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Le
disposizioni normative che determinano l'orario normale delle
attività giornaliere del personale delle Forze Armate, non hanno
mai escluso la possibilità di impieghi comportanti maggiori
disponibilità, ivi compresi eventuali periodi di restrizione in
caserma, che derivano direttamente dallo status di militare. In
relazione al principio della "totale disponibilità al servizio" è
stato perciò ritenuto che il protrarsi della permanenza in caserma
del dipendente oltre il limite dell'orario settimanale, tra la
cessazione di un servizio e l'inizio di un altro, non costituisce
attività di lavoro, ma condizione di mera disponibilità, per nulla
assimilabile alle situazioni che comportano prestazioni reali. In
effetti, l'impegno richiesto al dipendente all'interno degli
stabilimenti militari, nelle indicate condizioni, anche se oltre i
limiti del normale orario, non implica lo svolgimento di specifiche
attività, ma solo compiti di minore specificità non fungibili con
l'attività svolta e le responsabilità connesse alle normali
condizioni di lavoro. La soluzione adottata dall'Amministrazione,
sotto il profilo retributivo, di corrispondere al dipendente, a
titolo di ristoro della limitazione del tempo libero per le ore di
permanenza in caserma, un compenso stabilito secondo il sistema
retributivo previsto per la pronta disponibilità non costituisce
alcun errore. Ciò in quanto si è tenuto conto che il minor impegno
e la minore responsabilità ben possono giustificare, nel rispetto
del principio della proporzionalità, un criterio di retribuzione
avente configurazione diversa da quello stabilito per la
retribuzione delle prestazioni reali di lavoro (1).
(1)
Si legge quanto appresso in sentenza:
"& Con le censure quivi esposte l'Amministrazione sostiene che
il tipo di applicazione lavorativa durante le ore di permanenza in
caserma non può considerarsi vero e proprio servizio, in quanto al
dipendente viene richiesto solo la presenza nel presidio, senza
alcun altro onere se non quello della limitazione del tempo libero.
Il che starebbe a dimostrare che nel caso di specie l'interessato
sia stato validamente compensato con il sistema retributivo della
"reperibilità" e, nel contempo, che non vi sia stata alcuna
disapplicazione delle norme che disciplinano la retribuzione del
lavoro straordinario. I rilievi si appalesano fondati. Nel ricorso
l'attuale appellato aveva precisato che egli veniva destinato a
servizi supplementari di "guardia diana" o "comandata" una volta la
settimana, e che alla fine dell'orario di servizio ordinario doveva
restare obbligatoriamente in caserma, a disposizione
dell'Amministrazione. Il complesso delle circostanze avrebbe
concretizzato, di volta in volta, un servizio continuativo di 24
ore, e non di sola disponibilità, da cui deriverebbe il diritto a
ottenere il compenso pari a una giornata lavorativa, con due ore di
riposo compensativo, più la retribuzione di due ore. Il Tribunale
amministrativo ha osservato che le prestazioni svolte nelle
indicate condizioni si caratterizzano come prestazioni lavorative
di attesa sul luogo di lavoro e differiscono qualitativamente dalla
"reperibilità", comportando una più marcata restrizione della
libertà. Ha perciò accolto il ricorso, riconoscendo al dipendente
il diritto alla retribuzione rivendicata, in relazione alla
effettiva attività prestata. È utile ricordare, a tal proposito,
che l'orario di servizio normale del personale delle Forze Armate,
secondo quanto stabilito dall'art. 10 della legge 8 agosto 1990, n.
231, è fissato in 36 ore settimanali, più due ore obbligatorie a
decorrere dal 1° dicembre 1995 (ridotte a un'ora a iniziare dal 1°
gennaio 1997). In attuazione di tale disposizione, il D.M. 25
settembre 1990 ha stabilito che le ore di effettiva attività
lavorativa, eccedenti quelle normali, sono di regola compensate con
attività di recupero. Diversamente devono essere adeguatamente
compensate, come avviene di norma per il lavoro festivo, che viene
retribuito con l'attribuzione di nove ore di lavoro straordinario.
Le citate disposizioni, nel determinare in trentasei ore l'orario
normale delle attività giornaliere del personale delle Forze
Armate, non hanno mai escluso la possibilità di impieghi
comportanti maggiori disponibilità, ivi compresi eventuali periodi
di restrizione in caserma, che derivano direttamente dallo status
di militare. In relazione al principio della "totale disponibilità
al servizio" è stato perciò ritenuto che il protrarsi della
permanenza in caserma del dipendente oltre il limite dell'orario
settimanale, tra la cessazione di un servizio e l'inizio di un
altro, non costituisce attività di lavoro, ma condizione di mera
disponibilità, per nulla assimilabile alle situazioni che
comportano prestazioni reali. In effetti, l'impegno richiesto al
dipendente all'interno degli stabilimenti militari, nelle indicate
condizioni, anche se oltre i limiti del normale orario, non implica
lo svolgimento di specifiche attività, ma solo compiti di minore
specificità non fungibili con l'attività svolta e le responsabilità
connesse alle normali condizioni di lavoro (Cons. St. IV, n. 671
del 27.4.1998). La restrizione in argomento non è stata trascurata
sotto il profilo retributivo dall'Amministrazione, la quale ha
corrisposto al dipendente, a ristoro della limitazione del tempo
libero per le ore di permanenza in caserma, un compenso stabilito
secondo il sistema retributivo previsto per la pronta
disponibilità. Tale soluzione non presenta, contrariamente a quanto
ritenuto dal Tribunale amministrativo, alcun errore, tenuto conto
che il minor impegno e la minore responsabilità ben possono
giustificare, nel rispetto del principio della proporzionalità, un
criterio di retribuzione avente configurazione diversa da quello
stabilito per la retribuzione delle prestazioni reali di lavoro
(Cons. St., Sez., IV, n. 671 del 27.4.1998). Anche ragioni riferite
al merito della rivendicazione poterebbero, quindi, a escludere che
il ricorrente abbia diritto a conseguire le differenze retributive
rivendicate. Per le esposte considerazioni, l'appello si appalesa
fondato e va accolto." |