CARABINIERI

Entra nella Stazione On-Line dei Carabinieri
Ministero della Difesa

T.A.R. Lazio - Sez. I^ bis - 24 giugno 2002 - Pres. Mastrocola, Rel. Morabito - Ministero della Difesa

Disciplina militare - Esame del giudicato penale - Azione disciplinare a seguito di sentenza di applicazione della pena su richiesta della parte. Disciplina militare - Applicazione di sanzioni di corpo e sanzioni di stato - Principio del ne bis in idem.

Gli elementi di fatto che hanno originato l'odierna controversia sono i seguenti.
Il ricorrente - ufficiale dell'Esercito di riconosciute qualità professionali - veniva condannato, con sentenza del G.i.p. del Tribunale di Milano, divenuta irrevocabile il 16.8.1998, alla pena (patteggiata ex art. 444 del c.p.p.) di 11 mesi di reclusione, per avere omesso di eseguire dei controlli inerenti all'ufficio dallo stesso gestito e ricevuto una "dazione ambientale" di £. tre milioni.
Nei termini di rito, essendo l'ufficiale ricorrente passibile di sanzione di stato ex art. 73 della legge n.113 del 1954, veniva avviata l'inchiesta disciplinare di cui al successivo art. 74 della legge appena citata; inchiesta che escludeva la sussistenza di elementi di fatto tali da rendere oggettivamente certa la responsabilità penale del dipendente e si concludeva con la proposta dell'applicazione di una sanzione di corpo e, per la precisazione, della consegna di rigore di cui all'art. 65 del Regolamento di disciplina militare (d.P.R. n. 545 del 1986); sanzione questa giustificata dalla considerazione che l'opzione del militare per il rito patteggiato in luogo di quello ordinario aveva comunque leso l'onorabilità ed il prestigio propri e dell'amministrazione di appartenenza.
L'invito veniva condiviso dal Capo di Stato Maggiore (C.S.M.) che, conseguentemente, rimetteva gli atti al Comandante di Corpo per i successivi adempimenti (atto del 3.5.1999).
Quest'ultimo assumeva i pareri di rito e nominava la Commissione di cui all'art. 67 del citato R.d.m. dalle cui conclusioni in parte divergeva infliggendo al ricorrente, con provvedimento del 9.6.1999, la sanzione della consegna di rigore non per giorni dieci, come proposto dalla Commissione, ma per giorni quindici.
Con gli atti in epigrafe indicati il Direttore generale preposto alla Dir.Gen. per il Personale militare del Ministero della Difesa, annullava il provvedimento del C.S.M. del 3.5.1999 e sospendeva il F. dall'impiego per mesi due, applicando così la sanzione di stato previsto art. 73 lett. a) della legge n.113 del 1954.
Dette determinazioni, entrambe datate 25.6.1999, vengono impugnate con l'atto principale introduttivo del presente giudizio (notificato il 14.10.1999) con un unico complesso motivo così articolato: apoditticità della motivazione; erronea valutazione dei presupposti; immotivato contrasto tra le conclusioni dei superiori gerarchici, dell'Ufficiale inquirente, del C.S.M. e quelle della Dir.Gen. per il Pers. Militare. Ingiustizia manifesta.
Altre censure sono state aggiunte con atto notificato alla P.A. il 10.3.2000 lamentando la violazione del diritto di difesa e di buon andamento dell'azione amministrativa non essendoci corrispondenza tra le imputazioni disciplinari formulate a carico del ricorrente e le mancanze in base alle quali l'ufficiale è stato sanzionato.
Si adombra, o meglio, si anticipa anche altro motivo di gravame e cioè che il ricorrente è stato sanzionato due volte per la stessa infrazione disciplinare; doglianza questa non ancora concretamente prospettabile non avendo ancora la P.A. depositato (nonostante richiesto con ordinanza del Presidente della Sezione) i documenti matricolari del ricorrente (stato di servizio e libretto personale) che consentirebbero di conoscere se entrambe le sanzioni siano state trascritte su tali documenti caratteristici. Si deduce formalmente la violazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione; eccesso di potere per apoditticità della motivazione ed erronea valutazione dei presupposti; immotivato contrasto tra le conclusioni dei superiori gerarchici, dell'Ufficiale inquirente, del C.S.M. e quelle della Dir.Gen. per il Pers. Militare. Ingiustizia manifesta. Sviamento di potere.
Il 31.10.2000 viene notificato alla P.A. il 2° atto di motivi aggiunti. Ivi si sostiene che la produzione della documentazione matricolare del ricorrente consente di evincere inequivocamente che la sanzione di stato inflitta è stata adottata una volta che la precedente sanzione di corpo aveva esaurito i suoi effetti, realizzando così una palese violazione del principio del "ne bis in idem".
Le doglianze di parte ricorrente sono state poi ribadite in memoria conclusionale.
L'amministrazione della Difesa non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 24.6.2002, udito il patrocinatore del ricorrente, la causa è stata trattenuta per la relativa decisione.

Diritto
Va preliminarmente esaminata, per ragioni di ordine logico, la doglianza inerente la violazione del principio del "ne bis in idem" che, ove fondata, ex sé, travolgerebbe entrambi i provvedimenti impugnati; e ciò in quanto attraverso gli stessi una determinata vicenda che aveva già avuto il suo esaurimento disciplinare con l'avvenuta esecuzione della sanzione inflitta viene assoggettata, in assenza di un quid novi che consenta la riedizione di un potere ormai consumatosi, a differente previsione afflittiva sulla base di ragioni che avrebbero potuto e dovuto essere fatte valere in prime cure (Cfr., sul principio, la sentenza della IV^ sez. del Cons.St., n.3835 del 2000).
Sull'argomento, peraltro, la strategia difensiva del ricorrente, lascia perplessi.
Bisogna difatti considerare che, ai sensi dell'art. 14 della legge di principio sulla disciplina militare (n. 382 del 1978), "La consegna di rigore comporta il vincolo di rimanere, fino al massimo di quindici giorni, in apposito spazio dell'ambiente militare - in caserma o a bordo di navi - o nel proprio alloggio, secondo le modalità stabilite dal regolamento di disciplina".
Quest'ultimo dispone (art. 67) che la Commissione di disciplina partecipa il proprio parere al comandante di corpo entro il termine massimo di due ore dalla sua adozione, mentre la decisione di tale ultima autorità va assunta possibilmente entro lo stesso giorno e comunicata verbalmente (art. 65) senza ritardo all'interessato anche quando non sono applicate sanzioni (art. 66). Da tale momento il provvedimento è esecutivo (art. 65); viene trascritto nella documentazione personale (art. 65) ed il militare, una volta ultimata la punizione, deve presentarsi al superiore che l'ha inflitta nel giorno e nell'ora stabiliti dalla predetta autorità (art. 73).
Ora nel caso di specie, il comandante di corpo, ricevuto alle ore 10 del 9.6.1999 il parere della Commissione dallo stesso nominata, nella stessa data, infliggeva la sanzione della consegna di rigore al ricorrente.
Questi i fatti risultanti dagli atti depositati dalle parti.
Ciò che invece non è dato, con chiarezza, evincere neanche indagando dai contenuti dei vari atti di gravame, è se la parte ricorrente abbia scontato o meno la consegna di rigore.
Di tale evenienza il suo difensore, in sede dibattimentale, si è dichiarato non a conoscenza; mentre la circostanza che la censura sulla violazione del principio del ne bis in idem sia stata azionata solo una volta dopo esibita la documentazione matricolare dell'ufficiale lascia presumere che, in realtà, la misura di rigore inflitta dal comandante di corpo non sia stata portata ad esecuzione anteriormente all'atto comminatorio della sospensione dall'impiego per mesi due.
Orbene il ricorrente non può non sapere se egli stesso sia stato, o meno, vincolato a rimanere nei successivi quindici giorni nell'ambiente militare o nel proprio alloggio ai sensi del citato art. 14 della legge n.382 del 1978. In caso negativo non esiste alcuna violazione del principio del ne bis in idem (poiché la medesima vicenda è stata causa di una sola e non di due diverse sanzioni portate ad esecuzione); mentre in caso positivo la doglianza attinente la violazione del citato principio di non contraddizione avrebbe dovuto essere tempestivamente azionata già nel ricorso principale (ove per converso non trova richiamo neanche indiretto), attesa l'assoluta irrilevanza sull'esigenza del rispetto di tale brocardo della circostanza che la consegna di rigore trovi menzione o meno nella documentazione personale del militare.
Altrimenti detto, la trascrizione della consegna di rigore nella documentazione personale del militare è atto che segue e non precede la sanzione disciplinare inflitta ed è l'atto applicativo di quest'ultima (e non la sua trascrizione nello stato di servizio che può essere anche indebitamente riportata od omessa) che legittima la proposizione, nei termini decadenziali di rito, dei mezzi di tutela apprestati dall'ordinamento.
Nel caso di specie:
a) la sanzione della consegna di rigore non risulta trascritta nella documentazione personale;
b) l'interessato non dichiara che la stessa sia stata eseguita ed invoca la violazione del principio del ne bis in idem (che non consente che sia applicata la sanzione di stato per lo stesso episodio già punito con la sanzione di corpo; cfr. Cons.St. n.3835/2000 citata), non nel ricorso principale ma tardivamente solo nei successivi atti propositivi di motivi aggiunti.
La doglianza de qua dunque non può trovare accoglimento.
Analoga sorte subisce la censura, proposta per la prima volta col primo atto introduttivo di motivi aggiunti, con cui ci si duole della violazione del diritto di difesa a causa della mancata corrispondenza tra le imputazioni disciplinari contestate al ricorrente - e in relazione alle quali si è difeso in sede disciplinare - e le mancanze in base alle quali è stato sanzionato con la sospensione all'impiego. Difatti, ed a prescindere da ogni ulteriore rilievo, si tratta di circostanza immediatamente evincibile dall'atto impugnato (notificato nel luglio 1999) e che, di conseguenza, doveva essere censurata non con l'atto notificato il 10.3.2000 ma col ricorso principale che è stato ritualmente introdotto.
Esclusa la fondatezza delle doglianze mosse con gli atti propositivi di motivi aggiunti, si può procedere allo scrutinio del ricorso principale.
In tale sede il F., dopo aver testualmente riprodotto il contenuto degli atti del C.S.M. del 3.5.1999, del Comandante di corpo del 9.6.1999 e di quelli in epigrafe ed oggetto della corrente impugnativa, si attarda sull'esposizione dell'orientamento giurisprudenziale che fa leva sulla peculiare natura della sentenza c.d. di pattugliamento nella quale manca un accertamento pieno della fondatezza dell'accusa penale (quale quello che contraddistingue il rito ordinario) e della responsabilità dell'imputato che concorda col P.M. la pena.
Il principio della separazione del giudizio penale (conclusosi con sentenza patteggiata) da quello disciplinare, importa, ad avviso del ricorrente, che in quest'ultima sede l'autorità procedente "deve partire dalla considerazione che gli accertamenti dei fatti presi in esame dal procedimento penale &sono del tutto irrilevanti ai fini delle conseguenze in sede disciplinare, dovendo la sanzione scaturire da una rivalutazione autonoma dei fatti medesimi e non dal mero richiamo alla pronuncia penale" (così gravame, pag. 21).
Sostanzialmente si contesta alla Direttore gen. del Pers.Mil. di aver applicato la sanzione di stato (in luogo di quella di corpo) sulla base "di un capo di imputazione mai provato né in sede istruttoria né in sede dibattimentale" (pag. 25 gravame), di non avere tenuto conto dei precedenti pareri e di avere motivato genericamente il provvedimento adottato col richiamo ad una non ben definita disparità di trattamento rispetto a casi analoghi.
Quanto a quest'ultima doglianza la stessa è infondata.
Il provvedimento del direttore generale si impernia su una duplice motivazione. La prima sottolinea che la diversità del metro di giudizio praticato dall'amministrazione in fattispecie analoghe a quella che ha visto come protagonista il F., tutte conclusesi con l'applicazione di una sanzione di stato. Denuncia dunque un profilo di disparità di trattamento che si è concretato col provvedimento (annullato) del C.S.M. del 3.5.1999.
Tale componente motiva non può essere contestata richiamando semplicisticamente la mancata definizione dei casi analoghi trattati disciplinarmente in maniera più severa.
Invero da un lato non può muoversi all'autorità militare l'addebito di non avere specificato, indicando con nome cognome e grado, l'identità degli ufficiali, implicati in analoghe vicende e più gravemente puniti; d'altro canto nulla vietava all'inquirente - e ciò al fine di offrire maggior consistenza alla sua argomentazione difensiva - di accedere alla visione degli atti documentativi di tale dichiarata disparità ovvero di richiederne, nella presente sede processuale, l'esibizione in via istruttoria.
Per quanto invece attiene alla differente doglianza imperniata sulla peculiarità della sentenza c.d. patteggiata ed alla sua ininfluenza "ratione temporis" (cfr. ora la legge n.97 del 2001) sul successivo procedimento disciplinare, il Collegio è dell'avviso che la stessa sia inconferente.
Dalla lettura dei provvedimenti impugnati emerge chiaramente che la sanzione di stato è stata inflitta in quanto, a fronte di un'accusa ritenuta "particolarmente infamante" parte ricorrente ha rinunciato al rito ordinario e dunque ad ottenere una pronuncia declaratoria dell'assenza di ogni sua responsabilità o corresponsabilità in ordine alle accuse penali addebitategli.
Sostanzialmente la Dir.ne Gen. del Ministero della Difesa ha sanzionato la volontaria rinuncia dell'ufficiale ad avvalersi della presunzione di non colpevolezza e la sua "arrendevole" accettazione di una pena scontata; circostanza quest'ultima già rilevata dall'Ufficiale inquirente (nominato dal C.S.M.) e dalla Commissione disciplinare (nominata dal Comandante di Corpo) ed a fronte della quale si era ritenuta adeguata la sanzione di corpo in luogo di quella di stato.
Dunque il Direttore generale ha seguito un iter logico giuridico non dissimile da quello emerso in esito alle indagini disciplinari e recepito dalle altre autorità militari: in particolare non ha equiparato la sentenza "patteggiata" ad una emessa in seguito a rito ordinario (e dunque non ha considerato sic et simpliciter l'ufficiale autore dei reati addebitategli né ha dato per accertata la relativa responsabilità). La causa che ha condotto alla punizione è la stessa: l'opzione, a fronte di una accusa che per la sua particolare gravità doveva essere dibattimentalmente e definitivamente smontata, per un rito processuale all'interno del quale l'imputato, in cambio di una pena scontata, rinuncia a contrastare la contestazione mossagli, accettandone le conseguenze sul piano penale (Cfr., in tal senso, Cass.Pen., IV^, n.7192 del 18.7.1996).
La divergenza si appunta sulle conseguenze disciplinari di tale opzione che, per le precedenti autorità, è meritevole della sola consegna di rigore mentre per la Direzione generale richiede la più grave punizione della sospensione dall'impiego.
Dunque non v'è contraddittorietà con le precedenti determinazioni e pareri né contrasto con gli stessi ma solo una valutazione più severa della stessa condotta che già le precedenti autorità militari avevano ritenuto disciplinarmente sanzionabile.
Rebus sic stantibus il giudizio del Direttore generale se rimane potenzialmente passibile di essere contestato in ordine ai profili della irrazionalità o della sproporzione tra il fatto commesso e la sanzione applicata, rimane immune dalle doglianze mosse col gravame principale che afferiscono a differenti aspetti.
Il ricorso pertanto è infondato e deve essere respinto.
Non v'è luogo a pronuncia sulle spese non essendosi la P.A. costituita in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.