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Art. 1. 1. Il decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, recante
proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, è
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge
19 gennaio 2005, n. 3, all'articolo 4, al comma 2, primo periodo,
le parole: «a e 250.000» sono sostituite dalle seguenti:
«a euro 250.000». Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Incentivazione della produttività del personale dei
Ministeri della difesa e degli affari esteri).
1. In relazione alle prioritarie e urgenti esigenze connesse
all'intensificarsi delle attività di supporto alle Forze armate
impiegate nelle missioni internazionali e ai conseguenti maggiori
carichi di lavoro derivanti dall'accresciuta complessità delle
funzioni assegnate al personale appartenente alle aree
professionali in servizio presso il Ministero della difesa, è
autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 5.000.000, da
destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale
integrativa, all'incentivazione della produttività del predetto
personale.
2. È autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 3.000.000 da
destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale
integrativa, all'incentivazione della produttività del personale
delle aree funzionali in servizio presso il Ministero degli affari
esteri in relazione all'incremento dei compiti ad esso assegnati e
connessi al supporto della missione umanitaria, di stabilizzazione
e di ricostruzione di cui all'articolo 1, ivi inclusi la gestione
amministrativa degli interventi, l'invio di esperti, nonché
l'attività amministrativa connessa all'operatività dell'ambasciata
d'Italia a Baghdad e del Consolato generale a Bassora.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
pari a euro 8.000.000 per l'anno 2005, si provvede, quanto a euro
5.000.000 di cui al comma 1, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 233,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e quanto a euro 3.000.000 di
cui al comma 2, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio».
Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 sono soppressi
All'articolo 10, comma 1, le parole: «ed al personale
dell'Esercito impiegato nella regione sudanese del Darfur,
nell'àmbito della missione di monitoraggio del cessate il fuoco
dell'Unioneafricana» sono soppresse, e le parole: «euro 8.742» sono
sostituite dalle seguenti: «euro 8.341».
All'articolo 11: al comma 1, le parole: «agli articoli 4, comma
1, 5, commi 1, 2, 3, 6, 7 e 8, 6 e 9, comma 1,» sonosostituite
dalle seguenti: «all'articolo 4, comma 1»; al comma 2, le parole:
«agli articoli 4, comma 1, e 5, commi 1 e 2, nonché per il
personaledell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso
la sede diplomatica di Kabul inAfghanistan,» sono sostituite dalle
seguenti: «all'articolo 4, comma 1»; i commi 4 e 5 sono
soppressi.
All'articolo 13: al comma 1, le parole: «nelle missioni di cui
agli articoli 4 e 5, commi 1 e 2,» sono sostituite dalleseguenti:
«nella missione di cui all'articolo 4»; al comma 2, le parole:
«afgano o» sono soppresse e le parole: «,4 e 5, commi 1 e 2»
sonosostituite dalle seguenti: «e 4»; il comma 4 è soppresso.
Gli articoli 15, 16 e 17 sono soppressi.
All'articolo 18, comma 1, le parole: «alle missioni internazionali»
sono sostituite dalle seguenti:«alla missione internazionale» e le
parole: «,13 e 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7,» sono sostituite
dalleseguenti: «e 13».
L'articolo 19 è soppresso.
Nella rubrica del capo II, le parole: «a missioni internazionali»
sono sostituite dalle seguenti: «alla missione internazionale in
Iraq» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e misure di
incentivazione della produttività del personale dei Ministeri della
difesa e degli affari esteri».
All'articolo 21, al comma 1, le parole: «escluso l'articolo 16»
sono sostituite dalle seguenti: «escluso l'articolo 4-bis» e le
parole: «euro 611.269.818» sono sostituite dalle seguenti: «euro
291.492.695».
Al titolo del decreto-legge, le parole: «a missioni internazionali»
sono sostituite dalle seguenti: «alla missione internazionale in
Iraq» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e misure di
incentivazione della produttività del personale dei Ministeri della
difesa e degli affari esteri». |