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Art. 1. Partecipazione di personale militare a missioni
internazionali
1. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto
dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2004, n. 208,
relativo alla partecipazione alla missione internazionale Enduring
Freedom e alle missioni Active Endeavour e Resolute Behaviour a
essa collegate. Per le finalità di cui al presente comma è
autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 30.564.931.
2. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto
dall'articolo 1, comma 2, della legge 30 luglio 2004, n. 208,
relativo alla partecipazione alla missione internazionale
International Security Assistance Force-ISAF. Per le finalità di
cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di
euro 74.436.206.
3. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto
dall'articolo 1, comma 3, della legge 30 luglio2004, n. 208,
relativo alla partecipazione alle seguenti missioni internazionali:
a) Over the Horizon Force in Bosnia; b) Multinational Specialized
Unit (MSU) in Kosovo; c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom e NATO
Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom; d) United Nations Mission
in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo; e)
Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania.
4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata, per l'anno
2005, la spesa di euro 155.134.732, comprensiva degli oneri
relativi alla partecipazione di personale appartenente al corpo
militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano
Militare Ordine di Malta, speciale ausiliario dell'Esercito
italiano.
5. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto
dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 luglio 2004, n. 208,
relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio
dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM. Per le
finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005,
la spesa di euro 604.901.
6. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto
dall'articolo 1, comma 6, della legge 30 luglio 2004, n. 208,
relativo alla partecipazione alla missione internazionale Temporary
International Presence in Hebron (TIPH 2). Per le finalità di cui
al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro
641.667.
7. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto
dall'articolo 1, comma 7, della legge 30 luglio 2004, n. 208,
relativo alla partecipazione alla missione internazionale United
Nations Mission in Ethiopia and Eritrea (UNMEE). Per le finalità di
cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di
euro 2.117.625.
8. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto
dall'articolo 1, comma 8, della legge 30 luglio 2004, n. 208,
relativo alla partecipazione ai processi di pace in corso per il
Sudan. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per
l'anno 2005, la spesa di euro 85.238.
Art. 2. Operazione militare dell'Unione europea in
Bosnia-Erzegovina
1. È autorizzata, fino al 30 giugno 2005, la partecipazione
all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina,
denominata ALTHEA. Per le finalità di cui al presente articolo è
autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 41.654.078.
Art. 3. Sostegno logistico alla compagnia di fanteria rumena
1. Per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena,
di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15,
nei limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 3, è autorizzata,
per l'anno 2005, la spesa di euro 1.806.563.
Art. 4. Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze
armate albanesi
1. Per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze
armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata, fino al 31 dicembre 2005,
la spesa di euro 5.165.000 per la fornitura di mezzi, materiali,
attrezzature e servizi e per la realizzazione di interventi
infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di
telecomunicazione, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma
1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della difesa
è autorizzato, in caso di necessità e urgenza, a ricorrere ad
acquisti e lavori da eseguire in economia.
Art. 5. Partecipazione di personale delle Forze di polizia a
missioni internazionali
1. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto
dall'articolo 2, comma 1, della legge 30 luglio 2004, n. 208,
relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato
alla missione United Nations Mission in Kosovo (UNMIK). Per le
finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005,
la spesa di euro 1.054.277.
2. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto
dall'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2004, n. 208,
relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di
polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica. Per le
finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005,
la spesa di euro 4.211.384.
3. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto
dall'articolo 2, comma 3, della legge 30 luglio 2004, n. 208,
relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e
dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina
denominata EUPM. Per le finalità di cui al presente comma è
autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 1.739.398.
4. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto
dall'articolo 2, comma 4, della legge 30 luglio 2004, n. 208,
relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e
dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione
europea in Macedonia, denominata EUPOL Proxima. Per le finalità di
cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di
euro 405.722.
Art. 6. Trattamento assicurativo
1. Al personale dell'Esercito impiegato nella regione sudanese
del Darfur nell'àmbito della missione di monitoraggio del cessate
il fuoco dell'Unione Africana è attribuito il trattamento
assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 15. Per la finalità di cui al presente comma è
autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 401.
Art. 7. Indennità di missione
1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle
acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e
fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio
nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui agli
articoli 1, commi 1, 2, 3, 6, 7 e 8, 2 e 5, comma 1, è corrisposta
per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla
paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo,
l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n.
941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennità e
contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli
organismi internazionali.
2. La misura dell'indennità di cui al comma 1, per il personale
militare appartenente ai contingenti di cui all'articolo 1, commi 1
e 2, nonché per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio
di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, è
calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con
riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale che
partecipa alle missioni di cui all'articolo 1, comma 5, e 5, commi
3 e 4, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il
personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio
gratuiti.
4. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo
5, comma 2, si applica il trattamento economico previsto dalla
legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui
all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento
dell'assegno di lungo servizio all'estero.
Art. 8. Valutazione del servizio prestato in missioni
internazionali
1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio
e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma
dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti
costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui
alla presente legge sono validi ai fini dell'assolvimento degli
obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al D.Lgs. 30
dicembre 1997, n. 490, e al D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 298, e
successive modificazioni.
Art. 9. Disposizioni in materia penale
1. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui
all'articolo 1, commi 1 e 2, si applicano il codice penale militare
di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n.
421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n.
6.
2. I reati commessi dallo straniero in territorio afgano, a
danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle
missioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono puniti sempre a
richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della
difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze
armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è
del Tribunale di Roma.
4. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui agli
articoli 1, commi 3, 5, 6, 7 e 8, 2 e 5, commi 2, 3 e 4, si
applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi
3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge n. 421 del
2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002.
Art. 10. Disposizioni in materia contabile
1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo
8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese
alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti
individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro
50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 18 della
presente legge.
Art. 11. Forze di completamento
1. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali, allo
scopo di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi,
degli enti e delle unità nonché la loro alimentazione, nell'anno
2005 possono essere richiamati in servizio, su base volontaria e a
tempo determinato non superiore ad un anno, i militari in congedo
appartenenti alle categorie dei sottufficiali, dei militari di
truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale, in
ferma breve, in ferma prefissata e in servizio permanente. Tale
personale, inserito nelle forze di completamento, è impiegato in
attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio
nazionale sia all'estero.
2. Ai militari delle categorie dei sottufficiali e dei volontari
in servizio permanente richiamati è attribuito lo stato giuridico e
il trattamento economico dei pari grado in servizio.
3. Ai militari delle categorie dei militari di truppa in
servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in
ferma breve e in ferma prefissata richiamati sono attribuiti lo
stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado
appartenenti ai volontari in ferma breve.
4. I provvedimenti di richiamo sono adottati nei limiti delle
consistenze del personale determinate, per l'anno 2005, dal decreto
di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215.
5. Con decreto del Ministero della difesa sono definiti, in
relazione alle specifiche esigenze delle Forze armate, i requisiti
richiesti ai fini del richiamo in servizio, la durata delle ferme e
l'eventuale relativo prolungamento entro il limite massimo di cui
al comma 1, nonché le modalità di cessazione anticipata dal vincolo
temporaneo di servizio.
6. Per le esigenze di cui al comma 1, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113,
nell'anno 2005 possono essere richiamati in servizio a domanda,
secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo
n. 215 del 2001, e successive modificazioni, gli ufficiali
appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del
contingente stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali
delle forze di completamento.
Art. 12. Richiami in servizio di personale dell'Arma dei
carabinieri
1. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali, al
fine di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi,
degli enti e delle unità, per l'anno 2005, fatto salvo il programma
di arruolamento di carabinieri in ferma quadriennale di cui
all'articolo 3, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed
entro il limite di spesa di euro 23.118.801 per il medesimo anno,
con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, può essere richiamato ulteriore
personale dell'Arma dei carabinieri, compresi i carabinieri
ausiliari che al termine della ferma biennale sono risultati idonei
ma non prescelti per la ferma quadriennale. Ai carabinieri
ausiliari in ferma biennale richiamati ai sensi del presente comma
è corrisposto il trattamento economico pari a quello previsto
dall'articolo 15, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, per
i volontari in ferma prefissata quadriennale e, se richiamati per
un periodo svolto anche in parte nell'anno 2004 non inferiore ai
sei mesi durante il quale non hanno demeritato, si applicano, fino
al 31 dicembre 2005, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma
2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive
modificazioni, e all'articolo 25, commi 1 e 2, della legge n. 226
del 2004, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui
al Capo IV della legge n. 226 del 2004, a decorrere dal 1° gennaio
2006.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro
23.118.801 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa recata, per l'anno 2005,
dall'articolo 3, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n.
350.
Art. 13. Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione
sanitaria
1. È autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 155.000 per
la prosecuzione dello studio epidemiologico di tipo prospettico
seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di
altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni
biologici di militari impiegati nelle missioni internazionali, al
fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a
costituire fattore di rischio per la salute, di cui all'articolo
13-ter del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.
Art. 14. Rinvii normativi
1. Per quanto non diversamente previsto, alle missioni
internazionali di cui alla presente legge si applicano gli articoli
2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13 e 14, commi 1, 2,
4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
Art. 15. Modifiche all'articolo 4-ter del decreto-legge 29
dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2001, n. 27
1. Al comma 1 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre
2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2001, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo
le parole: «30 dicembre 1997, n. 505,» sono aggiunte le seguenti:
«e dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215,»; b) dopo le
parole: «dipendenza da causa di servizio.» è aggiunto il seguente
periodo: «Ai fini del proscioglimento dalla ferma o rafferma
contratta, al predetto personale che ha ottenuto il riconoscimento
della causa di servizio non sono computati, a domanda, i periodi
trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero
in luogo di cura connessi con il recupero dell'idoneità al servizio
militare a seguito della infermità contratta.».
Art. 16. Programmi d'interesse nazionale
1. All'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «contributo pluriennale per la
realizzazione di investimenti»
sono inserite le seguenti: «, di forniture di interesse
nazionale»;
b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «I contributi,
compresi gli eventuali atti di delega
all'incasso accettati dall'Amministrazione, non possono essere
compresi nell'àmbito di
procedure concorsuali, anche straordinarie».
Art. 17. Disposizioni di convalida
1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni della
presente legge, sono convalidati gli atti adottati, le attività
svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in
vigore della legge stessa.
Art. 18. Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge,
escluso l'articolo 12, pari complessivamente a euro 319.777.123 per
l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 233,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 19. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. |