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Art. 1. Finalità e oggetto
1. Con la presente legge viene data attuazione alla decisione
2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 del Consiglio dell'Unione
europea, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro
le forme gravi di criminalità, di seguito denominata
«decisione».
Art. 2. Nomina del membro nazionale e poteri del Ministro della
giustizia
1. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust è nominato
con decreto del Ministro della giustizia tra i giudici o i
magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni
giudiziarie, o fuori del ruolo organico della magistratura, con
almeno venti anni di anzianità di servizio. Il magistrato che
esercita funzioni giudiziarie è collocato fuori del ruolo organico
della magistratura.
2. Ai fini della nomina, il Ministro della giustizia, acquisite
le valutazioni del Consiglio superiore della magistratura in ordine
ad una rosa di candidati nell'àmbito della quale provvederà ad
effettuare la nomina stessa, richiede al medesimo Consiglio il
collocamento del magistrato designato fuori del ruolo organico
della magistratura o, nel caso di magistrato già in posizione di
fuori ruolo, comunica al Consiglio superiore della magistratura la
propria designazione.
3. Il Ministro della giustizia può, per il tramite del Capo del
Dipartimento per gli affari di giustizia, indirizzare al membro
nazionale direttive per l'esercizio delle sue funzioni.
Art. 3. Assistenti del membro nazionale
1. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust può essere
coadiuvato da un assistente. In caso di necessità e previo accordo
del collegio di cui all'articolo 10 della decisione, il membro
nazionale può essere coadiuvato da ulteriori assistenti, in numero
complessivo non superiore a tre. Uno di tali assistenti, purché
giudice o magistrato del pubblico ministero, può sostituire il
membro nazionale nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Gli assistenti del membro nazionale sono nominati tra i
giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano
funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico della
magistratura, con qualifica almeno di magistrato di tribunale. Essi
possono altresì essere nominati tra i dirigenti
dell'Amministrazione della giustizia.
3. Nei casi di cui al comma 2, primo periodo, l'assistente del
membro nazionale è nominato con decreto del Ministro della
giustizia, secondo la procedura di cui all'articolo 2, comma 2. Il
magistrato che esercita funzioni giudiziarie è collocato fuori del
ruolo organico della magistratura. Nei casi di cui al comma 2,
secondo periodo, l'assistente del membro nazionale è nominato con
decreto del Ministro della giustizia. Il dirigente
dell'Amministrazione della giustizia è collocato fuori del ruolo
organico.
Art. 4. Durata dell'incarico e trattamento economico
1. I mandati del membro nazionale distaccato presso l'Eurojust e
dei suoi assistenti hanno una durata di quattro anni e sono
prorogabili per non più di due anni.
2. I magistrati ordinari e i dirigenti appartenenti
all'Amministrazione della giustizia ai quali sono attribuiti gli
incarichi di membro nazionale o di assistente mantengono il proprio
trattamento economico complessivo; agli stessi è altresì
corrisposta un'indennità, comprensiva di ogni altro trattamento
all'estero, corrispondente a quella percepita, rispettivamente, dal
primo consigliere e dal primo segretario di delegazione.
Art. 5. Poteri del membro nazionale dell'Eurojust
1. Nell'àmbito delle indagini e delle azioni penali relative
alle forme di criminalità e ai reati di competenza dell'Eurojust di
cui all'articolo 4 della decisione e ai fini del conseguimento
degli obiettivi di impulso e miglioramento del coordinamento delle
medesime indagini e azioni penali e di miglioramento della
cooperazione tra le autorità nazionali competenti degli Stati
membri dell'Unione europea, nonché di assistenza delle stesse, di
cui all'articolo 3 della decisione, il membro nazionale esercita i
poteri di cui all'articolo 6 della decisione.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il
membro nazionale può, in particolare:
a) chiedere alle autorità giudiziarie competenti di valutare
se:
1)avviare un'indagine o esercitare un'azione penale in ordine a
fatti determinati;
2)accettare che una di esse sia più indicata per avviare
un'indagine o azione penale in ordine a fatti determinati;
3)porre in essere un coordinamento con le autorità competenti di
altri Stati membri interessati;
4)istituire una squadra investigativa comune con le autorità
competenti di altri Stati membri
interessati, conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione;
b) assicurare l'informazione reciproca tra le autorità giudiziarie
competenti degli Stati membri interessati in ordine alle indagini e
alle azioni penali di cui l'Eurojust ha conoscenza; c) assistere,
su loro richiesta, le autorità nazionali competenti e quelle degli
altri Stati membri per assicurare un coordinamento ottimale delle
indagini e delle azioni penali, anche mediante l'organizzazione di
riunioni tra le suddette autorità; d) prestare assistenza per
migliorare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati
membri; e) collaborare e consultarsi con la rete giudiziaria
europea, anche utilizzando e contribuendo ad arricchire la sua base
di dati documentali; f) ricevere dalle autorità giudiziarie,
attraverso i corrispondenti nazionali o direttamente nei casi di
urgenza, e trasmettere alle autorità competenti degli altri Stati
membri, richieste di assistenza giudiziaria, quando queste
riguardano indagini o azioni penali relative alle forme di
criminalità e ai reati di competenza dell'Eurojust di cui
all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione e richiedono, per
essere eseguite in modo coordinato, l'assistenza dell'Eurojust; g)
prestare sostegno, con l'accordo del collegio di cui all'articolo
10 della decisione e su richiesta dell'autorità giudiziaria
competente, anche nel caso in cui le indagini e le azioni penali
interessino unicamente lo Stato italiano e un Paese terzo, se con
tale Paese è stato concluso un accordo che instaura una
cooperazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, della
decisione o se tale sostegno riveste un interesse essenziale, o nel
caso in cui le indagini e le azioni penali interessino unicamente
lo Stato italiano e la Comunità; h) partecipare, con funzioni di
assistenza, alle attività di una squadra investigativa comune
costituita conformemente ai pertinenti strumenti di
cooperazione.
Art. 6. Poteri del collegio dell'Eurojust
1. Nell'àmbito delle indagini e delle azioni penali relative
alle forme di criminalità e ai reati di competenza dell'Eurojust di
cui all'articolo 4 della decisione e ai fini del conseguimento
degli obiettivi di impulso e miglioramento del coordinamento delle
medesime indagini e azioni penali e di miglioramento della
cooperazione tra le autorità nazionali competenti degli Stati
membri dell'Unione europea, nonché di assistenza delle stesse, di
cui all'articolo 3 della decisione, il collegio dell'Eurojust di
cui all'articolo 10 della decisione esercita i poteri di cui
all'articolo 7 della decisione.
Art. 7. Richiesta di informazioni, accesso alle banche dati e ai
sistemi informativi nazionali, obbligo di informativa
1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo
3 della decisione, il membro nazionale può: a) richiedere e
scambiare con l'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al
divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale,
informazioni scritte in ordine a procedimenti penali e al contenuto
di atti degli stessi; b) accedere alle informazioni contenute nel
casellario giudiziale, nel casellario dei carichi pendenti,
nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e
nell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi
dipendenti da reato, ai sensi degli articoli 21 e 30 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313,
nei registri delle notizie di reato e negli altri registri
istituiti presso gli uffici giudiziari e in ogni altro pubblico
registro; c) richiedere all'autorità che ha la competenza centrale
per la sezione nazionale del Sistema di informazione Schengen di
comunicargli dati inseriti nel Sistema.
2. La richiesta di cui al comma 1, lettera a), ovvero di
accedere alle informazioni di cui al medesimo comma 1, lettera b),
è inviata all'autorità giudiziaria competente. Nella fase delle
indagini preliminari provvede il pubblico ministero il quale, se
ravvisa motivi ostativi all'accoglimento della richiesta, trasmette
la stessa, unitamente al proprio parere, al giudice per le indagini
preliminari che provvede con decreto motivato. Nelle fasi
successive provvedono, con decreto motivato, rispettivamente il
giudice dell'udienza preliminare ovvero il giudice individuato ai
sensi dell'articolo 91 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, acquisito il parere del
pubblico ministero. Il decreto che accoglie o rigetta la richiesta
è impugnabile dal pubblico ministero e dal membro nazionale
dell'Eurojust nel termine di venti giorni dalla comunicazione del
provvedimento dinanzi alla Corte di cassazione. L'impugnazione
sospende l'esecuzione del provvedimento di accoglimento della
richiesta.
3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo
3 della decisione, il procuratore della Repubblica, quando procede
ad indagini per talune delle forme di criminalità o dei reati di
competenza dell'Eurojust di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della
decisione, che coinvolgono almeno due Stati membri dell'Unione
europea, o un Paese terzo, se con tale Paese è stato concluso un
accordo che instaura una cooperazione ai sensi dell'articolo 27,
paragrafo 3, della decisione, o la Comunità, ne dà notizia al
membro nazionale dell'Eurojust.
Art. 8. Nomina di un giudice ai fini dell'inserimento nell'elenco
dei giudici che possono fare parte dell'autorità di controllo
comune
1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato secondo la
procedura di cui all'articolo 2, comma 2, è nominato un giudice,
scelto tra i magistrati ordinari e non membro dell'Eurojust,
affinché figuri nell'elenco dei giudici che possono fare parte
dell'autorità di controllo comune istituita ai sensi dell'articolo
23 della decisione.
2. La nomina non comporta la collocazione fuori del ruolo
organico della magistratura.
3. La durata dell'incarico è di due anni, prorogabili per non
più di una volta.
Art. 9. Designazione dei corrispondenti nazionali
1. Sono designati quali corrispondenti nazionali dell'Eurojust,
ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della decisione, l'Ufficio
II della Direzione generale della giustizia penale del Dipartimento
per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, la
Direzione nazionale antimafia e le procure generali della
Repubblica presso le corti di appello, ciascuno rispetto alle
proprie attribuzioni.
Art. 10. Membro nazionale quale autorità nazionale competente
per le esigenze del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento
europeo e del Consiglio ed (Euratom) e del regolamento (CE) n.
1074/1999 del 25 maggio 1999 del Consiglio
1. In conformità con l'articolo 26, paragrafo 4, della
decisione, il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust è
considerato autorità nazionale competente per le esigenze del
regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del
Consiglio ed (Euratom) e del regolamento (CE) n. 1074/1999 del 25
maggio 1999 del Consiglio, relativi alle indagini svolte
dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).
Art. 11. Norma di copertura
1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente
legge è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di
362.218 euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2005-2007, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 12. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. |