stato di detenzione eccetera.
La nomina dell'amministratore è
decretata dal giudice tutelare, uffici giudiziari quest'ultimi
capillarmente distribuiti sul territorio e quindi più fruibili per
chi ne ha necessità. Nel decreto di nomina, il giudice deve
indicare la durata e l'oggetto dell'incarico, gli atti che il
beneficiario può compiere solo con l'assistenza
dell'amministratore, i limiti delle spese che può sostenere ed
infine la periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve
riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita
personali e sociali dell'assistito.
Il ricorso all'amministratore di
sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario,
anche se minore, interdetto o inabilitato. Nella scelta
dell'amministratore, il giudice tutelare deve preferire - ove
possibile - il coniuge che non sia separato legalmente, la persona
stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello
o la sorella, il parente entro il quarto grado (ovvero il soggetto
designato dal genitore superstite). Possono essere amministratori
anche le fondazioni e le associazioni dotate di personalità
giuridica, alla pari di quelle prive di tale personalità, come, ad
esempio, molte associazioni di volontariato.
È fatto divieto agli operatori di
servizi pubblici e privati che si prendono cura dell'interessato di
ricoprire l'incarico di sostegno per evitare conflitti di interessi
fra chi assiste e chi deve vigilare. Il beneficiario conserva la
capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la
rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria
dell'amministratore, potendo compiere gli atti necessari a
soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.
In una logica di libertà della
persona disagiata, la legge chiarisce che "nello svolgimento dei
suoi compiti, l'amministratore deve tener conto dei bisogni e delle
aspirazioni del beneficiario". Altro obbligo di chi è chiamato ad
assistere è quello di "informare il beneficiario circa gli atti da
compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con
l'assistito. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi,
ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i
bisogni o le richieste del beneficiario, questi o il pubblico
ministero possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con
decreto motivato gli opportuni provvedimenti".
Nel provvedimento si chiarisce anche
che "gli atti compiuti dall'amministratore in violazione di
disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto
dell'incarico o ai poteri conferitigli possono essere annullati su
istanza dell'amministratore stesso, del pubblico ministero, del
beneficiario o dei suoi eredi o aventi causa".
Il nuovo sistema tutorio introdotto
presenta una grande flessibilità, basata su progetti assistenziali
personalizzati, giacché il giudice può passare - se lo ritiene
opportuno - alla revoca dell'amministrazione di sostegno e
procedere all'interdizione o all'inabilitazione o viceversa.
Dunque, maggiore e più concreta aderenza assistenziale a favore
delle famiglie nel cui ambito è presente una persona portatrice di
disagio, cui si riconosce piena dignità e diritto ad una vita
quotidiana per quanto più possibile autonoma.
La nota di conclusione è doveroso
riservarla al professore Paolo Cendon, docente di Istituzioni di
diritto privato all'Università di Trieste, che ha pensato e redatto
il testo. L'illustre accademico ci ricorda come «la filosofia che
ha animato il testo è opposta a quelle totalizzanti che stanno alla
base dell'interdizione o dell'inabilitazione. Parte, invece,
dall'idea che anche se non stiamo bene, restiamo padroni di noi
stessi, siamo autonomi. Se l'interdizione è in qualche modo a
beneficio della società e della famiglia, con l'amministratore di
sostegno c'è l'impegno a valorizzare l'interessato. A farlo stare
bene e a contribuire alla sua realizzazione personale».
Umberto Pinotti
Azzurro e oro
Berruti, a Roma, nei 200.
Ventiquattro anni dopo, a Mosca, Pietro Mennea, nella stessa gara.
Ma anche Sara Simeoni, sempre nel 1980 (salto in alto). E i
nuotatori a Sidney quattro anni fa, nell'ultima edizione dei
Giochi. Impossibile ricordare tutti gli italiani che - in un secolo
abbondante - hanno trionfato alle Olimpiadi. Nell'atletica i più
grandi sono stati Adolfo Consolini nel lancio del disco (1948),
Abdon Pamich nella marcia (1964), Gelindo Bordin nella maratona
(1988). Braglia, Menichelli e Chechi nella ginnastica. La Nazionale
di calcio (nel 1936). Il Settebello della pallanuoto. Nedo Nadi,
Edo Mangiarotti (e moltissimi altri) nella scherma, fino alla
Trillini, alla Vezzali e alla Bianchedi.
Il comandante Straulino nella vela,
i fratelli Abbagnale nel canottaggio. Dibiasi nei tuffi. Alberto
Cova (10.000), Gabriella Dorio (1.500) e Alessandro Andrei (peso),
tre ori nell'atletica nel 1984. E moltissimi altri. Impossibile
ricordarli tutti. Aspettando Atene, dove ce ne saranno altri
ancora, a difendere i nostri colori, e a farci entusiasmare nello
spettacolo più bello del mondo. |