CARABINIERI

Entra nella Stazione on-line dei Carabinieri

Misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di Polizia.

Gazzetta Ufficiale n. 213 del 10 settembre 2004.

Decreto Legge 10 settembre 2004, n. 238.

Il Decreto Legge n.238 del 10/09/2004 prevede che:

  1. il personale appartenente ai soppressi ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato è inquadrato, anche in soprannumero, in ordine di ruolo, nelle qualifiche, rispettivamente, di ispettore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di perito tecnico superiore, con decorrenza giuridica 1° gennaio 2003 (Art. 1);
  2. il personale del Corpo forestale dello Stato che, alla data di entrata in vigore del D.L., possiede la qualifica di ispettore capo, già in possesso del grado di maresciallo del previdente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, o con la qualifica di perito capo, già inquadrato nella settima qualifica funzionale, è inquadrato in ordine di ruolo, nelle qualifiche, rispettivamente, di ispettore superiore e di perito superiore, con decorrenza giuridica 1 ° gennaio 2003 (Art. 2);
  3. il personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al ruolo separato e limitato, istituito ai sensi dell'art. 26 della L. 395/1990, è inquadrato, a domanda, nel ruolo ordinario degli ispettori del Corpo medesimo, con qualifica di ispettore capo, con decorrenza giuridica 1 ° gennaio 2003 (Art. 3);
  4. ai marescialli aiutanti s.u.p.s. appartenenti al ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri con anzianità di grado compresa tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001, è attribuita, ai soli effetti giuridici, anzianità di grado 1° gennaio 2001 (Art. 4);
  5. ai marescialli aiutanti appartenenti al ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza con anzianità di grado compresa tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001, è attribuita, ai soli effetti giuridici, anzianità di grado 1° gennaio 2001 (Art. 5).