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Ministero della Difesa

Corte dei conti - Sezioni riunite in sede giurisdizionale - sent. n. 10-2003-QM del 23 aprile 2003 - Pres. Coco - Rel. Schlitzer.

Giudizio di responsabilità - Danno all'immagine - Natura giuridica - Quantificazione del danno - Parametri - Importo della tangente - Valutazioni discrezionali del giudice.

Il danno all'immagine di una pubblica amministrazione non rientra nell'ambito di applicabilità dell'art. 2059 del codice civile ma è una delle fattispecie del danno esistenziale.
Lo stesso deve essere individuato nell'ambito dei danni non patrimoniali come danno - evento e non come danno - conseguenza. Ai fini della relativa quantificazione si può fare riferimento, oltre che alle spese di ripristino sostenute, posto che si dimostrino coerenti con lo scopo perseguito, anche, e sul medesimo presupposto, a quelle ancora da sostenere. In quest'ultimo caso, la valutazione equitativa, ex art. 1226 c.c., potrà fondarsi su prove anche presuntive od indiziarie. Tra di esse potranno collocarsi le "perdite assertivamente a carico dell'ente", posto che si riferiscano a conseguenze negative che, per dato di comune esperienza e conoscenza, siano riferibili al comportamento lesivo dell'immagine e dell'identità della pubblica amministrazione offesa.
Per quanto concerne la prova delle spese sostenute, in base ai principi generali, l'attore deve provare gli elementi di fatto addotti a sostegno della domanda ed il convenuto quelli portati a sostegno della eccezione paralizzatrice o riconvenzionale. Gli indizi da cui dedurre l'importo delle spese da assumere devono essere indicati nella domanda giudiziale, con l'avvertenza che l'indicazione dei parametri in base ai quali valutare il danno del quale si chiede il risarcimento è elemento essenziale ai fini della determinazione del quantum della domanda medesima.
Inoltre, per la quantificazione del danno sussiste la possibilità di ricorrere a parametri diversi da quelli desumibili dalle spese. Tra di essi non rientrano né la minore acquisizione di entrate assertivamente collegabile con i comportamenti censurati, né il danno da disservizio che è una delle possibili componenti della lesione che andrà, quindi, quantificata aliunde. Al contrario, le spese promozionali inserite in bilancio possono assumere, nell'ambito del criterio dell'id quod plerumque accidit, valore di prova presuntiva od indiziaria.
In particolare, l'importo della tangente non può fondare una valida automatica parametrazione per la quantificazione del danno, ma può concorrervi, unitamente ad altri elementi propri della fattispecie, quali ad esempio il ruolo del percettore all'interno dell'apparato pubblico. Anche i fattori soggettivi possono contribuire a quantificare la lesione prodotta. In questo senso, le ipotesi di cui all'art. 133 c.p. non operano sulla quantificazione ma sulla riduzione del danno previamente quantificato.
Infine, una volta accolta la nozione di danno esistenziale o, comunque, per la valutazione del danno non patrimoniale i parametri che devono essere impiegati derivano dalle valutazioni discrezionali, congruamente motivate, di ciascun giudice (1).