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TITOLO II
Forze di polizia ad ordinamento militare
Art. 8. Ambito di applicazione e durata
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il
presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione
dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
2. Il presente decreto concerne gli aspetti retributivi ed è
valido per il periodo dal 1°gennaio 2004 al 31 dicembre 2005.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data di scadenza del presentedecreto, al personale di cui al comma
1 è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento
provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso
di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali
vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto
importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione
programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli
effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della
Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
Art. 9. Nuovi stipendi
1. Dal 1°gennaio 2004, gli stipendi del personale delle Forze di
polizia ad ordinamento militare, stabiliti dall'articolo 42, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
2002,
n. 164, sono incrementati delle misure mensili lorde e
rideterminati nei valori annui lordi di cuialla seguente
tabella:

2. Dal 1°gennaio 2005, il valore del punto parametrale, stabilito
dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2003,
n. 193, è fissato in euro 154,50 annui lordi. Il trattamento
stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento
militare, individuato nella tabella 4 allegata al medesimo decreto
legislativo, è, pertanto, rideterminato nelle misure annue lorde di
seguito indicate:

3. I valori stipendiali di cui al comma 2 assorbono gli
incrementi attribuiti dal 1°gennaio 2004 ai sensi del comma 1.
4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dal comma 2,
per la quota parte relativaall'indennità integrativa speciale,
conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003,
n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base
pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive
modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti
sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti
disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
5. Gli importi stabiliti dai commi 1 e 2 assorbono l'elemento
provvisorio della retribuzioneprevisto, in caso di vacanza
contrattuale, dall'articolo 41, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.
Art. 10. Effetti dei nuovi stipendi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, le
nuove misure del trattamentostipendiale risultanti
dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla
tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza,
normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno
alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe,
sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali
e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata
INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefìci economici risultanti dall'applicazione del
presente decreto sono computati integralmente, alle scadenze e
negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio,
con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente schema
di concertazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Agli
effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. Per il personale comunque cessato dal servizio nell'anno
2004, con diritto a pensione, i benefìci stipendiali risultanti
dall'applicazione del presente decreto sono computati ai fini della
determinazione del trattamento pensionistico, per il 2004, negli
importi di cui all'articolo 9, comma 1, e, per il 2005, negli
ulteriori importi mensili lordi di seguito indicati, in relazione
al grado rivestito nonché alla posizione economica di cui alla
tabella B2 allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
corrispondenti a quelli attribuiti a titolo di miglioramento
stipendiale per l'anno 2005 al personale in servizio di pari grado,
qualifica ed anzianità:

4. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico,
gli importi di cui alla tabella riportata nel comma 3 non producono
effetti sugli scatti e sugli emolumenti indicati dall'articolo 3,
comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, che, a
decorrere dal 1° gennaio 2005, confluiscono nello stipendio basato
sul sistema dei parametri.
5. La corresponsione dei nuovi stipendi derivanti
dall'applicazione del presente decreto avviene,in via provvisoria e
salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio
1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo
trattamento economico.
6. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui
all'articolo 9 non hanno effetto sulla determinazione delle misure
orarie del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie
lorde del compenso per lavoro straordinario restano quelle fissate
dall'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, riportate nella seguente
tabella:

Art. 11. Indennità pensionabile
1. Le misure dell'indennità mensile pensionabile stabilite
dall'articolo 44, comma 1, lettera b), deldecreto del Presidente
della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate dei
seguenti importi mensili lordi:

2. Le misure dell'indennità mensile pensionabile stabilite
dall'articolo 44, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementate ai sensi
del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili
lordi:

Art. 12. Indennità di impiego operativo per attività di
aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre
indennità
1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative
all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle
Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennità di
impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di
pilotaggio e di imbarco, nonché le relative indennità supplementari
attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento
militare, sono rapportate, con le medesime modalità applicative e
ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse
indennità, agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il
personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni
operative.
Art. 13. Indennità di presenza festiva
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta
servizio in un giorno festivo, l'indennità di cui all'articolo 20,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio
2001, n. 140, è rideterminata nella misura giornaliera lorda di
euro 12,00.
Art. 14. Efficienza dei servizi
istituzionali
1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare il Fondo
per l'efficienza dei servizi
istituzionali, di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente
della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164, ed all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
19 novembre 2003, n. 348, è
incrementato delle seguenti risorse economiche annue:
a) per l'anno 2004:
1) Arma dei carabinieri: euro 10.539.000,00;
2) Corpo della Guardia di finanza: euro 5.906.000,00;
b) per l'anno 2005: 1) Arma dei carabinieri: euro 17.832.000,00; 2)
Corpo della Guardia di finanza: euro 9.615.000,00.
2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'IRAPe gli oneri
contributivi a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2004
non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di
competenza sono riassegnate, per lemedesime esigenze, nell'anno
successivo.
TITOLO III
Disposizioni finali
Art. 15. Proroga di efficacia di norme
1. Al personale di cui ai titoli I e II continuano ad
applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme
stabilite dai precedenti provvedimenti di recepimento di accordi e
di concertazioni.
Art. 16. Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto,
valutato in euro 399.950.000 per il 2004 ed in euro 636.315.000 a
decorrere dal 2005, si provvede con l'utilizzo delle autorizzazioni
di spesa previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, iscritte nell'ambito dell'unità previsionale
di base 4.1.5.4. «Fondi da ripartire per oneri di personale», al
capitolo 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per gli anni medesimi.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, lenecessarie variazioni di
bilancio. |