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Ministero della Difesa

Sez. 4, sent. 37617 del 23 settembre 2004 (cc.8/6/2004). Pres. Coco, Rel. Chiliberti, P.M. Cesqui (conf.), ric. P.M. in proc. Balestri.

D.Lg. 28 agosto 2000, n. 274, art. 20, comma 3 e art. 29, comma 3; Nuovo cod.proc.pen., art. 178, co. 1, n. 3

Giudice di pace - Indagini preliminari ­Chiusura delle indagini - Citazione a giudizio - Violazione del termine di comparizione - Dichiarazione di nullità della notificazione - Restituzione degli atti al P.M. - Abnormità - Sussistenza -Rinnovazione della notifica da parte del giudice di pace.

Nel caso di nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio per il mancato rispetto del termine stabilito dall'art. 20 comma terzo D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace deve provvedere egli stesso a rinnovare la notifica e non può disporre la restituzione degli atti al P.M. con un provvedi­mento che, determinando una indebita regressione del processo, si configura come abnorme.