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Vita nell'Arma

La professione del farmacista



Simbolo del Giornale

Gradirei conoscere se il farmacista, gestore della propria farmacia, nell'esercizio delle sue funzioni sia da considerarsi pubblico ufficiale ai sensi dell'articolo 357 del Codice Penale e se lo stesso può ricevere dai clienti l'attestazione della esenzione dalla partecipazione al costo dei farmaci.
G.B. - Enna

Il farmacista non è pubblico ufficiale, ma è un professionista che esercita un servizio di pubblica necessità, ai sensi dell'articolo 359 del Codice Penale. Questo servizio, infatti, è costituito da un'attività che non si può riferire né direttamente né indirettamente allo Stato o ad altro ente pubblico, atteso che si tratta di un'attività di un privato, il cui esercizio richiede una speciale abilitazione dello Stato e di cui il pubblico è per legge obbligato, quando ne abbia bisogno, a valersi. Per quanto riguarda l'attestazione della esenzione dalla partecipazione al costo delle medicine, si ricorda che essa va esibita al medico di famiglia, il quale è tenuto ad inserirla in codice nell'apposito riquadro riportato nella ricetta.




Comunità Europee e Unione Europea




Sono un sostenitore della Costituzione per l'Europa, che spero venga approvata in tempi brevi. Ho letto diversi articoli di stampa, compresi quelli pubblicati dalla nostra Rivista sullo specifico tema, ma non ho capito la differenza che esiste fra Comunità europee e Unione europea, istituzioni composte dagli stessi Stati membri e che funzionano entrambe secondo le regole dettate dai Trattati. Potrei avere al riguardo un chiarimento?
L.M. - Padova

Nella prefazione del progetto della Convenzione si legge: "Il Consiglio europeo, riunito a Laeken (Belgio) il 14 e 15 dicembre 2001, constatando che l'Unione europea era giunta a una svolta decisiva della sua esistenza, ha convocato la Convenzione sul futuro dell'Europa.

La Convenzione è stata incaricata di formulare proposte su tre temi: avvicinare i cittadini al progetto europeo ed alle istituzioni europee; strutturare la vita politica e lo spazio politico europeo in Unione allargata; fare dell'Unione un fattore di stabilizzazione e un punto di riferimento nel nuovo ordine mondiale.

La Convenzione ha individuato alcune risposte ai quesiti contenuti nella dichiarazione di Laeken:

  • propone una migliore ripartizione delle competenze dell'Unione e degli Stati membri;
  • raccomanda la fusione dei Trattati e l'attribuzione della personalità giuridica all'Unione;
  • instaura una semplificazione degli strumenti d'azione dell'Unione.

La dichiarazione di Laeken ha posto il quesito se la semplificazione e il riordino dei Trattati non debbano spianare la strada all'adozione di un testo costituzionale. I lavori della Convenzione sono culminati nell'elaborazione di un progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa". Questo progetto, il 20 giugno 2003, fu presentato al Consiglio europeo riunito a Salonicco, a nome della Convenzione europea, con l'auspicio che esso costituisse il fondamento del futuro Trattato che istituisce la Costituzione per l'Europa. Nel corso della stessa riunione il Consiglio europeo, considerato che l'Unione europea conta quattro Trattati istitutivi: quelli della Ceca (cessato il 24 luglio 2002), della Cee, dell'Euratom e dell'Unione europea, e tenuto conto che gli obiettivi, le competenze e gli strumenti politici dell'Unione sono distribuiti in questi Trattati, si è posto, fra altre, la seguente domanda: "Deve essere riveduta la distinzione fra Unione e Comunità?".

La risposta si trova fra gli articoli che compongono il progetto di Costituzione. Articoli che esprimono la volontà di integrazione europea contenuta già nei Trattati approvati nel tempo proprio per costruire, accanto alle Comunità economiche europee, una comunità politica tra Stati storicamente in conflitto fra di loro. Il progetto di Costituzione è diviso in quattro parti, i cui articoli presentano una diversa numerazione. La prima reca solo numeri arabi, mentre nelle rimanenti tre parti gli articoli sono preceduti dal numero della parte corrispondente (II, III e IV) in cifre romane:

  • la prima parte (articoli 1-59) contiene i principi generali;
  • la seconda parte (articoli II-1, II-54) tratta dei diritti fondamentali;
  • la terza parte (articoli III-1, III-341) si interessa delle politiche e del funzionamento dell'Unione;
  • la quarta parte (articoli IV-1, IV-10) detta le disposizioni generali e finali.

Se si va a leggere l'articolo IV-2 risulta evidente che "alla data di entrata in vigore del Trattato che istituisce la Costituzione, sono abrogati i trattati che istituiscono le Comunità europee, il trattato sull'Unione europea e gli atti e trattati che li hanno completati e modificati e che figurano nel protocollo allegato al Trattato che istituisce la Costituzione". Una volta, dunque, che la Costituzione per l'Europa sarà entrata in vigore, le Comunità europee cesseranno di esistere e si parlerà e scriverà soltanto di Unione europea, senza dimenticare, però, che le sue fondamenta poggiano su principi, istituzioni e strutture create dalle Comunità all'unico fine dell'integrazione europea.

L'articolo 1 del progetto, infatti, così dispone: "Ispirata dalla volontà dei cittadini e degli Stati d'Europa di costruire un futuro comune, la presente Costituzione istituisce l'Unione europea, alla quale gli Stati membri conferiscono competenze per conseguire obiettivi comuni. L'Unione coordina le politiche degli Stati membri dirette al conseguimento di tali obiettivi ed esercita sul modello comunitario le competenze che essi le trasferiscono. L'Unione è aperta a tutti gli Stati europei che rispettano i suoi valori e si impegnano a promuoverli congiuntamente".

Ci piace ancora ricordare l'articolo IV-1, perché elenca i simboli dell'Unione:

  • la bandiera dell'Unione rappresenta un cerchio di dodici stelle su sfondo blu;
  • l'inno dell'Unione è tratto dall'Inno alla Gioia della "Nona" di Ludwig van Beethoven;
  • il motto dell'Unione è: "Unità nella diversità";
  • la moneta dell'Unione è l'euro;
  • il 9 maggio è celebrato in tutta l'Unione come "Giornata dell'Europa".



Interinale e in sede vacante




Sono Comandante di Stazione distaccata di prima fascia che dopo il previsto corso è stato impiegato all'estero nella missione "Antica Babilonia" in Iraq dal 15 novembre 2003 al 19 marzo 2004. Rientrato in Italia, dopo un periodo di osservazione presso l'infermeria, che il 5 aprile 2004 mi giudicava idoneo al servizio militare incondizionato, e dopo aver usufruito dei recuperi dei riposi non potuti fare all'estero perché Comandante titolare di un reparto, ho riassunto il Comando della Stazione. Durante la mia assenza tale Comando è stato retto dal sottufficiale in sottordine, il quale, dal 27 ottobre al 10 dicembre 2003, si firmava "Comandante interinale" e successivamente, sino al 5 aprile, data in cui sono stato fatto idoneo, "Comandante in sede vacante". Ciò premesso, desidererei sapere:

  1. Se è corretto che, dopo 45 giorni di assenza, il sottufficiale in sottordine abbia retto il Comando in sede vacante e non interinale.
  2. Se al rientro, durante il periodo a disposizione dell'infermeria, mi compete il riposo settimanale.
  3. Se posso avere qualche riferimento normativo per il rilascio della Medaglia al merito di lungo comando.
  4. Se ai fini del computo dei periodi di comando utili per il rilascio della predetta ricompensa, è da considerare il periodo della missione all'estero.

F.D. - Bologna

  1. Il n. 34 del capo II del titolo II della pubblicazione N - 14 "Istruzione sul carteggio per l'Arma dei Carabinieri" testualmente specifica:
    1. Chi regge temporaneamente, in assenza del titolare, un comando od ufficio aggiunge alla indicazione della carica la parola "interinale" indipendentemente dal grado rivestito;
    2. Chi regge temporaneamente un comando od ufficio senza avere il grado stabilito dalle tabelle organiche ed in attesa che a quel comando od ufficio venga assegnato un comandante titolare, completa l'indicazione della carica con la locuzione "in sede vacante".
    In tale quadro riteniamo corretto che al termine dei 45 giorni di assenza (previsti come tetto massimo per la licenza straordinaria) del titolare, il sottufficiale in sottordine, che non aveva il grado stabilito, assuma il Comando in sede vacante;
  2. Il riposo settimanale, di cui all'articolo 36 della Costituzione italiana, è previsto per il "lavoratore", il quale non può rinunciarvi. Qualora però il "lavoratore" si trovi in luogo di cura, riteniamo che detto diritto venga sospeso per il periodo di assenza dal lavoro;
  3. La Medaglia militare al merito di lungo comando fu istituita con il regio decreto 13 maggio 1935, n. 908, che all'articolo 3 dispone: "... è conferita agli ufficiali ed ai sottufficiali (a questi ultimi la ricompensa fu estesa con il regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1919, n.d.r.) in servizio permanente effettivo e delle categorie in congedo, che abbiano raggiunto globalmente, nei gradi successivamente ricoperti anche in più riprese, i seguenti periodi di comando di reparto: medaglia d'oro = 20 anni; medaglia d'argento = 15 anni; medaglia di bronzo =10 anni". Il tempo valutabile ai fini della concessione è soltanto quello durante il quale l'interessato ha effettivamente tenuto il Comando di reparto.
  4. Atteso che l'interessato durante la permanenza all'estero ha tenuto il Comando di reparto, come dal medesimo asserito, è da ritenere che detto periodo sia senz'altro utile ai fini del calcolo del periodo necessario ad ottenere la ricompensa.



Il timbro tondo del Comando




Un ufficio del Pubblico Registro Automobilistico non ha accettato il verbale di denuncia di smarrimento rilasciatomi da un Comando di Stazione Carabinieri perché potessi richiedere il duplicato del certificato di proprietà, adducendo che mancava il timbro tondo in umido del Comando. Nella circostanza è stato fatto presente che il verbale di denuncia, composto di un solo foglio, recava in alto, stampato con il computer, l'emblema della Repubblica italiana, ma nonostante ciò, l'addetto alla ricezione del documento ha assunto un comportamento improntato alla massima rigidità. Alla luce di quanto sopra, si gradirebbe conoscere se il comportamento del funzionario del Pra risulti corretto e, in caso affermativo, la normativa che disciplina la materia.
I.R. - L'Aquila

Il 2° comma dell'articolo 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche, testualmente dispone:

"Il funzionario o pubblico ufficiale deve indicare la data e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio" tutte le volte che è chiamato a legalizzare firme. Nel caso rappresentato, la firma del denunciante lo smarrimento del certificato di proprietà del proprio veicolo. Questa disposizione non contrasta con il n. 47 della nostra pubblicazione I - 4 "Istruzione sul carteggio per l'Arma dei Carabinieri", secondo cui "Il bollo a umido - sigillo ufficiale del Comando - viene apposto a sinistra della firma di ogni comunicazione scritta, salvo quelle costituite da un solo foglio con intestazione a stampo recante lo stemma della Repubblica", atteso che il suo contenuto non riguarda la legalizzazione o l'autenticazione di firme, ma la mera trasmissione di atti d'ufficio afferenti l'attività istituzionale.

Paolo Puoti