Sez. 4, sent. 37617 del 23
settembre 2004 (cc.8/6/2004). Pres. Coco, Rel. Chiliberti, P.M.
Cesqui (conf.), ric. P.M. in proc. Balestri.
D.Lg. 28 agosto 2000, n. 274, art. 20,
comma 3 e art. 29, comma 3; Nuovo cod.proc.pen., art. 178, co. 1,
n. 3
Giudice di pace - Indagini
preliminari Chiusura delle indagini - Citazione a giudizio -
Violazione del termine di comparizione - Dichiarazione di nullità
della notificazione - Restituzione degli atti al P.M. - Abnormità -
Sussistenza -Rinnovazione della notifica da parte del giudice di
pace.
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Nel caso di nullità della notificazione del decreto di
citazione a giudizio per il mancato rispetto del termine stabilito
dall'art. 20 comma terzo D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il giudice
di pace deve provvedere egli stesso a rinnovare la notifica e non
può disporre la restituzione degli atti al P.M. con un
provvedimento che, determinando una indebita regressione del
processo, si configura come
abnorme. |