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Fatto
Con la sentenza
impugnata l'appellante è stato condannato al pagamento in favore
dell'erario della somma di lire 153.668 comprensiva di interessi e
rivalutazione monetaria, oltre rivalutazione fino alla data di
deposito della sentenza e gli interessi legali da tale data al
saldo nonché al pagamento delle spese di giudizio pari a lire
319.920. I fatti da cui trae origine la sentenza sono i seguenti.
In seguito all'inizio di procedimenti penali avviati, in
particolare dalla Procura militare di La Spezia e Padova, emergeva
che militari di tutte le armi in missione a Roma preferivano
alloggiare presso l'hotel Omissis vicino alla stazione Termini,
scelto sistematicamente, rispetto ad altri alberghi.
Le indagini
consentivano di appurare che l'hotel era uso rilasciare ricevute
fiscali per importi superiori a quelli effettivamente pagati dai
militari, che lucravano così la differenza rispetto a quanto
liquidato dall'amministrazione sulla base delle ricevute false.
Emergeva anche che l'hotel Omissis aveva predisposto un apposito
programma di contabilità sul personal computer per registrare la
"doppia contabilità". I fatti venivano appurati in modo
incontrovertibile tramite il sequestro dei dischetti dell'hotel
Omissis il cui titolare in sede di interrogatorio, in sede penale,
ammetteva l'esistenza della truffa e le modalità della sua
attuazione. Nei tabulati contabili dell'albergo risultava che al
sig. A. erano state rilasciate due ricevute riportanti all'incasso
(entrata) somme diverse da quelle conseguite dal militare
(rispettivamente 28.000 e 81.000 a fronte di 72.000 e 130.000
rimborsate effettivamente). Per gli stessi fatti in sede penale con
sentenza irrevocabile n.69 del 2 maggio 2001 la Corte militare
d'appello, dopo aver ritenuta provata la colpevolezza dell'A. per
il reato di truffa, dichiarava di non doversi procedere previa
concessione delle attenuanti, prevalenti sulle aggravanti
contestate perché il reato era estinto per prescrizione. Di qui
l'azione di danno del Procuratore Regionale (pari alla somma
indebitamente trattenuta dall'A.) e la sentenza di condanna.
Avverso la
sentenza de qua ha interposto appello l'A. che ha dedotto: - la
prescrizione dell'azione di responsabilità per essere stata
l'azione esercitata oltre i 5 anni dalla data dell'evento dannoso
(pagamento delle fatture in data 31.8.1993 e 1.9.1993 a fronte di
un invito notificato in data 1.4.2000 e la citazione notificata in
data 14.10.2000); - la mancanza di prove sulla colpevolezza dell'A.
che sarebbe avvalorata solo da indizi (tabulato dell'albergo e
scritturazioni contabili parallele) e non da prove certe sulla
responsabilità personale del militare, mai accertata in sede
penale; - mancanza di prova del danno erariale. Il Procuratore
Generale nelle sue conclusioni scritte ha chiesto il rigetto del
gravame. All'udienza dibattimentale del 31 ottobre 2003 le parti
hanno in buona sostanza illustrato gli scritti in atti.
Considerato
in diritto
L'appello è
parzialmente fondato; va infatti respinta l'eccezione preliminare
di merito di intervenuta prescrizione dell'azione ex art.345 c.p.c.
perché domanda nuova proposta per la prima volta in appello. Nel
merito invece l'appello è fondato per mancata prova del
comportamento illecito dell'A. come causativo del danno erariale
per cui è domanda attorea. L'unico prevalente ma decisivo elemento
infatti dal quale è stata desunta la sussistenza del detto
comportamento illecito di parte appellante è in effetti il
"tabulato contabile" dell'albergo, tabulato che, proprio in ragione
della vicenda penale che ha coinvolto il proprietario dell'Hotel
Omissis per fatturazioni false, non può assurgere a prova certa in
danno dell'A., della veridicità del contenuto in esso evidenziato
posta anzi la accertata non veridicità della contabilità ivi
contenuta.
Cosicché appare
del tutto inattendibile allo stato quanto ivi evidenziato tra le
somme "incassate" e le somme "emesse" e quindi sulle ivi
evidenziate differenze, poste invece come prova nella domanda
attrice di ivi affermata illecita percezione di denaro pubblico da
parte dell'A. da colpevole soprafatturazione del suo pernottamento
presso l'Hotel Omissis. A detto convincimento questo giudice
perviene per assenza di ogni documentata prova di resistenza alle
considerazioni sopra evidenziate, senza considerare che l'esiguità
della somma per cui è domanda attorea induce ragionevolmente a
ritenere assente un illecito comportamento dell'A. volto al fine di
lucrare una fittizia soprafatturazione di modestissima entità,
contro l'esposizione al rischio di chiamata in correità per il
reato di truffa o di chiamata per peculato in danno
dell'Amministrazione della Difesa. L'accoglimento dell'appello
comporta che nulla è dovuto per le spese di ambedue i gradi di
giudizio.
P.Q.M.
definitivamente
pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette, accoglie
nei termini di cui in motivazione l'appello di Marco A. avverso la
sentenza in epigrafe. Nulla per le spese di ambedue i gradi di
giudizio. |