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Ministero della Difesa

Consiglio di Stato - Sezione IV - Sent. 4 febbraio 2004, n. 385 (c.c. 25 novembre 2003) - Pres. Riccio - Est. Carinci - Miistero della difesa c. D.M.

Personale militare - Trattamento economico - Servizio supplementare di disponibilità in caserma - Diritto alla retribuzione oraria in luogo di compenso forfettario a titolo di reperibilità - Non sussiste.

Le disposizioni normative che determinano l'orario normale delle attività giornaliere del personale delle Forze Armate, non hanno mai escluso la possibilità di impieghi comportanti maggiori disponibilità, ivi compresi eventuali periodi di restrizione in caserma, che derivano direttamente dallo status di militare. In relazione al principio della "totale disponibilità al servizio" è stato perciò ritenuto che il protrarsi della permanenza in caserma del dipendente oltre il limite dell'orario settimanale, tra la cessazione di un servizio e l'inizio di un altro, non costituisce attività di lavoro, ma condizione di mera disponibilità, per nulla assimilabile alle situazioni che comportano prestazioni reali. In effetti, l'impegno richiesto al dipendente all'interno degli stabilimenti militari, nelle indicate condizioni, anche se oltre i limiti del normale orario, non implica lo svolgimento di specifiche attività, ma solo compiti di minore specificità non fungibili con l'attività svolta e le responsabilità connesse alle normali condizioni di lavoro. La soluzione adottata dall'Amministrazione, sotto il profilo retributivo, di corrispondere al dipendente, a titolo di ristoro della limitazione del tempo libero per le ore di permanenza in caserma, un compenso stabilito secondo il sistema retributivo previsto per la pronta disponibilità non costituisce alcun errore. Ciò in quanto si è tenuto conto che il minor impegno e la minore responsabilità ben possono giustificare, nel rispetto del principio della proporzionalità, un criterio di retribuzione avente configurazione diversa da quello stabilito per la retribuzione delle prestazioni reali di lavoro (1).

(1) Si legge quanto appresso in sentenza:
"& Con le censure quivi esposte l'Amministrazione sostiene che il tipo di applicazione lavorativa durante le ore di permanenza in caserma non può considerarsi vero e proprio servizio, in quanto al dipendente viene richiesto solo la presenza nel presidio, senza alcun altro onere se non quello della limitazione del tempo libero. Il che starebbe a dimostrare che nel caso di specie l'interessato sia stato validamente compensato con il sistema retributivo della "reperibilità" e, nel contempo, che non vi sia stata alcuna disapplicazione delle norme che disciplinano la retribuzione del lavoro straordinario. I rilievi si appalesano fondati. Nel ricorso l'attuale appellato aveva precisato che egli veniva destinato a servizi supplementari di "guardia diana" o "comandata" una volta la settimana, e che alla fine dell'orario di servizio ordinario doveva restare obbligatoriamente in caserma, a disposizione dell'Amministrazione. Il complesso delle circostanze avrebbe concretizzato, di volta in volta, un servizio continuativo di 24 ore, e non di sola disponibilità, da cui deriverebbe il diritto a ottenere il compenso pari a una giornata lavorativa, con due ore di riposo compensativo, più la retribuzione di due ore. Il Tribunale amministrativo ha osservato che le prestazioni svolte nelle indicate condizioni si caratterizzano come prestazioni lavorative di attesa sul luogo di lavoro e differiscono qualitativamente dalla "reperibilità", comportando una più marcata restrizione della libertà. Ha perciò accolto il ricorso, riconoscendo al dipendente il diritto alla retribuzione rivendicata, in relazione alla effettiva attività prestata. È utile ricordare, a tal proposito, che l'orario di servizio normale del personale delle Forze Armate, secondo quanto stabilito dall'art. 10 della legge 8 agosto 1990, n. 231, è fissato in 36 ore settimanali, più due ore obbligatorie a decorrere dal 1° dicembre 1995 (ridotte a un'ora a iniziare dal 1° gennaio 1997). In attuazione di tale disposizione, il D.M. 25 settembre 1990 ha stabilito che le ore di effettiva attività lavorativa, eccedenti quelle normali, sono di regola compensate con attività di recupero. Diversamente devono essere adeguatamente compensate, come avviene di norma per il lavoro festivo, che viene retribuito con l'attribuzione di nove ore di lavoro straordinario. Le citate disposizioni, nel determinare in trentasei ore l'orario normale delle attività giornaliere del personale delle Forze Armate, non hanno mai escluso la possibilità di impieghi comportanti maggiori disponibilità, ivi compresi eventuali periodi di restrizione in caserma, che derivano direttamente dallo status di militare. In relazione al principio della "totale disponibilità al servizio" è stato perciò ritenuto che il protrarsi della permanenza in caserma del dipendente oltre il limite dell'orario settimanale, tra la cessazione di un servizio e l'inizio di un altro, non costituisce attività di lavoro, ma condizione di mera disponibilità, per nulla assimilabile alle situazioni che comportano prestazioni reali. In effetti, l'impegno richiesto al dipendente all'interno degli stabilimenti militari, nelle indicate condizioni, anche se oltre i limiti del normale orario, non implica lo svolgimento di specifiche attività, ma solo compiti di minore specificità non fungibili con l'attività svolta e le responsabilità connesse alle normali condizioni di lavoro (Cons. St. IV, n. 671 del 27.4.1998). La restrizione in argomento non è stata trascurata sotto il profilo retributivo dall'Amministrazione, la quale ha corrisposto al dipendente, a ristoro della limitazione del tempo libero per le ore di permanenza in caserma, un compenso stabilito secondo il sistema retributivo previsto per la pronta disponibilità. Tale soluzione non presenta, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale amministrativo, alcun errore, tenuto conto che il minor impegno e la minore responsabilità ben possono giustificare, nel rispetto del principio della proporzionalità, un criterio di retribuzione avente configurazione diversa da quello stabilito per la retribuzione delle prestazioni reali di lavoro (Cons. St., Sez., IV, n. 671 del 27.4.1998). Anche ragioni riferite al merito della rivendicazione poterebbero, quindi, a escludere che il ricorrente abbia diritto a conseguire le differenze retributive rivendicate. Per le esposte considerazioni, l'appello si appalesa fondato e va accolto."