CARABINIERI

Entra nella Stazione On-Line dei Carabinieri
Ministero della Difesa
Home > L'Editoria > Il Carabiniere > Anno 2004 > Aprile > Militaria

Quesiti amministrativi

In infermità e tabella "A"




Simbolo dei quesiti amministrativi

Ho inoltrato, a suo tempo, al Servizio Amministrativo della Regione Carabinieri "Toscana", una domanda per ottenere i benefici previsti dagli articoli 117 e 120 del regio decreto 3458/1928 per malattia contratta in costanza di servizio e per causa di servizio, ascritta alla categoria 8a a vita. Poiché la domanda è stata respinta con la motivazione che la malattia medesima non è ascritta a categoria di pensione in tabella "A", chiedo in quale tabella si trova l'infermità "spondilo-artrosi-cervicolombare con persistente deficit funzionale" e quali sono le malattie iscritte nella suddetta tabella.
A.G. - Querceta (Lu)

Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, riordina, tra l'altro, e in via definitiva, le infermità che, se contratte in servizio e per causa di servizio, danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo, ovvero danno diritto ad indennità "una tantum". Dette infermità sono raggruppate in tabelle allegate al citato decreto del Presidente della Repubblica. Nella tabella "A" sono contemplate 8 categorie di infermità, in ordine decrescente di gravità, che vanno dalla prima all'ottava categoria.

I verbali prodotti dalle Commissioni Medico Ospedaliere nei riguardi delle infermità, riportano sempre i seguenti elementi (ora di competenza del solo Comitato di Verifica Pensioni Privilegiate Ordinarie): dipendenza o meno da causa di servizio, ascrivibilità a tabella, categoria (solo se si tratta di tabella "A"). Nel suo caso, qualora nel processo verbale fosse indicata la categoria ottava a vita, si tratterebbe sicuramente di tabella "A". Precisazione che, peraltro, dovrebbe essere indicata nel verbale stesso. In tale eventualità, ovviamente, spettano i benefici richiesti.




Abolito l'assegno speciale annuo




Sono andato in pensione a domanda con 31 anni di effettivo servizio e il grado di Appuntato "scelto". Percepisco la pensione ordinaria e privilegiata per infermità contratta in servizio e per causa di servizio, ascritta alla 7a categoria. Poiché il prossimo 6 novembre compirò 65 anni, vorrei sapere se mi compete l'assegno speciale annuo.
P.R. - Roma

L'assegno speciale annuo, pari ad una tredicesima mensilità, ai sensi dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 1092/7, spettava ai percettori di pensione privilegiata al compimento del sessantacinquesimo anno e che non svolgessero alcuna attività lavorativa retribuita. Tuttavia, con la legge numero 9/1980, l'assegno in questione è stato abolito.




Ancora sull'equo indennizzo




Al mio consuocero, già dipendente del Comune di Lucera, è stata riconosciuta dalla Commissione Medico Ospedaliera di Bari un'infermità dipendente da causa di servizio ascrivibile alla 3a categoria della tabella "A". In merito, questo mio parente desidererebbe conoscere: entro quale data e a chi deve essere inoltrata la richiesta di equo indennizzo; se spetta e in quale misura, la pensione privilegiata; se spettano i benefici degli articoli 117 e 120 del regio decreto 3458/1928.
A.F. - Lucera (Fg)

Nella sua lettera non è stato specificato se l'interessato, già dipendente da ente pubblico locale, sia in godimento di pensione ordinaria ovvero se il medesimo risultasse in costanza di servizio al momento del riconoscimento dell'infermità, né è stata indicata la data in cui è avvenuto detto riconoscimento. Ciò perché, in relazione alla diversa posizione ("status") si applicano differenti benefici. In sintesi:

  1. la domanda di concessione dell'equo indennizzo deve essere presentata all'Ente di appartenenza entro sei mesi, a pena di decadenza, dalla data di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e di assegnazione a categoria d'infermità (articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);
  2. il trattamento pensionistico privilegiato spetta qualora il dipendente in attività di servizio riporti lesioni o contragga infermità ascrivibili ad una delle categorie della tabella "A" (articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 1092/1973); la misura è variabile in relazione a ciascuna categoria; pertanto, se l'infermità è ascritta alla prima categoria della citata tabella "A", il trattamento privilegiato è pari all'intero ammontare della base pensionabile, mentre per le infermità ascrivibili dalla seconda all'ottava categoria esso è commisurato ad una percentuale decrescente (da 90% a 20%) di detta base; c) i benefici di cui agli articoli 117 e 120 del regio decreto n. 3458/1928 spettano per le infermità riconosciute ai dipendenti da causa di servizio e ascritte alla tabella "A", purché il riconoscimento di dette infermità avvenga in costanza di servizio.




La medaglia mauriziana




Vorrei sapere se riunisco i requisiti per il conseguimento della Medaglia Mauriziana e, cosa devo fare per poter ottenere tale riconoscimento. Al riguardo preciso che sono stato arruolato il 26 giugno 1958 e congedato a domanda il 2 luglio1992. In data 8 aprile 1991 mi è stata conferita la medaglia di bronzo al merito di lungo comando Esercito.
M.M. - Ivrea (To)

La concessione della Medaglia Mauriziana è subordinata al possesso, da parte dei richiedenti, di due requisiti: cinquant'anni di servizio militare utile e comportamento altamente meritevole durante il servizio prestato. Per il raggiungimento dei cinquant'anni sono da considerare validi:

  1. il servizio militare comunque prestato;
  2. le campagne di guerra;
  3. il servizio prestato in zone di intervento fuori area;
  4. il 50% dell'effettivo servizio di pilotaggio per i piloti e osservatori;
  5. il 50% del periodo totale di reparto di campagna;
  6. per intero il servizio in comando;
  7. per intero il servizio in direzione;
  8. per intero i corsi universitari.

Le maggiorazioni previste dalle lettere b, c, d, e, h non sono tra loro cumulabili quando coincidono nel tempo.

In merito al secondo requisito, quello relativo alla "meritevolezza" della carriera militare, esso deve emergere dalla documentazione matricolare e caratteristica dell'interessato. La domanda di concessione della Medaglia Mauriziana, redatta in carta semplice e in duplice copia, dovrà essere inoltrata dal Comando/ Ente di appartenenza, per le vie gerarchiche, alla Direzione Generale del personale militare, corredata di tutta la documentazione comprovante i suddetti requisiti.




Benefici economici




In data 15 giugno 1977 mi è stata riconosciuta dalla Commissione Medica Ospedaliera di Torino una infermità dipendente da causa di servizio ascrivibile all'ottava categoria, misura massima della tabella "A". Il 23 marzo 1996 sono stato collocato in pensione a domanda dal Comando Regione Piemonte e Valle d'Aosta. In data 20 febbraio 2001 e in data 5 dicembre 2002 ho inoltrato istanze al predetto Comando al fine di ottenere i benefici economici di cui agli articoli 117 e 120 del regio decreto 31 dicembre 1928 n. 3458. Il suddetto Comando di Regione mi ha risposto che le istanze non trovano possibilità di accoglimento in quanto il sottoscritto "non era in costanza di servizio". Preciso che il Ministero della Difesa, con circolare n. 139758, in data 9 novembre 2001 ha chiarito che la legge trova applicabilità anche per i militari collocati in pensione. Prego far conoscere se il predetto beneficio spetta anche allo scrivente.
B.L. - Alba (Cn)

Lo scrivente, negli anni 1988 e 1994, ha presentato delle domande per il riconoscimento di infermità in causa di servizio. Il 28 dicembre 1994 sono stato posto in "ausiliaria" e, nell'anno 1995, sono stato chiamato dalla Commissione Medica Ospedaliera di Bari, che ha riconosciuto le mie infermità dipendenti da causa di servizio e ascrivibili, per cumulo, alla 7a categoria della tabella "A". Avendo presentato domanda per fruire dei benefici economici previsti dagli art. 117 e 120 del regio decreto n. 3458/1928, mi è stato risposto che detto beneficio non spetta perché "non in costanza di servizio". Desidero sapere se ciò è giusto, facendo presente che non è stata colpa mia se la Commissione Medica Ospedaliera mi ha chiamato dopo tanti anni.
E.DeR. - Nardò (Le)

I benefici stipendiali di cui agli articoli 117 e 120 del regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, previsti per i militari invalidi di guerra, sono stati estesi al personale invalido per servizio ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 539. Detti benefici spettano se le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio siano ascritte alla tabella "A" di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 384. Il diritto sorge all'atto del riconoscimento dell'infermità, cioè alla data del processo verbale, e la concessione avviene d'Ufficio, in quanto la domanda dell'interessato rappresenta mero titolo dichiarativo con valore di interruzione dei termini prescrizionali. Destinatario dei benefici in argomento è sia il personale in servizio che il personale in congedo purché per quest'ultimo il riconoscimento dell'infermità avvenga in costanza di servizio. Il personale che abbia avuto un processo verbale quando è già stato collocato in ausiliaria può godere del beneficio solo se richiamato con "assegni".




Equiparazione dei sottufficiali




Sono un Maresciallo Maggiore "A" dei Carabinieri collocato in quiescenza in data 21 giugno 1983. Come altri colleghi, più fortunati, avrei dovuto godere dei benefici derivanti dalla legge 121/81 sulla equiparazione dei sottoufficiali Carabinieri all'equivalente grado degli Ispettori di Polizia. Ciò, in applicazione della legge 277/1991. Ma la Corte dei Conti di Cagliari in data 26 luglio 2001 ha respinto il mio ricorso in merito, mentre altra Corte dei Conti, Sezione giudiziale per il Veneto, in data 31 dicembre 1998, aveva accolto analogo ricorso di un collega nelle mie stesse condizioni, congedato il 2 luglio 1983. Chiedo, pertanto, a codesta Redazione, di interessarsi in merito presso il Ministero della Difesa e il Comando Generale.
S.C. - Thiene (Vi)

Ai sensi e per gli effetti della legge 1° aprile 1981 n. 121, il trattamento economico per il personale della Polizia di Stato è stato esteso al personale dell'Arma dei Carabinieri.

In particolare, la sentenza n. 277/1991 della Corte Costituzionale, dichiarando l'illegittimità di una parte dell'articolo 43 della suddetta legge, ha di fatto "ricompreso" in tale provvedimento anche i Sottufficiali (Marescialli) dell'Arma. Ciò è stato sancito definitivamente dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, emanata, appunto, in relazione alla citata sentenza della Corte Costituzionale n. 277/ 1991. A decorrere da tale data tutti i Marescialli dell'Arma dei Carabinieri usufruiscono dei medesimi benefici degli Ispettori di Polizia. Per ottenere il riconoscimento di una decorrenza anteriore, fino ad arrivare al 1° aprile 1981 (data di emanazione della legge n. 121/1981), in presenza di atti formali intesi ad interrompere i termini prescrizionali, è necessario ricorrere alla Corte dei Conti che, in piena autonomia nelle varie giurisdizioni regionali, esamina e decide sui singoli ricorsi. Occorre altresì chiarire che la nostra Rivista accoglie ed esamina con molta attenzione tutti i quesiti amministrativi e fornisce il parere in merito supportato dalla normativa vigente. Tuttavia non è, in alcun modo, abilitata ad interessare gli organi ufficiali dello Stato cui è devoluta la competenza in materia.

Domenico Benedetti