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Funzioni
La consistenza organica ed
extraorganica del ruolo è fissata complessivamente nel numero
massimo di 20.338 unità ed ai sovrintendenti sono attribuite le
qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di
polizia giudiziaria.
Oltre ai compiti di carattere
militare previsti dalle disposizioni in vigore, il personale in
questione svolge mansioni esecutive, richiedenti un'adeguata
preparazione professionale e con il margine di iniziativa e di
discrezionalità inerente alle qualifiche di agente di pubblica
sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Allo stesso
possono essere affidati il comando di uno o più militari cui
impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui
risponde, compiti di carattere operativo, addestrativo e logistico-
amministrativo, ferma restando la possibilità di sostituzione del
superiore gerarchico, in caso di temporanea assenza o
impedimento.
Ai brigadieri capo, oltre a quanto
già specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici,
richiedenti particolari conoscenze ed attitudini, il comando di
piccole unità nonché incarichi operativi di più elevato
impegno.
Reclutamento
A seguito del decreto legislativo
83/2001, l'immissione avviene con due distinti concorsi:
- nel limite del 70% dei posti disponibili alla data del 31
dicembre di ogni anno, attraverso un concorso interno per titoli
riservato agli appuntati scelti per l'ammissione ad un corso di
aggiornamento e formazione professionale, della durata di tre mesi,
che si conclude con un esame orale;
- nel limite del 30% dei posti disponibili alla data del 31
dicembre di ogni anno attraverso un concorso interno per titoli ed
esame scritto riservato agli appuntati scelti, agli appuntati, ai
carabinieri scelti ed ai carabinieri in servizio permanente con
almeno sette anni di servizio, previo superamento del corso di
qualificazione, di durata non inferiore a tre mesi.
Le modalità per lo svolgimento dei
concorsi, la nomina delle commissioni, l'individuazione e la
valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso
nel limite delle vacanze nell'organico del ruolo ed i criteri per
la formazione delle graduatorie sono stabiliti con decreti
ministeriali. Nell'ambito dello stesso anno solare, il corso di cui
alla lettera a) ha termine anteriormente a quello di cui alla
lettera b). Gli appuntati scelti possono partecipare per ciascun
anno soltanto ad uno dei concorsi di cui al presente comma.
E' ammesso ai concorsi il personale
che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle
domande:
- sia idoneo al servizio militare incondizionato o sia giudicato
permanentemente non idoneo in modo parziale al servizio d'istituto.
Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso
con riserva di accertamento del possesso della suddetta idoneità
alla data di inizio dei relativi corsi;
- abbia riportato, nell'ultimo biennio, in sede di valutazione
caratteristica, una qualifica non inferiore a "nella media" o
giudizio equivalente;
- non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari
più gravi della consegna;
- non sia rinviato a giudizio nè ammesso ai riti alternativi per
delitto non colposo, ne sottoposto a procedimento disciplinare da
cui possa derivare una sanzione di stato, ne sia sospeso dal
servizio, o si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo per una
durata non inferiore a 60 giorni;
- non sia stato giudicato, nell'ultimo biennio, non idoneo
all'avanzamento al grado superiore.
Tali requisiti devono essere
posseduti anche alla data d'inizio dei relativi corsi.
I posti rimasti scoperti nel
concorso di cui alla lettera b), sono devoluti, fino alla data di
inizio del relativo corso, ai partecipanti del concorso di cui alla
lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi
conseguiti.
Il bando per il concorso di cui alla lettera a) indica, altresì, le
materie professionali ed i programmi per il corso di aggiornamento
e formazione professionale e per l'esame orale finale. Al predetto
corso sono ammessi gli aspiranti utilmente collocati in una
graduatoria finale di merito, approvata con determinazione
ministeriale.
L'esame scritto di cui alla lettera
b), consiste in risposte ad un questionario articolato su domande
volte ad accertare il grado di preparazione culturale e
professionale degli aspiranti che, se vincitori del concorso,
frequentano un corso di qualificazione il cui superamento, mediante
idoneità, è condizione per la nomina a vicebrigadiere. I programmi
e le modalità di svolgimento del corso, che può essere ripetuto una
sola volta, nonché la composizione della commissione d'esame di
fine corso, sono stabiliti con determinazione del Comandante
Generale dell'Arma dei carabinieri o dell'autorità da questi
delegata.
Coloro i quali, ai sensi dei commi precedenti, conseguono la
promozione al grado di vicebrigadiere, sono iscritti in ruolo con
decorrenza dalla data di fine dei rispettivi corsi e nell'ordine
delle rispettive, graduatorie finali, formalizzate con decreto
ministeriale. Per la formazione delle medesime graduatorie, a
parità di punteggio prevalgono, nell'ordine: il grado; l'anzianità
di grado; l'anzianità di servizio e la minore eta'.
E' dimesso dai corsi di cui sopra e restituito al normale servizio
d'istituto, col grado rivestito e senza detrazione d'anzianità, il
personale che:
- formalizzi dichiarazione di rinuncia ai corsi;
- dimostri in qualsiasi momento di non possedere le qualità
necessarie per bene esercitare le funzioni del nuovo grado;
- non superi gli esami finali dopo aver già ripetuto il corso di
qualificazione;
- non superi gli esami finali dei corso di aggiornamento e
formazione professionale;
- sia stato per qualsiasi motivo assente per più di trenta
giorni, anche se non continuativi;
- si trovi nelle condizioni previste dal regolamento di cui
dopo.
Nelle ipotesi di esclusione per
infermità o per altre cause indipendenti dalla volontà del
frequentatore, lo stesso e' ammesso per una sola volta a
partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della
causa impeditiva.
I provvedimenti di dimissione e di
dispensa sono adottati con determinazione del Direttore Generale
del Personale Militare o da altra Autorità da questi delegata, su
proposta del Comandante dell'Istituto di Istruzione.
Agli ammessi ai corsi per la nomina
a vicebrigadiere, ai quali continuano ad applicarsi le vigenti
norme sullo stato giuridico degli appuntati e carabinieri, si
applicano anche quelle contenute nel Regolamento dell'istituto
d'istruzione per il personale del
ruolo. |