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L'art.
12, 1° comma, lett. c), l. 18 ottobre 1961, n. 1168, concernente lo
stato giuridico degli appuntati e dei carabinieri, prevede due
distinte ipotesi di cessazione d'autorità dal servizio permanente:
quella per scarso rendimento e quella per gravi e reiterate
mancanze disciplinari che siano state oggetto di consegna di
rigore. Viene riconosciuto dalla giurisprudenza che la valutazione
oggettiva del comportamento del dipendente, in relazione
all'andamento del servizio, ben possa essere condotta prendendo in
considerazione fatti che, pur suscettibili di censura anche in sede
disciplinare, siano nondimeno idonei, globalmente considerati, a
denotare l'insufficiente rendimento del dipendente e a consentire
all'Amministrazione un giudizio negativo sull'attività da questi
svolta. Ciò non toglie, pur non potendosi escludere che i due
profili dell'illecito disciplinare e dell'insufficiente rendimento
siano in qualche modo comunicanti, che le ipotesi previste dalla
disposizione di cui all'art. 12, lett. c) della l. n. 1168/61, nel
testo novellato, siano distinte, ancorché in qualche modo poste
sullo stesso piano, proprio per la possibile contiguità di profili
or ora ricordata. Lo confermano, sul piano letterale, la presenza
di una virgola dopo le parole "scarso rendimento" nonché, sul piano
logico, la considerazione che il militare ben potrebbe aver
dimostrato scarso rendimento senza per ciò incorrere in illeciti
disciplinari gravi (1).
(1)
Si legge quanto appresso in sentenza: "… 1. Il Tribunale
amministrativo regionale ha respinto il ricorso con cui il
carabiniere T. M. aveva impugnato il provvedimento di sua dispensa
dal servizio per scarso rendimento. 2. Con il primo motivo di
appello la sentenza viene censurata nella parte in cui ha ritenuto
che la Commissione non dovesse giustificare il mancato ricorso alle
testimonianze dei superiori: secondo l'appellante tale
comportamento dovrebbe essere fatto risalire alla sfera di
discrezionalità dell'Amministrazione, come tale necessitante di
apposita motivazione. La tesi non può essere condivisa. L'art. 12
della l. 18 ottobre 1961 n. 1168, nel testo novellato dall'art. 9
della l. 1° febbraio 1989 n. 53, prevede che il militare di truppa
dell'Arma dei carabinieri cessi dal servizio continuativo anche
prima del raggiungimento del limite di età *omissis… c) per scarso
rendimento, nonché gravi reiterate mancanze disciplinari che siano
state oggetto di consegna di rigore. L'art. 17 della medesima legge
prevede che il provvedimento di dispensa sia adottato a seguito di
proposta delle autorità gerarchiche da cui dipende il militare e
previo parere delle autorità competenti ad esprimere giudizi
sull'avanzamento. Non può evincersi, dalla lettera delle richiamate
disposizioni, alcun vincolo dell'Amministrazione circa l'interpello
dei superiori del militare, il cui intervento assume la
configurazione di mera eventualità posta a disposizione della
Commissione ove ritenga di dover ulteriormente integrare gli
elementi già a sua disposizione. Né può ritenersi, come vorrebbe
l'appellante, che la Commissione debba comunque giustificare il
mancato ricorso a tale facoltà, in quanto la sufficienza degli
elementi interessanti il procedimento di dispensa costituisce un
fatto obiettivo, che di per sé dà ragione o meno del comportamento
adottato. 3. Con il secondo motivo di appello si contesta la
sentenza nella parte in cui ha ritenuto, in base alla
documentazione di causa, che all'interessato sia stata
correttamente data la possibilità di partecipare al procedimento di
dispensa. Sostiene l'appellante che questa partecipazione sarebbe
stata lacunosa, in quanto le dichiarazioni rese a verbale dal M.
palesavano lo stato di soggezione psicologica, sicché le
possibilità offerte per una valida difesa orale sarebbero state
vanificate e che non gli era stato concesso di presentare proprie
controdeduzioni per iscritto, né tantomeno gli era stato assegnato
un termine per la presentazione delle stesse. Le ragioni esposte
non possono essere condivise: l'appellante ipotizza una scansione
procedimentale puntuale che non trova riscontro nelle previsioni
legislative, assai sobrie, che riguardano il procedimento di
dispensa del militare. D'altro canto, nei confronti del M.
l'Amministrazione ha rispettato (e questo non è oggetto di
contestazione) quanto previsto dall'ordinamento in tema di
comunicazione di avvio del procedimento (art. 7 l. n. 241 del 1990)
e dei conseguenti diritti (art. 10 l. n. 241 del 1990) di prendere
visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte
e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove
siano pertinenti all'oggetto del procedimento; come pure ha
richiamato il D. M. n. 603 del 1993, recante disposizioni di
attuazione degli artt. 2 e 4 della l. n. 241 del 1990 nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa.Di talché non può ragionevolmente
sostenersi che al M. non siano state offerte tutte le possibilità,
previste dall'ordinamento, di partecipazione al procedimento che lo
interessava. Peraltro, come risulta dal verbale n. 35 del 7/7/95,
in atti, il ricorrente ha rilasciato dichiarazioni spontanee a
verbale, in difesa di quelle ragioni che ritiene, invece,
conculcate. 4. Con il terzo motivo di appello si contesta la
lettura che della norma di cui all'art. 12 lett. c) della L. 18
ottobre 1961 n. 1168, nel testo novellato dall'art. 9 della l. 1°
febbraio 1989 n. 53, in base alla quale il M. è stato dispensato,
ha offerto il T.A.R. del Lazio, ritenendo ipotesi disgiunte quelle
indicate alla lett. c) della stessa. La tesi non può essere
condivisa. Il provvedimento di dispensa dal servizio per scarso
rendimento risponde all'esigenza di tutelare la funzionalità e
l'assetto organizzativo dell'ente nei riguardi di un comportamento
del dipendente che, globalmente considerato, denoti un
insufficiente rendimento del servizio da lui prestato (Cons. St., V
Sez., n. 192 del 24 marzo 1989). Non vi è dubbio che tale
valutazione del comportamento del dipendente, in relazione ad un
non breve periodo temporale (C.G.A. n. 103 del 1978 e C. S., V,
dec. cit.) vada condotta alla stregua di criteri oggettivi e
riferiti globalmente alla personalità del dipendente e
all'incidenza di detto comportamento sull'andamento del servizio;
sicché la fattispecie resta necessariamente distinta, in ossequio
al generale principio di tipicità degli atti amministrativi, da
quella diversa della sanzione disciplinare (cfr. dec. cit. e C. S.
VI n. 718 del 1978). Viene, peraltro, riconosciuto dalla
giurisprudenza che la valutazione oggettiva del comportamento del
dipendente in relazione all'andamento del servizio ben possa essere
condotta prendendo in considerazione fatti che, pur suscettibili di
censura anche in sede disciplinare, siano nondimeno idonei,
globalmente considerati, a denotare l'insufficiente rendimento del
dipendente e a consentire all'Amministrazione un giudizio negativo
sull'attività da questi svolta (cfr. C. S., V sez., n. 192 del 1989
cit.). Ciò non toglie, pur non potendosi escludere che i due
profili dell'illecito disciplinare e dell'insufficiente rendimento
siano in qualche modo comunicanti, che le ipotesi previste dalla
disposizione di cui all'art. 12 lett. c) della L. n. 1168/61, nel
testo novellato, siano distinte, ancorché in qualche modo poste
sullo stesso piano, proprio per la possibile contiguità di profili
or ora ricordata. Lo confermano, sul piano letterale, la presenza
di una virgola dopo le parole "scarso rendimento" nonché, sul piano
logico, la considerazione che il militare ben potrebbe aver
dimostrato scarso rendimento senza per ciò incorrere in illeciti
disciplinari gravi. L'aggiunta della seconda ipotesi di dispensa
(per gravi reiterate mancanze disciplinari che siano state oggetto
di consegna di rigore) sembra piuttosto corrispondere all'esigenza
che anche comportamenti inadeguati sul piano disciplinare possano
ritenersi integrare quel turbamento alla funzionalità e all'assetto
organizzativo dell'ente in cui il dipendente è inserito, nei cui
confronti l'Amministrazione reagisce attraverso la dispensa del
dipendente stesso. Né appare privo di logica che tale previsione
sia stata introdotta solo per i militari di truppa, in quanto è
proprio per costoro, in relazione alle funzioni svolte, di
prevalente subordinazione, che le mancanze disciplinari assurgono a
tale rilievo da costituire turbamento per la funzionalità e
l'assetto organizzativo. 5. Alla luce di quanto esposto sub 4) va
ritenuta inconferente, e quindi da respingere, la quarta censura
incentrata sul fatto che il M. non abbia commesso gravi reiterate
mancanze disciplinari, che siano state oggetto di consegna di
rigore. 6. Infine, relativamente all'ultima censura di eccesso di
potere per ritenuta insussistenza di scarso rendimento contestato
al M., va rilevato come l'appellante non contesti quanto affermato
in sentenza, sulla base della documentazione di causa, circa i
giudizi di insufficienza riportati sin dal 13 giugno 1992; circa la
ritenuta rilevante insensibilità ad ogni forma di stimolo dei
superiori, che lo avevano diffidato per ben tre volte a mutare
condotta dal 1993 al 1994; circa la presenza di numerose sanzioni
disciplinari di corpo, che concorrono a connotare, in senso
negativo, l'attività svolta dal dipendente; circa, infine, la
qualifica di inferiore alla media riportata in periodi precedenti.
A ben vedere, l'appellante focalizza principalmente la sua difesa
sulla indebita considerazione di comportamenti esterni al servizio,
che, peraltro, appaiono alla stregua di mero elemento di
considerazione del suo comportamento, neppure decisivo, ove
raffrontato con gli altri elementi a disposizione, mentre rispetto
a questi ultimi non vengono offerte indicazioni concrete di segno
opposto in grado di contestare quanto affermato
dall'Amministrazione. Anche tale censura non può, quindi, trovare
accoglimento. 7. Per le suesposte considerazioni, l'appello va
respinto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del
presente grado di giudizio". |