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Ministero della Difesa

"Disposizioni in materia di voto dei cittadini all'estero"

Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2006

Legge 27 gennaio 2006, n.22

La novella legislativa.

La legge 27 gennaio 2006, n.22 ammette a votare nella circoscrizione "Estero", in occasione delle prossime elezioni politiche e delle successive consultazioni referendarie, il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia impegnato nello svolgimento di missioni internazionali ovvero in servizio all'estero, a qualsiasi titolo, per un periodo presumibilmente superiore a dodici mesi, nonché i familiari conviventi (che dovranno rendere un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. nr.. 445/00).

La nuova disciplina prevede due situazioni distinte, che si realizzano in funzione dell'esistenza o meno di intese ex art. 19 della L. n. 459/01, tra l'Italia e gli Stati ove risiedono i cittadini italiani ammessi al voto. In presenza degli accordi de quo, si applica, in quanto compatibile, la predetta L. n. 459/01, che ascrive all'Amministrazione degli Esteri l'impegno di:
- far pervenire agli interessati, attraverso le rappresentanze diplomatiche e consolari, un plico contenente i documenti elettorali;
- ricevere presso i predetti uffici, per corrispondenza, le scheda votate e, successivamente, inoltrarle, con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica, all'ufficio centrale per la circoscrizione "Estero".

In carenza di tali intese, le modalità tecnico-organizzative saranno regolate da accordi tra i Dicasteri della Difesa e degli Esteri ed i conseguenti adempimenti saranno realizzati a cura dei Comandanti dei contingenti impegnati in teatro.

La normativa generale.

Il Ministero dell'Interno ed i comuni tengono le anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE - Art. 1 - L. n. 470/88).

I residenti all'estero possono esercitare il diritto di voto in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione (Art. 1 - L. n. 459/01), dandone comunicazione scritta alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza, entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni (Art. 4 - L. n. 459/01).

Il Ministero degli Affari Esteri comunica al Ministero dell'Interno gli elettori che hanno esercitato il diritto di opzione per il voto in Italia. Almeno trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, il Ministero dell'Intero comunica gli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia ai comuni di ultima residenza in Italia. I comuni adottano le conseguenti misure necessarie per l'esercizio del voto in Italia (Art. 4 - L. n. 459/01).

Il Governo, mediante unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, provvede a realizzare l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali (Art. 5 - L. n. 459/01), distinte secondo le ripartizioni:
- Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;
- America meridionale;
- America settentrionale e centrale;
- Africa, Asia, Oceania e Antartide (Art. 6 - L. n. 459/01).

I candidati devono essere residenti ed elettori nella relativa ripartizione (Art. 8 - L. n. 459/01).
Presso la Corte di Appello di Roma, entro tre giorni dalla data di pubblicazione nella G. U. del decreto di convocazione dei comizi elettorali, è istituito l'ufficio centrale per la circoscrizione "Estero" (Art. 7 - L. n. 459/01).
Le schede sono fornite, sotto la responsabilità del Ministero degli Affari Esteri, attraverso le rappresentanze diplomatiche e consolari (Art. 11 - L. n. 459/01).

Il Ministero dell'Interno consegna al Ministero degli Affari Esteri le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali non più tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data delle votazioni (Art. 12 - L. n. 459/01).

Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico che inviano agli elettori, contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto, il testo della legge e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza (Art. 12 - L. n. 459/01).
Nel caso in cui le schede elettorali siano più di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate dall'elettore in unica busta. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore (Art. 12 - L. n. 459/01).
Una volta espresso il proprio voto sulla scheda, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia (Art. 12 - L. n. 459/01).

I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, all'ufficio centrale per la circoscrizione "Estero" le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente alla comunicazione del numero degli elettori della circoscrizione consolare.
Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica (Art. 12 - L. n. 459/01).
Ulteriori disposizioni applicative sono contenute nel D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.