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Ministero della Difesa

Il Consiglio di Stato - Sez. IV - 21 maggio 2002 - Pres. Riccio, Est. Poli - Ministero della difesa (Avvocatura generale) - (Annulla sentenza del T.A.R. Liguria, sezione I, n. 365 del 16 luglio 1992)

Trasferimento del militare - Trasferimento d'autorità - Ordine gerarchico militare - Limiti al sindacato giurisdizionale.

Fatto

Con ricorso ritualmente notificato il Ministero della difesa proponeva appello avverso la sentenza del T.A.R. indicata in epigrafe che annullava il trasferimento per ragioni di servizio del carabiniere S.L.
Non si costituiva l'appellato.
La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 21 maggio 2002.

Diritto

1. L'appello è fondato e deve essere accolto.
2. L'oggetto del presente giudizio è costituito dal provvedimento - del 25 agosto 1990 - del generale comandante la I Brigata C.C. di Torino, recante trasferimento "per servizio" del carabiniere S. L.I., dalla legione di Genova a quella di Torino.
L'impugnata sentenza, nel presupposto - assodato dalle acquisizioni documentali - che il trasferimento sia stato disposto per gravi ragioni di opportunità ambientale, lo ha annullato ravvisandone il difetto di motivazione e lo sviamento dalla causa tipica.
3. Ai fini del corretto inquadramento dogmatico delle problematiche giuridiche sottese al gravame in trattazione, assume carattere decisivo l'individuazione dell'esatta natura giuridica del provvedimento di trasferimento d'autorità del personale militare, e dei connessi limiti al sindacato giurisdizionale di legittimità esercitato dal giudice amministrativo.
a) È pacifico nella giurisprudenza di questo Consiglio che i provvedimenti di trasferimento d'autorità disposti dall'Amministrazione militare rientrino nel genus degli ordini (cfr. ex plurimis e da ultimo sez. IV, 20 marzo 2001, n. 16777; 8 maggio 2000, n. 2641; 9 novembre 1999, n. 2106, ord.; 15 luglio 1999, n. 1235; 26 gennaio 1999, n. 128, ord.; 21 gennaio 1997, n. 33; 29 gennaio 1996, n. 85). A tanto conduce l'esegesi storica, letterale e sistematica delle norme sancite dalla legge 11 luglio 1978, n. 382 - norme di principio sulla disciplina militare - ed in particolare quelle enucleabili dagli artt. 4, 4° comma, e 12, 1° comma; nonché dal d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545 - approvazione del regolamento di disciplina militare ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382 - ed in particolare quelle di cui agli artt. 1, 2° comma, 2, 1° comma, 23 e 25. Dall'esame di tali disposizioni emerge, con chiarezza, che ineludibili esigenze di organizzazione, coesione interna e massima operatività delle Forze Armate, impongono di sussumere nella categoria dell'ordine del superiore gerarchico, questi provvedimenti che attengono, in buona sostanza, ad una semplice modalità di svolgimento del servizio sul territorio (cfr. in termini sez. IV, n. 1677 del 2001 cit.; sez. IV, n. 2641 del 2000 cit.; n. 85 del 1996 cit.; Corte cost. 17 dicembre 1999, n. 449, con riferimento alla speciale considerazione delle esigenze operative delle Forze Armate). Tant'è che anche i provvedimenti di trasferimento per incompatibilità ambientale sono stati esattamente ricondotti nell'ambito del trasferimento per esigenze di servizio, non denotando una fattispecie autonoma di trasferimento, (cfr. sez. IV, 22 ottobre 2001, n. 5538; sez. IV, 26 novembre 2001, n.5950; sez. IV, n. 1677 del 2001 cit.; sez. IV, n. 2541 del 2000 cit.; 28 marzo 2000, n. 1544, ord.; sez. IV, n. 85 del 1996 cit.; sez. IV, 7 ottobre 1992, n. 849). Sotto tale angolazione si è affermato, coerentemente, che le esigenze di servizio indicate in un provvedimento di trasferimento di sede di un militare non possono essere ricondotte esclusivamente a necessità organiche o ad impegni tecnico - operativi, bensì a tutti quei motivi di opportunità che possono oggettivamente compromettere, in modo grave, l'immagine delle Forze Armate e l'ordinato svolgimento dei compiti istituzionali affidati ai militari (cfr. ex plurimis sez. IV, n. 2641 del 2000 cit.; n. 33 del 1997 cit.; 16 novembre 1993, n. 1017). Neppure possono profilarsi obiezioni inerenti alla mancanza di tutela dei diritti fondamentali della persona. Come già sottolineato, si tratta di provvedimenti che incidono, molto modestamente, sulle modalità di prestazione del servizio militare. Il nucleo essenziale di tali diritti, in un'ottica di necessario bilanciamento con valori costituzionali parimenti importanti (cfr. in termini sez. IV, n. 2641 del 2000 cit.; Corte Cost. 17 dicembre 1999, n. 449) è stato salvaguardato dall'ordinamento militare, che ha previsto l'illiceità del trasferimento discriminatorio (art. 17, l. 382 del 1978 cit.) fondato su ragioni ideologiche e politiche, o comunque vessatorie (cfr. sez. IV, 30 novembre 1999, n. 2268, ord., per una fattispecie di trasferimento ad una sede di servizio particolarmente lontana da quella originaria). In tali casi il sindacato di legittimità del giudice amministrativo si estenderà alla individuazione delle ragioni della scelta espressa dall'amministrazione nell'atto impugnato, onde valutarne la proporzionalità in comparazione con la cura concreta dell'interesse pubblico perseguito ed il sacrificio imposto alla sfera giuridica del privato. In conclusione, il dispaccio che rechi l'ordine di trasferimento "per ragioni di servizio" non costituisce un terzo genere rispetto al trasferimento a domanda ed a quello d'autorità, rientrando nell'ampio spettro del secondo, anche allo scopo di rendere possibile l'erogazione della speciale indennità di trasferimento divisata dall'art. 1, l. n. 100 del 1987.
b) Dall'assodata natura giuridica di ordine del provvedimento di trasferimento, discendono importanti conseguenze sul piano della individuazione della disciplina sostanziale applicabile. In primo luogo deve rilevarsi che tali ordini sono sottratti alla disciplina generale dettata dalla legge n. 241 del 1990 (cfr. in termini, sez. IV, n. 2641 del 2000 cit.; 9 novembre 1999, n. 2106, ord.; 15 luglio 1999, n. 1235; 26 gennaio 1999, n. 128, ord., 21 gennaio 1997, n. 33; 29 gennaio 1996, n. 85). L'ordine è un precetto imperativo tipico della disciplina militare e del relativo ordinamento gerarchico; diversamente da altri atti appartenenti concettualmente alla medesima categoria, l'ordine adottato dai responsabili militari (e tale deve ritenersi anche il Ministro della difesa per la responsabilità delle Forze Armate che su di lui incombe, secondo sez. IV, 15 luglio 1999, n. 1235 cit.), non richiede alcuna motivazione, perché intrinseco a materia in cui l'interesse pubblico specifico del rispetto della disciplina e dello svolgimento del servizio prevalgono in modo immediato e diretto su qualsiasi altro. Le differenze concettuali e di disciplina positiva fra impiego civile e servizio militare sono tanto profonde ed estese, da rendere problematico ogni tentativo di assimilazione analogica o di individuazione di principi generali comuni. L'ordinamento militare, come ha ricordato recentemente la Corte costituzionale (cfr. n. 449 del 1999 cit.), riceve una speciale menzione dalla Carta fondamentale (art. 52, terzo comma), nel senso che, ferma restando la sua collocazione all'interno dell'ordinamento giuridico generale, deve esserne apprezzata la sua assoluta peculiarità, composto com'è da un corpus omogeneo e completo di regole, non di rado più dettagliate e garantistiche di quelle relative all'impiego civile (cfr. in termini sez. IV, n. 85 del 1996). Ne consegue che in materia di incarichi militari non possono fondarsi aspettative di ius in officio non essendo configurabile una posizione soggettiva giuridicamente tutelata del militare alla sede di servizio, a fronte della quale sussista un onere di motivazione delle esigenze giustificative del provvedimento (cfr. sez. IV, n. 2641 del 2000 cit.).
4. Facendo applicazione dei principi sopra illustrati al caso di specie, risulta con chiarezza l'infondatezza delle censure poste a base dell'impugnata sentenza.
La rilevata situazione di contrasto del ricorrente con i colleghi e con il superiore costituisce idoneo motivo di opportunità che giustifica il trasferimento di sede, ed è coerente con le esigenze di servizio addotte nel provvedimento impugnato.
In conclusione l'appello deve essere accolto, ma, sussistendo giusti motivi, le spese di entrambi i gradi possono essere integralmente compensate fra le parti.


P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente pronunziando sul ricorso meglio in epigrafe indicato, così provvede:
- accoglie l'appello proposto, e in riforma della sentenza indicata in epigrafe, respinge il ricorso di primo grado;
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di ambedue i gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.