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1. L'Alto Commissario per la
prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di
illecito all'interno della P.A. è stato istituito dall'articolo 1
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che ha fissato i principi
fondamentali del funzionamento dell'organo, attribuendo al Governo
il compito di adottare un Regolamento volto a determinarne la
composizione e le funzioni.
2. Il Regolamento, ora pubblicato sulla G.U. n. 249 del 22 ottobre
2004:
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individua (art. 1):
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le categorie tra le quali può
essere scelto l'Alto Commissario (magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, gradi generali
della dirigenza militare, dirigenti di prima fascia delle
amministrazioni dello Stato ed equiparati);
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le modalità di nomina (decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri);
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la durata dell'incarico,
fissandola in cinque anni e rinnovabile una sola
volta;
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stabilisce le funzioni dell'Alto
Commissario, il quale può effettuare (art. 2):
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indagini, anche di natura
conoscitiva, di propria iniziativa, per fatti denunciati (con
esclusione di quelli oggetto di segnalazioni anonime) ovvero su
richiesta motivata delle amministrazioni, tese ad accertare
l'esistenza delle cause e delle concause di fenomeni di corruzione
e di illecito, o di pericoli di condizionamenti criminali
all'interno della P.A.;
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analisi e studi sull'adeguatezza
del quadro normativo a fronteggiare i fenomeni di interesse, nonché
sulle misure poste in essere dalla amministrazioni per prevenire e
per fronteggiare l'evolversi dei fenomeni oggetto di
esame;
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monitoraggio su procedure
contrattuali e di spesa e su comportamenti da cui possa derivare
danno erariale;
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accertamenti diretti, anche
mediante audizioni, redigendone apposito verbale, di personale
delle P.A. o di privati interessati, avvalendosi degli uffici e
degli organi ispettivi e di verifica delle amministrazioni
pubbliche e dei servizi di controllo interno previsti dal decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
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dispone il potere di accesso
dell'Alto Commissario ai documenti (con il solo limite del segreto
di Stato) e alle banche dati delle P.A., concordando idonee forme
di collegamento telematico (art. 3);
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pone a carico dell'Alto
Commissario:
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l'onere di redigere una relazione
semestrale relativa all'attività svolta per il Presidente del
consiglio dei Ministri (art. 4);
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l'obbligo di denuncia all'A.G. dei
fatti di reato di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento
delle funzioni, nonché alla Corte dei Conti di quelli in cui
sia
ravvisabile un danno erariale (art. 5);
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il compito di trasmettere una
relazione informativa alle amministrazioni interessate, qualora
dagli accertamenti compiuti emergano fatti rilevanti ai fini della
responsabilità amministrativa e disciplinare dei pubblici
dipendenti;
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delinea la struttura di supporto
di cui si avvale l'Alto Commissario nell'esercizio delle proprie
funzioni (art. 6). |