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Vicenda: è inammissibile, perché
tendente a snaturare l'istituto della costituzione di parte
civile da azione civile inserita nel processo penale in
un'accusa privata, in contrasto con i principi fondamentali
del diritto vigente, la costituzione di parte civile, in un
processo penale per maltrattamento di animali, dell'ente
nazionale per la protezione animali.
Ragioni della decisione: perché sussista il reato di usurpazione
di funzioni pubbliche non è sufficiente che l'agente compia
attività materialmente uguali a quelle nelle quali si estrinseca la
pubblica funzione, e non e' necessario che l'agente si arroghi
altresì titoli o qualifiche; è necessario e sufficiente che
l'agente, in una situazione di apparenza di legalità, compia
attività riservate a pubbliche funzioni arrogandosene il diritto.
Usurpa la funzione giurisdizionale inquirente il funzionario
dell'ente protezione animali che, ricevuta una segnalazione di
sevizie ad animali, compia indagini, ricerchi testimonianze,
proceda all'interrogatorio dell'accusato cercando di farlo
confessare, presenti una denuncia sulla base della segnalazione
avuta e dell'istruttoria svolta con la quale chiede al giudice
penale di pronunciarsi sulle accuse da lui formulate.
(C.E.D. Cassazione)
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