|
La recentissima innovazione
informatica della "posta elettronica certificata" non poteva non
essere proposta dal Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie,
d'intesa con quello per la Funzione Pubblica. Il Consiglio dei
Ministri, nella seduta del 25 marzo 2004, ha, infatti, adottato lo
schema di Regolamento «recante disposizioni per l'utilizzo della
posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge
16 gennaio 2003, n. 3».
Il provvedimento disciplina proprio
l'utilizzo della posta elettronica allo scopo di dotare di valore
giuridico, e quindi di rendere opponibile a terzi, la trasmissione
dei messaggi informatici. Il regolamento è costituito da 16
articoli che disciplinano, da una parte, l'aspetto probatorio
relativo all'invio e alla ricezione dei documenti informatici e,
dall'altra, il ruolo dei gestori che possono svolgere il servizio
di posta certificata.
Dovendo parlare della rilevanza
della iniziativa, è giusto che tale approccio trovi l'autorevole
commento del Ministro Lucio Stanca, responsabile del Dicastero
chiamato ad introdurre nuove "tecnologie". «Il provvedimento è un
atto di modernità», ha detto Stanca. «La disposizione approvata è
volta a dare maggiore certezza alla spedizione e ricezione del
messaggio elettronico, rafforzando, quindi, la validità giuridica
della stessa comunicazione telematica, come del resto già avviene
con la lettera raccomandata con avviso di ricevimento rispetto alla
lettera con affrancatura ordinaria. Con questo decreto abbiamo
posto le condizioni per una ulteriore maggiore diffusione di questo
moderno strumento di comunicazione nel Paese. Ad esempio, anche
nella stessa Pubblica Amministrazione la posta elettronica sta
avendo un sempre più ampio utilizzo: i messaggi elettronici
scambiati fra amministrazioni e fra queste e l'esterno nel 2003
sono stati oltre 31 milioni, rispetto ai 14,6 milioni del
2002».
Il ministro Stanca ha quindi posto
in evidenza le rilevanti conseguenze non solo in termini di
velocità e di efficienza, ma anche di risparmi. Ad esempio, ogni
lettera che la Pubblica Amministrazione invia con i sistemi
tradizionali comporta un costo stimato in almeno 20 euro contro i
circa 2 euro di una e-mail.
Da parte sua, il Ministro per la
Funzione Pubblica, Luigi Mazzella, ha affermato: «Il premio
ricevuto dall'Onu come migliore amministrazione europea per le
innovazioni apportate al nostro apparato burocratico non lo
considero una meta ma uno stimolo a raggiungere altre tappe. In
questo quadro il provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri
rappresenta un punto di grande significato, per il quale non posso
che esprimere la più piena soddisfazione».
Esaminiamo, con la lente della
sintesi, il testo del decreto. I primi articoli enunciano, a mo' di
glossario, l'oggetto della novella, chiarendo cosa si intenda per
"posta elettronica certificata": sistema di posta elettronica nel
quale è fornita al mittente la documentazione elettronica
attestante l'invio e la consegna di documenti informatici. Si
chiarisce l'essenza del "messaggio di posta elettronica
certificata": documento informatico composto dal testo del
messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti
informatici allegati.
A seguire, vengono individuati i
"soggetti del servizio di posta elettronica", il "mittente" ed il
"destinatario": gli utenti che si avvalgono del servizio di posta
elettronica certificata per la ricezione di documenti prodotti
mediante strumenti informatici; ed infine il "gestore del
servizio": i soggetti, pubblici o privati, che erogano il servizio
e gestiscono i domini di posta elettronica certificata con i
relativi punti di accesso, ricezione e consegna.
Negli articoli successivi viene
chiarito che il documento informatico trasmesso per via telematica
"si intende inviato dal mittente se trasmesso", e lo si definisce
"consegnato al destinatario se disponibile all'indirizzo
elettronico da questi dichiarato". Il gestore di posta elettronica
utilizzato dal destinatario è tenuto, per legge, a fornire al
mittente la ricevuta di avvenuta consegna all'indirizzo elettronico
del mittente. Tale ricevuta "prova che il suo messaggio è
effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal
destinatario e certifica il momento della consegna tramite un
testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di
certificazione".
Nel Regolamento si chiarisce pure
che "le Pubbliche Amministrazioni ed i privati che intendono
esercitare l'attività di gestore di posta elettronica certificata
inviano al Cnipa (Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica
Amministrazione), in via telematica, la relativa domanda di
iscrizione".
Proprio per semplificare le
procedure per la fornitura di così importanti servizi a favore del
cittadino, nel testo in esame si puntualizza come "le pubbliche
amministrazioni possono svolgere autonomamente l'attività di
gestione del servizio di posta elettronica certificata, oppure
possono avvalersi dei servizi offerti da altri gestori pubblici o
privati". Un limite finale: "Le disposizioni in esame non si
applicano all'uso degli strumenti informatici e telematici nel
processo civile, nel processo penale, nel processo amministrativo,
nel processo tributario e nel processo dinanzi alle sezioni
giurisdizionali della Corte dei Conti, per i quali restano ferme le
specifiche disposizioni normative".
Dunque, certificazioni validate in
ordine alla sola conferma dell'avvenuto inoltro, giacché la posta
elettronica certificata non mira a garantire il contenuto dei
messaggi (né, in particolare, la loro autenticità), bensì è volta a
dare certezza al solo processo di inoltro del messaggio stesso, a
partire dall'atto della presa in carico da parte del sistema sino
all'atto della consegna (o della mancata consegna) nella mailbox
del destinatario.
Tale nuovo tipo di corrispondenza
ricalca concettualmente il servizio di posta tradizionale
raccomandata: non entra nel merito di cosa sia stato spedito, ma è
in grado di garantire che ciò che è stato spedito non sia stato
alterato durante il processo di consegna, e che sia stato preso in
carico e consegnato (o non consegnato) al destinatario in tempi e
con modalità certe. Il nuovo meccanismo, in altri termini, non
attesta l'avvenuta lettura del messaggio da parte del destinatario
ma solo il recapito nella sua mailbox: esattamente come la consegna
della raccomandata tradizionale da parte del postino, nelle mani
del destinatario o di un suo incaricato.
Una speranza, ormai, già realtà: con
l'avvento delle banche e degli uffici postali elettronici, infatti,
presto si eviterà il formarsi di lunghe file davanti agli
sportelli, laddove gli impiegati potranno utilizzare strumenti
informatici sempre più veloci e capaci di
multifunzioni. |