|
É
principio di diritto nella valutazione caratteristica quello
dell'autonomia fra i giudizi formulati nelle schede degli ufficiali
rispetto a quelli dei periodi precedenti, in ragione del fatto che
possono rilevare esclusivamente il comportamento e le prestazioni
di servizio riferite al periodo considerato. In base ai principi
generali dell'ordinamento, l'emanazione di un atto oltre i termini
fissati non costituisce causa di nullità del provvedimento
allorquando, come nella normativa sulla documentazione
caratteristica, non vi è specifica indicazione di perentorietà da
parte del legislatore. Sono legittime le motivazioni dei giudizi
quando si risolvono in indicazioni sintetiche, purché prive di
evidenti disarmonie nel loro essenziale svolgimento.(1)
(1)
Si legge quanto appresso in sentenza: "&In primo luogo il
Collegio deve ricordare che i giudizi contenuti nella scheda
valutativa dell'attività svolta dagli ufficiali dell'Esercito,
Marina ed Aeronautica in un determinato arco temporale sono diretti
a valutare il modo col quale l'ufficiale ha svolto, nello stesso
periodo, le sue funzioni e si concreta in apprezzamenti qualitativi
sull'esercizio delle stesse. Trattandosi di mere valutazioni e non
già di esercizio di poteri di contestazione di specifici addebiti
inerenti la violazione di doveri d'ufficio, non si richiede
l'indicazione di particolari fatti commissivi da parte del
dipendente per sorreggere il giudizio negativo (o, come nella
specie, meno favorevole) sul modo con cui lo stesso ha esercitato
le sue funzioni (cfr. T.A.R. Lazio, I bis, 24/10/95 n. 1788)
essendo necessario e sufficiente che la documentazione esprima in
termini riassuntivi e logicamente coerenti le caratteristiche
essenziali del valutando (cfr. Cons. St., IV, 25/3/96 n.367).
Nel
caso in esame, le impugnate valutazioni scaturiscono da
apprezzamenti puramente qualificativi dell'impegno e, appunto, del
modo con il quale il dipendente ha svolto i compiti a lui affidati
obbedendo all'esigenza d'una manifestazione di giudizio coerente
sul piano logico con le caratteristiche essenziali del ricorrente.
Non può infatti trovare ingresso neppure il tentativo di
quest'ultimo di assumere le precedenti più favorevoli valutazioni a
parametro alla stregua del quale proporre le censure di
contraddittorietà e di carente o insufficiente motivazione. Invero,
è "ius receptum" (p.e. Cons. St., IV, 25/3/96 n.367; T.A.R. Veneto,
I, 3/4/96 n.539) che esista un principio di autonomia fra i giudizi
valutativi formulati nelle schede degli ufficiali rispetto a quelli
del periodo o dei periodi precedenti e ciò perché possono rilevare
esclusivamente il comportamento e le prestazioni di servizio
temporalmente riferiti al periodo considerato. Nella fattispecie
poi, ad avviso del Collegio, va tenuto presente che il ricorrente,
nel predetto periodo, era alla sua prima esperienza di comando
territoriale e ciò appunto, come risulta dai giudizi complessivi
resi dal compilatore e dal 1° revisore, ha comportato -come, ad
avviso del Collegio, non è raro avvenga in occasione di nuove
esperienze di servizio- "qualche incertezza comportamentale" (vedi
giudizio complessivo del 1° revisore), conseguenza di un impegno e
di una determinazione non sempre all'altezza del nuovo compito.
In
quest'ottica -di centrale importanza per collocare nella giusta
dimensione la vicenda in questionepaiono quindi non censurabili in
diritto le aggettivazioni formulate nella scheda anche laddove si
riferiscono a qualità morali e di carattere. É vero infatti che
queste ultime (p.e. la "energia", la "iniziativa") costituituiscono
patrimonio specifico dell'individuo, non suscettibile di repentine
alterazioni, ma è anche vero che, come si legge al punto d) del
punto 1 (Generalità) del capo V (modalità per la compilazione e la
revisione dei documenti caratteristici), queste ultime -al pari di
tutte le altre qualità valutabili (culturali ed intellettuali,
professionali, specifiche)- sono pur sempre quelle concretamente
"messe in luce dall'ufficiale" nel corso dell'esperienza di
servizio svolta che, in una all'altro parametro del "rendimento
fornito nell'espletamento dell'incarico", costituiscono le sole
coordinate cui deve legarsi l'attività valutativa dei Superiori
dell'ufficiale. Occorre peraltro dare atto del deposito, da parte
del ricorrente, di copia di cinque rilievi mossi dal Comandante del
Comando Provinciale & nei confronti dell'istante, tutti
riferibili al periodo gennaiofebbraio 2001.
Tale
documentazione è evidentemente volta a suffragare le censure
denuncianti la "prevenuta mancanza di oggettività" (pag.5), la
"distorta interpretazione dell'educato e rispettoso atteggiamento"
(pag. 8) del ricorrente e la "iniquità di una valutazione così
negativa" (pag. 10) sul suo conto addebitabili al Comandante
Provinciale. Senonché appare evidente che un'indagine giudiziale
volta a stabilire la fondatezza di tali censure, se condotta,
impingerebbe inammissibilmente nel merito di valutazioni che
spettano esclusivamente all'autorità amministrativa laddove
piuttosto è utile osservare che tale documentazione costituisce
comunque riprova della sussistenza, nella specie, dell'altra
condizione richiesta dal predetto paragrafo del capo V delle
istruzioni e cioè che i giudizi siano frutto di "sperimentata
conoscenza del valutando, acquisita attraverso osservazione diretta
durante il periodo di tempo a cui il documento si riferisce".
Di
più, in tal modo risulta confermato il giudizio complessivo del
compilatore laddove collega la valutata mancanza di "giusto
slancio" del ricorrente nell'azione di comando della Compagnia
proprio alla costante azione di osservazione e indirizzo da parte
del primo. Ovviamente poi del pari inammissibili sono le censure
che, nel contestare il giudizio del compilatore contrappongono a
quello e, quindi, ai dati di conoscenza delle qualità e del
rendimento del ricorrente, una diversa configurazione qualitativa
dell'attività operativa, della disciplina e dei rapporti con la
popolazione e le autorità tenuti dal reparto durante il periodo in
questione. Anche qui infatti il sindacato giudiziale non può
entrare nel merito dell'apprezzamento effettuato dai Superiori in
ordine ad aspetti che riguardano evidentemente i risultati stessi
della fase di comando della Compagnia riferibile al ricorrente.
Alla luce poi del
soprarichiamato principio di autonomia fra i diversi giudizi
valutativi neppure ha valore confermativo della denunciata
contraddittorietà la migliore valutazione conseguita nel
periodo successivo basata su soli trenta giorni di servizio
effettivo dell'istante. É poi pure infondata la censura con
cui si lamenta il ritardo nella redazione e nella notifica
dei documenti contestati in relazione ai termini di legge.
Invero, come è stato osservato (cfr. T.A.R. Veneto, I cit.),
in base ai principi generali dell'ordinamento, l'emanazione
d'un atto oltre i termini fissati non costituisce causa di
nullità del provvedimento allorquando -ed è il caso di
specie- non vi è specifica indicazione di perentorietà da
parte del legislatore. Infine, quanto al secondo motivo
(mancherebbe la spiegazione sul come e perché si è pervenuti
a tale valutazione) va rammentato che, come sopra
specificato, la giurisprudenza ammette, in tale materia, che
le motivazioni dei giudizi si risolvano in indicazioni
sintetiche purché prive di evidenti disarmonie nel loro
essenziale svolgimento che, nella specie, per quanto fin qui
detto, sono insussistenti. Il ricorso va quindi rigettato.
Sussistono comunque giusti motivi per compensare le spese di
giudizio fra le parti". |