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La professione del
farmacista
Gradirei conoscere se il
farmacista, gestore della propria farmacia, nell'esercizio delle
sue funzioni sia da considerarsi pubblico ufficiale ai sensi
dell'articolo 357 del Codice Penale e se lo stesso può ricevere dai
clienti l'attestazione della esenzione dalla partecipazione al
costo dei farmaci.
G.B. - Enna
Il farmacista non è pubblico
ufficiale, ma è un professionista che esercita un servizio di
pubblica necessità, ai sensi dell'articolo 359 del Codice Penale.
Questo servizio, infatti, è costituito da un'attività che non si
può riferire né direttamente né indirettamente allo Stato o ad
altro ente pubblico, atteso che si tratta di un'attività di un
privato, il cui esercizio richiede una speciale abilitazione dello
Stato e di cui il pubblico è per legge obbligato, quando ne abbia
bisogno, a valersi. Per quanto riguarda l'attestazione della
esenzione dalla partecipazione al costo delle medicine, si ricorda
che essa va esibita al medico di famiglia, il quale è tenuto ad
inserirla in codice nell'apposito riquadro riportato nella
ricetta.
Comunità Europee e Unione Europea
Sono un sostenitore della Costituzione per l'Europa, che spero
venga approvata in tempi brevi. Ho letto diversi articoli di
stampa, compresi quelli pubblicati dalla nostra Rivista sullo
specifico tema, ma non ho capito la differenza che esiste fra
Comunità europee e Unione europea, istituzioni composte dagli
stessi Stati membri e che funzionano entrambe secondo le regole
dettate dai Trattati. Potrei avere al riguardo un
chiarimento?
L.M. - Padova
Nella prefazione del progetto della
Convenzione si legge: "Il Consiglio europeo, riunito a Laeken
(Belgio) il 14 e 15 dicembre 2001, constatando che l'Unione europea
era giunta a una svolta decisiva della sua esistenza, ha convocato
la Convenzione sul futuro dell'Europa.
La Convenzione è stata incaricata di
formulare proposte su tre temi: avvicinare i cittadini al progetto
europeo ed alle istituzioni europee; strutturare la vita politica e
lo spazio politico europeo in Unione allargata; fare dell'Unione un
fattore di stabilizzazione e un punto di riferimento nel nuovo
ordine mondiale.
La Convenzione ha individuato alcune
risposte ai quesiti contenuti nella dichiarazione di Laeken:
-
propone una migliore ripartizione
delle competenze dell'Unione e degli Stati membri;
-
raccomanda la fusione dei Trattati
e l'attribuzione della personalità giuridica all'Unione;
-
instaura una semplificazione degli
strumenti d'azione dell'Unione.
La dichiarazione di Laeken ha posto
il quesito se la semplificazione e il riordino dei Trattati non
debbano spianare la strada all'adozione di un testo costituzionale.
I lavori della Convenzione sono culminati nell'elaborazione di un
progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa".
Questo progetto, il 20 giugno 2003, fu presentato al Consiglio
europeo riunito a Salonicco, a nome della Convenzione europea, con
l'auspicio che esso costituisse il fondamento del futuro Trattato
che istituisce la Costituzione per l'Europa. Nel corso della stessa
riunione il Consiglio europeo, considerato che l'Unione europea
conta quattro Trattati istitutivi: quelli della Ceca (cessato il 24
luglio 2002), della Cee, dell'Euratom e dell'Unione europea, e
tenuto conto che gli obiettivi, le competenze e gli strumenti
politici dell'Unione sono distribuiti in questi Trattati, si è
posto, fra altre, la seguente domanda: "Deve essere riveduta la
distinzione fra Unione e Comunità?".
La risposta si trova fra gli
articoli che compongono il progetto di Costituzione. Articoli che
esprimono la volontà di integrazione europea contenuta già nei
Trattati approvati nel tempo proprio per costruire, accanto alle
Comunità economiche europee, una comunità politica tra Stati
storicamente in conflitto fra di loro. Il progetto di Costituzione
è diviso in quattro parti, i cui articoli presentano una diversa
numerazione. La prima reca solo numeri arabi, mentre nelle
rimanenti tre parti gli articoli sono preceduti dal numero della
parte corrispondente (II, III e IV) in cifre romane:
-
la prima parte (articoli 1-59)
contiene i principi generali;
-
la seconda parte (articoli II-1,
II-54) tratta dei diritti fondamentali;
-
la terza parte (articoli III-1,
III-341) si interessa delle politiche e del funzionamento
dell'Unione;
-
la quarta parte (articoli IV-1,
IV-10) detta le disposizioni generali e finali.
Se si va a leggere l'articolo IV-2
risulta evidente che "alla data di entrata in vigore del Trattato
che istituisce la Costituzione, sono abrogati i trattati che
istituiscono le Comunità europee, il trattato sull'Unione europea e
gli atti e trattati che li hanno completati e modificati e che
figurano nel protocollo allegato al Trattato che istituisce la
Costituzione". Una volta, dunque, che la Costituzione per l'Europa
sarà entrata in vigore, le Comunità europee cesseranno di esistere
e si parlerà e scriverà soltanto di Unione europea, senza
dimenticare, però, che le sue fondamenta poggiano su principi,
istituzioni e strutture create dalle Comunità all'unico fine
dell'integrazione europea.
L'articolo 1 del progetto, infatti,
così dispone: "Ispirata dalla volontà dei cittadini e degli Stati
d'Europa di costruire un futuro comune, la presente Costituzione
istituisce l'Unione europea, alla quale gli Stati membri
conferiscono competenze per conseguire obiettivi comuni. L'Unione
coordina le politiche degli Stati membri dirette al conseguimento
di tali obiettivi ed esercita sul modello comunitario le competenze
che essi le trasferiscono. L'Unione è aperta a tutti gli Stati
europei che rispettano i suoi valori e si impegnano a promuoverli
congiuntamente".
Ci piace ancora ricordare l'articolo
IV-1, perché elenca i simboli dell'Unione:
-
la bandiera dell'Unione
rappresenta un cerchio di dodici stelle su sfondo blu;
-
l'inno dell'Unione è tratto
dall'Inno alla Gioia della "Nona" di Ludwig van
Beethoven;
-
il motto dell'Unione è: "Unità
nella diversità";
-
la moneta dell'Unione è
l'euro;
-
il 9 maggio è celebrato in tutta
l'Unione come "Giornata dell'Europa".
Interinale e in sede vacante
Sono Comandante di Stazione distaccata di prima fascia che dopo il
previsto corso è stato impiegato all'estero nella missione "Antica
Babilonia" in Iraq dal 15 novembre 2003 al 19 marzo 2004. Rientrato
in Italia, dopo un periodo di osservazione presso l'infermeria, che
il 5 aprile 2004 mi giudicava idoneo al servizio militare
incondizionato, e dopo aver usufruito dei recuperi dei riposi non
potuti fare all'estero perché Comandante titolare di un reparto, ho
riassunto il Comando della Stazione. Durante la mia assenza tale
Comando è stato retto dal sottufficiale in sottordine, il quale,
dal 27 ottobre al 10 dicembre 2003, si firmava "Comandante
interinale" e successivamente, sino al 5 aprile, data in cui sono
stato fatto idoneo, "Comandante in sede vacante". Ciò premesso,
desidererei sapere:
-
Se è corretto
che, dopo 45 giorni di assenza, il sottufficiale in sottordine
abbia retto il Comando in sede vacante e non
interinale.
-
Se al rientro,
durante il periodo a disposizione dell'infermeria, mi compete il
riposo settimanale.
-
Se posso avere
qualche riferimento normativo per il rilascio della Medaglia al
merito di lungo comando.
-
Se ai fini del
computo dei periodi di comando utili per il rilascio della predetta
ricompensa, è da considerare il periodo della missione
all'estero.
F.D. - Bologna
-
Il n. 34 del capo II del titolo II
della pubblicazione N - 14 "Istruzione sul carteggio per l'Arma dei
Carabinieri" testualmente specifica:
- Chi regge temporaneamente, in assenza del titolare, un comando
od ufficio aggiunge alla indicazione della carica la parola
"interinale" indipendentemente dal grado rivestito;
- Chi regge temporaneamente un comando od ufficio senza avere il
grado stabilito dalle tabelle organiche ed in attesa che a quel
comando od ufficio venga assegnato un comandante titolare, completa
l'indicazione della carica con la locuzione "in sede
vacante".
In tale quadro riteniamo corretto
che al termine dei 45 giorni di assenza (previsti come tetto
massimo per la licenza straordinaria) del titolare, il
sottufficiale in sottordine, che non aveva il grado stabilito,
assuma il Comando in sede vacante;
-
Il riposo settimanale, di cui
all'articolo 36 della Costituzione italiana, è previsto per il
"lavoratore", il quale non può rinunciarvi. Qualora però il
"lavoratore" si trovi in luogo di cura, riteniamo che detto diritto
venga sospeso per il periodo di assenza dal lavoro;
-
La Medaglia militare al merito di
lungo comando fu istituita con il regio decreto 13 maggio 1935, n.
908, che all'articolo 3 dispone: "... è conferita agli ufficiali ed
ai sottufficiali (a questi ultimi la ricompensa fu estesa con il
regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1919, n.d.r.) in servizio
permanente effettivo e delle categorie in congedo, che abbiano
raggiunto globalmente, nei gradi successivamente ricoperti anche in
più riprese, i seguenti periodi di comando di reparto: medaglia
d'oro = 20 anni; medaglia d'argento = 15 anni; medaglia di bronzo
=10 anni". Il tempo valutabile ai fini della concessione è soltanto
quello durante il quale l'interessato ha effettivamente tenuto il
Comando di reparto.
-
Atteso che l'interessato durante
la permanenza all'estero ha tenuto il Comando di reparto, come dal
medesimo asserito, è da ritenere che detto periodo sia senz'altro
utile ai fini del calcolo del periodo necessario ad ottenere la
ricompensa.
Il timbro tondo del Comando
Un ufficio del Pubblico Registro Automobilistico non ha accettato
il verbale di denuncia di smarrimento rilasciatomi da un Comando di
Stazione Carabinieri perché potessi richiedere il duplicato del
certificato di proprietà, adducendo che mancava il timbro tondo in
umido del Comando. Nella circostanza è stato fatto presente che il
verbale di denuncia, composto di un solo foglio, recava in alto,
stampato con il computer, l'emblema della Repubblica italiana, ma
nonostante ciò, l'addetto alla ricezione del documento ha assunto
un comportamento improntato alla massima rigidità. Alla luce di
quanto sopra, si gradirebbe conoscere se il comportamento del
funzionario del Pra risulti corretto e, in caso affermativo, la
normativa che disciplina la materia.
I.R. - L'Aquila
Il 2° comma dell'articolo 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e
successive modifiche, testualmente dispone:
"Il funzionario o pubblico ufficiale
deve indicare la data e il luogo del rilascio, il proprio nome e
cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma
per esteso ed il timbro dell'ufficio" tutte le volte che è chiamato
a legalizzare firme. Nel caso rappresentato, la firma del
denunciante lo smarrimento del certificato di proprietà del proprio
veicolo. Questa disposizione non contrasta con il n. 47 della
nostra pubblicazione I - 4 "Istruzione sul carteggio per l'Arma dei
Carabinieri", secondo cui "Il bollo a umido - sigillo ufficiale del
Comando - viene apposto a sinistra della firma di ogni
comunicazione scritta, salvo quelle costituite da un solo foglio
con intestazione a stampo recante lo stemma della Repubblica",
atteso che il suo contenuto non riguarda la legalizzazione o
l'autenticazione di firme, ma la mera trasmissione di atti
d'ufficio afferenti l'attività
istituzionale. |