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Servizi ammessi a
riscatto
Vorrei
conoscere le agevolazioni o i benefici per aver prestato tre anni
di servizio anche nell'Esercito italiano. Attualmente sono un
appuntato dei Carabinieri.
V.R. - @mail
L'articolo 14
del decreto Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.1092,
prevede che "sono ammessi a riscatto i servizi prestati in qualità
di dipendente statale non di ruolo…". L'unico beneficio, dunque,
resta quello del riscatto dei tre anni di servizio prestato
nell'Esercito, previa presentazione di domanda.
La consegna dello statino
La consegna dello statino del mio stipendio è stata effettuata da
un collega che, "ovviamente", prima di darmelo, lo ha sbirciato e
commentato. Poiché ciò non mi è sembrato corretto, potrei conoscere
le modalità di recapito del documento? Mi è stato detto che viene
elaborato dal Centro Nazionale Amministrativo, di cui ho solo
sentito vagamente parlare. Potrei conoscere il ruolo di questo
Centro?
A.R. - Venezia
Le modalità di recapito degli
statini paga al personale dipendente furono disciplinate dalla
Direzione di Amministrazione del Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri con la circolare n. 1/167/11-1-1-1999 datata 16 marzo
1999. Con questa circolare fu stabilita una "procedura mediante
consegna ai dipendenti Comandi Provinciali di pacchi sigillati,
contenenti ulteriori plichi a livello Comando di Compagnia ed a sua
volta a livello Comando di Stazione, lasciando al Comandante dei
singoli reparti il compito di consegna ai singoli interessati". È
da ritenere, dunque, che il disguido rappresentato dal lettore sia
una eccezione. Il Centro Nazionale Amministrativo (Cna), nasce nel
1991, ha sede a 66013 Chieti Scalo, in via Benedetto Croce, 380.
Dipende, sulla linea di comando, dal Sottocapo di Stato Maggiore
del Comando Generale dell'Arma e, su quella funzionale, dalla
Direzione di Amministrazione dell'Arma. Il Cna si articola in tre
uffici (Tea: Trattamento Economico del personale in Attività di
servizio; Teq: Trattamento Economico del personale in Quiescenza;
Matricola), tre sezioni (proventi contravvenzionali, informatica e
contenzioso) e nel Nu.R.P. (Nucleo Relazioni con il Pubblico).
Tutti, congiuntamente, provvedono alla gestione matricolare, al
trattamento economico di attività e di quiescenza, nonché
all'assistenza fiscale di tutto il personale dell'Arma.
In estrema sintesi, il Cna, già
punto di eccellenza della nostra organizzazione, è destinato a
diventare la fondamentale e più avanzata infrastruttura dell'Arma,
dal momento in cui, e non sembra lontano, potrà contare sulla
completa informatizzazione di tutte le attività amministrative,
vitale in ogni grande organizzazione, ma di più lo è per la nostra,
atteso che ogni uomo sottratto alla burocrazia, lo si ritrova
vigile e presente col proprio computer palmare in uno dei tanti
quartieri delle nostre città.
Ma ad educarli ci sono i genitori
Mi è capitato di leggere su un quotidiano a larga diffusione che il
13 giugno si celebra la "Festa dei nonni". Dopo quelle della donna,
della mamma, del papà, secondo voi era proprio necessario fissare
in un giorno particolare l'esistenza, l'importanza e, sempre più
spesso, l'insostituibilità della presenza dei nonni?
A.A. - Roma
Concordiamo con il lettore circa
l'inutilità dell'ufficializzazione, dell'etichetta messa su un
giorno, di una presenza costante e fondamentale. Non ci dovrebbero
essere festività particolari per pungolare il rispetto verso le
donne, l'amore verso il padre e la madre, la riconoscenza verso i
nonni. Ma viviamo tempi difficili per i sentimenti. Con la
complicità di un'economia consumistica che preme per il pacchetto
infiocchettato, abbiamo burocratizzato anche i sentimenti. Ciò
detto, la festa dei nonni merita qualche considerazione in più. Nel
corso del tempo la famiglia ha assunto forme e consistenza diverse.
Nella antichità il termine "famiglia" rappresentava un
raggruppamento con funzioni religiose, amministrative e di
giustizia. Significato che, ancora oggi, mantiene quando si parla
di "famiglia" nell'ambito della mafia. La nostra famiglia attuale,
invece, discende da quella romana, basata sul vincolo coniugale,
sul potere di vita e di morte allora riservato al pater familias,
che aveva diritto di amministrare, vendere, comprare e giudicare
sino alla pena suprema tutto il gruppo familiare, schiavi compresi.
Oggi siamo lontani, ovviamente e per fortuna, da questo contesto.
Passando attraverso la famiglia allargata e patriarcale, tipica
delle civiltà contadine, dove braccia significavano prosperità, si
è giunti a quella nucleare attuale (padre, madre, figli). Ma non ci
siamo fermati qui. Avanza, prepotente, l'esercito dei single o
della famiglia spezzata: madre con figli, meno spesso padre con
figli. Ed è qui che si inserisce il nostro discorso sui nonni. I
nostri bambini sono, sostanzialmente, strattonati e delegati. Dal
padre contro la madre, dai suoceri contro il genero o la nuora, da
tutti contro tutti. Non c'è tempo per loro, per rispettare i loro
sacrosanti ritmi di crescita. I nonni diventano così una risorsa
insostituibile. Non tanto perché ci sono sempre e costano niente,
quanto perché con la loro presenza di "familiare", tacitano ansie e
sensi di colpa. Un conto è lasciare il bambino ad un estraneo, un
conto è affidarlo ad un nonno amoroso. Ma questi nonni bisognerebbe
tutelarli, più che festeggiarli in una giornata. Bisognerebbe dir
loro che sì, sono amati, ma non sono i genitori. Spesso il bambino
cresciuto con i nonni assorbe il loro sistema educativo non sempre
identico a quello dei genitori. Via via che il bambino cresce, si
moltiplicano da una parte le accuse di viziarlo, dall'altra di
trascurarlo. Cosicché quasi sempre, giunto all'età scolare, con
possibilità di parcheggio "scolastico", il bambino viene "ripreso
in carico" dai genitori che rivendicano la propria priorità
rispetto ai nonni.
A questo punto, chi porrà rimedio
alla solitudine e al senso di abbandono che certe decisioni portano
sia nei piccoli che nei grandi?
E quando, invece, succede che il bambino continua a restare
ancorato ai nonni fino alla maturità, avrà danno comunque dalla
sovrapposizione dei ruoli di riferimento padre-nonno e madre-nonna.
Allora i nonni devono abbandonare i nipoti? No, certo: sarebbe una
crudeltà gratuita e dannosa. L'importante è che si sia presenti
quando necessario e non solo quando si vuole, e si chiariscano bene
i ruoli. Nessuna delega educativa totale può essere rilasciata ai
nonni, i quali devono costituire un "serbatoio" di tenerezza e di
affetto che accompagni il bimbo tutta la vita, rendendolo più forte
ed equilibrato. Ad educarli ci pensino i genitori.
Quando il foro è distante
L'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, stabilisce che
"Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza
che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre
opposizione davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata
commessa la violazione individuata a norma dell'articolo 22-bis,
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del
provvedimento". Ciò premesso, desidererei sapere se detta
opposizione debba essere depositata personalmente dal ricorrente o
dal suo procuratore, oppure possa essere inoltrata al giudice di
pace, il cui ufficio è notevolmente distante dalla residenza
dell'interessato, a mezzo posta con plico raccomandato.
S.N. - Campobasso
La Corte Costituzionale, con
sentenza n. 98 del 10 marzo 2004, in armonia con precedenti
decisioni, ha ribadito che il ricorrente può presentare opposizione
contro l'ordinanza-ingiunzione che conferma la sanzione
amministrativa, anche a mezzo posta. Con questa sentenza, dunque, è
stata dichiarata l'incostituzionalità dell'articolo 22, atteso che
"...la previsione del necessario accesso dell'opponente (o del suo
procuratore) alla cancelleria del giudice competente al fine di
depositare personalmente il ricorso - con esclusione della
possibilità di utilizzo, a tale scopo, del servizio postale,
viceversa largamente impiegato dalla parte pubblica per le proprie
comunicazioni e notifiche - appare non solo incongrua nel suo
formalismo, e perciò lesiva del generale canone di ragionevolezza,
ma altresì tale da rappresentare - in palese contrasto con la ratio
legis - fattore di dissuasione anche di natura economica
dall'utilizzo del mezzo di tutela giurisdizionale, in
considerazione tra l'altro dei costi, del tutto estranei alla
funzionalità del giudizio, che l'intervento personale può
comportare nei casi, certamente non infrequenti, in cui il foro
dell'opposizione non coincida con il luogo di residenza
dell'opponente. |