|
Fatto
Con ricorso ritualmente notificato il Ministero della difesa
proponeva appello avverso la sentenza del T.A.R. indicata in
epigrafe che annullava il trasferimento per ragioni di servizio del
carabiniere S.L.
Non si costituiva l'appellato.
La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 21 maggio
2002.
Diritto
1. L'appello è fondato e deve essere accolto.
2. L'oggetto del presente giudizio è costituito dal provvedimento -
del 25 agosto 1990 - del generale comandante la I Brigata C.C. di
Torino, recante trasferimento "per servizio" del carabiniere S.
L.I., dalla legione di Genova a quella di Torino.
L'impugnata sentenza, nel presupposto - assodato dalle acquisizioni
documentali - che il trasferimento sia stato disposto per gravi
ragioni di opportunità ambientale, lo ha annullato ravvisandone il
difetto di motivazione e lo sviamento dalla causa tipica.
3. Ai fini del corretto inquadramento dogmatico delle problematiche
giuridiche sottese al gravame in trattazione, assume carattere
decisivo l'individuazione dell'esatta natura giuridica del
provvedimento di trasferimento d'autorità del personale militare, e
dei connessi limiti al sindacato giurisdizionale di legittimità
esercitato dal giudice amministrativo.
a) È pacifico nella giurisprudenza di questo Consiglio che i
provvedimenti di trasferimento d'autorità disposti
dall'Amministrazione militare rientrino nel genus degli ordini
(cfr. ex plurimis e da ultimo sez. IV, 20 marzo 2001, n. 16777; 8
maggio 2000, n. 2641; 9 novembre 1999, n. 2106, ord.; 15 luglio
1999, n. 1235; 26 gennaio 1999, n. 128, ord.; 21 gennaio 1997, n.
33; 29 gennaio 1996, n. 85). A tanto conduce l'esegesi storica,
letterale e sistematica delle norme sancite dalla legge 11 luglio
1978, n. 382 - norme di principio sulla disciplina militare - ed in
particolare quelle enucleabili dagli artt. 4, 4° comma, e 12, 1°
comma; nonché dal d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545 - approvazione del
regolamento di disciplina militare ai sensi dell'art. 5, primo
comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382 - ed in particolare
quelle di cui agli artt. 1, 2° comma, 2, 1° comma, 23 e 25.
Dall'esame di tali disposizioni emerge, con chiarezza, che
ineludibili esigenze di organizzazione, coesione interna e massima
operatività delle Forze Armate, impongono di sussumere nella
categoria dell'ordine del superiore gerarchico, questi
provvedimenti che attengono, in buona sostanza, ad una semplice
modalità di svolgimento del servizio sul territorio (cfr. in
termini sez. IV, n. 1677 del 2001 cit.; sez. IV, n. 2641 del 2000
cit.; n. 85 del 1996 cit.; Corte cost. 17 dicembre 1999, n. 449,
con riferimento alla speciale considerazione delle esigenze
operative delle Forze Armate). Tant'è che anche i provvedimenti di
trasferimento per incompatibilità ambientale sono stati esattamente
ricondotti nell'ambito del trasferimento per esigenze di servizio,
non denotando una fattispecie autonoma di trasferimento, (cfr. sez.
IV, 22 ottobre 2001, n. 5538; sez. IV, 26 novembre 2001, n.5950;
sez. IV, n. 1677 del 2001 cit.; sez. IV, n. 2541 del 2000 cit.; 28
marzo 2000, n. 1544, ord.; sez. IV, n. 85 del 1996 cit.; sez. IV, 7
ottobre 1992, n. 849). Sotto tale angolazione si è affermato,
coerentemente, che le esigenze di servizio indicate in un
provvedimento di trasferimento di sede di un militare non possono
essere ricondotte esclusivamente a necessità organiche o ad impegni
tecnico - operativi, bensì a tutti quei motivi di opportunità che
possono oggettivamente compromettere, in modo grave, l'immagine
delle Forze Armate e l'ordinato svolgimento dei compiti
istituzionali affidati ai militari (cfr. ex plurimis sez. IV, n.
2641 del 2000 cit.; n. 33 del 1997 cit.; 16 novembre 1993, n.
1017). Neppure possono profilarsi obiezioni inerenti alla mancanza
di tutela dei diritti fondamentali della persona. Come già
sottolineato, si tratta di provvedimenti che incidono, molto
modestamente, sulle modalità di prestazione del servizio militare.
Il nucleo essenziale di tali diritti, in un'ottica di necessario
bilanciamento con valori costituzionali parimenti importanti (cfr.
in termini sez. IV, n. 2641 del 2000 cit.; Corte Cost. 17 dicembre
1999, n. 449) è stato salvaguardato dall'ordinamento militare, che
ha previsto l'illiceità del trasferimento discriminatorio (art. 17,
l. 382 del 1978 cit.) fondato su ragioni ideologiche e politiche, o
comunque vessatorie (cfr. sez. IV, 30 novembre 1999, n. 2268, ord.,
per una fattispecie di trasferimento ad una sede di servizio
particolarmente lontana da quella originaria). In tali casi il
sindacato di legittimità del giudice amministrativo si estenderà
alla individuazione delle ragioni della scelta espressa
dall'amministrazione nell'atto impugnato, onde valutarne la
proporzionalità in comparazione con la cura concreta dell'interesse
pubblico perseguito ed il sacrificio imposto alla sfera giuridica
del privato. In conclusione, il dispaccio che rechi l'ordine di
trasferimento "per ragioni di servizio" non costituisce un terzo
genere rispetto al trasferimento a domanda ed a quello d'autorità,
rientrando nell'ampio spettro del secondo, anche allo scopo di
rendere possibile l'erogazione della speciale indennità di
trasferimento divisata dall'art. 1, l. n. 100 del 1987.
b) Dall'assodata natura giuridica di ordine del provvedimento di
trasferimento, discendono importanti conseguenze sul piano della
individuazione della disciplina sostanziale applicabile. In primo
luogo deve rilevarsi che tali ordini sono sottratti alla disciplina
generale dettata dalla legge n. 241 del 1990 (cfr. in termini, sez.
IV, n. 2641 del 2000 cit.; 9 novembre 1999, n. 2106, ord.; 15
luglio 1999, n. 1235; 26 gennaio 1999, n. 128, ord., 21 gennaio
1997, n. 33; 29 gennaio 1996, n. 85). L'ordine è un precetto
imperativo tipico della disciplina militare e del relativo
ordinamento gerarchico; diversamente da altri atti appartenenti
concettualmente alla medesima categoria, l'ordine adottato dai
responsabili militari (e tale deve ritenersi anche il Ministro
della difesa per la responsabilità delle Forze Armate che su di lui
incombe, secondo sez. IV, 15 luglio 1999, n. 1235 cit.), non
richiede alcuna motivazione, perché intrinseco a materia in cui
l'interesse pubblico specifico del rispetto della disciplina e
dello svolgimento del servizio prevalgono in modo immediato e
diretto su qualsiasi altro. Le differenze concettuali e di
disciplina positiva fra impiego civile e servizio militare sono
tanto profonde ed estese, da rendere problematico ogni tentativo di
assimilazione analogica o di individuazione di principi generali
comuni. L'ordinamento militare, come ha ricordato recentemente la
Corte costituzionale (cfr. n. 449 del 1999 cit.), riceve una
speciale menzione dalla Carta fondamentale (art. 52, terzo comma),
nel senso che, ferma restando la sua collocazione all'interno
dell'ordinamento giuridico generale, deve esserne apprezzata la sua
assoluta peculiarità, composto com'è da un corpus omogeneo e
completo di regole, non di rado più dettagliate e garantistiche di
quelle relative all'impiego civile (cfr. in termini sez. IV, n. 85
del 1996). Ne consegue che in materia di incarichi militari non
possono fondarsi aspettative di ius in officio non essendo
configurabile una posizione soggettiva giuridicamente tutelata del
militare alla sede di servizio, a fronte della quale sussista un
onere di motivazione delle esigenze giustificative del
provvedimento (cfr. sez. IV, n. 2641 del 2000 cit.).
4. Facendo applicazione dei principi sopra illustrati al caso di
specie, risulta con chiarezza l'infondatezza delle censure poste a
base dell'impugnata sentenza.
La rilevata situazione di contrasto del ricorrente con i colleghi e
con il superiore costituisce idoneo motivo di opportunità che
giustifica il trasferimento di sede, ed è coerente con le esigenze
di servizio addotte nel provvedimento impugnato.
In conclusione l'appello deve essere accolto, ma, sussistendo
giusti motivi, le spese di entrambi i gradi possono essere
integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta),
definitivamente pronunziando sul ricorso meglio in epigrafe
indicato, così provvede:
- accoglie l'appello proposto, e in riforma della sentenza indicata
in epigrafe, respinge il ricorso di primo grado;
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di
ambedue i gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa. |