|
|
Legge 6 febbraio 2006, nr. 38
recante "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento
sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo
Internet.
Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2006, n.
38
Legge 6 febbraio 2006, nr.
38
Il provvedimento, nell'intento di contrastare con
maggiore efficacia la prostituzione minorile, punisce, con la pena
da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a 5 mila euro,
chiunque, in cambio di denaro, compie atti sessuali con minore di
età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni (in precedenza,
erano anni sedici). Se il fatto è commesso nei confronti persona
che non ha compito ancora gli anni sedici, la pena è della
reclusione da due a cinque anni. Se l'autore è persona minore di
anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa,
ridotta da un terzo a due terzi (art. 600-bis c.p.).
Viene, inoltre, punito con la reclusione da sei a dodici a dodici
anni e con la multa di oltre 250 mila euro, colui che produce
materiale pornografico utilizzando minori di anni diciotto o induce
gli stessi a partecipare ad esibizioni pornografiche. L'offerta o
la cessione a titolo gratuito del suddetto materiale è sanzionata
con la reclusione fino a tre anni e con la multa superiore a 5 mila
euro. La pena è aumentata se il materiale è ingente (art. 600-ter
c.p.).
La detenzione dello stesso materiale comporta la reclusione sino a
tre anni ed una multa non inferiore a circa 1.500 euro. Anche in
questo caso la pena è aumentata se il materiale è ingente (art.
600-quater).
Viene introdotta la nuova fattispecie di reato della "pornografia
virtuale", estendendo le disposizioni di cui agli artt. 600 ter e
600-quater c.p. ma la pena è ridotta di un terzo, anche quando il
materiale pornografico rappresenta immagini virtuali, cioè
realizzate con tecniche grafiche particolari che fanno apparire
vere situazioni non reali, di minori di anni diciotto (art.
600-quater.1).
La condanna per i suddetti reati comporta l'interdizione perpetua
da qualunque incarico presso istituti di formazione e strutture
pubbliche o private frequentate da minori (artt. 600-septies e
600-nonies c.p.).
Al di fuori dell'ipotesi di prostituzione minorile, viene ora
punito, con la reclusione da tre a sei anni, anche l'ascendente, il
genitore, anche adottivo, o il tutore che, con l'abuso dei poteri
connessi alla sua posizione compie atti sessuali con persona minore
che ha compiuto gli anni sedici (art. 609- quater).
Modifiche vengono introdotte anche all'art. 444 c.p.p., escludendo
dal "patteggiamento" i procedimenti per i delitti in argomento,
nonché agli artt. 380 e 381 c.p.p., ampliando le ipotesi per cui si
può procedere all'arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza,
coerentemente con la novella legislativa. Sono, inoltre, consentite
le intercettazioni telefoniche (art. 266 c.p.p.) anche nei
procedimenti relativi al materiale pornografico virtuale.
Sempre in linea con le novità introdotte, viene modificato l'art.
4-bis della legge 354/1975 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),
nonché l'art. 10 della legge 419/1991 (Istituzione del Fondo di
sostegno per le vittime di richieste estorsive), disponendo, in
quest'ultimo caso, che, qualora sia necessario acquisire rilevanti
elementi probatori ovvero per l'individuazione e la cattura dei
responsabili dei delitti di cui agli artt. 600, 600-bis, 600-ter,
600-quater, anche se relativi al materiale pornografico virtuale,
il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare
l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una
misura cautelare, dell'arresto, del fermo dell'indiziato di delitto
o del sequestro.
Viene intensificata la lotta al turismo sessuale, prevedendo che
la giustizia italiana possa punire, non solo gli organizzatori, ma
anche i partecipanti consapevoli ai viaggi.
Viene istituito presso il Servizio di polizia delle
telecomunicazioni del Dipartimento di pubblica sicurezza il "Centro
nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete
internet", avente il compito di raccogliere dati, informazioni e
segnalazioni provenienti dall'Italia o dall'estero, da soggetti
pubblici e privati su siti che diffondono materiale
pedopornografico. L'obbligo della segnalazione incombe anche sugli
ufficiali/agenti di polizia giudiziaria. Tutte queste misure sono
state messe in atto per colpire, anche attraverso la collaborazione
con il sistema bancario, l'Ufficio Italiano Cambi, l'Ente Poste e
la Banca d'Italia, i gestori dei server e procedere all'oscuramento
dei siti pedopornografici in rete.
Viene, infine, istituito presso il Dipartimento delle pari
opportunità della PCM, l'Osservatorio per il contrasto della
pedofilia e della pornografia
minorile. |
|
|
|