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CAPO I
Art. 1. Disposizioni
generali
1. Il presente capo stabilisce in
via esclusiva, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della
Costituzione, i principi fondamentali concernenti il sistema di
elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del
Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché
dei consiglieri regionali.
Art. 2. Disposizioni di
principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della
Costituzione, in materia di ineleggibilità
1. Fatte salve le disposizioni
legislative statali in materia di incandidabilità per coloro che
hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state
applicate misure di prevenzione, le regioni disciplinano con legge
i casi di ineleggibilità, specificamente individuati, di cui
all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei
seguenti principi fondamentali: a) sussistenza delle cause di
ineleggibilità qualora le attività o le funzioni svolte dal
candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle regioni,
possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione
di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso
alle cariche elettive rispetto agli altri candidati; b) inefficacia
delle cause di ineleggibilità qualora gli interessati cessino dalle
attività o dalle funzioni che determinano l'ineleggibilità, non
oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o
altro termine anteriore altrimenti stabilito, ferma restando la
tutela del diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o
privato, del candidato; c) applicazione della disciplina delle
incompatibilità alle cause di ineleggibilità sopravvenute alle
elezioni qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3,
comma 1, lettere a) e b); d) attribuzione ai Consigli regionali
della competenza a decidere sulle cause di ineleggibilità dei
propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio
universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità
giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle
rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia
definitiva sugli stessi ricorsi; e) eventuale differenziazione
della disciplina dell'ineleggibilità nei confronti del Presidente
della Giunta regionale e dei consiglieri regionali; f) previsione
della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato
consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a
suffragio universale e diretto, sulla base della normativa
regionale adottata in materia.
Art. 3. Disposizioni di
principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della
Costituzione, in materia di incompatibilità
1. Le regioni disciplinano con legge
i casi di incompatibilità, specificatamente individuati, di cui
all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei
seguenti principi fondamentali: a) sussistenza di cause di
incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal
Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai
consiglieri regionali e altre situazioni o cariche, comprese quelle
elettive, suscettibile, anche in relazione a peculiari condizioni
delle regioni, di compromettere il buon andamento e l'imparzialità
dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica
elettiva; b) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di
conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri
componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e le
funzioni svolte dai medesimi presso organismi internazionali o
sopranazionali; c) eventuale sussistenza di una causa di
incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella di
consigliere regionale; d) in caso di previsione della causa di
incompatibilità per lite pendente con la regione, osservanza dei
seguenti criteri: 1) previsione della incompatibilità nel caso in
cui il soggetto sia parte attiva della lite; 2) qualora il soggetto
non sia parte attiva della lite, previsione della incompatibilità
esclusivamente nel caso in cui la lite medesima sia conseguente o
sia promossa a seguito di giudizio definito con sentenza passata in
giudicato; e) attribuzione ai Consigli regionali della competenza a
decidere sulle cause di incompatibilità dei propri componenti e del
Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto,
fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui
relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque
garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi; f)
eventuale differenziazione della disciplina dell'incompatibilità
nei confronti del Presidente della Giunta regionale, degli altri
componenti della stessa Giunta e dei consiglieri regionali; g)
fissazione di un termine dall'accertamento della causa di
incompatibilità, non superiore a trenta giorni, entro il quale, a
pena di decadenza dalla carica, deve essere esercitata l'opzione o
deve cessare la causa che determina l'incompatibilità, ferma
restando la tutela del diritto dell'eletto al mantenimento del
posto di lavoro, pubblico o privato.
Art. 4. Disposizioni di
principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della
Costituzione, in materia di sistema di elezione
1. Le regioni disciplinano con legge
il sistema di elezione del Presidente d ella Giunta regionale e dei
consiglieri regionali nei limiti dei seguenti principi
fondamentali: a) individuazione di un sistema elettorale che
agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio
regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze; b)
contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e
del Consiglio regionale, se il Presidente è eletto a suffragio
universale e diretto. Previsione, nel caso in cui la regione adotti
l'ipotesi di elezione del Presidente della Giunta regionale secondo
modalità diverse dal suffragio universale e diretto, di termini
temporali tassativi, comunque non superiori a novanta giorni, per
l'elezione del Presidente e per l'elezione o la nomina degli altri
componenti della Giunta; c) divieto di mandato imperativo.
CAPO II
Art. 5. Durata degli organi
elettivi regionali
1. Gli organi elettivi delle regioni
durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti,
l'eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio
regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data
della elezione. |