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Decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301 - Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile e dello schema di provvedimento per le Forze di Polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2004-2005

Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale N. 298 del 21 dicembre 2004

Decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301

TITOLO II

Forze di polizia ad ordinamento militare

Art. 8. Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.

2. Il presente decreto concerne gli aspetti retributivi ed è valido per il periodo dal 1°gennaio 2004 al 31 dicembre 2005.

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presentedecreto, al personale di cui al comma 1 è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.


Art. 9. Nuovi stipendi

1. Dal 1°gennaio 2004, gli stipendi del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, stabiliti dall'articolo 42, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002,
n. 164, sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cuialla seguente tabella:


Nuovi parametri stipendiali



2. Dal 1°gennaio 2005, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 154,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuato nella tabella 4 allegata al medesimo decreto legislativo, è, pertanto, rideterminato nelle misure annue lorde di seguito indicate:

Nuovi parametri stipendiali

3. I valori stipendiali di cui al comma 2 assorbono gli incrementi attribuiti dal 1°gennaio 2004 ai sensi del comma 1.

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dal comma 2, per la quota parte relativaall'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

5. Gli importi stabiliti dai commi 1 e 2 assorbono l'elemento provvisorio della retribuzioneprevisto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 41, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.


Art. 10. Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, le nuove misure del trattamentostipendiale risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefìci economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono computati integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente schema di concertazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. Per il personale comunque cessato dal servizio nell'anno 2004, con diritto a pensione, i benefìci stipendiali risultanti dall'applicazione del presente decreto sono computati ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, per il 2004, negli importi di cui all'articolo 9, comma 1, e, per il 2005, negli ulteriori importi mensili lordi di seguito indicati, in relazione al grado rivestito nonché alla posizione economica di cui alla tabella B2 allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, corrispondenti a quelli attribuiti a titolo di miglioramento stipendiale per l'anno 2005 al personale in servizio di pari grado, qualifica ed anzianità:

Nuovi parametri stipendiali

4. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, gli importi di cui alla tabella riportata nel comma 3 non producono effetti sugli scatti e sugli emolumenti indicati dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, confluiscono nello stipendio basato sul sistema dei parametri.

5. La corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto avviene,in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

6. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all'articolo 9 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario restano quelle fissate dall'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, riportate nella seguente tabella:

Nuovi parametri stipendiali

Art. 11. Indennità pensionabile

1. Le misure dell'indennità mensile pensionabile stabilite dall'articolo 44, comma 1, lettera b), deldecreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate dei seguenti importi mensili lordi:

Nuovi parametri stipendiali

2. Le misure dell'indennità mensile pensionabile stabilite dall'articolo 44, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Nuovi parametri stipendiali

Art. 12. Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità

1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, sono rapportate, con le medesime modalità applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.

Art. 13. Indennità di presenza festiva

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta servizio in un giorno festivo, l'indennità di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, è rideterminata nella misura giornaliera lorda di euro 12,00.

Art. 14. Efficienza dei servizi istituzionali

1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare il Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali, di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164, ed all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, è
incrementato delle seguenti risorse economiche annue:
a) per l'anno 2004:

1) Arma dei carabinieri: euro 10.539.000,00;
2) Corpo della Guardia di finanza: euro 5.906.000,00;
b) per l'anno 2005: 1) Arma dei carabinieri: euro 17.832.000,00; 2) Corpo della Guardia di finanza: euro 9.615.000,00.
2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'IRAPe gli oneri contributivi a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2004 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.

3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per lemedesime esigenze, nell'anno successivo.


TITOLO III

Disposizioni finali

Art. 15. Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui ai titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti provvedimenti di recepimento di accordi e di concertazioni.

Art. 16. Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in euro 399.950.000 per il 2004 ed in euro 636.315.000 a decorrere dal 2005, si provvede con l'utilizzo delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.1.5.4. «Fondi da ripartire per oneri di personale», al capitolo 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni medesimi.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, lenecessarie variazioni di bilancio.