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Ministero della Difesa

Legge 6 febbraio 2006, nr. 38 recante "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet.

Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2006, n. 38

Legge 6 febbraio 2006, nr. 38

Il provvedimento, nell'intento di contrastare con maggiore efficacia la prostituzione minorile, punisce, con la pena da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a 5 mila euro, chiunque, in cambio di denaro, compie atti sessuali con minore di età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni (in precedenza, erano anni sedici). Se il fatto è commesso nei confronti persona che non ha compito ancora gli anni sedici, la pena è della reclusione da due a cinque anni. Se l'autore è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi (art. 600-bis c.p.).
Viene, inoltre, punito con la reclusione da sei a dodici a dodici anni e con la multa di oltre 250 mila euro, colui che produce materiale pornografico utilizzando minori di anni diciotto o induce gli stessi a partecipare ad esibizioni pornografiche. L'offerta o la cessione a titolo gratuito del suddetto materiale è sanzionata con la reclusione fino a tre anni e con la multa superiore a 5 mila euro. La pena è aumentata se il materiale è ingente (art. 600-ter c.p.).
La detenzione dello stesso materiale comporta la reclusione sino a tre anni ed una multa non inferiore a circa 1.500 euro. Anche in questo caso la pena è aumentata se il materiale è ingente (art. 600-quater).
Viene introdotta la nuova fattispecie di reato della "pornografia virtuale", estendendo le disposizioni di cui agli artt. 600 ter e 600-quater c.p. ma la pena è ridotta di un terzo, anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali, cioè realizzate con tecniche grafiche particolari che fanno apparire vere situazioni non reali, di minori di anni diciotto (art. 600-quater.1).
La condanna per i suddetti reati comporta l'interdizione perpetua da qualunque incarico presso istituti di formazione e strutture pubbliche o private frequentate da minori (artt. 600-septies e 600-nonies c.p.).
Al di fuori dell'ipotesi di prostituzione minorile, viene ora punito, con la reclusione da tre a sei anni, anche l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici (art. 609- quater).
Modifiche vengono introdotte anche all'art. 444 c.p.p., escludendo dal "patteggiamento" i procedimenti per i delitti in argomento, nonché agli artt. 380 e 381 c.p.p., ampliando le ipotesi per cui si può procedere all'arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza, coerentemente con la novella legislativa. Sono, inoltre, consentite le intercettazioni telefoniche (art. 266 c.p.p.) anche nei procedimenti relativi al materiale pornografico virtuale.
Sempre in linea con le novità introdotte, viene modificato l'art. 4-bis della legge 354/1975 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nonché l'art. 10 della legge 419/1991 (Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive), disponendo, in quest'ultimo caso, che, qualora sia necessario acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione e la cattura dei responsabili dei delitti di cui agli artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico virtuale, il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una
misura cautelare, dell'arresto, del fermo dell'indiziato di delitto o del sequestro.
Viene intensificata la lotta al turismo sessuale, prevedendo che la giustizia italiana possa punire, non solo gli organizzatori, ma anche i partecipanti consapevoli ai viaggi.
Viene istituito presso il Servizio di polizia delle telecomunicazioni del Dipartimento di pubblica sicurezza il "Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete internet", avente il compito di raccogliere dati, informazioni e segnalazioni provenienti dall'Italia o dall'estero, da soggetti pubblici e privati su siti che diffondono materiale pedopornografico. L'obbligo della segnalazione incombe anche sugli ufficiali/agenti di polizia giudiziaria. Tutte queste misure sono state messe in atto per colpire, anche attraverso la collaborazione con il sistema bancario, l'Ufficio Italiano Cambi, l'Ente Poste e la Banca d'Italia, i gestori dei server e procedere all'oscuramento dei siti pedopornografici in rete.
Viene, infine, istituito presso il Dipartimento delle pari opportunità della PCM, l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile.