Sez. 1, sent. 2613 del 27 gennaio
2005 (ud.20/12/2004). Pres. Chieffi, Rel. Santacroce, P.M. (parz.
diff.) Febbraro, ric. Bolognino ed altri.
Cod.pen. art. 614; nuovo cod.proc.pen.
art. 266
Prove (Cod. proc. pen. 1988) Mezzi
di ricerca della prova Intercettazioni di conversazioni o
comunicazioni Ammissibilità (limiti) Intercettazione in autovettura
Abitacolo dell'autovettura Luogo di privata dimora Esclusione
Conseguenze.
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L'abitacolo di un'autovettura, essendo sfornito dei
conforti minimi necessari per potervi risiedere stabilmente per un
apprezzabile lasso di tempo, non può essere considerato luogo di
privata dimora, ai fini dei limiti alla possibilità di disporvi
intercettazioni di conversazioni e comunicazioni stabiliti
dall'art. 266, comma secondo, cod. proc. pen. V. Corte cost., 24
marzo 1987 n. 88. |