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Nell'antichità



Con venti articoli di un recente provvedimento di legge si è voluto "tutelare - con la minore limitazione possibile della capacità di agire - le persone prive, in tutto, o in parte, di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente".

Sono queste le finalità della legge 9 gennaio 2004, n. 6, che reca la "Introduzione nel libro primo, titolo XII, del Codice Civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del Codice Civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali", testo già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore lo scorso 20 marzo.

Si tratta di moderne norme di carattere assistenziale per i più deboli, tali da mutare l'immagine sociale - e quindi giuridica - delle persone con disabilità, a seguito dell'integrazione scolastica e sociale, che in Italia ha raggiunto aspetti del tutto generalizzati e significativi, pur permanendo ancora pressanti esigenze di miglioramento.

Cambiamenti recepiti appieno dalla nuova legge che è volta, fra l'altro, a ridurre al minimo i casi di ricorso all'interdizione e all'inabilitazione: rimedi che curano solo gli interessi astratti di conservazione dei patrimoni. In tale ottica va ricordato, ad esempio, il cambiamento della rubrica del Titolo XII del Codice Civile, già "Dell'infermità di mente dell'interdizione e dell'inabilitazione", ed ora "Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia".

Il testo è chiaro e inequivocabile: "La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio".

Una formulazione ampia, che prevede non solo le malattie mentali, ma anche le diverse forme di disabilità intellettiva, come l'insufficienza mentale, la cerebrolesione, l'autismo, la sindrome di Down, l'alcolismo, la tossicodipendenza, lo stato di detenzione eccetera.

La nomina dell'amministratore è decretata dal giudice tutelare, uffici giudiziari quest'ultimi capillarmente distribuiti sul territorio e quindi più fruibili per chi ne ha necessità. Nel decreto di nomina, il giudice deve indicare la durata e l'oggetto dell'incarico, gli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore, i limiti delle spese che può sostenere ed infine la periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personali e sociali dell'assistito.

Il ricorso all'amministratore di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato. Nella scelta dell'amministratore, il giudice tutelare deve preferire - ove possibile - il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado (ovvero il soggetto designato dal genitore superstite). Possono essere amministratori anche le fondazioni e le associazioni dotate di personalità giuridica, alla pari di quelle prive di tale personalità, come, ad esempio, molte associazioni di volontariato.

È fatto divieto agli operatori di servizi pubblici e privati che si prendono cura dell'interessato di ricoprire l'incarico di sostegno per evitare conflitti di interessi fra chi assiste e chi deve vigilare. Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore, potendo compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

In una logica di libertà della persona disagiata, la legge chiarisce che "nello svolgimento dei suoi compiti, l'amministratore deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario". Altro obbligo di chi è chiamato ad assistere è quello di "informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con l'assistito. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi, ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi o il pubblico ministero possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti".

Nel provvedimento si chiarisce anche che "gli atti compiuti dall'amministratore in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli possono essere annullati su istanza dell'amministratore stesso, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi o aventi causa".

Il nuovo sistema tutorio introdotto presenta una grande flessibilità, basata su progetti assistenziali personalizzati, giacché il giudice può passare - se lo ritiene opportuno - alla revoca dell'amministrazione di sostegno e procedere all'interdizione o all'inabilitazione o viceversa. Dunque, maggiore e più concreta aderenza assistenziale a favore delle famiglie nel cui ambito è presente una persona portatrice di disagio, cui si riconosce piena dignità e diritto ad una vita quotidiana per quanto più possibile autonoma.

La nota di conclusione è doveroso riservarla al professore Paolo Cendon, docente di Istituzioni di diritto privato all'Università di Trieste, che ha pensato e redatto il testo. L'illustre accademico ci ricorda come «la filosofia che ha animato il testo è opposta a quelle totalizzanti che stanno alla base dell'interdizione o dell'inabilitazione. Parte, invece, dall'idea che anche se non stiamo bene, restiamo padroni di noi stessi, siamo autonomi. Se l'interdizione è in qualche modo a beneficio della società e della famiglia, con l'amministratore di sostegno c'è l'impegno a valorizzare l'interessato. A farlo stare bene e a contribuire alla sua realizzazione personale».

Umberto Pinotti


Azzurro e oro



Berruti, a Roma, nei 200. Ventiquattro anni dopo, a Mosca, Pietro Mennea, nella stessa gara. Ma anche Sara Simeoni, sempre nel 1980 (salto in alto). E i nuotatori a Sidney quattro anni fa, nell'ultima edizione dei Giochi. Impossibile ricordare tutti gli italiani che - in un secolo abbondante - hanno trionfato alle Olimpiadi. Nell'atletica i più grandi sono stati Adolfo Consolini nel lancio del disco (1948), Abdon Pamich nella marcia (1964), Gelindo Bordin nella maratona (1988). Braglia, Menichelli e Chechi nella ginnastica. La Nazionale di calcio (nel 1936). Il Settebello della pallanuoto. Nedo Nadi, Edo Mangiarotti (e moltissimi altri) nella scherma, fino alla Trillini, alla Vezzali e alla Bianchedi.

Il comandante Straulino nella vela, i fratelli Abbagnale nel canottaggio. Dibiasi nei tuffi. Alberto Cova (10.000), Gabriella Dorio (1.500) e Alessandro Andrei (peso), tre ori nell'atletica nel 1984. E moltissimi altri. Impossibile ricordarli tutti. Aspettando Atene, dove ce ne saranno altri ancora, a difendere i nostri colori, e a farci entusiasmare nello spettacolo più bello del mondo.