CARABINIERI

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Ministero della Difesa

Pretore Legnano. 21 maggio 1984. Pres. Carboni, Rel. Carboni, Imp. G.

Cod. proc. pen. art. 91; Cod. pen. art. 347

Parte civile - Costituzione in genere - Maltrattamento di animali - Ente nazionale protezione animali - Costituzione di parte civile - Inammissibilità

Vicenda: è inammissibile, perché tendente a snaturare l'istituto della costituzione di parte civile da azione civile inserita nel processo penale in un'accusa privata, in contrasto con i principi fondamentali del diritto vigente, la costituzione di parte civile, in un processo penale per maltrattamento di animali, dell'ente nazionale per la protezione animali.
Ragioni della decisione: perché sussista il reato di usurpazione di funzioni pubbliche non è sufficiente che l'agente compia attività materialmente uguali a quelle nelle quali si estrinseca la pubblica funzione, e non e' necessario che l'agente si arroghi altresì titoli o qualifiche; è necessario e sufficiente che l'agente, in una situazione di apparenza di legalità, compia attività riservate a pubbliche funzioni arrogandosene il diritto. Usurpa la funzione giurisdizionale inquirente il funzionario dell'ente protezione animali che, ricevuta una segnalazione di sevizie ad animali, compia indagini, ricerchi testimonianze, proceda all'interrogatorio dell'accusato cercando di farlo confessare, presenti una denuncia sulla base della segnalazione avuta e dell'istruttoria svolta con la quale chiede al giudice penale di pronunciarsi sulle accuse da lui formulate.
(C.E.D. Cassazione)