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SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, sesto
comma, lettera a), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà), promosso con ordinanza del
17 novembre 2005 dal Magistrato di sorveglianza di Pisa, sul
reclamo proposto da V.A.M., iscritta al n. 7 del registro ordinanze
2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3,
prima serie speciale, dell'anno 2006.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2006 il Giudice
relatore Gaetano Silvestri.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 17 novembre 2005 il Magistrato di
sorveglianza di Pisa ha sollevato, con riferimento agli artt. 3,
24, primo e secondo comma, 27, primo e terzo comma, 81, quarto
comma, 97 e 111 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 69, sesto comma, lettera a), della legge
26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),
nella parte in cui prevede la competenza del magistrato di
sorveglianza «sui reclami dei detenuti e degli internati
concernenti l'osservanza delle norme riguardanti l'attribuzione
della qualifica lavorativa, la mercede e la remunerazione, nonché
lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le
assicurazioni sociali».
Avanti al rimettente è stata riassunta, nelle forme risultanti
dal combinato disposto degli artt. 14-ter e 69, sesto comma, della
legge n. 354 del 1975, una controversia già promossa da un
detenuto, presso il giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 409 del
codice di procedura civile. Si trattava, nella specie, di domanda
volta ad ottenere l'accertamento della natura subordinata del
rapporto di lavoro già intrattenuto tra il ricorrente ed un'impresa
privata (con prestazioni erogate all'interno dell'istituto
penitenziario), nonché della illegittimità del licenziamento
intimato, con conseguente condanna del datore di lavoro al
pagamento di somme. Il tribunale adito, con sentenza del 27 aprile
2005, aveva dichiarato la propria incompetenza, individuando
l'odierno giudice a quo quale magistrato di sorveglianza competente
a norma dell'art. 69 della citata legge n. 354 del 1975.
1.1. - Il rimettente, premesso che il principio applicato dal
giudice del lavoro è asseverato da ripetute pronunce della Corte di
cassazione, e costituisce ormai «diritto vivente», ritiene che le
caratteristiche del procedimento di sorveglianza - per quanto lo
stesso abbia assunto piena natura giurisdizionale con
l'introduzione dell'art. 14-ter dell'ordinamento penitenziario, ad
opera dell'art. 2 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche
alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle
misure privative e limitative della libertà) - non siano
compatibili con le esigenze di difesa e contraddittorio tipiche
delle controversie di lavoro.
Rileva il giudice a quo, in particolare, che la procedura
regolata dal citato art. 14-ter non prevede la partecipazione
diretta del detenuto, il quale è rappresentato dal difensore e può
soltanto presentare memorie, mentre la sua controparte, individuata
nell'amministrazione penitenziaria, non è presente all'udienza
neppure per il tramite di un difensore, posto che tale non può
essere considerato il pubblico ministero, il quale invece è parte
necessaria del procedimento. Una disciplina siffatta implicherebbe,
per entrambi i soggetti del rapporto controverso, la violazione dei
principi fissati nel primo e nel secondo comma dell'art. 24 Cost.
Il diritto di difesa della parte opposta al lavoratore detenuto,
poi, sarebbe illecitamente compresso anche in quanto il solo
lavoratore, a parere del rimettente, potrebbe impugnare, mediante
ricorso per cassazione, l'ordinanza assunta dal magistrato di
sorveglianza in conclusione del procedimento. Da questa stessa
regola sortirebbe una ulteriore violazione di rilievo
costituzionale, riferibile al principio di parità tra le parti
sancito nel secondo comma dell'art. 111 Cost.
1.2. - Il giudice a quo ritiene, inoltre, che la disciplina
della competenza territoriale nel procedimento di sorveglianza
(art. 677 del codice di procedura penale) sia priva di
funzionalità, nel caso di trasferimento del detenuto, rispetto alle
esigenze di accertamento dei fatti rilevanti per la soluzione della
controversia di lavoro, essendo riferita al luogo di detenzione
dell'interessato al momento del reclamo, e non al tempo della
prestazione lavorativa, e comportando oltretutto la partecipazione
al giudizio di un soggetto diverso da quello coinvolto nel rapporto
(cioè il responsabile dell'istituto di detenzione del reclamante
nel momento del giudizio e non quello dell'istituto ove
l'interessato fosse ristretto al tempo della prestazione). In tali
circostanze, secondo il giudice a quo, si determinerebbe una
violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione,
anche per quanto riguarda l'organizzazione degli uffici giudiziari
(art. 97 Cost.). Lo stesso parametro sarebbe poi violato per
effetto dell'attribuzione di una competenza concernente questioni
specialistiche ad un giudice la cui preparazione professionale
concerne materie completamente diverse.
1.3. - Il rimettente prospetta, ancora, una illegittima
discriminazione, rilevante ex art. 3 Cost., tra i lavoratori
detenuti e quelli non assoggettati a limitazioni della libertà
personale. La differenza di trattamento, già considerata
ragionevole dalla giurisprudenza di legittimità sulla base delle
peculiarità attribuite al lavoro penitenziario, sarebbe ormai
incompatibile con l'attuale assimilazione del rapporto di lavoro
dei detenuti al rapporto di lavoro ordinario, che questa stessa
Corte avrebbe sancito, intervenendo sul diritto ad un periodo
feriale retribuito, con la sentenza n. 158 del 2001. Detta
assimilazione sarebbe particolarmente significativa, a parere del
giudice a quo, quando il rapporto di lavoro viene istituito, come
nella specie, con un'impresa privata ed estranea
all'amministrazione penitenziaria, mediante stipulazione di un
ordinario contratto e con espresso rinvio alle norme corrispondenti
del codice civile e della contrattazione collettiva. Non vi sarebbe
dunque ragione di assicurare al lavoratore detenuto una tutela meno
intensa di quella riconosciuta ad ogni altro lavoratore, come ad
esempio avviene attraverso la regola di immediata esecutività della
sentenza di primo grado nel rito del lavoro (regola non
applicabile, a dire del rimettente, all'ordinanza del magistrato di
sorveglianza). Del resto, osserva il giudice a quo, non esisterebbe
un principio di necessaria competenza del magistrato di
sorveglianza per la tutela dei diritti soggettivi del detenuto,
neppure quando la controparte sia rappresentata
dall'amministrazione penitenziaria, come dimostrerebbe la
competenza riconosciuta al giudice civile per fatti che comportino
responsabilità risarcitoria nei confronti dei detenuti.
1.4. - Una grave carenza di tutela - prosegue il rimettente - si
riscontra anche con riferimento alla posizione del datore di lavoro
coinvolto nella controversia, il quale, nella generalità dei casi,
resta completamente estraneo al procedimento camerale celebrato dal
magistrato di sorveglianza. La questione non potrebbe essere
risolta (come talvolta si è fatto dalla giurisprudenza)
individuando nell'amministrazione, sempre e comunque, la
controparte del detenuto lavoratore. In questa prospettiva tutti
gli oneri nascenti dal rapporto di lavoro, compresi quelli
retributivi e previdenziali, andrebbero riferiti proprio
all'amministrazione, attribuendole un ruolo improprio di
interposizione e garanzia, e costringendola a costose azioni di
recupero dall'esito incerto (senza che per gli oneri corrispondenti
sia stata prevista dalla legge la necessaria copertura, in ossequio
alla disposizione di cui all'art. 81, quarto comma, Cost.). La
responsabilità surrogatoria, d'altra parte, si estenderebbe ai casi
di infortunio e malattia professionale, anche sotto il profilo
penale, con effetto incompatibile, secondo il rimettente, con il
principio di personalità della responsabilità penale (art. 27,
primo comma, Cost.).
Se, dunque, il rapporto di lavoro del detenuto può riguardare
una parte estranea all'amministrazione penitenziaria, che rimane
esclusa dal procedimento di cui agli artt. 14-ter e 69
dell'Ordinamento penitenziario, risulta evidente, a parere del
giudice a quo, l'incompatibilità tra la norma impugnata ed i
principi fissati nei primi due commi dell'art. 24 Cost.
1.5. - Il rimettente ritiene, infine, che il complesso degli
oneri attribuiti ai responsabili degli istituti penitenziari (oneri
che addirittura coinciderebbero con quelli del datore di lavoro,
ove fosse accolta la tesi giurisprudenziale della loro
responsabilità surrogatoria per le obbligazioni assunte dalle
imprese esterne) varrebbe a disincentivare l'azione istituzionale
mirata al recupero dei detenuti attraverso il lavoro, così
frustrando il principio di necessaria funzionalità rieducativa
della pena (art. 27, terzo comma, Cost.).
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel
giudizio con atto depositato il 7 febbraio 2006, chiedendo che la
questione sia dichiarata inammissibile e, comunque, infondata.
Il giudice a quo avrebbe omesso, anzitutto, la necessaria
ricerca di una soluzione interpretativa utile ad evitare la
prospettata lesione di interessi costituzionalmente protetti. In
effetti, se con formula tralaticia le Sezioni unite civili della
Corte suprema hanno più volte prospettato una competenza del
magistrato di sorveglianza anche per le controversie riguardanti
datori di lavoro diversi dall'amministrazione penitenziaria, non
mancherebbero in giurisprudenza affermazioni, pur isolate,
dell'opposto principio, cioè d'una competenza attribuita, nei casi
in questione, secondo le regole del processo civile.
In ogni caso, sempre a parere dell'Avvocatura erariale, la
questione sarebbe infondata. La deroga al criterio generale di
competenza si giustificherebbe (nella prospettiva dell'art. 3
Cost.) per la peculiarità del lavoro carcerario, strumentale alla
rieducazione del condannato e comunque fortemente influenzato, nel
suo svolgimento, dalla condizione detentiva del lavoratore. Pur
quando intrattenuto con datori di lavoro esterni
all'amministrazione, il rapporto si caratterizzerebbe per una
disciplina particolare, anche nelle fonti (ad esempio la
regolazione per mezzo di convenzioni tra l'amministrazione
penitenziaria ed il terzo). Al procedimento delineato dal combinato
disposto degli artt. 69 e 14-ter della legge n. 354 del 1975,
d'altra parte, andrebbe ormai riconosciuta natura giurisdizionale
piena, e dunque utile a garantire i diritti delle parti, sia pure
con modalità particolari che riflettono la peculiarità del rapporto
sottostante.
Le doglianze riferite all'art. 97 Cost., oltre che inammissibili
perché relative ad una norma non impugnata (quella che determina la
competenza territoriale del magistrato di sorveglianza) e perché
formulate in modo generico, sarebbero anche infondate. La
conduzione del procedimento ad opera del magistrato investito della
giurisdizione nel luogo di attuale detenzione del lavoratore
varrebbe, infatti, ad evitare complessi e costosi trasferimenti
presso una sede giudiziaria diversa e, comunque, esterna al
carcere.
Per quanto attiene al contraddittorio ed al diritto di difesa
del datore di lavoro coinvolto nella controversia, l'Avvocatura
dello Stato rileva che anche nei rapporti concernenti imprenditori
privati il ruolo di controparte del lavoratore sarebbe riferibile
all'amministrazione penitenziaria, la quale può partecipare al
procedimento mediante produzione di memorie. Se così non fosse, per
altro, il diverso datore di lavoro potrebbe far valere le proprie
ragioni in un giudizio ulteriore, cui avrebbe diritto non avendo
preso parte al procedimento avanti al magistrato di
sorveglianza.
In un caso e nell'altro, il rimettente non avrebbe dato prova
dell'eventualità di costi «riflessi» a carico dell'amministrazione
penitenziaria, così risultando infondata anche l'ulteriore
questione proposta ex art. 81 Cost.
Considerato in diritto
1. - Il Magistrato di sorveglianza di Pisa dubita della
legittimità costituzionale dell'art. 69, sesto comma, lettera a),
della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà) - nella parte in cui prevede la competenza del
magistrato di sorveglianza, che giudica secondo la procedura di cui
all'art. 14-ter della stessa legge, sui reclami dei detenuti e
degli internati concernenti l'osservanza delle norme riguardanti
l'attribuzione della qualifica lavorativa, la mercede e la
remunerazione, nonché lo svolgimento delle attività di tirocinio e
di lavoro e le assicurazioni sociali - in relazione al disposto
degli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 27, primo e terzo comma,
81, quarto comma, 97 e 111 della Costituzione.
2. - La questione è fondata.
2.1. - Lo svolgimento di attività lavorative da parte dei
detenuti contribuisce a rendere le modalità di espiazione della
pena conformi al principio espresso nell'art. 27, terzo comma,
Cost., che assegna alla pena stessa la finalità di rieducazione del
condannato. Questa Corte ha precisato che il lavoro dei detenuti,
lungi dal caratterizzarsi come fattore di aggravata afflizione, «si
pone come uno dei mezzi di recupero della persona, valore centrale
per il nostro sistema penitenziario non solo sotto il profilo della
dignità individuale ma anche sotto quello della valorizzazione
delle attitudini e delle specifiche capacità lavorative del
singolo» (sentenza n. 158 del 2001).
Il legislatore ha enunciato con chiarezza lo stesso principio,
specificando da una parte che «il lavoro penitenziario non ha
carattere afflittivo ed è remunerato» e dall'altra che
«l'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono
riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far
acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle
normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento
sociale» (art. 20, secondo e quarto comma, della legge n. 354 del
1975).
Il lavoro dei detenuti, sia che venga svolto in favore
dell'amministrazione penitenziaria, sia che venga effettuato - come
avviene sempre più di frequente - alle dipendenze di terzi, implica
una serie di diritti e obblighi delle parti, modulati sulla base
contrattuale dei singoli rapporti instaurati. Questa Corte ha già
chiarito che dal primato della persona umana, proprio del vigente
ordinamento costituzionale, discende, come necessaria conseguenza,
che i diritti fondamentali «trovano nella condizione di coloro i
quali sono sottoposti ad una restrizione della libertà personale i
limiti ad essa inerenti, connessi alle finalità che sono proprie di
tale restrizione, ma non sono affatto annullati da tale
condizione». Posta la indispensabile connessione tra riconoscimento
dei diritti e possibilità di farli valere innanzi a un giudice in
un procedimento di natura giurisdizionale, deve essere sempre
assicurato il rispetto delle «garanzie procedimentali minime
costituzionalmente dovute, quali la possibilità del
contraddittorio, la stabilità della decisione e l'impugnabilità con
ricorso per cassazione» (sentenza n. 26 del 1999).
2.2. - Secondo i principi sopra richiamati, si possono stabilire
tre punti fermi nella materia in cui si inserisce la questione di
legittimità costituzionale sollevata dal giudice rimettente.
Il primo consiste nella necessaria tutela giurisdizionale dei
diritti nascenti dai rapporti di lavoro instauratisi nell'ambito
dell'organizzazione penitenziaria. Tali diritti non sono soltanto
quelli dei detenuti, ma anche quelli degli altri soggetti del
rapporto, quali i datori di lavoro, che non devono subire
indirettamente menomazioni della propria sfera giuridica per il
solo fatto di aver stipulato contratti con persone sottoposte a
restrizione della libertà personale.
Il secondo punto consiste nella possibilità che il legislatore
ponga limiti ai diritti in questione in rapporto alla condizione
restrittiva della libertà personale cui è sottoposto il lavoratore
detenuto. La configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale
dei diritti nascenti dai rapporti di lavoro dei detenuti possono
quindi non coincidere con quelle che contrassegnano il lavoro
libero, se ciò risulta necessario per mantenere integre le modalità
essenziali di esecuzione della pena, e per assicurare, con la
previsione di specifiche modalità di svolgimento del processo, le
corrispondenti esigenze organizzative dell'amministrazione
penitenziaria. In altre parole, i diritti dei detenuti devono
trovare un ragionevole bilanciamento nel diritto della collettività
alla corretta esecuzione delle sanzioni penali.
Il terzo punto, derivante dai primi due, è costituito dalla
illegittimità di ogni «irrazionale ingiustificata discriminazione»,
con riguardo ai diritti inerenti alle prestazioni lavorative, tra i
detenuti e gli altri cittadini (sentenza n. 49 del 1992).
3. - La questione di legittimità sollevata dal giudice a quo
deve essere esaminata alla luce dei punti fermi della
giurisprudenza costituzionale fin qui citata.
3.1. - Non v'è dubbio che il detenuto abbia diritto a far valere
in giudizio le pretese nascenti dalla prestazione di attività
lavorative. È parimenti certo che sia il detenuto sia la sua
controparte abbiano diritto ad un procedimento giurisdizionale
basato sul contraddittorio, come imposto dagli artt. 24, secondo
comma, e 111, secondo comma, Cost., i quali attribuiscono a tutte
le parti un nucleo minimo di garanzie.
Se si valuta la norma impugnata nella prospettiva delle
suesposte garanzie costituzionali, si deve notare, in primo luogo,
che la procedura camerale in essa prevista, tipica dei giudizi
davanti al magistrato di sorveglianza, non assicura al detenuto una
difesa nei suoi tratti essenziali equivalente a quella offerta
dall'ordinamento a tutti i lavoratori, giacché è consentito un
contraddittorio puramente cartolare, che esclude la diretta
partecipazione del lavoratore-detenuto al processo. Per altro
verso, la disposizione non assicura adeguata tutela al datore di
lavoro, posto che all'amministrazione penitenziaria è consentita
solo la presentazione di memorie, e che il terzo eventualmente
interessato quale controparte del lavoratore (situazione che
ricorre nel caso oggetto del giudizio principale) resta addirittura
escluso dal contraddittorio, pur essendo destinato, in ogni caso, a
rispondere, in via diretta o indiretta, della lesione dei diritti
spettanti al detenuto lavoratore, se accertata da una decisione del
magistrato di sorveglianza.
Il procedimento di cui all'art. 14-ter della legge n. 354 del
1975, imposto dall'art. 69, sesto comma, lettera a), per tutte le
controversie civili nascenti dalle prestazioni lavorative dei
detenuti, comprime dunque in modo notevole le garanzie
giurisdizionali essenziali riconosciute a tutti i cittadini.
L'irragionevolezza di tale compressione viene in rilievo anche per
l'assenza di esigenze specifiche di limitazione legate alla
corretta esecuzione della pena. Eventuali problemi organizzativi
derivanti da una maggiore garanzia del contraddittorio e della
difesa in giudizio possono essere affrontati e risolti in modo
razionale dall'amministrazione penitenziaria, senza che sia
indispensabile attuare per legge il sacrificio di diritti
fondamentali garantiti dalla Costituzione. Il legislatore,
nell'ambito della sua discrezionalità, può ben prevedere forme di
svolgimento dei giudizi civili nascenti da prestazioni lavorative
dei detenuti tali da essere compatibili con le esigenze
dell'organizzazione penitenziaria e mantenere integro, nel
contempo, il nucleo essenziale delle garanzie giurisdizionali delle
parti.
3.2. - La disposizione impugnata non consente interpretazioni
conformi alla Costituzione per la perentoria chiarezza della sua
formulazione, che lega indissolubilmente la competenza del
magistrato di sorveglianza alla procedura camerale di cui all'art.
14-ter della legge n. 354 del 1975, tipica di questo giudice per
scelta del legislatore. Tale esclusività di competenza, con
conseguente necessaria applicazione delle suddette regole
processuali, è stata affermata dalla Corte di cassazione, con
orientamento costante e univoco, a partire dal 1999 (Sez. Un. civ.,
sentenza n. 490 del 1999). È stato escluso, in particolare, un
anomalo diritto di scelta del detenuto, ammesso dalla
giurisprudenza precedente, tra il rito camerale, previsto dalla
norma impugnata come diretta conseguenza della competenza del
magistrato di sorveglianza, e il rito ordinario previsto
dall'ordinamento per le controversie individuali di lavoro.
Questa Corte ha precisato che la scelta del legislatore in
favore del rito camerale non è illegittima in sé, ma solo
nell'eventualità in cui non vengano assicurati lo scopo e la
funzione del processo e quindi, in primo luogo, il contraddittorio
(ex plurimis, sentenza n. 543 del 1989 e ordinanza n. 121 del
1994).
4. - La Costituzione non impone un modello vincolante di
processo (ex plurimis, di recente, ordinanze n. 389 del 2005
e n. 386 del 2004). Occorre pertanto «riconoscere al legislatore
un'ampia potestà discrezionale nella conformazione degli istituti
processuali, col solo limite della non irrazionale predisposizione
di strumenti di tutela, pur se tra loro differenziati» (sentenza n.
180 del 2004). La stessa discrezionalità il legislatore possiede
nella disciplina della competenza (sentenza n. 206 del 2004). La
norma impugnata, tuttavia, non si limita ad individuare una
specifica competenza in capo ad un determinato ufficio giudiziario,
ma detta, con stretta consequenzialità, regole processuali
inidonee, se riferite alle controversie di lavoro, ad assicurare un
nucleo minimo di contraddittorio e di difesa, quale spetta a tutti
i cittadini nei procedimenti giurisdizionali. Si deve rilevare
pertanto una violazione - da parte dell'art. 69, sesto comma,
lettera a), della legge n. 354 del 1975 - degli artt. 24, secondo
comma, 111, secondo comma, e 3, primo comma, della
Costituzione.
5. - Restano assorbiti gli altri profili di illegittimità
costituzionale, riguardanti la medesima norma, contenuti
nell'ordinanza di rimessione.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, sesto
comma, lettera a), della legge 26 luglio 1975, n. 374 (rectius 354:
cfr. GU n. 44 del 8-11-2006, 1° Serie spec. ) (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 ottobre
2006. |