Funzioni
La consistenza organica ed
extraorganica del ruolo è fissata complessivamente in 29.531 unità
(di cui 13500 marescialli aiutanti) ed agli ispettori sono
attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e
di ufficiale di polizia giudiziaria.
Nell'espletamento delle proprie
attribuzioni gli stessi, oltre ai compiti di carattere
militare previsti dalle disposizioni in vigore, svolgono
funzioni di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria.
Possono sostituire i diretti superiori gerarchici in caso di
assenza o di impedimento ed essere preposti al comando di
stazione carabinieri, unità operative o addestrative, con le
connesse responsabilità per le direttive ed istruzioni
impartite e per i risultati conseguiti, nonché assumere la
direzione di uffici o funzioni di coordinamento di più unità
operative, nell'ambito delle direttive superiori, con piena
responsabilità per l'attività svolta. Inoltre, al personale in
questione possono essere attribuiti incarichi, anche
investigativi ed addestrativi e di insegnamento, richiedenti
particolari conoscenze ed attitudini. I marescialli aiutanti
sostituti ufficiali di Pubblica Sicurezza sono diretti
collaboratori degli ufficiali, coordinano anche l'attività del
personale del proprio ruolo e, ove sostituiscano i superiori
gerarchici nella direzione di uffici o reparti, assumono anche
la qualifica di ufficiale di Pubblica Sicurezza.
In
relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai
marescialli aiutanti luogotenenti possono essere affidati
incarichi di massima responsabilità ed impegno operativo fra
quelli di cui sopra, secondo la graduazione ed i criteri
fissati con determinazione del Comandante Generale dell'Arma
dei carabinieri. I marescialli aiutanti luogotenenti hanno
rango preminente sui parigrado; fra marescialli aiutanti
luogotenenti si tiene conto della data di conferimento della
qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità.
All'atto dell'acquisizione della qualifica, i marescialli
aiutanti luogotenenti sono ammessi alla frequenza di corsi i
cui programmi e durata sono stabiliti con determinazione del
Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri.
Reclutamento
Gli ispettori in ferma volontaria e
in servizio permanente, salvo quanto disposto per il Reggimento
Corazzieri, sono tratti:
- per il 70% dei posti disponibili nell'organico, mediante
pubblico concorso e superamento di apposito corso della durata
di 3 anni accademici;
-
per il 30% dei posti disponibili
nell'organico, mediante concorso interno, con la seguente
ripartizione: un terzo ai brigadieri capo, un terzo ai brigadieri e
vicebrigadieri, un terzo agli appartenenti al ruolo appuntati e
carabinieri. L'immissione è subordinata al superamento di apposito
corso della durata annuale.
Il
numero dei posti disponibili è determinato in relazione ai
posti vacanti nell'organico del ruolo ispettori dell'Arma dei
carabinieri alla data del bando di concorso. I posti riservati
alle categorie per i corsi annuali rimasti scoperti sono
proporzionalmente devoluti in favore dei concorrenti delle
medesime restanti categorie risultati idonei ma non vincitori;
permanendo posti non attribuiti, questi sono conferiti ai
concorrenti idonei ma non vincitori del concorso per i corsi
biennali.
Le modalità di svolgimento dei
concorsi, l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero
dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze
nell'organico del ruolo sono stabilite nei relativi bandi di
concorso, emanati con decreto ministeriale.
Per il reclutamento degli ispettori
della banda dell'Arma dei carabinieri si applicano le norme
previste dal decreto legislativo 27 febbraio 1991, n.
78.
Ammissione al corso
biennale
L'ammissione al corso biennale ha
luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di
merito delle prove d'esame previste dall'art 17, comma 1,
lettere b) e c) D.Lgs. 198/95, ed i punti attribuiti per gli
eventuali titoli preferenziali la cui individuazione e
valutazione sono stabilite nel bando di concorso.
Possono partecipare al
concorso:
- gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti ed al ruolo degli
appuntati e carabinieri, gli allievi carabinieri e gli ufficiali in
ferma prefissata dell'Arma che alla data di scadenza dei termini
per la presentazione delle domande:
- siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che
temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con
riserva fino alla visita medica;
- siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, o lo conseguano nell'anno solare in cui è bandito il
concorso, che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento
della laurea previsti nel bando di concorso;
- non abbiano superato il trentesimo anno di età;
- non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, o nel periodo di
servizio prestato, se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari
più gravi della consegna;
- siano in possesso della qualifica non inferiore a "nella media"
o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio, o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni;
- non siano stati giudicati, se appartenenti ai ruoli
sovrintendenti ed appuntati e carabinieri, non idonei
all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo biennio;
- non siano rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per
delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare da cui
possa derivare una sanzione di stato, o siano sospesi dall'impiego
o dal servizio ovvero dalle attribuzioni del grado, o che si
trovino in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non
inferiore a 60 giorni;
- i cittadini italiani, compresi gli italiani non appartenenti
alla Repubblica, qualora soddisfino le altre condizioni previste,
che alla data suddetta:
- godano dei diritti civili e politici;
- siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado o lo conseguano nell'anno solare in cui è bandito il
concorso, che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento
della laurea previsti nel bando di concorso;
- abbiano compiuto il 18° e non superato il 26° anno di età. Per
coloro che abbiano già effettivamente prestato servizio militare
per una durata non inferiore alla ferma obbligatoria, il limite
massimo di età è elevato a 28 anni, qualunque sia il grado
rivestito;
- siano in possesso della idoneità psico-fisica prevista dal
decreto del Ministro della difesa emanato ai sensi dell'articolo 1,
comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380;
- siano in possesso di statura non inferiore ai limiti previsti
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo
2000, n.112;
- non siano stati condannati per delitti non colposi né siano
stati sottoposti a misure di prevenzione;
- non si trovino in situazioni comunque non compatibili con
l'acquisizione o conservazione dello stato di maresciallo dell'Arma
dei Carabinieri;
- siano in possesso dei requisiti morali richiesti dall'articolo
26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, nonché di quelli previsti
dall'articolo 17, comma 2, della legge 11 luglio 1978. n. 382,
risultanti dalle informazioni raccolte;
- non siano stati espulsi dalle Forze Armate o dai corpi
militarmente organizzati, ovvero destituiti da pubblici
uffici;
- siano in possesso di idonei requisiti fisici, di cui alle
direttive tecniche in data 19 aprile 2000 e relative modifiche
della Direzione Generale della Sanità Militare;
- non siano stati ammessi a prestare servizio sostitutivo civile
(Legge 8 luglio 1998, n.230).
I suddetti requisiti, esclusi quelli
relativi all'età, devono essere posseduti fino alla data
dell'effettivo incorporamento. Alla stessa data, inoltre, i
vincitori di concorso non dovranno trovarsi nella condizione di
imputati per delitti non colposi.
Ammissione al corso
annuale.
L'ammissione al corso annuale, nei
limiti delle riserve previste, ha luogo sulla base di una
graduatoria formata con i punti di merito riportati nelle prove
d'esame ed i punti attribuiti per gli eventuali titoli
preferenziali la cui individuazione e valutazione sono stabilite
nel bando di concorso.
Possono partecipare al
concorso:
- gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti che alla data di
scadenza dei termini per la presentazione delle domande:
- siano idonei al servizio militare incondizionato o siano stati
giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio
d'istituto. Coloro che temporaneamente non sono idonei, sono
ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica;
- abbiano riportato nell'ultimo quadriennio la qualifica di
almeno "nella media" o giudizio corrispondente;
- non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari
più gravi della consegna;
- non siano stati comunque già dispensati d'autorità dal corso
per allievo maresciallo;
- non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, non idonei
all'avanzamento al grado superiore;
- non siano rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per
delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare da cui
possa derivare una sanzione di stato, o siano sospesi dall'impiego
o dalle attribuzioni del grado, o che si trovino in aspettativa per
qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60
giorni;
- gli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri che,
oltre a riunire i requisiti di cui alla precedente lettera a):
- abbiano compiuto 7 anni di effettivo servizio nell'Arma dei
carabinieri;
- siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado o lo conseguano nell'anno solare in cui è bandito il
concorso.
I suddetti requisiti devono essere
posseduti anche alla data d'inizio del corso. Alla stessa data,
inoltre, i vincitori di concorso non dovranno trovarsi nella
condizione di imputati per delitti non colposi.
Prove concorsuali.
Gli esami per l'ammissione al corso
biennale sono costituiti da:
- una prova di efficienza fisica;
- una prova scritta intesa ad accertare il grado di conoscenza
della lingua italiana;
- una prova orale sulle materie indicate nel bando di concorso;
un accertamento attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma
quale maresciallo del ruolo ispettori dei carabinieri da parte del
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento carabinieri. Il
giudizio espresso in sede di detto accertamento è definitivo;
- una visita medica da parte di un collegio composto da tre
ufficiali medici di cui due ufficiali superiori ed uno inferiore il
cui giudizio è definitivo. Per il concorrente già in servizio
nell'Arma, ad eccezione degli allievi carabinieri, l'accertamento è
limitato alla verifica dell'inesistenza di infermità invalidanti in
atto.
Gli esami di concorso per
l'ammissione al corso annuale sono costituiti da:
- una prova scritta attinente ai servizi d'istituto;
- una prova orale su argomenti riguardanti i servizi di
istituto e la cultura generale;
- un accertamento attitudinale di idoneità al servizio
nell'Arma quale maresciallo del ruolo ispettori dei carabinieri da
parte del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dei
carabinieri. Il giudizio espresso in sede di detto accertamento è
definitivo;
- una visita medica da parte di un collegio medico,
composto da tre ufficiali medici di cui due ufficiali superiori ed
uno inferiore, tendente ad accertare l'inesistenza di infermità
invalidanti in atto. Per gli appartenenti ai ruoli sovrintendenti e
appuntati e carabinieri, che siano stati giudicati permanentemente
non idonei in modo parziale al servizio d'istituto, la visita
medica è finalizzata ad accertare l'assenza di ulteriori infermità
invalidanti in atto.
Le
prove di esame e gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali
di cui sopra possono essere preceduti da una prova preliminare
a carattere generale svolta mediante idonei test, il cui
superamento costituisce requisito indispensabile per
l'ammissione alle ulteriori prove concorsuali.
La successione, le modalità ed i
tempi di svolgimento delle prove di efficienza fisica, di quelle
scritta e orale, della visita medica e dell'accertamento
attitudinale, sono stabiliti nei relativi bandi di concorso.
Commissione d'esame.
La commissione esaminatrice dei
concorsi per l'ammissione ai corsi biennali e annuali è composta
da: a) un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri,
presidente; b) un ufficiale superiore dell'Arma dei
carabinieri, membro; c) un insegnante di italiano in
possesso del prescritto titolo accademico, membro; d) un
maresciallo aiutante luogotenente, segretario senza diritto al
voto.
Qualora il numero dei concorrenti
ammessi ai concorsi sia rilevante, la commissione può essere
integrata da un numero di componenti tali che permetta, unico
restando il Presidente, la suddivisione in sottocommissioni,
costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della
commissione originaria.
La commissione e le sottocommissioni
sono nominate con decreto ministeriale.
Valutazione della prova scritta e orale e
formazione della graduatoria di merito.
La commissione assegna alla prova
scritta giudicata sufficiente un punto di merito da diciotto a
trenta trentesimi. Il concorrente che ha riportato la sufficienza
nella prova scritta e che sia stato giudicato idoneo alla visita
medica ed agli accertamenti attitudinali nonché alla prova di
efficienza fisica è ammesso a sostenere la prova orale. La
commissione, poi, assegna a ciascun concorrente per la prova orale
un punto di merito sempre espresso in trentesimi.
E' idoneo il concorrente che riporta
un punto di merito di almeno diciotto trentesimi.
La media aritmetica dei punti
riportati nella prova scritta e nella prova orale costituisce il
punto da attribuire a ciascun concorrente ai fini della formazione
della graduatoria di merito, maggiorato dagli incrementi per gli
eventuali titoli stabiliti nel bando di concorso.
I concorrenti utilmente compresi
nella graduatoria di merito sono ammessi al corso allievi
marescialli presso la Scuola Marescialli dell'Arma dei carabinieri
nell'ordine della graduatoria stessa fino alla concorrenza dei
posti messi a concorso, ferma restando la possibilità, nei primi
venti giorni di corso di immettere ulteriori aspiranti, idonei ma
non vincitori e nell'ordine di graduatoria, a compensazione delle
eventuali rinunce o allontanamenti.
I termini di validità della
graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori del
concorso per l'ammissione al corso biennale possono essere
prorogati con motivata determinazione ministeriale, in caso di
successivi ed analoghi concorsi banditi entro diciotto mesi
dall'approvazione della stessa.
Prova facoltativa.
Il
concorrente che ne abbia fatto richiesta nella domanda di
ammissione al concorso e sempre che abbia riportato l'idoneità
nelle altre prove d'esame, negli accertamenti e nelle visite
mediche, è sottoposto, per le maggiorazioni stabilite nel
bando di concorso, all'esame delle lingue estere prescelta tra
quelle indicate nel bando di concorso, consistente in una
prova scritta ed una prova orale secondo i programmi in esso
stabiliti.
La commissione assegna sia per la
prova scritta che per quella orale un punto di merito espresso in
trentesimi. L'idoneità si consegue riportando il punteggio di
almeno diciotto trentesimi per ciascuna prova. Il concorrente che
non consegue l'idoneità alla prova scritta non sostiene la prova
orale. In caso di superamento di entrambe le prove, ottiene un
punteggio incrementale determinato in funzione della media
aritmetica dei due voti, ai fini della formazione della graduatoria
finale di merito.
Nomina a maresciallo.
Agli effetti della nomina a
maresciallo, che si consegue con decreto ministeriale, gli allievi
che abbiano superato gli esami finali del corso biennale o annuale
sono iscritti in ruolo secondo l'ordine della graduatoria di fine
corso determinato dal punto di classificazione riportato da
ciascuno di essi, in conformità delle disposizioni contenute nel
regolamento per l'Istituto d'istruzione per il ruolo del personale.
La nomina al grado di maresciallo dei frequentatori del corso
annuale, che abbiano superato gli esami di fine corso, ha
decorrenza dal giorno successivo alla data di conclusione del
concorso. La data di nomina è comunque successiva a quella
conferita al maresciallo classificatosi all'ultimo posto della
graduatoria del corso biennale, concluso nell'anno.
Impiego in servizio di ordine
pubblico.
Il personale frequentatore dei corsi
presso gli Istituti di istruzione dell'Arma dei carabinieri può,
eccezionalmente, essere impiegato in servizio di ordine pubblico su
autorizzazione del Comando generale dell'Arma dei
carabinieri.