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Gli elementi di fatto che hanno originato l'odierna
controversia sono i seguenti.
Il ricorrente - ufficiale dell'Esercito di riconosciute qualità
professionali - veniva condannato, con sentenza del G.i.p. del
Tribunale di Milano, divenuta irrevocabile il 16.8.1998, alla pena
(patteggiata ex art. 444 del c.p.p.) di 11 mesi di reclusione, per
avere omesso di eseguire dei controlli inerenti all'ufficio dallo
stesso gestito e ricevuto una "dazione ambientale" di £. tre
milioni.
Nei termini di rito, essendo l'ufficiale ricorrente passibile di
sanzione di stato ex art. 73 della legge n.113 del 1954, veniva
avviata l'inchiesta disciplinare di cui al successivo art. 74 della
legge appena citata; inchiesta che escludeva la sussistenza di
elementi di fatto tali da rendere oggettivamente certa la
responsabilità penale del dipendente e si concludeva con la
proposta dell'applicazione di una sanzione di corpo e, per la
precisazione, della consegna di rigore di cui all'art. 65 del
Regolamento di disciplina militare (d.P.R. n. 545 del 1986);
sanzione questa giustificata dalla considerazione che l'opzione del
militare per il rito patteggiato in luogo di quello ordinario aveva
comunque leso l'onorabilità ed il prestigio propri e
dell'amministrazione di appartenenza.
L'invito veniva condiviso dal Capo di Stato Maggiore (C.S.M.) che,
conseguentemente, rimetteva gli atti al Comandante di Corpo per i
successivi adempimenti (atto del 3.5.1999).
Quest'ultimo assumeva i pareri di rito e nominava la Commissione di
cui all'art. 67 del citato R.d.m. dalle cui conclusioni in parte
divergeva infliggendo al ricorrente, con provvedimento del
9.6.1999, la sanzione della consegna di rigore non per giorni
dieci, come proposto dalla Commissione, ma per giorni
quindici.
Con gli atti in epigrafe indicati il Direttore generale preposto
alla Dir.Gen. per il Personale militare del Ministero della Difesa,
annullava il provvedimento del C.S.M. del 3.5.1999 e sospendeva il
F. dall'impiego per mesi due, applicando così la sanzione di stato
previsto art. 73 lett. a) della legge n.113 del 1954.
Dette determinazioni, entrambe datate 25.6.1999, vengono impugnate
con l'atto principale introduttivo del presente giudizio
(notificato il 14.10.1999) con un unico complesso motivo così
articolato: apoditticità della motivazione; erronea valutazione dei
presupposti; immotivato contrasto tra le conclusioni dei superiori
gerarchici, dell'Ufficiale inquirente, del C.S.M. e quelle della
Dir.Gen. per il Pers. Militare. Ingiustizia manifesta.
Altre censure sono state aggiunte con atto notificato alla P.A. il
10.3.2000 lamentando la violazione del diritto di difesa e di buon
andamento dell'azione amministrativa non essendoci corrispondenza
tra le imputazioni disciplinari formulate a carico del ricorrente e
le mancanze in base alle quali l'ufficiale è stato
sanzionato.
Si adombra, o meglio, si anticipa anche altro motivo di gravame e
cioè che il ricorrente è stato sanzionato due volte per la stessa
infrazione disciplinare; doglianza questa non ancora concretamente
prospettabile non avendo ancora la P.A. depositato (nonostante
richiesto con ordinanza del Presidente della Sezione) i documenti
matricolari del ricorrente (stato di servizio e libretto personale)
che consentirebbero di conoscere se entrambe le sanzioni siano
state trascritte su tali documenti caratteristici. Si deduce
formalmente la violazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione;
eccesso di potere per apoditticità della motivazione ed erronea
valutazione dei presupposti; immotivato contrasto tra le
conclusioni dei superiori gerarchici, dell'Ufficiale inquirente,
del C.S.M. e quelle della Dir.Gen. per il Pers. Militare.
Ingiustizia manifesta. Sviamento di potere.
Il 31.10.2000 viene notificato alla P.A. il 2° atto di motivi
aggiunti. Ivi si sostiene che la produzione della documentazione
matricolare del ricorrente consente di evincere inequivocamente che
la sanzione di stato inflitta è stata adottata una volta che la
precedente sanzione di corpo aveva esaurito i suoi effetti,
realizzando così una palese violazione del principio del "ne bis in
idem".
Le doglianze di parte ricorrente sono state poi ribadite in memoria
conclusionale.
L'amministrazione della Difesa non si è costituita in
giudizio.
All'udienza del 24.6.2002, udito il patrocinatore del ricorrente,
la causa è stata trattenuta per la relativa decisione.
Diritto Va preliminarmente esaminata, per
ragioni di ordine logico, la doglianza inerente la violazione del
principio del "ne bis in idem" che, ove fondata, ex sé,
travolgerebbe entrambi i provvedimenti impugnati; e ciò in quanto
attraverso gli stessi una determinata vicenda che aveva già avuto
il suo esaurimento disciplinare con l'avvenuta esecuzione della
sanzione inflitta viene assoggettata, in assenza di un quid novi
che consenta la riedizione di un potere ormai consumatosi, a
differente previsione afflittiva sulla base di ragioni che
avrebbero potuto e dovuto essere fatte valere in prime cure (Cfr.,
sul principio, la sentenza della IV^ sez. del Cons.St., n.3835 del
2000).
Sull'argomento, peraltro, la strategia difensiva del ricorrente,
lascia perplessi.
Bisogna difatti considerare che, ai sensi dell'art. 14 della legge
di principio sulla disciplina militare (n. 382 del 1978), "La
consegna di rigore comporta il vincolo di rimanere, fino al massimo
di quindici giorni, in apposito spazio dell'ambiente militare - in
caserma o a bordo di navi - o nel proprio alloggio, secondo le
modalità stabilite dal regolamento di disciplina".
Quest'ultimo dispone (art. 67) che la Commissione di disciplina
partecipa il proprio parere al comandante di corpo entro il termine
massimo di due ore dalla sua adozione, mentre la decisione di tale
ultima autorità va assunta possibilmente entro lo stesso giorno e
comunicata verbalmente (art. 65) senza ritardo all'interessato
anche quando non sono applicate sanzioni (art. 66). Da tale momento
il provvedimento è esecutivo (art. 65); viene trascritto nella
documentazione personale (art. 65) ed il militare, una volta
ultimata la punizione, deve presentarsi al superiore che l'ha
inflitta nel giorno e nell'ora stabiliti dalla predetta autorità
(art. 73).
Ora nel caso di specie, il comandante di corpo, ricevuto alle ore
10 del 9.6.1999 il parere della Commissione dallo stesso nominata,
nella stessa data, infliggeva la sanzione della consegna di rigore
al ricorrente.
Questi i fatti risultanti dagli atti depositati dalle parti.
Ciò che invece non è dato, con chiarezza, evincere neanche
indagando dai contenuti dei vari atti di gravame, è se la parte
ricorrente abbia scontato o meno la consegna di rigore.
Di tale evenienza il suo difensore, in sede dibattimentale, si è
dichiarato non a conoscenza; mentre la circostanza che la censura
sulla violazione del principio del ne bis in idem sia stata
azionata solo una volta dopo esibita la documentazione matricolare
dell'ufficiale lascia presumere che, in realtà, la misura di rigore
inflitta dal comandante di corpo non sia stata portata ad
esecuzione anteriormente all'atto comminatorio della sospensione
dall'impiego per mesi due.
Orbene il ricorrente non può non sapere se egli stesso sia stato, o
meno, vincolato a rimanere nei successivi quindici giorni
nell'ambiente militare o nel proprio alloggio ai sensi del citato
art. 14 della legge n.382 del 1978. In caso negativo non esiste
alcuna violazione del principio del ne bis in idem (poiché la
medesima vicenda è stata causa di una sola e non di due diverse
sanzioni portate ad esecuzione); mentre in caso positivo la
doglianza attinente la violazione del citato principio di non
contraddizione avrebbe dovuto essere tempestivamente azionata già
nel ricorso principale (ove per converso non trova richiamo neanche
indiretto), attesa l'assoluta irrilevanza sull'esigenza del
rispetto di tale brocardo della circostanza che la consegna di
rigore trovi menzione o meno nella documentazione personale del
militare.
Altrimenti detto, la trascrizione della consegna di rigore nella
documentazione personale del militare è atto che segue e non
precede la sanzione disciplinare inflitta ed è l'atto applicativo
di quest'ultima (e non la sua trascrizione nello stato di servizio
che può essere anche indebitamente riportata od omessa) che
legittima la proposizione, nei termini decadenziali di rito, dei
mezzi di tutela apprestati dall'ordinamento.
Nel caso di specie:
a) la sanzione della consegna di rigore non risulta trascritta
nella documentazione personale;
b) l'interessato non dichiara che la stessa sia stata eseguita ed
invoca la violazione del principio del ne bis in idem (che non
consente che sia applicata la sanzione di stato per lo stesso
episodio già punito con la sanzione di corpo; cfr. Cons.St.
n.3835/2000 citata), non nel ricorso principale ma tardivamente
solo nei successivi atti propositivi di motivi aggiunti.
La doglianza de qua dunque non può trovare accoglimento.
Analoga sorte subisce la censura, proposta per la prima volta col
primo atto introduttivo di motivi aggiunti, con cui ci si duole
della violazione del diritto di difesa a causa della mancata
corrispondenza tra le imputazioni disciplinari contestate al
ricorrente - e in relazione alle quali si è difeso in sede
disciplinare - e le mancanze in base alle quali è stato sanzionato
con la sospensione all'impiego. Difatti, ed a prescindere da ogni
ulteriore rilievo, si tratta di circostanza immediatamente
evincibile dall'atto impugnato (notificato nel luglio 1999) e che,
di conseguenza, doveva essere censurata non con l'atto notificato
il 10.3.2000 ma col ricorso principale che è stato ritualmente
introdotto.
Esclusa la fondatezza delle doglianze mosse con gli atti
propositivi di motivi aggiunti, si può procedere allo scrutinio del
ricorso principale.
In tale sede il F., dopo aver testualmente riprodotto il contenuto
degli atti del C.S.M. del 3.5.1999, del Comandante di corpo del
9.6.1999 e di quelli in epigrafe ed oggetto della corrente
impugnativa, si attarda sull'esposizione dell'orientamento
giurisprudenziale che fa leva sulla peculiare natura della sentenza
c.d. di pattugliamento nella quale manca un accertamento pieno
della fondatezza dell'accusa penale (quale quello che
contraddistingue il rito ordinario) e della responsabilità
dell'imputato che concorda col P.M. la pena.
Il principio della separazione del giudizio penale (conclusosi con
sentenza patteggiata) da quello disciplinare, importa, ad avviso
del ricorrente, che in quest'ultima sede l'autorità procedente
"deve partire dalla considerazione che gli accertamenti dei fatti
presi in esame dal procedimento penale &sono del tutto
irrilevanti ai fini delle conseguenze in sede disciplinare, dovendo
la sanzione scaturire da una rivalutazione autonoma dei fatti
medesimi e non dal mero richiamo alla pronuncia penale" (così
gravame, pag. 21).
Sostanzialmente si contesta alla Direttore gen. del Pers.Mil. di
aver applicato la sanzione di stato (in luogo di quella di corpo)
sulla base "di un capo di imputazione mai provato né in sede
istruttoria né in sede dibattimentale" (pag. 25 gravame), di non
avere tenuto conto dei precedenti pareri e di avere motivato
genericamente il provvedimento adottato col richiamo ad una non ben
definita disparità di trattamento rispetto a casi analoghi.
Quanto a quest'ultima doglianza la stessa è infondata.
Il provvedimento del direttore generale si impernia su una duplice
motivazione. La prima sottolinea che la diversità del metro di
giudizio praticato dall'amministrazione in fattispecie analoghe a
quella che ha visto come protagonista il F., tutte conclusesi con
l'applicazione di una sanzione di stato. Denuncia dunque un profilo
di disparità di trattamento che si è concretato col provvedimento
(annullato) del C.S.M. del 3.5.1999.
Tale componente motiva non può essere contestata richiamando
semplicisticamente la mancata definizione dei casi analoghi
trattati disciplinarmente in maniera più severa.
Invero da un lato non può muoversi all'autorità militare l'addebito
di non avere specificato, indicando con nome cognome e grado,
l'identità degli ufficiali, implicati in analoghe vicende e più
gravemente puniti; d'altro canto nulla vietava all'inquirente - e
ciò al fine di offrire maggior consistenza alla sua argomentazione
difensiva - di accedere alla visione degli atti documentativi di
tale dichiarata disparità ovvero di richiederne, nella presente
sede processuale, l'esibizione in via istruttoria.
Per quanto invece attiene alla differente doglianza imperniata
sulla peculiarità della sentenza c.d. patteggiata ed alla sua
ininfluenza "ratione temporis" (cfr. ora la legge n.97 del 2001)
sul successivo procedimento disciplinare, il Collegio è dell'avviso
che la stessa sia inconferente.
Dalla lettura dei provvedimenti impugnati emerge chiaramente che la
sanzione di stato è stata inflitta in quanto, a fronte di un'accusa
ritenuta "particolarmente infamante" parte ricorrente ha rinunciato
al rito ordinario e dunque ad ottenere una pronuncia declaratoria
dell'assenza di ogni sua responsabilità o corresponsabilità in
ordine alle accuse penali addebitategli.
Sostanzialmente la Dir.ne Gen. del Ministero della Difesa ha
sanzionato la volontaria rinuncia dell'ufficiale ad avvalersi della
presunzione di non colpevolezza e la sua "arrendevole" accettazione
di una pena scontata; circostanza quest'ultima già rilevata
dall'Ufficiale inquirente (nominato dal C.S.M.) e dalla Commissione
disciplinare (nominata dal Comandante di Corpo) ed a fronte della
quale si era ritenuta adeguata la sanzione di corpo in luogo di
quella di stato.
Dunque il Direttore generale ha seguito un iter logico giuridico
non dissimile da quello emerso in esito alle indagini disciplinari
e recepito dalle altre autorità militari: in particolare non ha
equiparato la sentenza "patteggiata" ad una emessa in seguito a
rito ordinario (e dunque non ha considerato sic et simpliciter
l'ufficiale autore dei reati addebitategli né ha dato per accertata
la relativa responsabilità). La causa che ha condotto alla
punizione è la stessa: l'opzione, a fronte di una accusa che per la
sua particolare gravità doveva essere dibattimentalmente e
definitivamente smontata, per un rito processuale all'interno del
quale l'imputato, in cambio di una pena scontata, rinuncia a
contrastare la contestazione mossagli, accettandone le conseguenze
sul piano penale (Cfr., in tal senso, Cass.Pen., IV^, n.7192 del
18.7.1996).
La divergenza si appunta sulle conseguenze disciplinari di tale
opzione che, per le precedenti autorità, è meritevole della sola
consegna di rigore mentre per la Direzione generale richiede la più
grave punizione della sospensione dall'impiego.
Dunque non v'è contraddittorietà con le precedenti determinazioni e
pareri né contrasto con gli stessi ma solo una valutazione più
severa della stessa condotta che già le precedenti autorità
militari avevano ritenuto disciplinarmente sanzionabile.
Rebus sic stantibus il giudizio del Direttore generale se rimane
potenzialmente passibile di essere contestato in ordine ai profili
della irrazionalità o della sproporzione tra il fatto commesso e la
sanzione applicata, rimane immune dalle doglianze mosse col gravame
principale che afferiscono a differenti aspetti.
Il ricorso pertanto è infondato e deve essere respinto.
Non v'è luogo a pronuncia sulle spese non essendosi la P.A.
costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in
epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa. |