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È partita l'e-mail... certificata

Disciplinata la posta elettronica. Che grazie ad un preciso regolamento avrà la stessa validità di legge della raccomandata con ricevuta di ritorno

Il sibolo della At, comuniemente chiamato in Italiano chiocciolina

La recentissima innovazione informatica della "posta elettronica certificata" non poteva non essere proposta dal Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie, d'intesa con quello per la Funzione Pubblica. Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 25 marzo 2004, ha, infatti, adottato lo schema di Regolamento «recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3».

Il provvedimento disciplina proprio l'utilizzo della posta elettronica allo scopo di dotare di valore giuridico, e quindi di rendere opponibile a terzi, la trasmissione dei messaggi informatici. Il regolamento è costituito da 16 articoli che disciplinano, da una parte, l'aspetto probatorio relativo all'invio e alla ricezione dei documenti informatici e, dall'altra, il ruolo dei gestori che possono svolgere il servizio di posta certificata.

Dovendo parlare della rilevanza della iniziativa, è giusto che tale approccio trovi l'autorevole commento del Ministro Lucio Stanca, responsabile del Dicastero chiamato ad introdurre nuove "tecnologie". «Il provvedimento è un atto di modernità», ha detto Stanca. «La disposizione approvata è volta a dare maggiore certezza alla spedizione e ricezione del messaggio elettronico, rafforzando, quindi, la validità giuridica della stessa comunicazione telematica, come del resto già avviene con la lettera raccomandata con avviso di ricevimento rispetto alla lettera con affrancatura ordinaria. Con questo decreto abbiamo posto le condizioni per una ulteriore maggiore diffusione di questo moderno strumento di comunicazione nel Paese. Ad esempio, anche nella stessa Pubblica Amministrazione la posta elettronica sta avendo un sempre più ampio utilizzo: i messaggi elettronici scambiati fra amministrazioni e fra queste e l'esterno nel 2003 sono stati oltre 31 milioni, rispetto ai 14,6 milioni del 2002».

Il ministro Stanca ha quindi posto in evidenza le rilevanti conseguenze non solo in termini di velocità e di efficienza, ma anche di risparmi. Ad esempio, ogni lettera che la Pubblica Amministrazione invia con i sistemi tradizionali comporta un costo stimato in almeno 20 euro contro i circa 2 euro di una e-mail.

Da parte sua, il Ministro per la Funzione Pubblica, Luigi Mazzella, ha affermato: «Il premio ricevuto dall'Onu come migliore amministrazione europea per le innovazioni apportate al nostro apparato burocratico non lo considero una meta ma uno stimolo a raggiungere altre tappe. In questo quadro il provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri rappresenta un punto di grande significato, per il quale non posso che esprimere la più piena soddisfazione».

Esaminiamo, con la lente della sintesi, il testo del decreto. I primi articoli enunciano, a mo' di glossario, l'oggetto della novella, chiarendo cosa si intenda per "posta elettronica certificata": sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente la documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici. Si chiarisce l'essenza del "messaggio di posta elettronica certificata": documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati.

A seguire, vengono individuati i "soggetti del servizio di posta elettronica", il "mittente" ed il "destinatario": gli utenti che si avvalgono del servizio di posta elettronica certificata per la ricezione di documenti prodotti mediante strumenti informatici; ed infine il "gestore del servizio": i soggetti, pubblici o privati, che erogano il servizio e gestiscono i domini di posta elettronica certificata con i relativi punti di accesso, ricezione e consegna.

Negli articoli successivi viene chiarito che il documento informatico trasmesso per via telematica "si intende inviato dal mittente se trasmesso", e lo si definisce "consegnato al destinatario se disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato". Il gestore di posta elettronica utilizzato dal destinatario è tenuto, per legge, a fornire al mittente la ricevuta di avvenuta consegna all'indirizzo elettronico del mittente. Tale ricevuta "prova che il suo messaggio è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione".

Nel Regolamento si chiarisce pure che "le Pubbliche Amministrazioni ed i privati che intendono esercitare l'attività di gestore di posta elettronica certificata inviano al Cnipa (Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione), in via telematica, la relativa domanda di iscrizione".

Proprio per semplificare le procedure per la fornitura di così importanti servizi a favore del cittadino, nel testo in esame si puntualizza come "le pubbliche amministrazioni possono svolgere autonomamente l'attività di gestione del servizio di posta elettronica certificata, oppure possono avvalersi dei servizi offerti da altri gestori pubblici o privati". Un limite finale: "Le disposizioni in esame non si applicano all'uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo penale, nel processo amministrativo, nel processo tributario e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti, per i quali restano ferme le specifiche disposizioni normative".

Dunque, certificazioni validate in ordine alla sola conferma dell'avvenuto inoltro, giacché la posta elettronica certificata non mira a garantire il contenuto dei messaggi (né, in particolare, la loro autenticità), bensì è volta a dare certezza al solo processo di inoltro del messaggio stesso, a partire dall'atto della presa in carico da parte del sistema sino all'atto della consegna (o della mancata consegna) nella mailbox del destinatario.

Tale nuovo tipo di corrispondenza ricalca concettualmente il servizio di posta tradizionale raccomandata: non entra nel merito di cosa sia stato spedito, ma è in grado di garantire che ciò che è stato spedito non sia stato alterato durante il processo di consegna, e che sia stato preso in carico e consegnato (o non consegnato) al destinatario in tempi e con modalità certe. Il nuovo meccanismo, in altri termini, non attesta l'avvenuta lettura del messaggio da parte del destinatario ma solo il recapito nella sua mailbox: esattamente come la consegna della raccomandata tradizionale da parte del postino, nelle mani del destinatario o di un suo incaricato.

Una speranza, ormai, già realtà: con l'avvento delle banche e degli uffici postali elettronici, infatti, presto si eviterà il formarsi di lunghe file davanti agli sportelli, laddove gli impiegati potranno utilizzare strumenti informatici sempre più veloci e capaci di multifunzioni.

Umberto Pinotti