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Art. 1.
1. All'articolo 163 del codice
penale sono apportate le seguenti modificazioni: "…" (Si riporta il
testo dell'art. 163 del codice penale, come modificato dalla legge:
"Art. 163 (Sospensione condizionale della pena). Nel pronunciare
sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non
superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o
congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo
135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale
per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice
può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il
termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni
se la condanna è per contravvenzione.
In caso di sentenza di condanna a
pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due
anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma
dell'articolo 135, sia superiore a due anni, il giudice può
ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa. Se
il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la
sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena
restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni,
ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena
detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente
ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non
superiore, nel complesso, a tre anni. In caso di sentenza di
condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore
a tre anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma
dell'articolo 135, sia superiore a tre anni, il giudice può
ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa.
Se il reato è stato commesso da
persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni
ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può
essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della
libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una
pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e
ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena
privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel
complesso, a due anni e sei mesi. In caso di sentenza di condanna a
pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni
e sei mesi, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma
dell'articolo 135, sia superiore a due anni e sei mesi, il giudice
può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga
sospesa.
Qualora la pena inflitta non sia
superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno,
prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado,
mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante
le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso
termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell'articolo
56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o
attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui
eliminabili, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena,
determinata nel caso di pena pecuniaria ragguagliandola a norma
dell'articolo 135, rimanga sospesa per il termine di un anno".)
Art. 2.
1. All'articolo 165 del codice
penale sono apportate le seguenti modificazioni: "…" (Si riporta il
testo dell' art. 165 del codice penale, come modificato dalla
legge: "Art. 165 (Obblighi del condannato).La sospensione
condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento
dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata
a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata
sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo
di riparazione del danno può altresì essere subordinata, salvo che
la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze
dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si
oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della
collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla
durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice
nella sentenza di condanna.
La sospensione condizionale della
pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve
essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti
nel comma precedente. La disposizione del secondo comma non si
applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata
concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163. Il giudice
nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi
devono essere adempiuti".)
Art. 3.
1. All'articolo 179 del codice
penale sono apportate le seguenti modificazioni: "…" (Si riporta il
testo dell'art. 179 del codice penale, come modificato dalla legge:
"Art. 179 (Condizioni per la riabilitazione). La riabilitazione è
conceduta quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la
pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e
il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona
condotta. Il termine è di almeno otto anni se si tratta di
recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99. Il
termine è di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali
professionali o per tendenza e decorre dal giorno in cui sia stato
revocato l'ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una
casa di lavoro.
Qualora sia stata concessa la
sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163,
primo, secondo e terzo comma, il termine di cui al primo comma
decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di
sospensione della pena. Qualora sia stata concessa la sospensione
condizionale della pena ai sensi del quarto comma dell'articolo
163, la riabilitazione è concessa allo scadere del termine di un
anno di cui al medesimo quarto comma, purché sussistano le altre
condizioni previste dal presente articolo. La riabilitazione non
può essere conceduta quando il condannato: 1. sia stato sottoposto
a misura di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello
straniero dallo Stato, ovvero di confisca, e il provvedimento non
sia stato revocato; 2. non abbia adempiuto le obbligazioni civili
derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi
nell'impossibilità di adempierle".)
Art. 4.
1. All'articolo 180 del codice
penale le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti:
"sette anni" e le parole: "tre anni" sono sostituite dalle
seguenti: "due anni". (Si riporta il testo dell'art. 180 del codice
penale, come modificato dalla legge: "Art. 180 (Revoca della
sentenza di riabilitazione). La sentenza di riabilitazione è
revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro sette
anni un delitto non colposo, per il quale sia inflitta la pena
della reclusione per un tempo non inferiore a due anni od un'altra
pena più grave.")
Art. 5.
1. Dopo l'articolo 18 delle
disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è
inserito il seguente: "Art. 18-bis. Nei casi di cui all'articolo
165 del codice penale il giudice dispone che il condannato svolga
attività non retribuita a favore della collettività osservando, in
quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 44, 54, commi 2,
3, 4 e 6, e 59 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.
274". |