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Il Decreto Legge n.238 del
10/09/2004 prevede che:
- il personale appartenente ai soppressi ruoli ad esaurimento
degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato è
inquadrato, anche in soprannumero, in ordine di ruolo, nelle
qualifiche, rispettivamente, di ispettore-sostituto ufficiale di
pubblica sicurezza e di perito tecnico superiore, con decorrenza
giuridica 1° gennaio 2003 (Art. 1);
- il personale del Corpo forestale dello Stato che, alla data di
entrata in vigore del D.L., possiede la qualifica di ispettore
capo, già in possesso del grado di maresciallo del previdente ruolo
dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, o con
la qualifica di perito capo, già inquadrato nella settima qualifica
funzionale, è inquadrato in ordine di ruolo, nelle qualifiche,
rispettivamente, di ispettore superiore e di perito superiore, con
decorrenza giuridica 1 ° gennaio 2003 (Art. 2);
- il personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al
ruolo separato e limitato, istituito ai sensi dell'art. 26 della L.
395/1990, è inquadrato, a domanda, nel ruolo ordinario degli
ispettori del Corpo medesimo, con qualifica di ispettore capo, con
decorrenza giuridica 1 ° gennaio 2003 (Art. 3);
- ai marescialli aiutanti s.u.p.s. appartenenti al ruolo
ispettori dell'Arma dei Carabinieri con anzianità di grado compresa
tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001, è attribuita, ai soli
effetti giuridici, anzianità di grado 1° gennaio 2001 (Art.
4);
- ai marescialli aiutanti appartenenti al ruolo ispettori del
Corpo della guardia di finanza con anzianità di grado compresa tra
il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001, è attribuita, ai soli
effetti giuridici, anzianità di grado 1° gennaio 2001 (Art.
5).
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