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Le esigenze di tutela della personalità partico-larmente
fragile dell'infermo di mente, chiamato a testimoniare nell'ambito
di processi penali per reati sessuali, impongono, in base alla
stessa 'ratio decidendi' della citata sentenza n. 283 del 1997, in
riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione (restando così
assor-bito ogni altro profilo di censura), di estendere al
maggiorenne infermo di mente la garanzia, prevista per il minore
infrasedicenne dall'art. 398, comma 5-bis (richiamato dall'art.
498, comma 4-bis) del codice di procedura penale, del ricorso, alle
modalità "protette" di assunzione della prova testimoniale
contemplate dalle norme menzionate, quando il giudice ne riscontri
in concreto la necessità o l'opportunità. Va pertanto dichiarata la
illegittimità costituzionale dell'art. 398, comma 5-bis, del codice
di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice
possa provvedere nei modi ivi previsti all'assunzione della prova
ove fra le persone interessate ad essa vi sia un maggiorenne
infermo di mente, quando le esigenze di questi lo rendano
necessario od opportuno (1).
(1) Si legge quanto appreso in senteza: Considerato in
diritto
1. Le questioni che i due remittenti sollevano riguardano le
modalità di esame "protetto", nell'ambito del processo penale, del
teste persona offesa da reato sessuale, maggiorenne all'epoca del
processo, che sia infermo di mente. Precisamente, il Tribunale di
Biella, nel corso del dibattimento, solleva questione di
legittimità costituzionale dell'art. 498, comma 4-bis, del codice
di procedura penale, che dispone l'applicabilità nel dibattimento,
su richiesta di una parte o se il presidente lo ritiene necessario,
dell'art. 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, a
tenore del quale, nel caso di indagini concernenti reati sessuali,
quando fra le persone interessate all'assunzione della prova vi
siano minori di sedici anni, il giudice stabilisce il luogo (anche
fuori del tribunale, presso strutture specializzate o in mancanza
presso l'abitazione del minore), il tempo e le modalità particolari
attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le
esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno; nonché
dell'art. 498, comma 4-ter, del predetto codice, secondo cui,
quando si procede per reati sessuali, l'esame del minore vittima
del reato si effettua, su richiesta sua o del suo difensore,
mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto
citofonico. Tali norme sono impugnate nella parte in cui non
consentono l'applicazione delle suddette modalità protette, nel
caso di procedimento per il delitto di violenza sessuale, quando si
debba procedere all'esame di testimone maggiorenne infermo di
mente, persona offesa dal reato. La questione è sollevata in
riferimento al principio di tutela dei diritti inviolabili della
persona, di cui all'art. 2 della Costituzione, in quanto, ad avviso
del remittente, la mancanza del potere del giudice di procedere
alla assunzione della prova mediante le speciali modalità ivi
previste, quando riscontri la sussistenza di una esigenza di
protezione della personalità del teste analoga a quella considerata
dal legislatore a proposito del minore, darebbe luogo ad una
inadeguata tutela della dignità, del pudore e della personalità del
teste psicologicamente debole, nonché della genuinità della prova.
A sua volta il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Ariano Irpino, investito di un incidente probatorio per
l'assunzione della testimonianza di una persona inferma di mente,
dubita della legittimità costituzionale del citato art. 398, comma
5-bis, del codice di procedura penale, nella parte in cui non
prevede che si possa procedere all'assunzione della testimonianza
della parte offesa da reato sessuale, maggiorenne e inferma di
mente, con le modalità previste per il minore di sedici anni. La
questione è sollevata in riferimento: all'art. 2 della
Costituzione, in quanto non si assicurerebbe la piena tutela dei
diritti inviolabili della persona dell'infermo di mente; all'art. 3
della Costituzione, in quanto sarebbe irragionevole non riconoscere
al maggiorenne infermo di mente, persona particolarmente fragile,
la stessa salvaguardia prevista per il minore infrasedicenne;
all'art. 24 della Costituzione, perché il teste non sarebbe messo
in condizione di difendere appieno i propri diritti e di rendere
una deposizione serena, genuina e veridica; all'art. 32 della
Costituzione, perché non si garantirebbe adeguatamente il diritto
alla salute del teste sotto il profilo del suo benessere
psicofisico; infine all'art. 111 della Costituzione, in quanto non
sarebbe garantito il giusto processo sotto il profilo della libertà
di esprimersi del teste, al di là di condizionamenti e paure, e
della possibilità di assicurare la genuinità della prova.
2. Stante la connessione di oggetto, i giudizi devono essere
riuniti per essere decisi con unica pronunzia.
3. Le questioni relative all'art. 398, comma 5-bis, e all'art.
498, comma 4-ter, del codice di procedura penale sono fondate.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, pur non potendosi
meccanicamente equiparare l'infermo di mente al minore ai fini
della disciplina della testimonianza nel procedimento penale,
tuttavia il principio di tutela della persona, desumibile dall'art.
2 della Costituzione, comporta che il giudice procedente, ove
ritenga in concreto che vi sia un pericolo di pregiudizio alla
personalità del teste infermo di mente, possa adottare modalità di
esame atte a prevenire ed escludere tale pericolo; e ha fatto
applicazione del principio dichiarando la illegittimità
costituzionale dell'art. 498 cod. proc. pen. nella parte in cui non
consentiva al giudice, in tale ipotesi, di procedere direttamente
all'esame su domande e contestazioni proposte dalle parti (sentenza
n. 283 del 1997). In altra occasione la Corte, investita di
questioni analoghe a quelle oggi in esame, le ha dichiarate
inammissibili per irrilevanza, in quanto sollevate sul presupposto
della estensione alla specie della previsione di ricorso
all'incidente probatorio, estensione che si è escluso invece sia
imposta dalla Costituzione (ordinanza n. 108 del 2003; nonché
sentenza n. 529 del 2002, con riferimento alla prospettata
estensione della applicazione dell'art. 398, comma 5-bis, cod.
proc. pen. al caso di testimonianza del minore nell'ambito di
procedimenti per reati diversi da quelli sessuali). Nel presente
giudizio, invece, le questioni si presentano come rilevanti,
essendo in un caso sollevate nel corso del dibattimento, in un
altro caso nel corso di un incidente probatorio ammesso in base
alla disciplina in vigore.
4. Le esigenze di tutela della personalità particolarmente
fragile dell'infermo di mente, chiamato a testimoniare nell'ambito
di processi penali per reati sessuali, impongono, in base alla
stessa ratio decidendi della citata sentenza n. 283 del 1997, in
riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione (restando così
assorbito ogni altro profilo di censura), di estendere al
maggiorenne infermo di mente la garanzia, prevista per il minore
infrasedicenne, e rispettivamente per il minore, dall'art. 398,
comma 5-bis (richiamato dall'art. 498, comma 4-bis) e dall'art.
498, comma 4-ter, cod. proc. pen., del ricorso, alle modalità
"protette" di assunzione della prova testimoniale contemplate dalle
norme menzionate, quando il giudice ne riscontri in concreto la
necessità o l'opportunità. Rendere testimonianza in un procedimento
penale, nel contesto del contraddittorio, su fatti e circostanze
legati all'intimità della persona e connessi a ipotesi di violenze
subìte, è sempre esperienza difficile e psicologicamente pesante:
se poi chi è chiamato a deporre è persona particolarmente
vulnerabile, più di altre esposta ad influenze e a condizionamenti
esterni, e meno in grado di controllare tale tipo di situazioni,
può tradursi in un'esperienza fortemente traumatizzante e lesiva
della personalità. D'altra parte l'adozione, in questi casi, di
speciali modalità "protette" di assunzione della prova, quanto a
luogo, ambiente, tempo, assistenza di persone che conoscano il
teste o di esperti, nonché a modi concreti di procedere all'esame,
non solo non contrasta con altre esigenze proprie del processo, ma,
al contrario, concorre altresì ad assicurare la genuinità della
prova medesima, suscettibile di essere pregiudicata ove si dovesse
procedere ad assumere la testimonianza con le modalità ordinarie
(cfr. sentenze n. 283 del 1997, n. 114 del 2001, n. 529 del 2002).
L'apprezzamento in concreto delle condizioni e delle circostanze
che impongano o consiglino il ricorso, anche nel caso dell'infermo
di mente, a siffatte speciali modalità, previste dal legislatore
nel caso di testimonianza del minore o del minore infrasedicenne,
deve essere rimesso al giudicante, in relazione alla varietà
possibile di situazioni (cfr. ancora sentenza n. 283 del 1997).
5.- La dichiarazione di illegittimità costituzionale deve dunque
investire sia l'art. 398, comma 5-bis, sia l'art. 498, comma 4-ter,
del codice di procedura penale. Non vi è motivo, invece, per
intervenire sull'art. 498, comma 4-bis, del medesimo codice, la cui
portata si esaurisce nel rendere applicabili in sede di
dibattimento, ove una parte lo richieda o il presidente lo ritenga
necessario, le modalità di assunzione della prova previste
dall'art. 398, comma 5-bis: una volta investito quest'ultimo dalla
presente pronuncia additiva, ne risulta automaticamente ampliato
anche l'ambito di applicabilità del comma 4-bis dell'art. 498, onde
la relativa questione di incostituzionalità deve essere dichiarata,
in questi sensi, infondata.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 398,
comma 5-bis, del codice di procedura penale nella parte in cui non
prevede che il giudice possa provvedere nei modi ivi previsti
all'assunzione della prova ove fra le persone interessate ad essa
vi sia un maggiorenne infermo di mente, quando le esigenze di
questi lo rendano necessario od opportuno;
b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 498, comma
4-ter, del codice di procedura penale nella parte in cui non
prevede che l'esame del maggiorenne infermo di mente vittima del
reato sia effettuato, su richiesta sua o del suo difensore,
mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto
citofonico;
c) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 498, comma 4-bis,
del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art.
2 della Costituzione, dal Tribunale di Biella con l'ordinanza in
epigrafe (r.o. n. 677 del 2003). |