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Legge 12/11/2004, n. 271,
concernente "Convenzione in legge, con modificazioni, del Decreto
Legge 14/09/2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia
di immigrazione".
Serie Generale - N. 267 del 13 novembre
2004.
Legge 12/11/2004 n.
271.
Il decreto-legge è principalmente volto a modificare
l'attuale disciplina in materia di espulsione di immigrati
clandestini, di cui al decreto le-gislativo 286/1998 (Testo Unico
sull'immigrazione), a seguito delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 222 e 223 del 2004, con le quali sono state
ritenute costituzionalmente illegittime le previsioni di cui
all'articolo 13, comma 5-bis, del cit. Testo Unico, ove si prevede
che il questore disponga l'accompagnamento alla frontiera prima che
abbia luogo la convalida da parte dell'autorità giudiziaria, ed
all'articolo 14, comma 5-quinquies, dello stesso Corpo normativo,
che impone l'arresto obbligatorio in flagranza di reato per lo
straniero che non abbia ri-spettato l'ordine del questore di
lasciare il territorio italiano entro cinque giorni. In sintesi,
modifiche vengono apportate all'art. 12 del Testo Unico
sull'immigrazione che reca specifiche disposizioni repressive dei
reati di favoreggiamento e sfruttamento dell'ingresso clandestino
nel territorio dello Stato. La novella è finalizzata ad aumentare
le sanzioni attual-mente previste per chi rientri nelle citate
fattispecie. In particolare, chiunque compia atti diretti a
procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato di uno
straniero, ovvero diretti a procurare l'ingresso illegale in altro
Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di
residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque
anni (e non più fino a tre anni, come prevede il comma 1, col
dichiarato in-tento di estendere anche a coloro che non agiscono
con fini di lucro la possibilità di arresto e di imposizione di
misure coercitive).
Chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti
diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato
in violazione delle disposizioni del Testo Unico, ovvero a
procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona
non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito
con la reclusione da quattro a quindici anni (e non più da quattro
a dodici anni, come prevede il comma 3). Se l'ingresso illegale
viene favorito, a fini di profitto, con lo specifico intento di
reclutare persone da destinare allo sfruttamento sessuale ovvero
riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite,
si prevede che la pena di cui al comma 3 (da quattro a quindici
anni, nella nuova versione) sia aumentata da un terzo alla metà
(attualmente invece si prevede, per tale reato, la pena della
reclusione da cinque a quindi-ci anni).
Il comma in esame, infine, dispone che le attività sotto copertura
compiute dalle forze di polizia possano applicarsi anche alle
attività di con-trasto dei reati in materia di immigrazione
clandestina e, a tal fine, stabilisce l'applicazione dell'articolo
10 della legge n. 228 del 2003 (Misu-re contro la tratta di
persone).
In tema di espulsione amministrativa si prevede ora che il
questore comunichi al giudice di pace competente territorialmente,
entro 48 ore dalla sua adozione, il provvedimento con il quale è
disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del
provvedimento di allontana-mento è sospesa fino alla decisione
sulla convalida. Mutano, pertanto, sia il soggetto competente per
la convalida (non più il tribunale in composizione monocratica, ma
il giudice di pace) sia la disciplina dell'allontanamento, che
potrà essere eseguito in maniera legittima solo al-l'esito del
procedimento di convalida.
Il giudice di pace, in camera di consiglio, decide sulla
convalida, con decreto motivato, nelle 48 ore successive. In attesa
della decisione del giudice, il decreto prevede che lo straniero
espulso sia trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea
disponibili.
Il provvedimento del questore diviene esecutivo se la convalida è
concessa ma perde ogni effetto sia in caso di convalida negata dal
giudice, sia in caso di mancata decisione del giudice nei termini
stabiliti. Contro il decreto del giudice che dispone la convalida è
esperibile ricorso per Cassazione; tuttavia la proposizione del
gravame non determina ulteriori effetti sospensivi sul
provvedimento di allontanamento: lo straniero colpito dal
provvedimento di allontanamento può dunque essere allontanato
subito dopo la convalida, ferma la possibilità di proporre il
ricor-so dopo che il provvedimento restrittivo è stato
eseguito.
Vengono mantenute ferme le competenze del tribunale in
composizione monocratica e del tribunale dei minori nei casi in cui
siano in gioco il diritto all'unità familiare e la tutela dei
minori.
Viene, inoltre, dettata una nuova disciplina dell'udienza di
convalida (innanzi al giudice di pace) del provvedimento con cui il
questore dispo-ne che lo straniero sia trattenuto presso un centro
di permanenza temporanea, che dovrà essere comunicato al giudice di
pace entro 48 ore dall';adozione. La decisione deve essere assunta
dal giudice nelle 48 ore successive, con decreto motivato,
verificato il rispetto dei termini e la sussistenza dei requisiti
di cui agli articoli 13 e 14 del Testo Unico. Il provvedimento del
questore cessa di avere effetto se la convalida viene negata o se
il giudice non decide nel termine summenzionato di 48 ore.
E'; stato complessivamente riscritto il quadro delle sanzioni
previste a carico degli stranieri che non osservino l'intimazione
del questore di allontanarsi dal territorio nazionale e vi
permangano illegalmente, stabilendo un aggravamento della pena la
cui entità modifica la natura del reato (da contravvenzione a
delitto) e consente, quindi, l'imposizione di quelle misure
coercitive considerate, nella formulazione precedente,
irragionevoli dalla Corte.
Infatti, nel nuovo comma 5-ter dell';art. 14 del Testo Unico, lo
straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio
dello Stato ol-tre il termine di 5 giorni intimato dal questore per
il suo allontanamento, è punito: con la reclusione da 1 a 4 anni se
l'espulsione è stata dispo-sta per ingresso illegale sul territorio
nazionale o per non aver richiesto il permesso di soggiorno nei
termini di legge o se il permesso è stato annullato o revocato; con
l'arresto da sei mesi ad un anno, se l'espulsione è stata disposta
perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni
e non ne è stato chiesto il rinnovo (tale sanzione è introdotta ex
novo). In entrambi i casi, si procede all'adozione di un nuovo
provvedimento di espulsione con accompagnamento coattivo alla
frontiera. Nel nuovo comma 5-quater, lo straniero, già espulso ai
sensi del comma precedente e che si trovi ancora nel territorio
nazionale è punito con la reclusione da 1 a 5 anni se ricadeva nei
casi di cui al primo pe-riodo (il sistema vigente prevede da 1 a 4
anni); la pena diventa da 1 a 4 anni se ricadeva nell'ipotesi di
cui al secondo periodo (anche tale sanzione è introdotta ex novo).
Una volta riscritte tali fattispecie di reato, il comma 6
dell'articolo in esame riformula anche il comma 5-quinquies
dell'articolo 14, oggetto del giudicato costituzionale, nel senso
di prevedere che per i reati di cui ai commi 5-ter primo periodo
(di-venuto ora delitto) e 5-quater è obbligatorio l'arresto
dell'autore del fatto e si procede con rito direttissimo.
Alla stessa logica dell'innalzamento della pena per gli stranieri
che si trovino irregolarmente sul territorio nazionale
corrispondono le modifi-che introdotte attraverso il nuovo articolo
2-ter, aggiunto all'articolo 13 del testo unico. La pena
dell'arresto da sei mesi a un anno prevista nell'articolo 13, co.
13 del Testo Unico per lo straniero espulso che faccia reingresso
nel territorio dello Stato senza speciale autorizzazione viene
mutata in reclusione da 1 a 4 anni, cui fa seguito una nuova
espulsione. Lo straniero che, riespulso ai sensi della fattispecie
precedente, faccia un secondo reingresso illegale nel territorio
nazionale è punito con la pena della reclusione da uno a cinque
anni (nel sistema attuale la pena prevista dal comma 13-bis per il
reato di reingresso è la reclusione da uno a quattro anni).
Viene sostituito il comma 13-ter per prevedere l'obbligo
dell'arresto dell'autore dei reati di cui ai due commi
precedentemente illustrati anche al di fuori dei casi di flagranza;
si mantiene la previsione del rito direttissimo. La normativa,
infine, autorizza:
- il finanziamento nei paesi di provenienza degli stranieri di
strutture utili al contrasto dell';immigrazione clandestina;
- il Ministero dell';interno a stipulare convenzioni con soggetti
pubblici o concessionari di pubblici servizi per la raccolta e
l';inoltro delle domande, dichiarazioni o atti dei privati agli
uffici immigrazione, con oneri a carico dello straniero, nonché per
lo svolgimento di altre operazioni preliminari all';adozione dei
provvedimenti richiesti e per l';eventuale inoltro, ai privati
interessati, dei provvedimenti o atti conseguentemente
rilasciati. |
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