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Legge 12/11/2004, n. 271, concernente "Convenzione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 14/09/2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione".

Serie Generale - N. 267 del 13 novembre 2004.

Legge 12/11/2004 n. 271.

Il decreto-legge è principalmente volto a modificare l'attuale disciplina in materia di espulsione di immigrati clandestini, di cui al decreto le-gislativo 286/1998 (Testo Unico sull'immigrazione), a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 222 e 223 del 2004, con le quali sono state ritenute costituzionalmente illegittime le previsioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del cit. Testo Unico, ove si prevede che il questore disponga l'accompagnamento alla frontiera prima che abbia luogo la convalida da parte dell'autorità giudiziaria, ed all'articolo 14, comma 5-quinquies, dello stesso Corpo normativo, che impone l'arresto obbligatorio in flagranza di reato per lo straniero che non abbia ri-spettato l'ordine del questore di lasciare il territorio italiano entro cinque giorni. In sintesi, modifiche vengono apportate all'art. 12 del Testo Unico sull'immigrazione che reca specifiche disposizioni repressive dei reati di favoreggiamento e sfruttamento dell'ingresso clandestino nel territorio dello Stato. La novella è finalizzata ad aumentare le sanzioni attual-mente previste per chi rientri nelle citate fattispecie. In particolare, chiunque compia atti diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato di uno straniero, ovvero diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni (e non più fino a tre anni, come prevede il comma 1, col dichiarato in-tento di estendere anche a coloro che non agiscono con fini di lucro la possibilità di arresto e di imposizione di misure coercitive).
Chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del Testo Unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni (e non più da quattro a dodici anni, come prevede il comma 3). Se l'ingresso illegale viene favorito, a fini di profitto, con lo specifico intento di reclutare persone da destinare allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite, si prevede che la pena di cui al comma 3 (da quattro a quindici anni, nella nuova versione) sia aumentata da un terzo alla metà (attualmente invece si prevede, per tale reato, la pena della reclusione da cinque a quindi-ci anni).
Il comma in esame, infine, dispone che le attività sotto copertura compiute dalle forze di polizia possano applicarsi anche alle attività di con-trasto dei reati in materia di immigrazione clandestina e, a tal fine, stabilisce l'applicazione dell'articolo 10 della legge n. 228 del 2003 (Misu-re contro la tratta di persone).
In tema di espulsione amministrativa si prevede ora che il questore comunichi al giudice di pace competente territorialmente, entro 48 ore dalla sua adozione, il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento di allontana-mento è sospesa fino alla decisione sulla convalida. Mutano, pertanto, sia il soggetto competente per la convalida (non più il tribunale in composizione monocratica, ma il giudice di pace) sia la disciplina dell'allontanamento, che potrà essere eseguito in maniera legittima solo al-l'esito del procedimento di convalida.
Il giudice di pace, in camera di consiglio, decide sulla convalida, con decreto motivato, nelle 48 ore successive. In attesa della decisione del giudice, il decreto prevede che lo straniero espulso sia trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea disponibili.
Il provvedimento del questore diviene esecutivo se la convalida è concessa ma perde ogni effetto sia in caso di convalida negata dal giudice, sia in caso di mancata decisione del giudice nei termini stabiliti. Contro il decreto del giudice che dispone la convalida è esperibile ricorso per Cassazione; tuttavia la proposizione del gravame non determina ulteriori effetti sospensivi sul provvedimento di allontanamento: lo straniero colpito dal provvedimento di allontanamento può dunque essere allontanato subito dopo la convalida, ferma la possibilità di proporre il ricor-so dopo che il provvedimento restrittivo è stato eseguito.
Vengono mantenute ferme le competenze del tribunale in composizione monocratica e del tribunale dei minori nei casi in cui siano in gioco il diritto all'unità familiare e la tutela dei minori.
Viene, inoltre, dettata una nuova disciplina dell'udienza di convalida (innanzi al giudice di pace) del provvedimento con cui il questore dispo-ne che lo straniero sia trattenuto presso un centro di permanenza temporanea, che dovrà essere comunicato al giudice di pace entro 48 ore dall';adozione. La decisione deve essere assunta dal giudice nelle 48 ore successive, con decreto motivato, verificato il rispetto dei termini e la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14 del Testo Unico. Il provvedimento del questore cessa di avere effetto se la convalida viene negata o se il giudice non decide nel termine summenzionato di 48 ore.
E'; stato complessivamente riscritto il quadro delle sanzioni previste a carico degli stranieri che non osservino l'intimazione del questore di allontanarsi dal territorio nazionale e vi permangano illegalmente, stabilendo un aggravamento della pena la cui entità modifica la natura del reato (da contravvenzione a delitto) e consente, quindi, l'imposizione di quelle misure coercitive considerate, nella formulazione precedente, irragionevoli dalla Corte.
Infatti, nel nuovo comma 5-ter dell';art. 14 del Testo Unico, lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato ol-tre il termine di 5 giorni intimato dal questore per il suo allontanamento, è punito: con la reclusione da 1 a 4 anni se l'espulsione è stata dispo-sta per ingresso illegale sul territorio nazionale o per non aver richiesto il permesso di soggiorno nei termini di legge o se il permesso è stato annullato o revocato; con l'arresto da sei mesi ad un anno, se l'espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo (tale sanzione è introdotta ex novo). In entrambi i casi, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera. Nel nuovo comma 5-quater, lo straniero, già espulso ai sensi del comma precedente e che si trovi ancora nel territorio nazionale è punito con la reclusione da 1 a 5 anni se ricadeva nei casi di cui al primo pe-riodo (il sistema vigente prevede da 1 a 4 anni); la pena diventa da 1 a 4 anni se ricadeva nell'ipotesi di cui al secondo periodo (anche tale sanzione è introdotta ex novo). Una volta riscritte tali fattispecie di reato, il comma 6 dell'articolo in esame riformula anche il comma 5-quinquies dell'articolo 14, oggetto del giudicato costituzionale, nel senso di prevedere che per i reati di cui ai commi 5-ter primo periodo (di-venuto ora delitto) e 5-quater è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con rito direttissimo.
Alla stessa logica dell'innalzamento della pena per gli stranieri che si trovino irregolarmente sul territorio nazionale corrispondono le modifi-che introdotte attraverso il nuovo articolo 2-ter, aggiunto all'articolo 13 del testo unico. La pena dell'arresto da sei mesi a un anno prevista nell'articolo 13, co. 13 del Testo Unico per lo straniero espulso che faccia reingresso nel territorio dello Stato senza speciale autorizzazione viene mutata in reclusione da 1 a 4 anni, cui fa seguito una nuova espulsione. Lo straniero che, riespulso ai sensi della fattispecie precedente, faccia un secondo reingresso illegale nel territorio nazionale è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni (nel sistema attuale la pena prevista dal comma 13-bis per il reato di reingresso è la reclusione da uno a quattro anni).
Viene sostituito il comma 13-ter per prevedere l'obbligo dell'arresto dell'autore dei reati di cui ai due commi precedentemente illustrati anche al di fuori dei casi di flagranza; si mantiene la previsione del rito direttissimo. La normativa, infine, autorizza:

- il finanziamento nei paesi di provenienza degli stranieri di strutture utili al contrasto dell';immigrazione clandestina;

- il Ministero dell';interno a stipulare convenzioni con soggetti pubblici o concessionari di pubblici servizi per la raccolta e l';inoltro delle domande, dichiarazioni o atti dei privati agli uffici immigrazione, con oneri a carico dello straniero, nonché per lo svolgimento di altre operazioni preliminari all';adozione dei provvedimenti richiesti e per l';eventuale inoltro, ai privati interessati, dei provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati.