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Artt. 1-11 quater - omissis
Art. 12. Contrasto ai paradisi fiscali
1. Le norme del presente articolo danno attuazione alle intese
raggiunte tra gli Stati aderenti alla Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico in materia di emersione di
attivita' economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi
fiscali privilegiati, allo scopo di migliorare l'attuale
insoddisfacente livello di trasparenza fiscale e di scambio di
informazioni, nonche' di incrementare la cooperazione
amministrativa tra Stati.
2. In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli
investimenti e le attivita' di natura finanziaria detenute negli
Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto
del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e
al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni
ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui
ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990,
n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini
fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante
redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste
dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
sono raddoppiate.
3. Al fine di garantire la massima efficacia all'azione di
controllo ai fini fiscali per la prevenzione e repressione dei
fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attivita'
economiche e finanziarie all'estero, l'Agenzia delle entrate
istituisce, in coordinamento con la Guardia di finanza e nei limiti
dei propri stanziamenti di bilancio, una unita' speciale per il
contrasto della evasione ed elusione internazionale, per
l'acquisizione di informazioni utili alla individuazione dei
predetti fenomeni illeciti ed il rafforzamento della cooperazione
internazionale.
3-bis. Per le attivita' connesse alle finalita' di cui al comma
3 da svolgere all'estero, l'Agenzia delle entrate si avvale del
personale del Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 4
del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, secondo modalita'
stabilite d'intesa con il Comando generale della guardia di
finanza. 3-ter. In relazione alle concrete esigenze operative, la
quota del contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni, riservata al personale del Corpo della guardia di
finanza di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19
marzo 2001, n. 68, puo' essere aumentata con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli
affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio.
Art. 13. Contrasto agli arbitraggi fiscali
internazionali
1. Per analogia e armonizzazione con quanto gia' disposto in
altri ordinamenti europei, allo scopo di evitare indebiti
arbitraggi fiscali l'accesso a regimi che possono favorire
disparita' di trattamento, con particolare riferimento ad
operazioni infragruppo, e' sottoposto ad una verifica di
effettivita' sostanziale. A tal fine nel TUIR sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 167, nel comma 5, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente «a) la societa' o altro ente non residente svolga
un'effettiva attivita' industriale o commerciale, come sua
principale attivita', nel mercato dello stato o territorio di
insediamento; per le attivita' bancarie, finanziarie e assicurative
quest'ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior
parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello
Stato o territorio di insediamento»;
b) all'articolo 167, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
«5-bis. La previsione di cui alla lettera a) del comma 5 non si
applica qualora i proventi della societa' o altro ente non
residente provengono per piu' del 50% dalla gestione, dalla
detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o
altre attivita' finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in
uso di diritti immateriali relativi alla proprieta' industriale,
letteraria o artistica, nonche' dalla prestazione di servizi nei
confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano
la societa' o l'ente non residente, ne sono controllati o sono
controllati dalla stessa societa' che controlla la societa' o
l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.»;
c) all'articolo 167, dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i
seguenti:
«8-bis. La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche
nell'ipotesi in cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso
comma sono localizzati in stati o territori diversi da quelli ivi
richiamati, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti
condizioni:
a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a piu' della
meta' di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in
Italia;
b) hanno conseguito proventi derivanti per piu' del 50% dalla
gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli,
partecipazioni, crediti o altre attivita' finanziarie, dalla
cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi
alla proprieta' industriale, letteraria o artistica nonche' dalla
prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o
indirettamente controllano la societa' o l'ente non residente, ne
sono controllati o sono controllati dalla stessa societa' che
controlla la societa' o l'ente non residente, ivi compresi i
servizi finanziari.
8-ter. Le disposizioni del comma 8-bis non si applicano se il
soggetto residente dimostra che l'insediamento all'estero non
rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un
indebito vantaggio fiscale. Ai fini del presente comma il
contribuente deve interpellare l'amministrazione finanziaria
secondo le modalita' indicate nel precedente comma 5.»;
d) nell'articolo 168, comma 1, dopo le parole « di cui all'articolo
167 » sono aggiunte le seguenti: «, con l'esclusione di quanto
disposto al comma 8-bis».
Artt. 13 bis-23 omissis
Art. 24. Disposizioni in materia di forze armate, forze di
polizia, proroga di missioni di pace e segreto di
Stato
1-72. (soppressi).
73. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all'articolo 4, comma 3, la lettera l) e' sostituita dalla
seguente:
«l) assicura l'attuazione delle disposizioni impartite dal
Presidente del Consiglio dei Ministri con apposito regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ai fini della tutela
amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di
segretezza, vigilando altresi' sulla loro corretta applicazione; »;
b) all'articolo 9:
1) al comma 2, lettera b), la parola «misure» e' sostituita dalle
seguenti: «disposizioni esplicative»;
2) al comma 3:
2.1) al primo periodo, le parole «altre classifiche di segretezza»
sono sostituite dalle seguenti: «classifiche segreto e
riservatissimo»;
2.2) al secondo periodo, le parole «classifiche di segretezza» sono
sostituite dalle seguenti: «tre classifiche di segretezza
citate»;
c) all'articolo 42:
1) al comma 1, le parole «e siano a cio' abilitati» sono
soppresse;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Per la trattazione di informazioni classificate
segretissimo, segreto e riservatissimo e' necessario altresi' il
possesso del nulla osta di sicurezza (NOS).».
74. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle
Forze armate nel controllo del territorio, a decorrere dal 4 agosto
2009 il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo
periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, puo' essere
prorogato per due ulteriori semestri per un contingente di militari
incrementato con ulteriori 1.250 unita', interamente destinate a
servizi di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente
alle Forze di polizia. Il personale e' posto a disposizione dei
prefetti delle province per l'impiego nei comuni ove si rende
maggiormente necessario. Ai fini dell'impiego del personale delle
Forze armate nei servizi di cui al presente comma, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 7-bis commi 1, 2 e 3 del
decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine e' autorizzata la spesa di
27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e di 39,5 milioni di euro per
l'anno 2010.
75. Al personale delle Forze di polizia impiegato per il periodo
di cui al comma 74 nei servizi di perlustrazione e pattuglia di cui
all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n.
92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.
125, e' attribuita un'indennita' di importo analogo a quella
onnicomprensiva, di cui al medesimo articolo 7-bis, comma 4, del
decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni, corrisposta al
personale delle Forze armate. Quando non e' prevista la
corresponsione dell'indennita' di ordine pubblico, l'indennita' di
cui al periodo precedente e' attribuita anche al personale delle
Forze di polizia impiegato nei servizi di vigilanza a siti e
obiettivi sensibili svolti congiuntamente al personale delle Forze
armate, ovvero in forma dinamica dedicati a piu' obiettivi vigilati
dal medesimo personale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente comma, pari a 2,3 milioni di euro per l'anno 2009 e a 3,3
milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, per l'anno 2009,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133 e, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Art. 25
omissis |