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I
DISTINTIVI DI SPECIALIZZAZIONE
Desidererei sapere se un Capo equipaggio che ha prestato servizio
presso un Nucleo radiomobile per sei anni possa fregiarsi dello
scudetto di detto Nucleo.
G.L. - L'Aquila
L'incarico di
Capo equipaggio di Nucleo radiomobile comporta una qualificazione
che si acquisisce dopo la frequenza di un corso di due settimane
svolto presso il proprio Comando di Corpo (vedi a pag. 27 della
pubblicazione n. N-8, Norme per i corsi di specializzazione,
qualificazione, etc., custodita fra quelle ordinarie in dotazione a
tutti i Comandi dell'Arma). Con circolare dello Stato Maggiore
dell'Esercito, diramata fino a livello Comando di Corpo dal Comando
Generale dell'Arma, è stato, fra l'altro, precisato che «I
distintivi di specializzazione hanno la funzione di indicare
l'acquisizione di un particolare brevetto. Tali distintivi non sono
contemplati in ambito Forza Armata e, pertanto, il loro uso è
vietato».
AUTO DI SERVIZIO IN FAMIGLIA?
Potreste
indicarmi la normativa che disciplina l'impiego delle autovetture
di servizio e quando tale impiego può essere esteso ai
familiari?
M.N. - Roma
Con il regio
decreto 3 aprile 1926, n. 726 (Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10
maggio 1926), fu approvato il regolamento sul servizio
automobilistico per le Amministrazioni dello Stato. L'articolo 1 di
questo decreto sancisce che «Le vetture automobili assegnate dalle
Amministrazioni dello Stato per determinate autorità debbono essere
adoperate esclusivamente per ragioni di servizio. Questa norma non
si applica per quanto riguarda la vettura automobile assegnata a
ciascun Ministro e a ciascun Sottosegretario di Stato». Il
successivo articolo 2, dopo aver indicato le autorità alle quali
possono essere assegnate le vetture automobili, ribadisce: «In
nessun caso è consentito l'impiego degli autoveicoli per ragioni
personali». L'articolo 13, infine, prevede che «Chi contravvenga
alle disposizioni del presente regolamento, insieme alla rifusione
delle spese occasionate dal fatto proprio, è tenuto a rispondere
innanzi all'autorità da cui dipende in linea disciplinare». L'uso
delle autovetture di servizio dell'Amministrazione della Difesa,
invece, è regolamentato dalla pubblicazione USG-G-007, edizione
1996, nella quale, fra l'altro, viene precisato che per l'impiego
con la consorte è necessaria la preventiva autorizzazione
dell'ufficio di gabinetto del Ministro. Vi sono comunque altri casi
in cui l'uso del mezzo militare da parte di familiari, e comunque
di personale civile, è consentito da uno stato di necessità.
La circolare n.
796/515-72-1958, datata 26 giugno 1997, dell'ufficio Ordinamento
del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - diramata fino a
livello Comando di Corpo - ha disciplinato l'assegnazione delle
autovetture di servizio agli ufficiali ed ai marescialli, in
relazione ai loro gradi ed incarichi attribuiti. In sostanza, detta
circolare prevede che solo per i comandanti ed i responsabili di
importanti uffici o direzioni è prevista l'autovettura di servizio.
Da questo quadro normativo riteniamo che commette il delitto di
peculato d'uso, di cui al 2° comma dell'articolo 314 del vigente
Codice Penale, il pubblico ufficiale che usa l'auto di servizio con
familiari a bordo per ragioni personali.
QUEL FUCILE IN EREDITÀ
Mio suocero
deceduto due anni fa, aveva un regolare porto d'armi per legittima
difesa. Ha lasciato un fucile a mia moglie, la quale vorrebbe
tenerlo: l'arma, ben custodita, si trova ancora nella casa paterna.
Si può trasferire il fucile ereditato dalla casa paterna alla
nostra?
G.M. - Liscia (Ch)
Ci scusiamo per
aver sintetizzato il contenuto della lettera, tuttavia riteniamo di
aver colto i punti di interesse. La denuncia di detenzione di armi
comuni da sparo è essenziale ed imprescindibile al fine
dell'esercizio del controllo. Questo il motivo per cui l'obbligo
della denuncia incombe sull'erede per le armi pervenutegli. La
denuncia, ai sensi dell'articolo 38 del t.u.ll.p.s. (Testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza) e degli articoli 57 e seguenti
del relativo regolamento di esecuzione, va fatta immediatamente
all'ufficio locale di Pubblica Sicurezza e, se questo manchi, al
Comando Carabinieri. Si ricorda che la detenzione delle armi comuni
da sparo, a differenza del porto d'armi, non è soggetta a divieti
né richiede autorizzazioni. Circa il trasferimento del fucile dalla
casa paterna a quella del lettore, occorre un'autorizzazione al
trasporto che si ottiene facilmente, inoltrando domanda nel senso
al Questore competente, tramite l'ufficio locale di Pubblica
Sicurezza o il Comando Carabinieri.
VICE
PROCURATORI ONORARI: I REQUISITI
Quali sono i
requisiti richiesti per la nomina a vice procuratore onorario
presso i Tribunali ordinari e quali le sue competenze?
L.L. - Catanzaro
La normativa
che riguarda il procedimento di nomina dei magistrati onorari in
qualità di vice procuratori presso i Tribunali è contenuta nel
decreto del Ministro della Giustizia 18 luglio 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 18 luglio 2003. L'articolo 2 di
questo decreto in particolare stabilisce che «Per conseguire la
nomina a vice procuratore onorario è necessario che
l'aspirante:
-
sia cittadino italiano;
-
abbia l'esercizio dei diritti
civili e politici;
-
abbia l'idoneità fisica e
psichica;
-
abbia un'età non inferiore a 25
anni e non superiore a 69;
-
abbia la residenza in un comune
compreso nel distretto in cui ha la sede l'ufficio giudiziario per
il quale è presentata domanda, fatta eccezione per coloro che
esercitano la professione di avvocato o le funzioni
notarili;
-
abbia conseguito la laurea in
giurisprudenza in una delle università della Repubblica o presso
una università estera di un Paese con il quale sia intervenuto un
accordo di equipollenza;
-
non abbia riportato condanne per
delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non
sia stato sottoposto a misura di prevenzione o di
sicurezza».
Le competenze di questi magistrati
onorari sono quelle indicate nell'articolo 72 dell'Ordinamento
giudiziario, che stabilisce: «Nei procedimenti sui quali il
tribunale giudica in composizione monocratica, le funzioni del
pubblico ministero possono essere svolte, per delega nominativa del
procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario» dai
vice procuratori onorari nell'udienza dibattimentale, nell'udienza
di convalida dell'arresto nel giudizio direttissimo, per la
richiesta di emissione di decreto penale di condanna, nei
procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del
Codice di Procedura Penale e nei procedimenti civili.
ORARIO DI LAVORO
Mi faccio portavoce di un quesito
che io e molti colleghi ci siamo posti da quando il nostro orario
di lavoro settimanale viene articolato in cinque giorni lavorativi,
dal lunedì al venerdì. Il quesito è questo: nel caso in cui la
giornata di sabato fosse festiva, quante ore settimanali di
servizio devono essere svolte?
G.M. - @mail
La materia è chiaramente illustrata
nell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 13
giugno 2002, n. 163, "Recepimento accordo sindacale per le Forze di
Polizia". Questa disposizione, in sintesi, prevede che al personale
che presta servizio nel giorno destinato al riposo settimanale e
nel festivo infrasettimanale, è corrisposta un'indennità di 5 euro.
La durata dell'orario di lavoro, pertanto, rimane di 36 ore
settimanali.
LA PROMOZIONE DEL MARESCIALLO
Desidererei sapere se corrisponde
al vero la notizia secondo la quale i marescialli capi dovranno
aspettare 14 anni per essere inclusi nell'aliquota di avanzamento a
maresciallo A.s.UPS e se per entrarvi occorrono ancora tre
valutazioni.
G.G. @mail
L'art. 38-bis del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198 - aggiunto dall'art. 28 del
decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83 - testualmente
dispone:
«I marescialli capi giudicati idonei
ed iscritti nel quadro di avanzamento "a scelta" sono promossi al
grado superiore nel limite dei posti disponibili e con decorrenza
dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono
verificate le vacanze, nell'ordine del proprio ruolo. Il numero
delle promozioni a maresciallo aiutante è fissato annualmente con
decreto del Ministro della Difesa sino ad 1/30 del personale del
ruolo ispettori, fermo restando il limite massimo del numero delle
vacanze esistenti alla data del 31 dicembre di ciascun anno nella
dotazione organica del grado di maresciallo aiutante. A decorrere
dal 1° gennaio 2002 l'avanzamento al grado di maresciallo aiutante,
avviene:
-
almeno per il 70% delle promozioni
disponibili, mediante il sistema "a scelta", al quale sono ammessi
i marescialli capi:
-
che abbiano maturato il periodo
minimo di permanenza nel grado di cui alla tabella C1 (anni
8);
-
iscritti nei quadri di avanzamento
e non rientranti nel numero delle promozioni annuali da conferire
"a scelta", con riferimento alle aliquote di valutazione
determinate negli anni precedenti;
-
fino al 30% delle promozioni
disponibili, mediante il sistema "a scelta per
esami"».
Da ricordare che ai sensi del precedente art. 38 del citato
decreto 198/1995, il primo terzo viene promosso al grado di
maresciallo aiutante con decorrenza dal giorno successivo a quello
di compimento del periodo di 8 anni di permanenza, i restanti
marescialli capi sono sottoposti a seconda valutazione per
l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti
aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi:
-
la prima metà viene promossa con
un anno di ritardo rispetto al periodo di 8 anni di permanenza,
prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo dei marescialli capi
da promuovere nello stesso anno;
-
la seconda metà, previa nuova
valutazione, viene promossa con due anni di ritardo rispetto agli 8
anni di permanenza previsti, prendendo posto nel ruolo dopo i
marescialli capi da promuovere in seconda valutazione nello stesso
anno. In tale quadro riteniamo che la notizia dei 14 anni di
permanenza sia infondata.
ANCORA SUL RUOLO D'ONORE
Esiste ancora la legge che
consente ai sottufficiali iscritti nel ruolo d'onore di acquisire
il grado di sottotenente? Soggiungo di avere tutti i requisiti e di
aver svolto 43 anni di servizio.
A.V. - @mail
La risposta, purtroppo, è negativa,
atteso che per effetto della legge 6 novembre 1990, n. 325, come
modificata dalla legge 23 dicembre 1993, n. 577, la promozione al
grado superiore a titolo onorifico può essere attribuita nella
posizione di congedo o quiescenza ai cittadini italiani che abbiano
partecipato in qualità di ufficiali, sottufficiali, graduati o
semplici militari, ad operazioni di guerra durante il secondo
conflitto mondiale, a condizione che ad essi siano stati
riconosciuti, ovvero possano comunque ritenersi applicabili, i
benefici recati dalla normativa vigente in favore degli ex
combattenti e sempre che gli interessati non abbiano in precedenza
usufruito di altre promozioni a titolo onorifico. Tuttavia, qualora
il lettore avesse fra i propri "titoli" quello di equiparato agli
ex combattenti, il medesimo potrà inoltrare domanda nel senso al
Distretto o al Comando militare di
appartenenza. |