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Ministero della Difesa

Cons. di S. - Sezione IV - Sent. 8 aprile 2004, n. 1990 (c.c. 19 dicembre 2003) - Pres. Barbagallo - Est. Carinci - Ministero della difesa c. G.P.

Personale militare - Trasferimento d'autorità - Natura di ordine - Necessaria sussistenza di esigenze di servizio - Sufficienza anche di motivi di opportunità.

I provvedimenti di trasferimento d'autorità del personale militare hanno natura giuridica di ordini. Le esigenze di servizio, sulla base delle quali viene adottato il provvedimento in questione, non vanno ricondotte esclusivamente a necessità organiche o a impegni tecnico operativi, bensì a tutti quei motivi di opportunità che possono oggettivamente compromettere l'ordinato svolgimento dei compiti istituzionali (1).

(1) Si legge quanto appresso in sentenza:
"& Come si è visto, il Ministero della Difesa ha proposto appello avverso la decisione con la quale il Tribunale amministrativo dell'Emilia Romagna, condividendo la dedotta censura di inconsistente motivazione dell'atto oggetto di impugnazione, ha accolto il ricorso proposto dal T. Col. P. G. e ha annullato conseguentemente il provvedimento con il quale il medesimo era stato trasferito d'autorità dalla sede di Piacenza a Milano, presso lo Stato Maggiore del Comando 1^ Regione Aerea. L'Amministrazione contesta tale decisione, di cui sostiene la palese erroneità, in quanto il provvedimento di trasferimento risulterebbe privo dei vizi attribuitigli, essendo stato adottato nel pieno rispetto della normativa vigente, con motivazione adeguata in riferimento alle esigenze di servizio e ai presupposti evidenziati nello stesso atto. È utile ricordare, a tal proposito, che le esigenze di servizio sulla base delle quali viene adottato il provvedimento di trasferimento di un militare non vanno ricondotte esclusivamente a necessità organiche o a impegni tecnico operativi, bensì a tutti quei motivi di opportunità che possono oggettivamente compromettere l'ordinato svolgimento dei compiti istituzionali. La costante giurisprudenza ha sempre ritenuto che provvedimenti di tale natura sono qualificabili come ordini, rispetto ai quali l'interesse del militare a prestare servizio in una sede piuttosto che in un'altra assume una rilevanza di mero fatto che non abbisogna di una particolare motivazione (Cons. St. Sez. IV, n. 5950 del 26.11.2001; n. 33 del 21.1.1997). Aprescindere, comunque, da tali indicazioni, è possibile rilevare che nel caso di specie l'Amministrazione militare non si è limitata a fare generico riferimento, nel suo provvedimento, all'esistenza di esigenze di servizio, ma ha specificamente evidenziato diverse circostanze volte tutte a giustificare il trasferimento del dipendente presso altra sede. È stato infatti osservato che l'Ufficiale era stato già dichiarato disponibile per il ciclo di movimenti relativi al 1992/1993, sia per gli Enti centrali che territoriali, e che sussisteva l'esigenza di sostituire altro ufficiale di pari grado che nel corso del 1992 andava posto in ausiliaria. È stato altresì rilevato che sussisteva la necessità di corrispondere alle previsioni della direttiva SMA in ordine all'esigenza di diversificare le esperienze degli Ufficiali in relazione al grado rivestito, senza dimenticare di osservare che il T. Col. G. era, tra gli Ufficiali in forza presso il 50° Stormo di Piacenza, quello con il maggior numero di anni di permanenza presso il reparto. L'Amministrazione non ha poi mancato di prendere in considerazione la posizione di Presidente del Co.ba.r. rivestita dal medesimo, e del parere di non concordanza al trasferimento espresso da tale organismo, rispetto al quale ha tuttavia osservato che presso lo stesso Stormo erano presenti due altri ufficiali in possesso dei requisiti previsti per la sua sostituzione, e che quindi prevalevano - secondo le specifiche previsioni dell'art. 13, 5° comma, del Regolamento approvato con D.P.R. 28 marzo 1986, n. 136 - le motivate esigenze di pervenire a un opportuno avvicendamento del personale. Le circostanze e le argomentazioni sopra evidenziate - tutte rappresentate nell'impugnato provvedimento - stanno a indicare che l'Amministrazione abbia dato ampia e puntuale indicazione dei motivi che hanno determinato il trasferimento del dipendente, ed abbia altresì giustificato l'assegnazione della sede disponibile in relazione all'esigenza di diversificare le esperienze degli ufficiali prima presso gli enti periferici e successivamente presso quelli territoriali e centrali, oltre che con la necessità di sostituire altro ufficiale di pari grado che nel corso del 1992 andava posto in ausiliaria. Le indicate considerazioni stanno quindi a dimostrare che l'appello è fondato e merita di essere accolto, con conseguente riforma della decisione impugnata".