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Il danno all'immagine di una pubblica amministrazione non
rientra nell'ambito di applicabilità dell'art. 2059 del codice
civile ma è una delle fattispecie del danno esistenziale.
Lo stesso deve essere individuato nell'ambito dei danni non
patrimoniali come danno - evento e non come danno - conseguenza. Ai
fini della relativa quantificazione si può fare riferimento, oltre
che alle spese di ripristino sostenute, posto che si dimostrino
coerenti con lo scopo perseguito, anche, e sul medesimo
presupposto, a quelle ancora da sostenere. In quest'ultimo caso, la
valutazione equitativa, ex art. 1226 c.c., potrà fondarsi su prove
anche presuntive od indiziarie. Tra di esse potranno collocarsi le
"perdite assertivamente a carico dell'ente", posto che si
riferiscano a conseguenze negative che, per dato di comune
esperienza e conoscenza, siano riferibili al comportamento lesivo
dell'immagine e dell'identità della pubblica amministrazione
offesa.
Per quanto concerne la prova delle spese sostenute, in base ai
principi generali, l'attore deve provare gli elementi di fatto
addotti a sostegno della domanda ed il convenuto quelli portati a
sostegno della eccezione paralizzatrice o riconvenzionale. Gli
indizi da cui dedurre l'importo delle spese da assumere devono
essere indicati nella domanda giudiziale, con l'avvertenza che
l'indicazione dei parametri in base ai quali valutare il danno del
quale si chiede il risarcimento è elemento essenziale ai fini della
determinazione del quantum della domanda medesima.
Inoltre, per la quantificazione del danno sussiste la possibilità
di ricorrere a parametri diversi da quelli desumibili dalle spese.
Tra di essi non rientrano né la minore acquisizione di entrate
assertivamente collegabile con i comportamenti censurati, né il
danno da disservizio che è una delle possibili componenti della
lesione che andrà, quindi, quantificata aliunde. Al contrario, le
spese promozionali inserite in bilancio possono assumere,
nell'ambito del criterio dell'id quod plerumque accidit, valore di
prova presuntiva od indiziaria.
In particolare, l'importo della tangente non può fondare una valida
automatica parametrazione per la quantificazione del danno, ma può
concorrervi, unitamente ad altri elementi propri della fattispecie,
quali ad esempio il ruolo del percettore all'interno dell'apparato
pubblico. Anche i fattori soggettivi possono contribuire a
quantificare la lesione prodotta. In questo senso, le ipotesi di
cui all'art. 133 c.p. non operano sulla quantificazione ma sulla
riduzione del danno previamente quantificato.
Infine, una volta accolta la nozione di danno esistenziale o,
comunque, per la valutazione del danno non patrimoniale i parametri
che devono essere impiegati derivano dalle valutazioni
discrezionali, congruamente motivate, di ciascun giudice
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