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Ministero della Difesa

Corte di Cassazione, Sez. 1^ pen., 16 marzo 2000. Pres. La Gioia, Rel. Gironi, P.M. mil. Gentile (conf.), in c. B.

C.p., art. 43; C.p.m.p., art. 217; C.p.p., art. 192

Peculato militare - Autovettura di servizio - Uso per motivi privati - Uso indebito di buoni autostradali - Stato di possesso di autovettura e di buoni viacard - Diretto possesso dei buoni - Disponibilità di fatto dell'auto - Gestione dei mezzi in dotazione - Sono dati sufficienti per configurare il giuridico possesso dell'auto anche in difetto di competenza strettamente funzionale.

Corte di Cassazione, Sez. 1^ pen., 16 marzo 2000. Pres. La Gioia, Rel. Gironi, P.M. mil. Gentile (conf.), in c. B.

Al fine di integrare il reato di peculato militare, il possesso dell'auto di servizio, usata a scopo privato, costituisce l'agente nella posizione richiesta dalla legge di possessore della cosa, tale condizione non dovendosi ancorare necessariamente alla competenza strettamente funzionale del pubblico ufficiale poiché può consistere nella disponibilità di fatto del bene, auto nella specie, resa più completa dal diretto possesso dei buoni autostradali Viacard(1).

Si legge quanto appresso nel testo della sentenza:
««La sentenza in epigrafe ha confermato quella di primo grado, che aveva dichiarato B.F. colpevole di peculato militare continuato in relazione al reiterato uso sul percorso Arezzo-Pistoia e viceversa, per motivi privati, di un'autovettura di servizio, del relativo carburante e di buoni Viacard appartenenti all'Amm.ne militare e di cui il predetto aveva la disponibilità quale tenente-colonnello con funzioni di comando presso il 225° Battaglione "Arezzo", di stanza nella città omonima (fatti commessi nel periodo 19.9.1993 - 27.7.1994).
Quali indizi gravi, precisi e concordanti dell'uso indebito della vettura e delle tessere autostradali i giudici di primo e di secondo grado indicavano, concordemente, il fatto che prevalentemente il viaggio risulta compiuto verso Pistoia, dove il B. ha una casa di abitazione, nella giornata di sabato ed il ritorno in quelle di domenica o lunedì, che solo poche volte l'autovettura transitò per la caserma "Marini" di Pistoia, dove avrebbe dovuto essere ricoverata, che solo in una o due occasioni il B. fu accompagnato da autista di servizio e che più volte l'autovettura effettuò nello stesso giorno (sempre di domenica) sia il percorso di andata che quello di ritorno, dal che dovrebbe arguirsi che l'imputato, giunto a Pistoia, fosse solito lasciare libero il conducente di rientrare subito ad Arezzo, e che per i movimenti in questione (peraltro effettuati in giorni non lavorativi) non risultava mai compilato il prescritto foglio di viaggio.

I giudici del merito ritenevano, inoltre, non comprovate dalle testimonianze assunte le giustificazioni fornite dal B. circa le pretese ragioni di servizio dei viaggi (visite a vivaisti per forniture di piante all'Amm.ne militare) e giudicavano compiacenti o, comunque, ininfluenti le dichiarazioni rese dal Gen. S. all'epoca superiore del prevenuto, circa l'autorizzazione a quest'ultimo concessa a far uso dell'auto per recarsi a Pistoia, anche senza autista militare, trattandosi, in ogni caso, di mere autorizzazioni, e non di richieste od ordini, e non essendo, comunque, le pretese autorizzazioni assistite da congrua documentazione giustificativa nè da comprovate esigenze di servizio e potendosi, pertanto, al più parlare di acquiescenza del Gen. S. all'uso della vettura da parte del suo subordinato.

Quanto al contestato possesso dell'autovettura e dei buoni Viacard da parte del B. per ragioni del suo ufficio o servizio, la sentenza di appello precisa che, pur risultando il veicolo in dotazione al 225° Reggimento "Arezzo" e non al Battaglione comandato dall'imputato, il possesso in questione non va ancorato alla competenza strettamente funzionale del pubblico ufficiale ma comprende, secondo la consolidata giurisprudenza, anche il possesso discendente da prassi o consuetudini che valgano ad assicurare al soggetto una disponibilità di fatto della cosa, non senza precisare che il B. era anche il vice-comandante del Reggimento e, come tale, non estraneo alla gestione dei mezzi in dotazione allo stesso, come comprovato anche dalle annotazioni riportate sui fogli di marcia dell'auto in questione, facenti riferimento al comandante di Battaglione.
Documentalmente provato dal relativo registro di consegna è, poi, il diretto possesso dei buoni Viacard da parte del prevenuto, che costui riceveva in blocchetti, a logica conferma della personale disponibilità per servizio anche dell'autovettura.

Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso il difensore, denunciando:

1 - violazione art. 192 c.p.p., sull'assunto che il giudice "a quo", invertendo l'onere della prova, avrebbe ritenuto provato l'uso del mezzo per fini privati in assenza di prove al riguardo da parte dell'accusa ed in forza della mera incompletezza della prova liberatoria fornita dall'imputato o di argomenti congetturali, pur essendo stato acquisito che i viaggi contestati erano sempre stati autorizzati, ovvero "ordinati", da parte del Gen. S. per tenere contatti nei fine-settimana con altro reparto militare;

2 - erronea applicazione art. 43, co. 1, c.p., mancando la prova di una "condotta dolosamente preordinata" all'impossessamento dei beni dell'Amm.ne;

3 - erronea applicazione art. 217 c.p.m.p., stante il difetto del previo possesso dei beni da parte del prevenuto, essendo l'auto in dotazione al Reggimento e, dunque, nella disponibilità del Gen. S.;

4 - contraddittorietà della motivazione in punto di valutazione della testimonianza S. cui si attribuisce una mera autorizzazione all'uso del veicolo per recarsi a Pistoia anziché, come di fatto sarebbe avvenuto, un vero e proprio incarico in tal senso, ed in punto di ritenuto possesso dei beni da parte del B., nonostante la ritenuta esistenza di autorizzazioni dello S. all'uso dell'auto fuori della sede di servizio.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per improponibilità del primo e del quarto motivo, con i quali sostanzialmente, attraverso deduzioni di mero fatto e considerazioni di puro merito, già vagliate e disattese nei precedenti gradi di giudizio, si prospettano letture delle risultanze processuali alternative rispetto a quelle con congrua motivazione offerte dai giudici del gravame, suggestivamente lamentando una pretesa inversione dell'onere della prova tra accusa e difesa che non trova rispondenza nel percorso argomentativo della sentenza impugnata, la quale si fonda rigorosamente sulla comprovata ed inoppugnata utilizzazione, per ben 49 viaggi di andata e ritorno sul percorso Arezzo-Pistoia, del veicolo militare da parte del B., non assistita da idonea documentazione a sostegno delle pretese e vagamente opposte ragioni di servizio dei viaggi ed essendo rimaste prevalentemente prive di conferma, od addirittura smentite, le giustificazioni offerte dall'imputato circa i motivi e le modalità esecutive dei viaggi stessi.

Sulla base di tali dati fattuali e di siffatte risultanze processuali, di per sè sufficienti per ritenere provato l'addebito, la corte militare ha, poi, articolato ulteriore motivazione rinvenendo riprova dell'uso indebito del veicolo e dei buoni autostradali in una serie di elementi gravemente, univocamente e coerentemente indizianti, costituiti dal pressoché sistematico uso del mezzo in giornate normalmente libere dal servizio, dalla costante meta del viaggio, costituita dalla città di Pistoia, ove il B. disponeva di casa di abitazione e dove pacificamente si fermava a pernottare, dall'impiego del mezzo anche senza autista militare e senza ricoverare lo stesso in immobile dell'Amm.ne e dall'assenza di fogli di viaggio attestanti lo svolgimento dei pretesi incarichi di servizio, con postuma regolarizzazione dei fogli di marcia della vettura.

Incensurabile appare anche la valutazione della deposizione del Gen. S., nel migliore dei casi comunque inidonea a scagionare la condotta dell'imputato, non potendo una generica ed indiscriminata autorizzazione di massima di un superiore (che la difesa pretenderebbe di assimilare ad un ordine gerarchico) rendere lecito il comportamento illecito di un inferiore, in difetto di una qualsiasi dimostrazione di precise e concrete ragioni di servizio per l'uso del veicolo militare e dei buoni Viacard, e potendosi, semmai, ipotizzare un concorso del primo nell'illecito materialmente commesso dal secondo.

Manifestamente infondati, e meramente ripetitivi di doglianze già esaminate e correttamente respinte dalla corte di appello, sono, invece, il terzo ed il quarto motivo, in ordine ai quali - mancando nuove deduzioni o specifiche censure delle argomentazioni dei precedenti giudici - non resta che ribadire l'incensurabilità della sentenza impugnata, non senza qui rilevare che l'obiezione difensiva circa la mancanza di possesso dell'autovettura da parte del B. non potrebbe, in ogni caso, riferirsi ai buoni Viacard, dei quali è attestata la diretta disponibilità da parte del B., che li riceveva in dotazione a gruppi di otto o dieci per le future esigenze di servizio.