|
|
1
Come si diventa Ufficiali del
ruolo normale?
La formazione di base degli Ufficiali del Ruolo Normale
dell'Arma dei Carabinieri si svolge presso l'Accademia Militare di
Modena ed ha la durata di due anni accademici, al termine dei
quali, gli allievi, se idonei, conseguono la nomina a sottotenente
in servizio permanente del Ruolo Normale. L'iter formativo si
completa nei successivi tre anni, con la frequenza del corso di
applicazione presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, per il
conseguimento della laurea magistrale in "Giurisprudenza".
Gli aspiranti all'ammissione al corso di formazione di base presso
l'Accademia Militare di Modena, devono:
- essere cittadini italiani e godere dei diritti civili e
politici;
- avere un'età compresa fra il 17° ed il 22° anno d'età, alla
data indicata nel bando di concorso, elevata a 28 per i marescialli
e brigadieri;
- possedere l'idoneità fisica al servizio militare incondizionato
ed una statura non inferiore a m.1,70 se di sesso maschile, a m.
1,65 se di sesso femminile;
- non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorità o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di
polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità
psico-fisica;
- aver conseguito o essere in grado di conseguire il diploma di
istruzione secondaria di secondo grado nei termini previsti dal
bando di concorso;
- possedere uno specifico profilo attitudinale;
- aver tenuto condotta incensurabile, non essere stati condannati
per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della
pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto
penale di condanna ovvero non essere in atto imputati in
procedimenti penali per delitti non colposi e non essere stati
sottoposti a misure di prevenzione;
- non aver prestato servizio civile sostitutivo in qualità di
obiettori di coscienza, salvo espressa rinuncia a tale status,
secondo quanto previsto dal "Codice dell'ordinamento militare"
recepito con Decreto Legislativo 15 marzo 2010 nr. 66.
Per gli allievi delle Scuole Militari, i coniugi ed i figli
superstiti ovvero i parenti in linea collaterale di secondo grado
qualora unici superstiti del personale delle Forze armate, compresa
l'Arma dei carabinieri e delle Forze di polizia, deceduto in
servizio e per causa di servizio, in possesso dei prescritti
requisiti, sono previste riserve di
posti. |
|
|
|