CARABINIERI

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Ministero della Difesa

Sez. 1, sent. 2613 del 27 gennaio 2005 (ud.20/12/2004). Pres. Chieffi, Rel. Santacroce, P.M. (parz. diff.) Febbraro, ric. Bolognino ed altri.

Cod.pen. art. 614; nuovo cod.proc.pen. art. 266

Prove (Cod. proc. pen. 1988) Mezzi di ricerca della prova Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni Ammissibilità (limiti) Intercettazione in autovettura Abitacolo dell'autovettura Luogo di privata dimora Esclusione Conseguenze.

L'abitacolo di un'autovettura, essendo sfornito dei conforti minimi necessari per potervi risiedere stabilmente per un apprezzabile lasso di tempo, non può essere considerato luogo di privata dimora, ai fini dei limiti alla possibilità di disporvi intercettazioni di conversazioni e comunicazioni stabiliti dall'art. 266, comma secondo, cod. proc. pen. V. Corte cost., 24 marzo 1987 n. 88.