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Corte Militare di Appello,
26 gennaio 2001. Pres. Monica, Est. Flamini, P.M. Capuano (parz.
diff.), in c. C.
Il chiamato alle armi che si trovi
detenuto alla data fissata per la presentazione è legittimamente
impedito a presentarsi, onde la condotta omissiva non costituisce
il reato, ma egli deve attuare tale obbligo nel tempo successivo,
in data a lui legalmente nota, ove sia allora libero dalla
detenzione, se nuovamente chiamato. La "prova nuova" che legittima
la richiesta di revisione deve essere costituita con elementi
estranei e diversi da quelli del processo già definito, e tali non
sono quelli dal giudice non valutati per omesso esercizio del suo
potere di esame e però in quello presenti (1).
(1) Si legge quanto
appresso nel testo della sentenza: ««Nei confronti di C.R., in
seguito all'istanza dello stesso C., con la quale chiedeva la
revisione della condanna inflittagli con la sentenza emessa in data
22 ottobre 1999 dal Tribunale militare di Torino. Con nota in data
22 settembre 2000 la Procura generale militare in sede trasmetteva
a questa Corte un'istanza di C.R., in epigrafe individuato e
all'epoca detenuto per altra causa, rappresentando che tale istanza
doveva ritenersi diretta ad ottenere la revisione della sentenza in
data 22 ottobre 1999 del Tribunale militare (irrevocabile il 20
dicembre 1999) con la quale il predetto C. era stato condannato
alla pena di mesi sei di reclusione militare per il reato di
mancanza alla chiamata pluriaggravata (artt. 151, 154 n. 1,
c.p.m.p. e 99 c.p.) così contestato: "perché, chiamato alle armi
mediante cartolina precetto ritualmente notificatagli al domicilio
eletto, non si presentava, senza giusto motivo, all'11° Btg. Fant.
"Casale" in Casale Monferrato (AL) o ad altra Autorità militare,
nei cinque giorni successivi al 6 dicembre 1994, termine ultimo
prefissatogli, restando arbitrariamente assente fino al 12 febbraio
1998, quando veniva arrestato. Con le aggravanti della durata
dell'assenza superiore ai sei mesi e della recidiva generica,
reiterata, infraquinquennale a pena espiata". Nell'istanza il
condannato rappresentava che all'epoca in cui gli era stata
notificata la cartolina precetto egli si trovava detenuto presso la
Casa Circondariale di Milano-San Vittore. Di tale circostanza non
v'era traccia nella motivazione della sentenza in questione e
poiché dalla documentazione matricolare pervenuta dal Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria (ff. 25 ss.) essa sembrava
confermata, nelle more dell'acquisizione del fascicolo processuale
questa Corte pronunciava in data 4 ottobre 2000 ordinanza di
sospensione dell'esecuzione ex artt. 635 c.p.p. e 402 c.p.m.p. In
data 5 novembre 2000 perveniva altra istanza del C. con allegato
certificato di detenzione del medesimo rilasciato dalla Casa
Circondariale di Milano e relativo al periodo 28 luglio 1994 - 18
gennaio 1995 (data di trasferimento dell'interessato presso la Casa
Circondariale di Piacenza). All'odierna udienza, celebrata nella
contumacia dell'instante, sia il pubblico ministero che il
difensore hanno concluso chiedendo l'accoglimento
dell'istanza.
Motivi della
decisione
L'istanza di revisione
deve essere respinta. La Corte rileva innanzitutto che dal
fascicolo relativo al processo celebrato presso il Tribunale
militare di Torino emerge in modo inequivocabile (v. fg. 20) che il
C. aveva già rappresentato a quel giudice il fatto che all'epoca in
cui egli avrebbe dovuto iniziare il servizio di leva si trovava
detenuto "per reati legati all'uso di sostanze stupefacenti". È ben
vero che, come già rilevato, tale circostanza non è stata poi presa
in considerazione, quand'anche per ritenerla ininfluente, dal
Tribunale militare ma secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite
della Corte di cassazione la "prova nuova" che, ai sensi dell'art.
630, lett. c) c.p.p., legittima la richiesta di revisione deve
essere costituita da elementi estranei e diversi da quelli del
processo già definito cosicché "non è ammissibile la richiesta di
revisione fondata su elementi già esistenti negli atti processuali
che, per mancata deduzione o per omesso uso dei poteri di ufficio
da parte del giudice, non furono da lui conosciuti o valutati"
(Sez. Un. 11 maggio 1993, Ligresti e altri). In quest'ottica,
quindi, la richiesta di revisione presentata dal C. andrebbe
dichiarata inammissibile. Nella fattispecie, peraltro, lo
sbarramento procedurale potrebbe essere superato dando rilievo al
fatto che la circostanza venne rappresentata al Tribunale
dall'interessato mediante mera comunicazione predibattimentale che
poi non confluì formalmente nel materiale probatorio acquisito in
dibattimento. Sennonché, a tutto concedere in rito e, dunque
ritenendo ammissibile l'istanza, essa è comunque infondata. A tale
proposito occorre premettere che il chiamato alle armi con
cartolina precetto, che si trovi detenuto alla data fissata per la
sua chiamata, deve rispondere alla chiamata successiva alla sua
scarcerazione se questa è stata portata a sua conoscenza mediante
precetto personale o pubblico manifesto (in tal senso, sent. 2
febbraio 1983, irrevocabile il 18 marzo 1983, di questa Corte in c.
D'Alessio). Orbene, dal certificato di detenzione del C. a fg. 93
risulta che egli successivamente al 6 dicembre 1994 (data in cui
avrebbe dovuto presentarsi alle armi in base alla cartolina
precetto), venne scarcerato il 2 agosto 1995 per fine pena e fu
nuovamente arrestato l'8 gennaio 1996. Egli, quindi, era libero
alla data del 31 agosto 1995, giorno in cui venne affisso il
manifesto pubblico di chiamata alle armi per le classi 1977 e
precedenti di cui all'estratto della dispensa 19° del Giornale
Ufficiale del 10 luglio 1995 del Ministero della difesa. Tale
pubblico manifesto, che al punto 2, lett. f) indicava
esplicitamente tra i suoi destinatari gli arruolati "dimessi dagli
istituti di pena, purché non incorsi nell'interdizione perpetua dai
pubblici uffici", stabiliva che gli interessati che non avessero
ricevuto la cartolina precetto avevano comunque l'obbligo di
presentarsi al Distretto militare entro l'11 dicembre 1996. Ciò
posto, poiché il nuovo periodo di detenzione del C., iniziato l'8
gennaio 1996, ebbe termine il 4 dicembre 1996, così come risulta
dal già richiamato certificato di detenzione, ne consegue che egli
avrebbe comunque dovuto (e potuto) ottemperare all'ordine di
chiamata alle armi per l'11 dicembre 1996 di cui al suindicato
manifesto pubblico di chiamata alle armi; d'altra parte, un
ulteriore arresto del C. ebbe luogo soltanto il 24 gennaio 1997,
per cui risulta comunque integrato quel ritardo nella presentazione
superiore ai cinque giorni che concretizza l'elemento materiale del
reato di mancanza alla chiamata. In conclusione, quand'anche
sussistano elementi per ritenere che l'arco di durata temporale del
reato di mancanza alla chiamata posto in essere dal C. sia
inferiore rispetto a quello ritenuto nella sentenza in data 22
ottobre 1999 del Tribunale militare di Torino, va escluso che il
condannato debba essere prosciolto onde non ricorre la causa di
revisione di cui all'art. 630, lett. c) c.p.p. Alla reiezione
dell'istanza di revisione consegue la condanna del C. al pagamento
delle spese processuali. S'impone inoltre, ai sensi dell'art. 637,
comma 4 c.p.p., la revoca dell'ordinanza di sospensione
dell'esecuzione della pena pronunciata il 4 ottobre 2000; tale
revoca, ovviamente, stante l'autonomia delle due procedure, lascia
impregiudicati gli effetti dell'istanza di affidamento in prova
presentata dal C. (v. nota a fg. 66 della Procura militare della
Repubblica di Torino).
P.Q.M.
Visti ed applicati gli
artt. 261 c.p.m.p.; 3 Legge 180/81; 636 e 637 c.p.p.;
RIGETTA
l'istanza di revisione
presentata il 28 luglio 2000 da C.R. in relazione alla sentenza di
condanna pronunciata nei suoi confronti il 22 ottobre 1999 dal
Tribunale Militare di Torino (irrevocabile il 20 dicembre
1999),
CONDANNA
il C.R. al pagamento delle
relative spese processuali e, per l'effetto,
REVOCA
l'ordinanza di sospensione
dell'esecuzione della pena pronunciata da questa Corte il 4 ottobre
2000»». |