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Corte di Cassazione, Sez. 1^ pen.,
16 marzo 2000. Pres. La Gioia, Rel. Gironi, P.M. mil. Gentile
(conf.), in c. B.
Al fine di integrare il reato di peculato militare, il
possesso dell'auto di servizio, usata a scopo privato, costituisce
l'agente nella posizione richiesta dalla legge di possessore della
cosa, tale condizione non dovendosi ancorare necessariamente alla
competenza strettamente funzionale del pubblico ufficiale poiché
può consistere nella disponibilità di fatto del bene, auto nella
specie, resa più completa dal diretto possesso dei buoni
autostradali Viacard(1).
Si legge quanto appresso nel testo della sentenza:
««La sentenza in epigrafe ha confermato quella di primo grado, che
aveva dichiarato B.F. colpevole di peculato militare continuato in
relazione al reiterato uso sul percorso Arezzo-Pistoia e viceversa,
per motivi privati, di un'autovettura di servizio, del relativo
carburante e di buoni Viacard appartenenti all'Amm.ne militare e di
cui il predetto aveva la disponibilità quale tenente-colonnello con
funzioni di comando presso il 225° Battaglione "Arezzo", di stanza
nella città omonima (fatti commessi nel periodo 19.9.1993 -
27.7.1994).
Quali indizi gravi, precisi e concordanti dell'uso indebito della
vettura e delle tessere autostradali i giudici di primo e di
secondo grado indicavano, concordemente, il fatto che
prevalentemente il viaggio risulta compiuto verso Pistoia, dove il
B. ha una casa di abitazione, nella giornata di sabato ed il
ritorno in quelle di domenica o lunedì, che solo poche volte
l'autovettura transitò per la caserma "Marini" di Pistoia, dove
avrebbe dovuto essere ricoverata, che solo in una o due occasioni
il B. fu accompagnato da autista di servizio e che più volte
l'autovettura effettuò nello stesso giorno (sempre di domenica) sia
il percorso di andata che quello di ritorno, dal che dovrebbe
arguirsi che l'imputato, giunto a Pistoia, fosse solito lasciare
libero il conducente di rientrare subito ad Arezzo, e che per i
movimenti in questione (peraltro effettuati in giorni non
lavorativi) non risultava mai compilato il prescritto foglio di
viaggio.
I giudici del merito ritenevano, inoltre, non comprovate
dalle testimonianze assunte le giustificazioni fornite dal B. circa
le pretese ragioni di servizio dei viaggi (visite a vivaisti per
forniture di piante all'Amm.ne militare) e giudicavano compiacenti
o, comunque, ininfluenti le dichiarazioni rese dal Gen. S.
all'epoca superiore del prevenuto, circa l'autorizzazione a
quest'ultimo concessa a far uso dell'auto per recarsi a Pistoia,
anche senza autista militare, trattandosi, in ogni caso, di mere
autorizzazioni, e non di richieste od ordini, e non essendo,
comunque, le pretese autorizzazioni assistite da congrua
documentazione giustificativa nè da comprovate esigenze di servizio
e potendosi, pertanto, al più parlare di acquiescenza del Gen. S.
all'uso della vettura da parte del suo subordinato.
Quanto al contestato possesso dell'autovettura e dei
buoni Viacard da parte del B. per ragioni del suo ufficio o
servizio, la sentenza di appello precisa che, pur risultando il
veicolo in dotazione al 225° Reggimento "Arezzo" e non al
Battaglione comandato dall'imputato, il possesso in questione non
va ancorato alla competenza strettamente funzionale del pubblico
ufficiale ma comprende, secondo la consolidata giurisprudenza,
anche il possesso discendente da prassi o consuetudini che valgano
ad assicurare al soggetto una disponibilità di fatto della cosa,
non senza precisare che il B. era anche il vice-comandante del
Reggimento e, come tale, non estraneo alla gestione dei mezzi in
dotazione allo stesso, come comprovato anche dalle annotazioni
riportate sui fogli di marcia dell'auto in questione, facenti
riferimento al comandante di Battaglione.
Documentalmente provato dal relativo registro di consegna è, poi,
il diretto possesso dei buoni Viacard da parte del prevenuto, che
costui riceveva in blocchetti, a logica conferma della personale
disponibilità per servizio anche dell'autovettura.
Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso
il difensore, denunciando:
1 - violazione art. 192 c.p.p., sull'assunto che il
giudice "a quo", invertendo l'onere della prova, avrebbe ritenuto
provato l'uso del mezzo per fini privati in assenza di prove al
riguardo da parte dell'accusa ed in forza della mera incompletezza
della prova liberatoria fornita dall'imputato o di argomenti
congetturali, pur essendo stato acquisito che i viaggi contestati
erano sempre stati autorizzati, ovvero "ordinati", da parte del
Gen. S. per tenere contatti nei fine-settimana con altro reparto
militare;
2 - erronea applicazione art. 43, co. 1, c.p., mancando
la prova di una "condotta dolosamente preordinata"
all'impossessamento dei beni dell'Amm.ne;
3 - erronea applicazione art. 217 c.p.m.p., stante il
difetto del previo possesso dei beni da parte del prevenuto,
essendo l'auto in dotazione al Reggimento e, dunque, nella
disponibilità del Gen. S.;
4 - contraddittorietà della motivazione in punto di
valutazione della testimonianza S. cui si attribuisce una mera
autorizzazione all'uso del veicolo per recarsi a Pistoia anziché,
come di fatto sarebbe avvenuto, un vero e proprio incarico in tal
senso, ed in punto di ritenuto possesso dei beni da parte del B.,
nonostante la ritenuta esistenza di autorizzazioni dello S. all'uso
dell'auto fuori della sede di servizio.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per improponibilità del
primo e del quarto motivo, con i quali sostanzialmente, attraverso
deduzioni di mero fatto e considerazioni di puro merito, già
vagliate e disattese nei precedenti gradi di giudizio, si
prospettano letture delle risultanze processuali alternative
rispetto a quelle con congrua motivazione offerte dai giudici del
gravame, suggestivamente lamentando una pretesa inversione
dell'onere della prova tra accusa e difesa che non trova
rispondenza nel percorso argomentativo della sentenza impugnata, la
quale si fonda rigorosamente sulla comprovata ed inoppugnata
utilizzazione, per ben 49 viaggi di andata e ritorno sul percorso
Arezzo-Pistoia, del veicolo militare da parte del B., non assistita
da idonea documentazione a sostegno delle pretese e vagamente
opposte ragioni di servizio dei viaggi ed essendo rimaste
prevalentemente prive di conferma, od addirittura smentite, le
giustificazioni offerte dall'imputato circa i motivi e le modalità
esecutive dei viaggi stessi.
Sulla base di tali dati fattuali e di siffatte risultanze
processuali, di per sè sufficienti per ritenere provato l'addebito,
la corte militare ha, poi, articolato ulteriore motivazione
rinvenendo riprova dell'uso indebito del veicolo e dei buoni
autostradali in una serie di elementi gravemente, univocamente e
coerentemente indizianti, costituiti dal pressoché sistematico uso
del mezzo in giornate normalmente libere dal servizio, dalla
costante meta del viaggio, costituita dalla città di Pistoia, ove
il B. disponeva di casa di abitazione e dove pacificamente si
fermava a pernottare, dall'impiego del mezzo anche senza autista
militare e senza ricoverare lo stesso in immobile dell'Amm.ne e
dall'assenza di fogli di viaggio attestanti lo svolgimento dei
pretesi incarichi di servizio, con postuma regolarizzazione dei
fogli di marcia della vettura.
Incensurabile appare anche la valutazione della
deposizione del Gen. S., nel migliore dei casi comunque inidonea a
scagionare la condotta dell'imputato, non potendo una generica ed
indiscriminata autorizzazione di massima di un superiore (che la
difesa pretenderebbe di assimilare ad un ordine gerarchico) rendere
lecito il comportamento illecito di un inferiore, in difetto di una
qualsiasi dimostrazione di precise e concrete ragioni di servizio
per l'uso del veicolo militare e dei buoni Viacard, e potendosi,
semmai, ipotizzare un concorso del primo nell'illecito
materialmente commesso dal secondo.
Manifestamente infondati, e meramente ripetitivi di
doglianze già esaminate e correttamente respinte dalla corte di
appello, sono, invece, il terzo ed il quarto motivo, in ordine ai
quali - mancando nuove deduzioni o specifiche censure delle
argomentazioni dei precedenti giudici - non resta che ribadire
l'incensurabilità della sentenza impugnata, non senza qui rilevare
che l'obiezione difensiva circa la mancanza di possesso
dell'autovettura da parte del B. non potrebbe, in ogni caso,
riferirsi ai buoni Viacard, dei quali è attestata la diretta
disponibilità da parte del B., che li riceveva in dotazione a
gruppi di otto o dieci per le future esigenze di
servizio. |