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I
provvedimenti di trasferimento d'autorità del personale militare
hanno natura giuridica di ordini. Le esigenze di servizio, sulla
base delle quali viene adottato il provvedimento in questione, non
vanno ricondotte esclusivamente a necessità organiche o a impegni
tecnico operativi, bensì a tutti quei motivi di opportunità che
possono oggettivamente compromettere l'ordinato svolgimento dei
compiti istituzionali (1).
(1) Si legge
quanto appresso in sentenza:
"& Come si è visto, il Ministero della Difesa ha proposto
appello avverso la decisione con la quale il Tribunale
amministrativo dell'Emilia Romagna, condividendo la dedotta censura
di inconsistente motivazione dell'atto oggetto di impugnazione, ha
accolto il ricorso proposto dal T. Col. P. G. e ha annullato
conseguentemente il provvedimento con il quale il medesimo era
stato trasferito d'autorità dalla sede di Piacenza a Milano, presso
lo Stato Maggiore del Comando 1^ Regione Aerea. L'Amministrazione
contesta tale decisione, di cui sostiene la palese erroneità, in
quanto il provvedimento di trasferimento risulterebbe privo dei
vizi attribuitigli, essendo stato adottato nel pieno rispetto della
normativa vigente, con motivazione adeguata in riferimento alle
esigenze di servizio e ai presupposti evidenziati nello stesso
atto. È utile ricordare, a tal proposito, che le esigenze di
servizio sulla base delle quali viene adottato il provvedimento di
trasferimento di un militare non vanno ricondotte esclusivamente a
necessità organiche o a impegni tecnico operativi, bensì a tutti
quei motivi di opportunità che possono oggettivamente compromettere
l'ordinato svolgimento dei compiti istituzionali. La costante
giurisprudenza ha sempre ritenuto che provvedimenti di tale natura
sono qualificabili come ordini, rispetto ai quali l'interesse del
militare a prestare servizio in una sede piuttosto che in un'altra
assume una rilevanza di mero fatto che non abbisogna di una
particolare motivazione (Cons. St. Sez. IV, n. 5950 del 26.11.2001;
n. 33 del 21.1.1997). Aprescindere, comunque, da tali indicazioni,
è possibile rilevare che nel caso di specie l'Amministrazione
militare non si è limitata a fare generico riferimento, nel suo
provvedimento, all'esistenza di esigenze di servizio, ma ha
specificamente evidenziato diverse circostanze volte tutte a
giustificare il trasferimento del dipendente presso altra sede. È
stato infatti osservato che l'Ufficiale era stato già dichiarato
disponibile per il ciclo di movimenti relativi al 1992/1993, sia
per gli Enti centrali che territoriali, e che sussisteva l'esigenza
di sostituire altro ufficiale di pari grado che nel corso del 1992
andava posto in ausiliaria. È stato altresì rilevato che sussisteva
la necessità di corrispondere alle previsioni della direttiva SMA
in ordine all'esigenza di diversificare le esperienze degli
Ufficiali in relazione al grado rivestito, senza dimenticare di
osservare che il T. Col. G. era, tra gli Ufficiali in forza presso
il 50° Stormo di Piacenza, quello con il maggior numero di anni di
permanenza presso il reparto. L'Amministrazione non ha poi mancato
di prendere in considerazione la posizione di Presidente del
Co.ba.r. rivestita dal medesimo, e del parere di non concordanza al
trasferimento espresso da tale organismo, rispetto al quale ha
tuttavia osservato che presso lo stesso Stormo erano presenti due
altri ufficiali in possesso dei requisiti previsti per la sua
sostituzione, e che quindi prevalevano - secondo le specifiche
previsioni dell'art. 13, 5° comma, del Regolamento approvato con
D.P.R. 28 marzo 1986, n. 136 - le motivate esigenze di pervenire a
un opportuno avvicendamento del personale. Le circostanze e le
argomentazioni sopra evidenziate - tutte rappresentate
nell'impugnato provvedimento - stanno a indicare che
l'Amministrazione abbia dato ampia e puntuale indicazione dei
motivi che hanno determinato il trasferimento del dipendente, ed
abbia altresì giustificato l'assegnazione della sede disponibile in
relazione all'esigenza di diversificare le esperienze degli
ufficiali prima presso gli enti periferici e successivamente presso
quelli territoriali e centrali, oltre che con la necessità di
sostituire altro ufficiale di pari grado che nel corso del 1992
andava posto in ausiliaria. Le indicate considerazioni stanno
quindi a dimostrare che l'appello è fondato e merita di essere
accolto, con conseguente riforma della decisione
impugnata". |