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Regolamento sulla composizione e le funzioni dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella Pubblica Amministrazione.

Serie Generale - n. 249 del 22 ottobre 2004.

Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 2004, n. 258.

1. L'Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della P.A. è stato istituito dall'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che ha fissato i principi fondamentali del funzionamento dell'organo, attribuendo al Governo il compito di adottare un Regolamento volto a determinarne la composizione e le funzioni.

2. Il Regolamento, ora pubblicato sulla G.U. n. 249 del 22 ottobre 2004:

  • individua (art. 1):
  • le categorie tra le quali può essere scelto l'Alto Commissario (magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, gradi generali della dirigenza militare, dirigenti di prima fascia delle amministrazioni dello Stato ed equiparati);
  • le modalità di nomina (decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri);
  • la durata dell'incarico, fissandola in cinque anni e rinnovabile una sola volta;
  1. stabilisce le funzioni dell'Alto Commissario, il quale può effettuare (art. 2):
  2. indagini, anche di natura conoscitiva, di propria iniziativa, per fatti denunciati (con esclusione di quelli oggetto di segnalazioni anonime) ovvero su richiesta motivata delle amministrazioni, tese ad accertare l'esistenza delle cause e delle concause di fenomeni di corruzione e di illecito, o di pericoli di condizionamenti criminali all'interno della P.A.;
  • analisi e studi sull'adeguatezza del quadro normativo a fronteggiare i fenomeni di interesse, nonché sulle misure poste in essere dalla amministrazioni per prevenire e per fronteggiare l'evolversi dei fenomeni oggetto di esame;
  • monitoraggio su procedure contrattuali e di spesa e su comportamenti da cui possa derivare danno erariale;
  • accertamenti diretti, anche mediante audizioni, redigendone apposito verbale, di personale delle P.A. o di privati interessati, avvalendosi degli uffici e degli organi ispettivi e di verifica delle amministrazioni pubbliche e dei servizi di controllo interno previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
  1. dispone il potere di accesso dell'Alto Commissario ai documenti (con il solo limite del segreto di Stato) e alle banche dati delle P.A., concordando idonee forme di collegamento telematico (art. 3);
  2. pone a carico dell'Alto Commissario:
  3. l'onere di redigere una relazione semestrale relativa all'attività svolta per il Presidente del consiglio dei Ministri (art. 4);
  • l'obbligo di denuncia all'A.G. dei fatti di reato di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento delle funzioni, nonché alla Corte dei Conti di quelli in cui sia
    ravvisabile un danno erariale (art. 5);
  • il compito di trasmettere una relazione informativa alle amministrazioni interessate, qualora dagli accertamenti compiuti emergano fatti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei pubblici dipendenti;
  • delinea la struttura di supporto di cui si avvale l'Alto Commissario nell'esercizio delle proprie funzioni (art. 6).