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In infermità e tabella
"A"
Ho
inoltrato, a suo tempo, al Servizio Amministrativo della Regione
Carabinieri "Toscana", una domanda per ottenere i benefici previsti
dagli articoli 117 e 120 del regio decreto 3458/1928 per malattia
contratta in costanza di servizio e per causa di servizio, ascritta
alla categoria 8a a vita. Poiché la domanda è stata respinta con la
motivazione che la malattia medesima non è ascritta a categoria di
pensione in tabella "A", chiedo in quale tabella si trova
l'infermità "spondilo-artrosi-cervicolombare con persistente
deficit funzionale" e quali sono le malattie iscritte nella
suddetta tabella.
A.G. - Querceta (Lu)
Il decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, riordina, tra
l'altro, e in via definitiva, le infermità che, se contratte in
servizio e per causa di servizio, danno diritto a pensione
vitalizia o ad assegno temporaneo, ovvero danno diritto ad
indennità "una tantum". Dette infermità sono raggruppate in tabelle
allegate al citato decreto del Presidente della Repubblica. Nella
tabella "A" sono contemplate 8 categorie di infermità, in ordine
decrescente di gravità, che vanno dalla prima all'ottava
categoria.
I verbali
prodotti dalle Commissioni Medico Ospedaliere nei riguardi delle
infermità, riportano sempre i seguenti elementi (ora di competenza
del solo Comitato di Verifica Pensioni Privilegiate Ordinarie):
dipendenza o meno da causa di servizio, ascrivibilità a tabella,
categoria (solo se si tratta di tabella "A"). Nel suo caso, qualora
nel processo verbale fosse indicata la categoria ottava a vita, si
tratterebbe sicuramente di tabella "A". Precisazione che, peraltro,
dovrebbe essere indicata nel verbale stesso. In tale eventualità,
ovviamente, spettano i benefici richiesti.
Abolito l'assegno speciale annuo
Sono andato
in pensione a domanda con 31 anni di effettivo servizio e il grado
di Appuntato "scelto". Percepisco la pensione ordinaria e
privilegiata per infermità contratta in servizio e per causa di
servizio, ascritta alla 7a categoria. Poiché il prossimo 6 novembre
compirò 65 anni, vorrei sapere se mi compete l'assegno speciale
annuo.
P.R. - Roma
L'assegno
speciale annuo, pari ad una tredicesima mensilità, ai sensi
dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica
1092/7, spettava ai percettori di pensione privilegiata al
compimento del sessantacinquesimo anno e che non svolgessero alcuna
attività lavorativa retribuita. Tuttavia, con la legge numero
9/1980, l'assegno in questione è stato abolito.
Ancora sull'equo indennizzo
Al mio
consuocero, già dipendente del Comune di Lucera, è stata
riconosciuta dalla Commissione Medico Ospedaliera di Bari
un'infermità dipendente da causa di servizio ascrivibile alla 3a
categoria della tabella "A". In merito, questo mio parente
desidererebbe conoscere: entro quale data e a chi deve essere
inoltrata la richiesta di equo indennizzo; se spetta e in quale
misura, la pensione privilegiata; se spettano i benefici degli
articoli 117 e 120 del regio decreto 3458/1928.
A.F. - Lucera (Fg)
Nella sua
lettera non è stato specificato se l'interessato, già dipendente da
ente pubblico locale, sia in godimento di pensione ordinaria ovvero
se il medesimo risultasse in costanza di servizio al momento del
riconoscimento dell'infermità, né è stata indicata la data in cui è
avvenuto detto riconoscimento. Ciò perché, in relazione alla
diversa posizione ("status") si applicano differenti benefici. In
sintesi:
-
la domanda di concessione
dell'equo indennizzo deve essere presentata all'Ente di
appartenenza entro sei mesi, a pena di decadenza, dalla data di
riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e di assegnazione
a categoria d'infermità (articolo 36 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);
-
il trattamento pensionistico
privilegiato spetta qualora il dipendente in attività di servizio
riporti lesioni o contragga infermità ascrivibili ad una delle
categorie della tabella "A" (articolo 64 del decreto del Presidente
della Repubblica 1092/1973); la misura è variabile in relazione a
ciascuna categoria; pertanto, se l'infermità è ascritta alla prima
categoria della citata tabella "A", il trattamento privilegiato è
pari all'intero ammontare della base pensionabile, mentre per le
infermità ascrivibili dalla seconda all'ottava categoria esso è
commisurato ad una percentuale decrescente (da 90% a 20%) di detta
base; c) i benefici di cui agli articoli 117 e 120 del regio
decreto n. 3458/1928 spettano per le infermità riconosciute ai
dipendenti da causa di servizio e ascritte alla tabella "A", purché
il riconoscimento di dette infermità avvenga in costanza di
servizio.
La medaglia mauriziana
Vorrei sapere se riunisco i
requisiti per il conseguimento della Medaglia Mauriziana e, cosa
devo fare per poter ottenere tale riconoscimento. Al riguardo
preciso che sono stato arruolato il 26 giugno 1958 e congedato a
domanda il 2 luglio1992. In data 8 aprile 1991 mi è stata conferita
la medaglia di bronzo al merito di lungo comando Esercito.
M.M. - Ivrea (To)
La concessione della Medaglia
Mauriziana è subordinata al possesso, da parte dei richiedenti, di
due requisiti: cinquant'anni di servizio militare utile e
comportamento altamente meritevole durante il servizio prestato.
Per il raggiungimento dei cinquant'anni sono da considerare
validi:
-
il servizio militare comunque
prestato;
-
le campagne di guerra;
-
il servizio prestato in zone di
intervento fuori area;
-
il 50% dell'effettivo servizio di
pilotaggio per i piloti e osservatori;
-
il 50% del periodo totale di
reparto di campagna;
-
per intero il servizio in
comando;
-
per intero il servizio in
direzione;
-
per intero i corsi
universitari.
Le maggiorazioni previste dalle
lettere b, c, d, e, h non sono tra loro cumulabili quando
coincidono nel tempo.
In merito al secondo requisito,
quello relativo alla "meritevolezza" della carriera militare, esso
deve emergere dalla documentazione matricolare e caratteristica
dell'interessato. La domanda di concessione della Medaglia
Mauriziana, redatta in carta semplice e in duplice copia, dovrà
essere inoltrata dal Comando/ Ente di appartenenza, per le vie
gerarchiche, alla Direzione Generale del personale militare,
corredata di tutta la documentazione comprovante i suddetti
requisiti.
Benefici economici
In data 15 giugno 1977 mi è stata
riconosciuta dalla Commissione Medica Ospedaliera di Torino una
infermità dipendente da causa di servizio ascrivibile all'ottava
categoria, misura massima della tabella "A". Il 23 marzo 1996 sono
stato collocato in pensione a domanda dal Comando Regione Piemonte
e Valle d'Aosta. In data 20 febbraio 2001 e in data 5 dicembre 2002
ho inoltrato istanze al predetto Comando al fine di ottenere i
benefici economici di cui agli articoli 117 e 120 del regio decreto
31 dicembre 1928 n. 3458. Il suddetto Comando di Regione mi ha
risposto che le istanze non trovano possibilità di accoglimento in
quanto il sottoscritto "non era in costanza di servizio". Preciso
che il Ministero della Difesa, con circolare n. 139758, in data 9
novembre 2001 ha chiarito che la legge trova applicabilità anche
per i militari collocati in pensione. Prego far conoscere se il
predetto beneficio spetta anche allo scrivente.
B.L. - Alba (Cn)
Lo scrivente, negli anni 1988 e
1994, ha presentato delle domande per il riconoscimento di
infermità in causa di servizio. Il 28 dicembre 1994 sono stato
posto in "ausiliaria" e, nell'anno 1995, sono stato chiamato dalla
Commissione Medica Ospedaliera di Bari, che ha riconosciuto le mie
infermità dipendenti da causa di servizio e ascrivibili, per
cumulo, alla 7a categoria della tabella "A". Avendo presentato
domanda per fruire dei benefici economici previsti dagli art. 117 e
120 del regio decreto n. 3458/1928, mi è stato risposto che detto
beneficio non spetta perché "non in costanza di servizio". Desidero
sapere se ciò è giusto, facendo presente che non è stata colpa mia
se la Commissione Medica Ospedaliera mi ha chiamato dopo tanti
anni.
E.DeR. - Nardò (Le)
I benefici stipendiali di cui agli
articoli 117 e 120 del regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458,
previsti per i militari invalidi di guerra, sono stati estesi al
personale invalido per servizio ai sensi della legge 15 luglio
1950, n. 539. Detti benefici spettano se le infermità riconosciute
dipendenti da causa di servizio siano ascritte alla tabella "A" di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n.
384. Il diritto sorge all'atto del riconoscimento dell'infermità,
cioè alla data del processo verbale, e la concessione avviene
d'Ufficio, in quanto la domanda dell'interessato rappresenta mero
titolo dichiarativo con valore di interruzione dei termini
prescrizionali. Destinatario dei benefici in argomento è sia il
personale in servizio che il personale in congedo purché per
quest'ultimo il riconoscimento dell'infermità avvenga in costanza
di servizio. Il personale che abbia avuto un processo verbale
quando è già stato collocato in ausiliaria può godere del beneficio
solo se richiamato con "assegni".
Equiparazione dei sottufficiali
Sono un Maresciallo Maggiore "A"
dei Carabinieri collocato in quiescenza in data 21 giugno 1983.
Come altri colleghi, più fortunati, avrei dovuto godere dei
benefici derivanti dalla legge 121/81 sulla equiparazione dei
sottoufficiali Carabinieri all'equivalente grado degli Ispettori di
Polizia. Ciò, in applicazione della legge 277/1991. Ma la Corte dei
Conti di Cagliari in data 26 luglio 2001 ha respinto il mio ricorso
in merito, mentre altra Corte dei Conti, Sezione giudiziale per il
Veneto, in data 31 dicembre 1998, aveva accolto analogo ricorso di
un collega nelle mie stesse condizioni, congedato il 2 luglio 1983.
Chiedo, pertanto, a codesta Redazione, di interessarsi in merito
presso il Ministero della Difesa e il Comando Generale.
S.C. - Thiene (Vi)
Ai sensi e per gli effetti della
legge 1° aprile 1981 n. 121, il trattamento economico per il
personale della Polizia di Stato è stato esteso al personale
dell'Arma dei Carabinieri.
In particolare, la sentenza n.
277/1991 della Corte Costituzionale, dichiarando l'illegittimità di
una parte dell'articolo 43 della suddetta legge, ha di fatto
"ricompreso" in tale provvedimento anche i Sottufficiali
(Marescialli) dell'Arma. Ciò è stato sancito definitivamente dalla
legge 6 marzo 1992, n. 216, emanata, appunto, in relazione alla
citata sentenza della Corte Costituzionale n. 277/ 1991. A
decorrere da tale data tutti i Marescialli dell'Arma dei
Carabinieri usufruiscono dei medesimi benefici degli Ispettori di
Polizia. Per ottenere il riconoscimento di una decorrenza
anteriore, fino ad arrivare al 1° aprile 1981 (data di emanazione
della legge n. 121/1981), in presenza di atti formali intesi ad
interrompere i termini prescrizionali, è necessario ricorrere alla
Corte dei Conti che, in piena autonomia nelle varie giurisdizioni
regionali, esamina e decide sui singoli ricorsi. Occorre altresì
chiarire che la nostra Rivista accoglie ed esamina con molta
attenzione tutti i quesiti amministrativi e fornisce il parere in
merito supportato dalla normativa vigente. Tuttavia non è, in alcun
modo, abilitata ad interessare gli organi ufficiali dello Stato cui
è devoluta la competenza in materia. |