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Migliorie
economiche
Desidererei conoscere il
decreto del Presidente della Repubblica con il quale di recente
sono state approvate alcune migliorie economiche per le Forze
dell'Ordine. Inoltre gradirei sapere se l'attribuzione dell'assegno
funzionale, anticipato con il succitato Dpr da 19 a 17 anni e con
retroattività dal 1° gennaio 2003, riguarda anche coloro che hanno
prestato servizio in altre Forze Armate e che, alla data del 1°
gennaio 2003, avevano compiuto la prescritta anzianità di
servizio.
B.P. - Amantea (Cs)
La norma con cui sono state
approvate di recente alcune migliorie economiche per le Forze
dell'Ordine è il decreto Presidente della Repubblica 20 novembre
2003, n. 348. Il citato Dpr è stato emanato a seguito degli accordi
sulla concertazione normativo-economica tra i rappresentanti del
Governo (Funzione Pubblica) e dei Cocer delle Forze di Polizia a
ordinamento militare, nonché dei rappresentanti sindacali delle
Forze di Polizia a ordinamento civile. La suddetta norma,
all'articolo 2, prevede nuove misure dell'assegno funzionale
pensionabile a decorrere dal 1° gennaio 2003, al compimento di 17
anni (ovvero 29 anni) di servizio, anziché, come era in precedenza,
al compimento di 19 anni (ovvero 29 anni). A seguito degli accordi
di cui alla suddetta concertazione con i rappresentanti dei Cocer
delle Forze Armate è stato emanato, sotto la stessa data del 20
novembre 2003, il Dpr n. 349. Detto Dpr prevede, in merito
all'assegno funzionale, gli stessi benefici anche per il
corrispondente personale militare delle Forze Armate, compreso
quello che, alla data del 1° gennaio 2003, aveva compiuto la
prescritta anzianità di servizio.
Pensione e cumulo con altri redditi
Il 22 gennaio 2002 sono stato collocato in congedo assoluto
dall'Aeronautica Militare perché permanentemente non idoneo al
servizio militare, in base all'articolo 29 della legge n. 599/1954.
All'atto del congedo avevo maturato un'anzianità di servizio pari
ad anni 17 e le infermità riscontratemi sono state riconosciute
dipendenti da causa di servizio dalla Commissione Medica di
Medicina Legale dell'Aeronautica Militare di Roma, e ascrivibili
alla tabella "A" - 8a Categoria. Dopo il congedo sono stato
informato da alcuni colleghi che potevo chiedere la Pensione
Privilegiata, la quale a tutt'oggi, dopo aver prodotto domanda agli
organi competenti in data 19 marzo 2002, non mi è stata ancora
concessa. Intanto mi viene pagata dall'Inpdap una pensione di
invalidità, che è decurtata del 50% nei periodi in cui vengo
assunto come lavoratore dipendente. Desidererei sapere se: a) è
giusto che la mia pensione sia considerata "di invalidità"; b) ho
diritto alla Pensione Privilegiata; c) la Pensione Privilegiata è
cumulabile con altri redditi per intero o subisce decurtazione; d)
ci sono posti riservati per il personale militare congedato per
infermità.
G.Z. - Villa Santo Stefano (Fr)
Sulla base della vigente normativa
rispondiamo ai quesiti da lei formulati.
a) Essendo stato collocato in
congedo assoluto perché giudicato permanentemente non idoneo al
servizio militare, l'eventuale pensione spettante è considerata "di
invalidità", ovvero "per riforma". In entrambi i casi non esiste
alcuna differenza quantitativa. È invece la categoria della
invalidità che, combinata con la Pensione Privilegiata Ordinaria,
potrebbe modificare l'aliquota percentuale della pensione
attribuita.
b) Nel suo caso, poiché la malattia
che ha determinato il collocamento in quiescenza è riconosciuta per
causa di servizio ed è ascrivibile alla tabella "A" - 8a Categoria,
spetta il trattamento pensionistico privilegiato (che (corrisponde
al 10% della base pensionabile maturata), che si aggiunge alla
pensione ordinaria di invalidità, senza modificare l'aliquota
percentuale.
c) Qualora dovesse intraprendere
un'attività di lavoro dipendente, può cumulare fino al 50% del
trattamento pensionistico (ivi compresa la Pensione Privilegiata
Ordinaria).
d) In merito ad eventuali posti
riservati per il personale militare giudicato non idoneo al
servizio militare incondizionato, ma idoneo per altri impieghi
civili, la legge 28 luglio 1999, n. 266, prevede il collocamento di
detto personale in idonei e corrispondenti ruoli e categorie civili
della Pubblica Amministrazione.
Il decreto interministeriale 18
aprile 2002 stabilisce le procedure del transito che, comunque, è a
domanda dell'interessato entro 30 giorni dalla notifica del
giudizio di idoneità (o non idoneità).
Assegno speciale per le vedove?
Leggo con divertita amarezza l'articolo "Onorificenze alle mamme
coraggio" (Il Carabiniere, maggio 2004). Nulla si fa per le "vedove
coraggio". Se il consorte decede, la vedova non riceve la
reversibilità dell'assegno speciale. Una vergogna senza precedenti.
Purtroppo la legge istitutiva dell'assegno speciale vieta la
reversibilità anche se il coniuge muore servizio durante. La Cassa
Ufficiali incamera i contributi versati. Cerchiamo di fare
giustizia.
V.R. - Torino
Condividiamo le sue considerazioni e
proposte di fare giustizia. Infatti l'assegno speciale, istituito
con legge n. 371/1940, aveva lo scopo (così come si legge dalla
relazione parlamentare) di integrare il trattamento di quiescenza
allorquando veniva a cessare il pagamento delle indennità di
ausiliaria e speciale previste dagli articoli 67 e 68 della legge
113/1954. L'assegno speciale, quindi, è una forma - ancorché
atipica - di integrazione della pensione ordinaria (quest'ultima è
ovviamente reversibile). Tuttavia la stessa legge istitutiva, nel
fissare le condizioni e le modalità per la corresponsione del
beneficio in parola, stabilisce altresì che il medesimo è un
assegno vitalizio "ad personam", ed è irreversibile. In merito, per
completezza di trattazione, informiamo che sono in atto vari
provvedimenti/iniziative tendenti a modificare radicalmente
l'intera problematica delle Casse Militari, ivi compreso l'assegno
speciale.
Quello scatto di invalidità
Sono un abbonato della rivista Il Carabiniere, in quiescenza dal 14
gennaio 1996. Durante i 34 anni di servizio prestati nell'Arma ho
contratto varie malattie, tutte riconosciute per causa di servizio,
ma non ascritte a categoria. Nel periodo di ausiliaria mi è stata
riconosciuta un'ulteriore infermità e, per effetto del cumulo con
alcune delle precedenti malattie, questa volta mi è stata assegnata
la 7a Categoria. Subito dopo ho presentato domanda per il
riconoscimento dello scatto di invalidità (articoli 117 e 120) e il
Comando al quale avevo indirizzato la domanda mi ha risposto che
non mi competeva, in quanto durante il servizio non avevo malattia
ascritta a categoria. Poiché la stessa situazione non avviene per
la concessione della pensione privilegiata (infatti quest'ultima è
stata riconosciuta, anche se la categoria è stata acquisita dopo il
congedo), rivolgo al vostro esperto i seguenti quesiti: a) perché
lo scatto di invalidità viene concesso solo a coloro che all'atto
del congedo hanno malattie a categoria? b) perché la pensione
privilegiata non viene corrisposta dal giorno del congedo, ma solo
dietro presentazione della domanda? c) l'ausiliaria è considerata,
per le malattie, come se il militare fosse ancora in
servizio?
P.C. - Frattaminore (Na)
In esito alle problematiche
rappresentate nella sua lettera, riscontriamo i quesiti da lei
formulati sulla base della vigente normativa.
a) I benefici relativi allo "scatto
di invalidità", cioè quelli previsti dagli articoli 117 e 120 del
regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, in base alla circolare
DGPM/IV/11°/ CD/139758, in data 9 novembre 2001, della Direzione
Generale Personale Militare, spettano sia al personale in servizio
sia a quello in congedo, purché per quest'ultimo il riconoscimento
dell'infermità, con relativa ascrizione a categoria, sia avvenuto
in costanza di servizio. La medesima circolare precisa che il
personale in ausiliaria può godere del beneficio solo se, al
verificarsi dei citati eventi, tale personale risulti richiamato in
servizio "con assegni".
b) La Pensione Privilegiata viene
liquidata d'ufficio, ai sensi dell'articolo 167 del decreto
Presidente della Repubblica 1092/1973, nel caso in cui la
cessazione sia dovuta ad infermità riportate in costanza di
servizio e per causa di servizio. Nei rimanenti casi, compreso
quello in cui la malattia viene riconosciuta in ausiliaria, il
beneficio può essere concesso a domanda dell'interessato.
c) Il periodo trascorso in
ausiliaria, pur dando luogo a determinati benefici, non viene
considerato, per le malattie, alla stessa stregua di quello
trascorso in servizio.
Riconoscimento dell'infermità
Nel 1992 sono stato operato di cisti sacrococcige e nel 1999 sono
stato ancora operato per cisti sulla natica destra. Presto dovrò
subire una nuova operazione, ancora per cisti sacrococcige. Poiché
svolgo un lavoro che mi costringe a stare seduto in auto per molte
ore al giorno, desidererei sapere se, facendo la domanda per le
operazioni subite e per quella che dovrò prossimamente subire,
posso chiedere il riconoscimento da causa di servizio. Inoltre,
posso avere un equo indennizzo per tutte le spese mediche
sostenute?
G.P. - @mail
L'accertamento dell'esistenza di una
infermità o menomazione attribuibile all'attività di servizio è
affidato alla Commissione Medica Ospedaliera (Cmo) e,
successivamente, al Comitato di Verifica per le Pensioni
Privilegiate Ordinarie. Quest'ultimo organo, oltre a
confermare/verificare l'entità della malattia e la correlazione fra
i danni fisici subiti e i fatti di servizio che li hanno prodotti,
definisce anche l'ascrivibilità a tabella/categoria. La procedura
per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una
infermità è disciplinata dal Dpr 18 novembre 1965, n. 1485, ed è
regolamentata dalla circolare n. 1100/ML - 10/10 in data 30 luglio
1993 del Ministero Difesa - Direzione Generale della Sanità
Militare. L'accertamento avviene su istanza dell'interessato entro
il termine di sei mesi dalla data in cui il medesimo è venuto a
conoscenza della natura e gravità dell'infermità da parte di organo
sanitario qualificato. L'istruttoria della pratica può avvenire
anche d'ufficio in presenza di casi particolari (infermità
contratte in ambiente a rischio epidemico, decesso a seguito di
evento traumatico occorso in servizio, oppure qualora si
riscontrino errori procedurali nella pratica di riconoscimento già
avviata o definita).
La procedura segue modalità diverse
in relazione alla categoria di appartenenza del personale (militare
e civile) ed alla posizione di stato in cui lo stesso si trova
all'atto dell'istruttoria della pratica (in attività di servizio o
in quiescenza). In merito all'equo indennizzo, si precisa che il
pubblico dipendente, qualora abbia contratto infermità riconosciute
per causa di servizio, ha titolo alla concessione di particolari
benefici. Tra essi, oltre alla effettuazione di cure specialistiche
con onere a carico della Amministrazione, è prevista anche la
corresponsione di una indennità una tantum, denominata "equo
indennizzo". |