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Il garante per la protezione dei
dati personali:
In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà,
presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del
prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti, e del
dott. Giovanni Buttarelli, segretario
generale;
Esaminato il ricorso presentato dal sig. XY nei confronti
del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza;
vista la documentazione in atti;
visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e
gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;
viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n.
1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000;
Relatore il Prof. Gaetano Rasi;
PREMESSO:
Il ricorrente, ispettore della Polizia di Stato, sostiene
che il Dipartimento della pubblica sicurezza avrebbe acquisito e
trattato dati sensibili che lo riguardano, nell'ambito di un
procedimento disciplinare, in asserita violazione delle
disposizioni della legge n. 675/1996.
L'interessato ritiene in particolare che l'iniziale raccolta dei
dati sarebbe stata effettuata da parte di colleghi del ricorrente
che avrebbero agito al di fuori del servizio ed in veste
"privata".
Il ricorrente ha presentato ricorso al Garante chiedendo che
l'Autorità accerti l'illegittimità della condotta
dell'amministrazione e dei singoli che avrebbero agito "al di fuori
dell'attività di servizio", disponendo il blocco e la distruzione
dei dati trattati.
A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità ai
sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il Dipartimento della
pubblica sicurezza ha evidenziato che i propri dipendenti devono
osservare i doveri inerenti alla loro funzione anche al di fuori
del servizio (art. 68 legge n. 121/1981). In relazione al merito
delle contestazioni disciplinari, nella memoria prodotta dal
titolare del trattamento viene posto anche in rilievo che ciascun
appartenente alla Polizia di Stato ha il dovere di attenersi al
segreto d'ufficio (art. 34 d.P.R. n. 782/1985) e che tale obbligo è
ovviamente previsto anche per i componenti del Consiglio
provinciale di disciplina istituito presso la Questura (art. 16,
ultimo comma, d.P.R. n. 737/1981).
Nella propria replica il ricorrente ha ribadito le proprie
posizioni nei confronti sia del Ministero dell'interno, sia dei
colleghi che avrebbero comunicato e diffuso i dati personali in
questione.
Nell'audizione tenutasi il 24 settembre 2001 le parti
hanno infine ribadito le proprie posizioni.
Ciò premesso il garante osserva:
Il ricorso non è fondato.
Il trattamento di dati personali del ricorrente
effettuato nel caso di specie dal Dipartimento della pubblica
sicurezza nell'ambito di un procedimento disciplinare non risulta
svolgersi in violazione di legge. Non trova pertanto
giustificazione la richiesta dell'interessato di procedere al
blocco ed alla successiva distruzione dei dati.
Il trattamento in questione è stato svolto all'interno della
struttura organizzativa del Dipartimento in relazione alle
competenze di alcuni organi interni che hanno avuto, in
successione, cognizione della vicenda.
Secondo la legge n. 675 (v. art. 1, comma 2, lett. g) e h)), nella
vicenda in esame non si sono verificate ipotesi di "comunicazione"
a terzi o di "diffusione" dei dati, avendo il trattamento "interno"
coinvolto solo una serie di organi ed uffici della medesima
amministrazione. Il trattamento svolto risulta inoltre conforme al
dettato normativo applicabile in simili circostanze (artt. 27,
comma 1 e 22, commi 3 e 3 bis, come modificato dal decreto
legislativo n. 135 del 1999).
Il procedimento disciplinare in questione è stato inoltre attivato
per una legittima verifica del rispetto di una previsione normativa
secondo la quale "Gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza sono comunque tenuti, anche fuori dal
servizio, ad osservare i doveri inerenti alla loro funzione" (art.
68 legge n. 121/1981).
L'attività inizialmente posta in essere da un collega
dell'interessato e, successivamente, dai suoi superiori rappresenta
una possibile modalità di accertamento e di verifica di
comportamenti ritenuti contrastanti con i doveri d'ufficio
derivanti dall'appartenenza dell'interessato alla Polizia di Stato.
Ciò con particolare riguardo alla denunciata riconoscibilità del
ricorrente nell'ambito di situazioni ritenute dall'amministrazione
non consone alla delicatezza delle funzioni rivestite.
Per quanto attiene infine il trattamento dei dati sensibili, si
rileva che il predetto decreto legislativo n. 135/1999 ha
individuato espressamente le operazioni di trattamento volte
all'accertamento delle responsabilità, anche disciplinari, fra le
finalità ritenute di rilevante interesse pubblico, per le quali
detto trattamento è consentito.
I trattamenti in questione non appaiono in conclusione
contrastanti con i riferiti parametri normativi, né sono emersi
dalla documentazione in atti profili che possano rivelare
l'esistenza di altri trattamenti eccedenti o non pertinenti da
parte degli organi preposti al citato procedimento
disciplinare.
Per questi motivi il garante:
dichiara infondato il
ricorso. |