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Art. 1. Modifiche al codice
penale
1. Al codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 235 è sostituito dal seguente:
«Art. 235 (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo
Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero
l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino
appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei
casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il
cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia
condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due
anni.
Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle
misure di sicurezza personali, l'espulsione e l'allontanamento dal
territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le
modalità di cui, rispettivamente, all'articolo 13, comma 4, del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
all'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007,
n. 30.
Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento
pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro
anni. In tal caso è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto,
anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito
direttissimo.»;
b) l'articolo 312 è sostituito dal seguente:
«Art. 312 (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo
Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero
l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino
appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei
casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il
cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia
condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per
taluno dei delitti preveduti da questo titolo. Ferme restando le
disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza
personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello
Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalità di cui,
rispettivamente, all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 20,
comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.
Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento
pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro
anni. In tal caso è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto,
anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito
direttissimo.»;
b-bis) all'articolo 416-bis sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al primo comma, le parole: «da cinque a dieci anni» sono
sostituite dalle seguenti: «da sette a dodici anni»;
2) al secondo comma, le parole: «da sette a dodici anni» sono
sostituite dalle seguenti: «da nove a quattordici anni»;
3) al quarto comma, le parole: «da sette» sono sostituite dalle
seguenti: «da nove» e le parole: «da dieci» sono sostituite dalle
seguenti: «da dodici»;
4) all'ottavo comma, dopo le parole: «comunque localmente
denominate,» sono inserite le seguenti: «anche straniere,»;
5) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Associazioni di tipo
mafioso anche straniere»;
b-ter) l'articolo 495 è sostituito dal seguente:
«Art. 495. - (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico
ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di
altri). - Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico
ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o
dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei
anni.
La reclusione non è inferiore a due anni:
1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;
2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio
stato o sulle proprie qualità personali è resa all'autorità
giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini,
ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario
giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso
nome»;
b-quater) dopo l'articolo 495-bis, è inserito il seguente:
«Art. 495-ter. - (Fraudolente alterazioni per impedire
l'identificazione o l'accertamento di qualità personali). -
Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione,
altera parti del proprio o dell'altrui corpo utili per consentire
l'accertamento di identità o di altre qualità personali, è punito
con la reclusione da uno a sei anni.
Il fatto è aggravato se commesso nell'esercizio di una professione
sanitaria»;
b-quiquies) l'articolo 496 è sostituito dal seguente:
«Art. 496. - (False dichiarazioni sulla identità o su qualità
personali proprie o di altri). - Chiunque, fuori dei casi indicati
negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato
o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci
dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un
pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è
punito con la reclusione da uno a cinque anni»; (4)
b-sexies) all'articolo 576, primo comma, è aggiunto il seguente
numero:
«5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero
un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa
dell'adempimento delle funzioni o del servizio»;
c) all'articolo 589 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al secondo comma, la parola: «cinque» è sostituita dalla
seguente: «sette»;
2) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:
«Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il
fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale da:
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo
186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni;
2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o
psicotrope.»;
3) al terzo comma, le parole: «anni dodici» sono sostituite dalle
seguenti: «anni quindici»;
c-bis) all'articolo 157, sesto comma, le parole: «589, secondo e
terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «589, secondo, terzo e
quarto comma»;
d) al terzo comma dell'articolo 590, è aggiunto il seguente
periodo:
«Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se
il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai
sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o
psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei
mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della
reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.»;
e) dopo l'articolo 590 è inserito il seguente:
«Art. 590-bis (Computo delle circostanze). - Quando ricorre la
circostanza di cui all'articolo 589, terzo comma, ovvero quella di
cui all'articolo 590, terzo comma, ultimo periodo, le concorrenti
circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli
98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di
pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.»;
(3)
f) all'articolo 61, primo comma, dopo il numero 11 è aggiunto il
seguente:
«11-bis. l'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova
illegalmente sul territorio nazionale.»;
f-bis) all'articolo 62-bis, dopo il secondo comma, è aggiunto il
seguente:
«In ogni caso, l'assenza di precedenti condanne per altri reati a
carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a
fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo
comma».
Art. 2. Modifiche al codice di procedura
penale
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
0a) all'articolo 51:
1) al comma 3-ter, dopo le parole: «Nei casi previsti dal comma
3-bis» sono inserite le seguenti: «e dai commi 3-quater e
3-quinquies»;
2) al comma 3-quater, il secondo periodo è soppresso;
0b) all'articolo 328:
1) al comma 1-bis, le parole: «comma 3-bis» sono sostituite dalle
seguenti: «commi 3-bis e 3-quater»;
2) il comma 1-ter è abrogato;
3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati
nell'articolo 51, comma 3-quinquies, le funzioni di giudice per le
indagini preliminari e le funzioni di giudice per l'udienza
preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di
legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto
nel cui ambito ha sede il giudice competente»;
a) all'articolo 260, dopo il comma 3 sono aggiunti i
seguenti:
«3-bis. L'autorità giudiziaria procede, altresì, anche su richiesta
dell'organo accertatore, alla distruzione delle merci di cui sono
comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la
commercializzazione quando le stesse sono di difficile custodia,
ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o
pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero
quando, anche all'esito di accertamenti compiuti ai sensi
dell'articolo 360, risulti evidente la violazione dei predetti
divieti. L'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più
campioni con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364 e
ordina la distruzione della merce residua.
3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti,
la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data
di effettuazione del sequestro, può procedere alla distruzione
delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione
all'autorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo 15
giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell'autorità
giudiziaria. E' fatta salva la facoltà di conservazione di campioni
da utilizzare a fini giudiziari.»;
a-bis) nella rubrica dell'articolo 260 sono aggiunte le seguenti
parole: «. Distruzione di cose sequestrate»;
b) al comma 1 dell'articolo 371-bis, dopo le parole:
«nell'articolo 51, comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e in
relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia»;
b-bis) all'articolo 381, comma 2, sono aggiunte, in fine, le
seguenti lettere:
«m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale
sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, prevista
dall'articolo 495 del codice penale;
m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o
l'accertamento di qualità personali, previste dall'articolo 495-ter
del codice penale»;
c) il comma 4 dell'articolo 449 è sostituito dal seguente:
«4. Il pubblico ministero, quando l'arresto in flagranza è già
stato convalidato, procede al giudizio direttissimo presentando
l'imputato in udienza non oltre il trentesimo giorno dall'arresto,
salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini.»;
d) al comma 5 dell'articolo 449, il primo periodo è sostituito dal
seguente: «Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio
direttissimo, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, nei
confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio ha reso
confessione». Al medesimo comma 5 dell'articolo 449, al secondo
periodo, la parola: «quindicesimo» è sostituita dalla seguente:
«trentesimo»;
e) al comma 1 dell'articolo 450, le parole: «Se ritiene di
procedere a giudizio direttissimo,» sono sostituite dalle seguenti:
«Quando procede a giudizio direttissimo,»;
f) al comma 1 dell'articolo 453, le parole: «il pubblico ministero
può chiedere», sono sostituite dalle seguenti: «salvo che ciò
pregiudichi gravemente le indagini, il pubblico ministero
chiede»;
g) all'articolo 453, dopo il comma 1 sono inseriti i
seguenti:
«1-bis. Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche
fuori dai termini di cui all'articolo 454, comma 1, e comunque
entro centottanta giorni dall'esecuzione della misura, per il reato
in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova
in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi
gravemente le indagini.
1-ter. La richiesta di cui al comma 1-bis è formulata dopo la
definizione del procedimento di cui all'articolo 309, ovvero dopo
il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di
riesame.»;
h) all'articolo 455, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Nei casi di cui all'articolo 453, comma 1-bis, il giudice
rigetta la richiesta se l'ordinanza che dispone la custodia
cautelare è stata revocata o annullata per sopravvenuta
insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.»;
i) all'articolo 599, i commi 4 e 5 sono abrogati;
l) all'articolo 602, il comma 2 è abrogato;
m) all'articolo 656, comma 9, lettera a), dopo le parole: «della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,» sono
inserite le seguenti: «nonché di cui agli articoli 423-bis, 624,
quando ricorrono due o più circostanze tra quelle indicate
dall'articolo 625, 624-bis del codice penale, e per i delitti in
cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma,
numero 11-bis), del medesimo codice».
Art. 2-bis. Modifiche alle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui
al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
1. L'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui
al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal
seguente:
«Art. 132-bis. - (Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei
processi). - 1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella
trattazione dei processi è assicurata la priorità assoluta:
a) ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma
2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalità organizzata,
anche terroristica;
b) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle
norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul
lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai
delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore
nel massimo a quattro anni;
c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato
diverso da quello per cui si procede;
d) ai processi nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o
a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare
personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;
e) ai processi nei quali è contestata la recidiva, ai sensi
dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale;
f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con
giudizio immediato.
2. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti
organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei
processi per i quali è prevista la trattazione prioritaria».
Art. 2-ter. Misure per assicurare la rapida definizione
dei processi relativi a reati per i quali è prevista la trattazione
prioritaria.
1. Al fine di assicurare la rapida definizione dei processi
pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, per i quali è prevista la trattazione
prioritaria, nei provvedimenti adottati ai sensi del comma 2
dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come sostituito dall'articolo
2-bis del presente decreto, i dirigenti degli uffici possono
individuare i criteri e le modalità di rinvio della trattazione dei
processi per reati commessi fino al 2 maggio 2006 in ordine ai
quali ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'indulto, ai
sensi della legge 31 luglio 2006, n. 241, e la pena eventualmente
da infliggere può essere contenuta nei limiti di cui all'articolo
1, comma 1, della predetta legge n. 241 del 2006.
Nell'individuazione dei criteri di rinvio di cui al presente comma
i dirigenti degli uffici tengono, altresì, conto della gravità e
della concreta offensività del reato, del pregiudizio che può
derivare dal ritardo per la formazione della prova e per
l'accertamento dei fatti, nonché dell'interesse della persona
offesa.
2. Il rinvio della trattazione del processo non può avere durata
superiore a diciotto mesi e il termine di prescrizione del reato
rimane sospeso per tutta la durata del rinvio.
3. Il rinvio non può essere disposto se l'imputato si oppone
ovvero se è già stato dichiarato chiuso il dibattimento.
4. I provvedimenti di cui al comma 1 sono tempestivamente
comunicati al Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio
superiore della magistratura e il Ministro della giustizia valutano
gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici
sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi relativi alla
giustizia, nonché sulla trattazione prioritaria e sulla durata dei
processi. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della
giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario,
di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere le
valutazioni effettuate ai sensi del presente comma.
5. La parte civile costituita può trasferire l'azione in sede
civile. In tal caso, i termini per comparire, di cui all'articolo
163-bis del codice di procedura civile, sono abbreviati fino alla
metà e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando
precedenza al processo relativo all'azione trasferita. Non si
applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3, del codice di
procedura penale.
6. Nel corso dei processi di primo grado relativi ai reati in
ordine ai quali, in caso di condanna, deve trovare applicazione la
legge 31 luglio 2006, n. 241, l'imputato o il suo difensore munito
di procura speciale e il pubblico ministero, se ritengono che la
pena possa essere contenuta nei limiti di cui all'articolo 1, comma
1, della medesima legge n. 241 del 2006, nella prima udienza
successiva alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto possono formulare richiesta di
applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del
codice di procedura penale, anche se risulti decorso il termine
previsto dall'articolo 446, comma 1, del medesimo codice di
procedura penale.
7. La richiesta di cui al comma 6 può essere formulata anche
quando sia già stata in precedenza presentata altra richiesta di
applicazione della pena, ma vi sia stato il dissenso da parte del
pubblico ministero ovvero la stessa sia stata rigettata dal
giudice, sempre che la nuova richiesta non costituisca mera
riproposizione della precedente.
Art. 3. Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n.
274
1. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
28 agosto 2000, n. 274, dopo le parole: «derivi una malattia di
durata superiore a venti giorni» sono inserite le seguenti: «,
nonché ad esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 590,
terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in
stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di
sostanze stupefacenti o psicotrope,».
Art. 4. Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 e successive modificazioni
01. Alla tabella allegata all'articolo 126-bis del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al
capoverso «Art. 187», le parole: «commi 7 e 8» sono sostituite
dalle seguenti: «commi 1 e 8».
1. All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), le parole: «l'arresto fino a tre mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto fino a sei mesi»;
b) al comma 2, lettera c), le parole: «l'arresto fino a sei mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto da tre mesi ad un anno»
e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con la sentenza di
condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti,
anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena,
è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato
commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del
codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona
estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere
affidato in custodia al trasgressore, salvo che risulti che abbia
commesso in precedenza altre violazioni della disposizione di cui
alla presente lettera. La procedura di cui ai due periodi
precedenti si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis.»;
b-bis) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente
stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate e, fatto salvo
quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 2, è disposto
il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del
capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga
a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso
l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli
222 e 223»;
c) dopo il comma 2-quater è inserito il seguente:
«2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del
comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra
persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato
dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in
consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali
garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto
sono interamente a carico del trasgressore.»;
d) al comma 7, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal
seguente:
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto
dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito
con le pene di cui al comma 2, lettera c)»;
e) al comma 7, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La
condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del
veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2,
lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla
violazione»; (14)
f) al comma 7, quinto periodo, le parole: «Quando lo stesso
soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio,», sono
sostituite dalle seguenti: «Se il fatto è commesso da soggetto già
condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato,».
2. Al comma 1 dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «è punito con l'ammenda da euro 1000 a euro 4000 e
l'arresto fino a tre mesi», sono sostituite dalle seguenti: «è
punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre
mesi ad un anno»;
b) alla fine è aggiunto il seguente periodo: «Si applicano le
disposizioni dell'articolo 186, comma 2, lettera c), quinto e sesto
periodo, nonché quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo
articolo 186.».
2-bis. All'articolo 187, comma 1-bis, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «ed è
disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI,» sono sostituite dalle
seguenti: «e si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del
comma 1,».
3. All'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 6, le parole: «da tre mesi a tre anni» sono sostituite
dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni»;
b) al comma 7, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite
dalle seguenti: «da un anno a tre anni».
4. All'articolo 222, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il
fatto di cui al terzo periodo è commesso da soggetto in stato di
ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c),
ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o
psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa
accessoria della revoca della patente.». (16)
Art. 5. Modifiche al testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286
01. All'articolo 12, comma 5, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone,
ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è
aumentata da un terzo alla metà». (18)
1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il
seguente:
«5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a
titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ad
uno straniero, privo di titolo di soggiorno, in un immobile di cui
abbia disponibilità, ovvero lo cede allo stesso, anche in
locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La
condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della
pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice
di procedura penale, anche se è stata concessa la sospensione
condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo
che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e
destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla
vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al
potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati
in tema di immigrazione clandestina.».
1-bis. All'articolo 13, comma 3, quinto periodo, del testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la parola:
«quindici» è sostituita dalla seguente: «sette».
1-ter. All'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «con
l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 5.000 euro per
ogni lavoratore impiegato» sono sostituite dalle seguenti: «con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per
ogni lavoratore impiegato».
Art. 6. Modifica del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni del
sindaco nelle funzioni di competenza statale
1. L'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, è sostituito dal seguente:
«Art. 54 (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza
statale). - 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo,
sovrintende:
a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e
dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in
materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e
l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto.
2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,
concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale
con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di
coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorità
nazionale di pubblica sicurezza.
3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì,
alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli
adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva
militare e di statistica.
4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto
motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto
dei princìpi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di
eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la
sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono
preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della
predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro
attuazione.
4-bis. Con decreto del Ministro dell'interno è disciplinato
l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4
anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità
pubblica e alla sicurezza urbana.
5. Qualora i provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi dei commi
1 e 4 comportino conseguenze sull'ordinata convivenza delle
popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice
un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci
interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto
opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale
interessato dall'intervento.
5-bis. Il sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o
di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o
del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea,
per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di
allontanamento dal territorio dello Stato.
6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con
l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di
circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità
dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può
modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici
esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i
responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni
interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici
pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di
cui al comma 4.
7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone
determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il
sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza
pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano
incorsi.
8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al
presente articolo.
9. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il
prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare
svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati
e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonché dall'articolo
14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare
l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio
circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di
decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un
consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e
nelle frazioni.
11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia
del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni
previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio
provvedimento.
12. Il Ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per
l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte
del sindaco.».
Art. 6-bis. Modifica all'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689
1. Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689, è sostituito dal seguente:
«Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e
provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del
limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può
stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in
deroga alle disposizioni del primo comma».
Art. 7. Collaborazione della polizia municipale e
provinciale nell'ambito dei piani coordinati di controllo del
territorio
1. I piani coordinati di controllo del territorio di cui al
comma 1 dell'articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, che
possono realizzarsi anche per specifiche esigenze dei comuni
diversi da quelli dei maggiori centri urbani, determinano i
rapporti di reciproca collaborazione fra i contingenti di personale
della polizia municipale e provinciale e gli organi di Polizia
dello Stato.
2. Con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della
difesa, determina le procedure da osservare per assicurare, nel
corso dello svolgimento di tali piani coordinati di controllo del
territorio, le modalità di raccordo operativo tra la polizia
municipale, la polizia provinciale e gli organi di Polizia dello
Stato.
Art. 7-bis. Concorso delle Forze armate nel controllo del
territorio
1. Per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della
criminalità, ove risulti opportuno un accresciuto controllo del
territorio, può essere autorizzato un piano di impiego di un
contingente di personale militare appartenente alle Forze armate,
preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o
comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente
addestrati per i compiti da svolgere. Detto personale è posto a
disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree
metropolitane e comunque aree densamente popolate, ai sensi
dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per servizi di
vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché di perlustrazione e
pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il
piano può essere autorizzato per un periodo di sei mesi,
rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore a 3.000
unità.
2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate di cui al
comma 1 è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato
nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo
di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente
del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in
proposito alle competenti Commissioni parlamentari.
3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma 1, il personale
delle Forze armate non appartenente all'Arma dei carabinieri agisce
con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere
alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di
persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22
maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire
comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di
persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle
funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per
completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di
polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le
persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia
di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone
accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 349 del
codice di procedura penale.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del decreto di cui al
comma 2, stabiliti entro il limite di spesa di 31,2 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009, comprendenti le spese per il
trasferimento e l'impiego del personale e dei mezzi e la
corresponsione dei compensi per lavoro straordinario e di
un'indennità onnicomprensiva determinata ai sensi dell'articolo 20
della legge 26 marzo 2001, n. 128, e comunque non superiore al
trattamento economico accessorio previsto per le Forze di polizia,
individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo
parzialmente utilizzando: quanto a 4 milioni di euro per l'anno
2008 e a 16 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento
relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 9
milioni di euro per l'anno 2008 e a 8 milioni di euro per l'anno
2009, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;
quanto a 18,2 milioni di euro per l'anno 2008 e a 7,2 milioni di
euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 8. Accesso della polizia municipale al Centro
elaborazione dati del Ministero dell'interno
1. All'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «schedario dei veicoli rubati
operante» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
«schedario dei veicoli rubati e allo schedario dei documenti
d'identità rubati o smarriti operanti presso il Centro elaborazione
dati di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 121. Il
personale della polizia municipale in possesso della qualifica di
agente di pubblica sicurezza può altresì accedere alle informazioni
concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, in
relazione a quanto previsto dall'articolo 54, comma 5-bis, del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il personale di cui al comma 1 addetto ai servizi di
polizia stradale ed in possesso della qualifica di agente di
pubblica sicurezza può essere, altresì, abilitato all'inserimento,
presso il Centro elaborazione dati ivi indicato, dei dati relativi
ai veicoli rubati e ai documenti rubati o smarriti, di cui al comma
1, acquisiti autonomamente».
1-bis. I collegamenti, anche a mezzo della rete informativa
telematica dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI),
per l'accesso allo schedario dei documenti d'identità rubati o
smarriti, nonché alle informazioni concernenti i permessi di
soggiorno di cui al comma 1, sono effettuati con le modalità
stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI.
Art. 8-bis. Accesso degli ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto al
Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno
1. Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al
Corpo delle capitanerie di porto, per finalità di sicurezza
portuale e dei trasporti marittimi, possono accedere ai dati e alle
informazioni del Centro elaborazione dati di cui al primo comma
dell'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in deroga a
quanto previsto dallo stesso articolo, limitatamente a quelli
correlati alle funzioni attribuite agli stessi ufficiali e agenti
di polizia giudiziaria. Detto personale può essere, altresì,
abilitato all'inserimento presso il medesimo Centro dei
corrispondenti dati autonomamente acquisiti.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati i
dati e le informazioni di cui al comma 1 e sono stabilite le
modalità per effettuare i collegamenti per il relativo
accesso.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono apportate le occorrenti
modificazioni al regolamento, previsto dall'articolo 11, primo
comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378.
Art. 9. Centri di identificazione ed
espulsione
1. Le parole: «centro di permanenza temporanea» ovvero: «centro
di permanenza temporanea ed assistenza» sono sostituite, in
generale, in tutte le disposizioni di legge o di regolamento, dalle
seguenti: «centro di identificazione ed espulsione» quale nuova
denominazione delle medesime strutture.
Art. 10. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n.
575
1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«nonché ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti
dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale»;
b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - 1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 1
possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal
procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di
distretto ove dimora la persona, dal questore o dal direttore della
Direzione investigativa antimafia, anche se non vi è stato il
preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel
comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al
terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
e successive modificazioni.
Quando non vi è stato il preventivo avviso e la persona risulti
definitivamente condannata per delitto non colposo, con la
notificazione della proposta il questore può imporre
all'interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale
il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27
dicembre 1956, n. 1423. Si applicano le disposizioni dei commi
quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.
Nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle
misure di prevenzione richieste ai sensi della presente legge, le
funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore
della Repubblica di cui al comma 1»;
c) all'articolo 2-bis:
1) al comma 1, dopo le parole: «Il procuratore della Repubblica»
sono inserite le seguenti: «, il direttore della Direzione
investigativa antimafia»;
2) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono
essere richieste e applicate disgiuntamente. Le misure patrimoniali
possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto
proposto per la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga
nel corso del procedimento, esso prosegue nei confronti degli eredi
o comunque degli aventi causa»;
d) all'articolo 2-ter:
1) al secondo comma, dopo le parole: «A richiesta del procuratore
della Repubblica,» sono inserite le seguenti: «del direttore della
Direzione investigativa antimafia,»;
2) il primo periodo del terzo comma è sostituito dal seguente:
«Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale
dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui
confronti è instaurato il procedimento, non possa giustificare la
legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica
o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a
qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito,
dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria
attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di
attività illecite o ne costituiscano il reimpiego»;
3) al sesto e al settimo comma, dopo le parole: «del procuratore
della Repubblica,» sono inserite le seguenti: «del direttore della
Direzione investigativa antimafia,»;
4) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Se la persona nei cui confronti è proposta la misura di
prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di
eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca
su di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o
altri beni di valore equivalente. Analogamente si procede quando i
beni non possano essere confiscati in quanto trasferiti
legittimamente, prima dell'esecuzione del sequestro, a terzi in
buona fede.
La confisca può essere proposta, in caso di morte del soggetto nei
confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei
successori a titolo universale o particolare, entro il termine di
cinque anni dal decesso.
Quando risulti che beni confiscati con provvedimento definitivo
dopo l'assegnazione o la destinazione siano rientrati, anche per
interposta persona, nella disponibilità o sotto il controllo del
soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si può disporre
la revoca dell'assegnazione o della destinazione da parte dello
stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento.
Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o
trasferiti a terzi, con la sentenza che dispone la confisca il
giudice dichiara la nullità dei relativi atti di
disposizione.
Ai fini di cui al comma precedente, fino a prova contraria si
presumono fittizi:
a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso,
effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di
prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del
coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti
entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado;
b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o
fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della
misura di prevenzione»;
e) all'articolo 3-bis, settimo comma, dopo le parole: «su
richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le
seguenti: «, del direttore della Direzione investigativa
antimafia»;
f) all'articolo 3-quater, ai commi 1 e 5, dopo le parole: «il
procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «presso il
tribunale del capoluogo del distretto, il direttore della Direzione
investigativa antimafia»;
g) all'articolo 10-quater, secondo comma, dopo le parole: «su
richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le
seguenti: «, del direttore della Direzione investigativa
antimafia».
Art. 10-bis. Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356
1. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,
dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:
«2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile
procedere alla confisca in applicazione delle disposizioni ivi
richiamate, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro,
dei beni e delle altre utilità delle quali il reo ha la
disponibilità, anche per interposta persona, per un valore
equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.
2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche nel
caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta a norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei
delitti previsti dagli articoli 629, 630, 648, esclusa la
fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis e 648-ter del codice
penale, nonché dall'articolo 12-quinquies del presente decreto e
dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309».
Art. 11. Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n.
152
1. Alla legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, quarto comma, le parole: «, anche in deroga
all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55,» sono
soppresse;
b) all'articolo 19, primo comma, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «Nei casi previsti dal presente comma, le
funzioni e le competenze spettanti, ai sensi della legge 31 maggio
1965, n. 575, al procuratore della Repubblica presso il tribunale
del capoluogo del distretto sono attribuite al procuratore della
Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la
persona. Nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione
delle misure di prevenzione di cui al presente comma, le funzioni
di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal
procuratore della Repubblica presso il tribunale competente».
Art. 11-bis. Modifiche alla legge 3 agosto 1988, n.
327
1. All'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, dopo il
comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Quando è stata applicata una misura di prevenzione
personale nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, la riabilitazione può essere
richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di
prevenzione personale. La riabilitazione comporta, altresì, la
cessazione dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575».
Art. 11-ter. Abrogazione
1. L'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è
abrogato.
Art. 12. Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12
1. Dopo l'articolo 110-bis del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, è inserito il seguente:
«Art. 110-ter (Applicazione di magistrati in materia di misure di
prevenzione). - 1. Il procuratore nazionale antimafia può disporre,
nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'articolo 371-bis del
codice di procedura penale e sentito il competente procuratore
distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della
Direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la
trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale. Si
applica, in quanto compatibile, l'articolo 110-bis.
2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore
generale presso la Corte d'appello può, per giustificati motivi,
disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione
delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato
designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice
competente.».
Art. 12-bis. Modifiche alla legge 18 marzo 2008, n.
48
1. All'articolo 11 della legge 18 marzo 2008, n. 48, dopo il
comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 3-quinquies dell'articolo
51 del codice di procedura penale, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, si applicano solo ai procedimenti iscritti nel
registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale
successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge».
Art. 12-ter. Modifiche al testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 76, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i
reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai
sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste
dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare
l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai
soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai
limiti previsti»;
b) all'articolo 93, il comma 2 è abrogato;
c) all'articolo 96, comma 1, le parole: «, ovvero immediatamente,
se la stessa è presentata in udienza a pena di nullità assoluta ai
sensi dell'articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale,»
sono soppresse;
d) all'articolo 96, comma 2, dopo le parole: «tenuto conto» sono
inserite le seguenti: «delle risultanze del casellario
giudiziale,».
Art. 12-quater. Modifica all'articolo 25 delle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
settembre 1988, n. 448
1. All'articolo 25 delle disposizioni sul processo penale a
carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, dopo il comma 2-bis, è
aggiunto il seguente:
«2-ter. Il pubblico ministero non può procedere al giudizio
direttissimo o richiedere il giudizio immediato nei casi in cui ciò
pregiudichi gravemente le esigenze educative del minore».
Art. 13. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare. |