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La novella legislativa.
La legge 27 gennaio 2006, n.22 ammette a votare
nella circoscrizione "Estero", in occasione delle
prossime elezioni politiche e delle successive consultazioni
referendarie, il personale delle Forze Armate e delle Forze di
Polizia impegnato nello svolgimento di missioni
internazionali ovvero in servizio
all'estero, a qualsiasi titolo, per un periodo
presumibilmente superiore a dodici mesi, nonché i
familiari conviventi (che dovranno rendere
un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. nr.. 445/00).
La nuova disciplina prevede due situazioni distinte, che si
realizzano in funzione dell'esistenza o meno di intese ex
art. 19 della L. n. 459/01, tra l'Italia e gli Stati ove
risiedono i cittadini italiani ammessi al voto. In presenza degli
accordi de quo, si applica, in quanto compatibile, la predetta L.
n. 459/01, che ascrive all'Amministrazione degli Esteri l'impegno
di:
- far pervenire agli interessati, attraverso le rappresentanze
diplomatiche e consolari, un plico contenente i documenti
elettorali;
- ricevere presso i predetti uffici, per corrispondenza, le scheda
votate e, successivamente, inoltrarle, con una spedizione unica,
per via aerea e con valigia diplomatica, all'ufficio centrale per
la circoscrizione "Estero".
In carenza di tali intese, le modalità tecnico-organizzative
saranno regolate da accordi tra i Dicasteri della Difesa e degli
Esteri ed i conseguenti adempimenti saranno realizzati a
cura dei Comandanti dei contingenti impegnati in
teatro.
La normativa generale.
Il Ministero dell'Interno ed i comuni tengono le
anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero
(AIRE - Art. 1 - L. n. 470/88).
I residenti all'estero possono esercitare il diritto di voto in
Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio
nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti,
previa opzione (Art. 1 - L. n. 459/01), dandone
comunicazione scritta alla rappresentanza diplomatica o consolare
operante nella circoscrizione consolare di residenza, entro il
decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni
(Art. 4 - L. n. 459/01).
Il Ministero degli Affari Esteri comunica al Ministero dell'Interno
gli elettori che hanno esercitato il diritto di opzione per il voto
in Italia. Almeno trenta giorni prima della data stabilita per le
votazioni in Italia, il Ministero dell'Intero comunica gli elettori
che hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia ai comuni di
ultima residenza in Italia. I comuni adottano le conseguenti misure
necessarie per l'esercizio del voto in Italia (Art. 4 - L.
n. 459/01).
Il Governo, mediante unificazione dei dati dell'anagrafe degli
italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, provvede
a realizzare l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti
all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste
elettorali (Art. 5 - L. n. 459/01),
distinte secondo le ripartizioni:
- Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e
della Turchia;
- America meridionale;
- America settentrionale e centrale;
- Africa, Asia, Oceania e Antartide (Art. 6 - L. n.
459/01).
I candidati devono essere
residenti ed elettori nella relativa
ripartizione (Art. 8 - L. n. 459/01).
Presso la Corte di Appello di Roma, entro tre giorni dalla data di
pubblicazione nella G. U. del decreto di convocazione dei comizi
elettorali, è istituito l'ufficio centrale per la
circoscrizione "Estero" (Art. 7 - L. n. 459/01).
Le schede sono fornite, sotto la responsabilità
del Ministero degli Affari Esteri, attraverso le rappresentanze
diplomatiche e consolari (Art. 11 - L. n. 459/01).
Il Ministero dell'Interno consegna al Ministero degli Affari Esteri
le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali non più
tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data delle votazioni
(Art. 12 - L. n. 459/01).
Le rappresentanze diplomatiche e consolari
provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel
plico che inviano agli elettori, contenente il
certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta ed
una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare
competente; il plico contiene, altresì, un foglio con le
indicazioni delle modalità per l'espressione del voto, il testo
della legge e le liste dei candidati nella ripartizione di
appartenenza (Art. 12 - L. n. 459/01).
Nel caso in cui le schede elettorali siano più di una per ciascun
elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate
dall'elettore in unica busta. Un plico non può contenere i
documenti elettorali di più di un elettore (Art. 12 - L. n.
459/01).
Una volta espresso il proprio voto sulla scheda, l'elettore
introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali,
sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al
tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante
l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo
giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia
(Art. 12 - L. n. 459/01).
I responsabili degli uffici consolari inviano,
senza ritardo, all'ufficio centrale per la
circoscrizione "Estero" le buste comunque
pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente
la data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente alla
comunicazione del numero degli elettori della circoscrizione
consolare.
Le buste sono inviate con una spedizione unica,
per via aerea e con valigia diplomatica (Art. 12 - L. n.
459/01).
Ulteriori disposizioni applicative sono contenute nel
D.P.R. 2 aprile 2003, n.
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