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Pubblica
amministrazione
5. Profili generali
Il 2002 è stato caratterizzato, ancora una volta, dalla mancata
o incompleta attuazione, da parte di diverse amministrazioni
pubbliche, delle disposizioni di cui al d.lg. 135/1999, che
disciplinano il trattamento dei dati sensibili.
In particolare, non risulta ancora attuata presso vari soggetti
pubblici la previsione che impone alle amministrazioni pubbliche di
identificare e rendere pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti,
i tipi di dati e di operazioni eseguibili, in relazione alle
rilevanti finalità di interesse pubblico dei trattamenti di
competenza individuati legislativamente o con provvedimento del
Garante.
Il quadro di diffusa disapplicazione di quanto previsto dal citato
decreto legislativo è risultato, anche da uno specifico ciclo di
ispezioni a campione disposto dal Garante nel corso dell'anno
passato.
Tale verifica, unitamente alla valutazione del contenuto dei
numerosi quesiti pervenuti, conferma la percezione che in diversi
uffici pubblici non sia ancora maturato il richiesto grado di
sensibilità sulle regole introdotte dalla legge n. 675/1996 e sugli
effetti che le stesse comportano sul modo di amministrare.
Anche dai numerosi quesiti pervenuti da amministrazioni locali e
centrali emerge la conferma che il livello di idonea applicazione
della legge n. 675/1996 negli uffici pubblici non è ancora
soddisfacente.
Sebbene siano trascorsi sei anni dall'entrata in vigore di tale
legge, permangono ingiustificate incertezze e lacune, solo in parte
derivanti dai tempi obiettivamente necessari per far maturare un
ottimale approccio culturale ai principi di garanzia fissati dalla
legge, e in larga parte determinati, invece, dalla tendenza ad
esaurire l'impegno nell'attuazione - spesso tardiva, inesatta o
incompleta - della legge n. 675/1996 assolvendo in modo riduttivo i
soli adempimenti di ordine formale.
A tutt'oggi manca inoltre, come si è evidenziato anche nelle
precedenti relazioni, una visione di insieme delle problematiche
connesse alla protezione dei dati personali. Continua ad essere
spesso privilegiato un approccio meramente formale che rende di
fatto fini a se stessi e inutilmente burocratici gli adempimenti
posti a tutela dei diritti delle persone e della sicurezza delle
informazioni, senza alcun concreto beneficio per i diritti della
personalità degli interessati.
È sicuramente necessario, quindi, un miglioramento dei rapporti fra
amministrazione e cittadino sul piano della tutela dei diritti
della personalità.
La consapevolezza di tale stato di cose ha tra l'altro indotto
l'Autorità ad intensificare la collaborazione già avviata con gli
enti rappresentativi delle autonomie locali e con le regioni. A
queste si sono affiancati, su loro specifica iniziativa, contatti e
collaborazioni con alcune amministrazioni centrali, le quali hanno
al momento portato a pochi risultati concreti.
Tali questioni sono state peraltro sollevate anche in ambito
parlamentare dall'interrogazione a risposta scritta presentata
dall'On. Del Mastro Delle Vedove, con la quale sono stati richiesti
al Governo chiarimenti sulle eventuali iniziative assunte in
merito.
6. Informazioni sensibili e altri dati particolari
Come si è accennato nel paragrafo precedente, l'Autorità ha
continuato a focalizzare l'attenzione in particolare
sull'adeguamento degli ordinamenti da parte dei soggetti pubblici
alle disposizioni del d.lg. n. 135/1999 per trattare lecitamente
dati sensibili e informazioni di tipo giudiziario.
Come è noto, l'art. 5 di tale decreto, modificando l'art. 22, comma
3, della legge n. 675/1996 ha stabilito che laddove la legge o, in
via transitoria, il Garante, abbiano individuato le rilevanti
finalità d'interesse pubblico perseguite con un determinato
trattamento, i soggetti pubblici possono utilizzare i dati dopo
aver previamente individuato e reso noti, "secondo i rispettivi
ordinamenti", i tipi di dati e di operazioni eseguibili.
Anche nel corso dell'anno 2002, gli atti adottati in tal senso
dalle amministrazioni sono risultati, purtroppo, in numero esiguo e
non privi di vizi di fondo legati ad una ricognizione solo formale
dell'esistente, tanto da giustificare nuovamente la considerazione,
già espressa lo scorso anno, che varie disposizioni del d.lg. n.
135/99 siano rimaste sostanzialmente inapplicate e che alcuni
trattamenti effettuati in ambito pubblico proseguano
nell'inosservanza delle garanzie per il cittadino.
Oltre a ciò, l'adozione, da parte di alcuni enti, degli atti
diretti a rendere noti i tipi di dati e di operazioni effettuabili
non è avvenuta consultando preventivamente il Garante, come dovuto
per legge, il che ha determinato ulteriori ripercussioni sulla loro
validità.
Terminata la peraltro assai lunga fase di primo "avvio"
dell'adeguamento degli ordinamenti ai sensi dell'art. 5, comma 4,
del d.lg. n. 135/1999, tale stato di cose, verificato anche a
seguito di una serie di ispezioni effettuate presso alcune
amministrazioni estratte a campione, resta di gravità tale da
esporre il nostro Paese anche a rischi di gravi violazioni della
disciplina comunitaria.
Ciò ha indotto il Garante a segnalare nuovamente al Governo, in
data 17 gennaio 2002, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. m ),
della legge n. 675/1996, la necessità di adottare ogni opportuna
iniziativa affinché il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
da parte dei diversi soggetti pubblici si conformi al più presto
alle disposizioni vigenti. Con la medesima segnalazione, sono state
peraltro enucleate in chiave alcune linee - guida alle quali le
pubbliche amministrazioni devono uniformarsi nella predisposizione
degli atti (in Bollettino n. 24, p. 40).
Con tale provvedimento il Garante, nel ribadire l'obbligo di
procedere alla rilevazione in questione attraverso atti di natura
regolamentare anziché attraverso altri atti amministrativi, ha
ricordato che le norme generali introdotte dal d.lg. n. 135/1999
non devono essere riprodotte nei singoli atti, apparendo pacifico
che al trattamento dei dati in questione si applichino comunque le
medesime disposizioni generali fissate nel decreto in tema, in
particolare, di essenzialità, pertinenza, modalità di conservazione
dei dati, ecc. (artt. 1 - 5). Piuttosto, si è osservato, risulta
necessario collegare alle rilevanti finalità perseguite dal
trattamento già individuate dal decreto o dal Garante, i tipi di
dati sensibili trattati e i tipi di operazioni su di essi eseguite.
Ciò che occorre, in altre parole, è che la pubblica amministrazione
chiarisca ai cittadini, in un quadro di piena trasparenza, quali
categorie di informazioni vengono utilizzate in relazione alle
singole finalità e renda note le sostanziali forme della loro
utilizzazione, evitando peraltro la pedissequa, quanto inutile,
menzione di tutte le operazioni che compongono l'ampia definizione
legislativa di "trattamento" (art. 1, l. n. 675/1996).
Relativamente alla forma che tali provvedimenti promossi dalle
amministrazioni pubbliche devono assumere, il Garante ha ribadito,
come si è detto, quanto affermato in altre circostanze e cioè che
il delicato profilo in questione, che incide in modo significativo
sui diritti della personalità, deve essere esaminato attraverso
atti di natura regolamentare anziché mediante atti amministrativi
interni. Ciò anche perché la forma regolamentare, in ragione del
particolare e più adeguato procedimento di formazione (interno ed
esterno ai soggetti pubblici) assicura all'atto - regolamento una
maggiore "autorevolezza" e stabilità.
Il Garante, fermo restando il diritto dei cittadini di far valere i
propri diritti nelle competenti sedi, anche in relazione agli
eventuali danni subiti, si è quindi nuovamente riservato, in
presenza di accertate violazioni della disciplina in materia, di
adottare specifici provvedimenti di blocco o divieto del
trattamento.
Dalle verifiche ispettive svolte dall'Autorità sono inoltre
risultate ulteriori violazioni di legge, quali la mancata
designazione dei soggetti incaricati del trattamento, ovvero
un'adozione di misure minime di sicurezza non sempre rispondente al
dettato normativo.
Proprio in ragione delle difficoltà appena ricordate, e consapevole
del particolare impegno che tale disciplina integrativa di dati
sensibili può comportare, l'Autorità ha intrapreso anche sotto
questo profilo forme di collaborazione con gli organismi
rappresentativi degli enti locali, cui si accennerà nel paragrafo
dedicato a questo tema (par. 12).
In materia sanitaria l'individuazione dei tipi di dati e di
operazioni presenta profili specifici; l'art. 2, comma 1, d.lg. n.
282/1999, aveva infatti affidato tale compito ad un decreto del
Ministro della sanità (da adottarsi sentiti la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed il Garante), che avrebbe dovuto
permettere una disciplina più uniforme del settore anche per quanto
riguarda l'individuazione delle modalità semplificate per le
informative di cui all'art. 10 della l. n. 675/1999 e per la
prestazione del consenso nei confronti degli organismi sanitari
pubblici, convenzionati o accreditati dal Servizio sanitario
nazionale.
Un apposito gruppo di lavoro, cui ha partecipato anche questa
Autorità, ha svolto un intenso lavoro terminando, sostanzialmente,
l'opera intrapresa. La disciplina integrativa in questa materia è
assai attesa.
Oltre a privare i cittadini di importanti garanzie a tutela dei
propri diritti fondamentali, il mancato completamento della
disciplina costringe vari organismi sanitari a sollecitare più
volte il consenso a milioni di cittadini, o ad ometterne la
richiesta agli interessati, sebbene tale adempimento potrebbe
essere estremamente semplificato proprio con le procedure che il
medesimo decreto dovrebbe introdurre.
Fra i pochi tentativi di dare esecuzione alle disposizioni
introdotte dal d.lg. n. 135/1999, deve segnalarsi l'adozione del
decreto del Ministero della difesa del 10 ottobre 2002, che
presenta però un'individuazione non ancora idonea di dati e di
operazioni, effettuata peraltro utilizzando una fonte non
regolamentare e senza consultare preventivamente il Garante.
Opportuni contatti sono stati intrapresi con i relativi uffici per
adeguare il decreto.
Con riferimento alla materia dei dati sanitari va anche segnalato
il rinnovo da parte del Garante dell'autorizzazione generale n.
2/2002 relativa al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato
di salute e la vita sessuale (che trova parziale applicazione anche
in ambito pubblico), con poche modifiche sostanziali rispetto a
quella adottata in precedenza .
Per quanto concerne, invece, i dati a carattere giudiziario, il
loro trattamento resta al momento regolato principalmente dall'art.
24 della l. n. 675/1996, il quale non prevede una disciplina
differenziata fra soggetti pubblici e privati e stabilisce che il
trattamento medesimo possa aver luogo solo se autorizzato da
un'espressa norma di legge o da un provvedimento del Garante dal
quale risultino le rilevanti finalità d'interesse pubblico
perseguite dal trattamento, i tipi di dati trattati e le precise
operazioni autorizzate.
L'art. 5 del d.lg. n. 135/1999 (come modificato dall'art. 15 del
d.lg. n. 281/1999) ha previsto, anche per tali dati, la possibilità
per le amministrazioni pubbliche di specificare i tipi di
informazioni utilizzabili e di operazioni eseguibili in relazione
alle finalità di rilevante interesse pubblico ivi indicate. Tali
rilevazioni hanno però incontrato problemi analoghi a quelli appena
ricordati a proposito dei dati sensibili. Anche in questo caso
necessita, pertanto, una rapida emanazione di idonei regolamenti
attuativi da parte di tutte le amministrazioni interessate.
Il Garante ha peraltro autorizzato detti trattamenti, come già in
passato con l'autorizzazione n. 7 (rinnovata con scadenza al 30
giugno 2003) rilasciata a favore di soggetti privati e anche
pubblici, in relazione ad alcune ulteriori rilevanti finalità di
interesse pubblico.
Con riferimento alla pratica applicazione dei principi in materia
di trattamenti di dati sensibili in ambito pubblico, merita di
essere da ultimo citata la richiesta presentata al Garante da parte
di una comunità montana volta ad ottenere una "autorizzazione" al
trattamento di dati sensibili in occasione della realizzazione di
un censimento della popolazione finalizzato alla redazione di un
piano di protezione civile.
In tale occasione, l'Ufficio ha avuto modo di precisare (risposta a
quesito del 20 gennaio 2003) che le informazioni attinenti a
persone non autosufficienti rilevabili in tale occasione, in quanto
di carattere sensibile, possono essere già trattate in quanto
collegate alle rilevanti finalità di interesse pubblico in materia
di "protezione civile", alle quali può appunto ricondursi il
trattamento in questione e che sono individuate sia dal d.lg. n.
135/1999, sia dal Provvedimento n. 1/P/2000 del Garante (in G.U. 2
febbraio 2000, n. 26). L'Ufficio ha peraltro richiamato l'ente al
rispetto del principio di pertinenza ex art. 9, legge n. 675/1996,
in virtù del quale negli atti delle pubbliche amministrazioni
devono essere riportati solo i dati indispensabili al
raggiungimento delle finalità istituzionali.
7. Trasparenza dell'attività amministrativa
Come già evidenziato nelle precedenti relazioni, la tutela della
riservatezza dei dati personali va armonizzata con le esigenze di
trasparenza dell'azione amministrativa, di cui ha tenuto conto
all'art. 43, comma 2, legge n. 675/1999.
Nel rinviare al successivo paragrafo una sintetica disamina di
alcuni provvedimenti sul diritto d'accesso, si intende qui dar
conto succintamente di alcuni chiarimenti dell'Autorità che, nel
decorso anno, hanno contribuito, in diversi casi, ad offrire una
chiave di lettura nel delicato bilanciamento fra esigenze di
trasparenza e tutela della riservatezza.
Uno degli elementi che merita evidenziare in questa sede - e che
viene a volte sottovalutato è l'incidenza che un diverso diritto di
accesso, quello introdotto dall'art. 13 della legge n. 675, ha
avuto in termini di maggiore trasparenza dell'attività della p.
a.. |