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Il garante per la protezione dei
dati personali:
in data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà,
del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano
Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dottor Giovanni
Buttarelli, segretario generale;
esaminato il reclamo presentato da Eurocolumbus s.r.l.;
nei confronti di C.A.T. di Corsini G. & C.
S.p.A.;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale
ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000
adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 13
luglio 2000;
Relatore il prof. Stefano Rodotà;
Vista la documentazione in atti;
PREMESSO
Eurocolumbus s.r.l. lamenta che C.A.T. di Corsini G.
& C. S.p.A. avrebbe illegittimamente comunicato a terzi alcuni
dati personali che la riguardano raccolti nel corso di rapporti
contrattuali intercorsi in passato fra le due società. In
particolare la società C.A.T., in occasione dello svolgimento di
gare per la fornitura di materiale sanitario, avrebbe incluso
informazioni relative a Eurocolumbus s.r.l. "nelle referenze e
nella documentazione di gara, creando turbativa". La reclamante ha
segnalato di essersi formalmente opposta al trattamento dei propri
dati personali da parte della società C.A.T., tranne che per le
"normali attività commerciali", affermando di considerare ogni
comunicazione dei dati stessi alla stregua di una violazione della
legge n. 675/1996.
A tale istanza, ed al successivo invito a fornire un
riscontro formulato da questa Autorità, il titolare del trattamento
ha risposto sostenendo che:
- l'interessato non avrebbe a suo tempo esercitato alcuno
dei diritti riconosciuti dall'art. 13 della legge n. 675,
limitandosi a manifestare una generica opposizione al trattamento
dei propri dati;
- la comunicazione delle informazioni relative a
Eurocolumbus s.r.l. sarebbe avvenuta verso soggetti pubblici ai
fini della partecipazione a gare d'appalto e secondo le
prescrizioni del decreto legislativo 24 luglio 1992, n.
358;
- la preventiva informativa all'interessato sarebbe stata
fornita per iscritto;
- sarebbero stati comunicati ad alcuni enti pubblici, a
fini di partecipazione a gare d'appalto, solo gli estremi di talune
forniture effettuate a favore di Eurocolumbus s.r.l., senza
chiedere a tal fine il consenso di tale società poiché la legge n.
675 ne escluderebbe la necessità, trattandosi di dati personali
relativi allo svolgimento di attività economiche.
Ciò premesso, il garante osserva:
Il reclamo presentato da Eurocolumbus s.r.l., che va
qualificato come tale in conformità ai principi affermati nel
provvedimento del Garante del 16 ottobre 1997 (pubblicato nel
Bollettino Ufficiale del Garante "Cittadini e Società
dell'Informazione", n. 2, pag. 71 ss.), non è fondato.
Dalla documentazione acquisita nel corso del procedimento
non risultano infatti profili di illiceità, ai sensi dell'art. 20,
comma 1, della legge n. 675, della contestata comunicazione di dati
personali del ricorrente, effettuata dalla C.A.T. di Corsini G.
& C. S.p.a.
La società C.A.T. ha anzitutto prodotto per la
partecipazione alle gare in questione propria documentazione
contabile contenente dati personali di natura economica riferiti
alla stessa. Inoltre, i dati più specificamente oggetto di
contestazione e riferiti alla società reclamante, sono dati
relativi allo svolgimento di attività economiche della stessa, per
i quali, ai sensi del citato art. 20 comma 1, lettera e), della
legge n. 675, non occorre la previa acquisizione del
consenso.
Va altresì rilevato che il d. lg. 24 luglio 1992 n. 358,
recante il "Testo unico delle disposizioni in materia di appalti
pubblici di forniture", prevede che le imprese concorrenti alle
gare possano dimostrare le proprie capacità tecniche attraverso
l'allegazione di diversi documenti, tra i quali compare anche
l'elenco delle principali forniture effettuate durante gli ultimi
tre anni, con il corrispettivo importo, data e destinatario (art.
14, comma 1, lett. a)).
Nel bando di gara indetta dal Reparto autonomo centrale
della Guardia di Finanza, oggetto di particolare attenzione nel
reclamo, era appunto previsto che le ditte interessate, per essere
invitate, dovessero far pervenire la documentazione di cui alla
predetta norma.
In relazione a quanto osservato, non risultano "motivi
legittimi" che giustifichino l'opposizione al trattamento dei dati
personali dell'interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett.
d), della legge n. 675/1996, restando comunque impregiudicato -
malgrado l'esclusione del consenso - l'obbligo per la società
C.A.T. di utilizzare in futuro i dati personali di Eurocolumbus
s.r.l., sempre in modo lecito e corretto e sulla base di un'idonea
informativa redatta nel rispetto dell'art. 10 della legge n.
675.
Per questi motivi, il garante:
dichiara infondato il
reclamo. |