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1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle
banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti;
qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o
insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata
opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo
intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i
pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di
marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul
margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando
si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz'ora
dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai
pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri
abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di
marciare su unica fila.
2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi
degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei
sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento
metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare
la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione
necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per
altri.
3. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le
intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi
al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche
se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.
4. È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata,
salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo
sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti
pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri
pedoni.
5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in
zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la
precedenza ai conducenti.
6. È vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale
passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta
alle fermate.
7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche
se asservite da motore, con le limitazioni di cui all'articolo 46,
possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni,
secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade
ai sensi degli articoli 6 e 7 (1046).
8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri
acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle
strade.
9. È vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e
manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai
pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di
andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri
utenti.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 24 a euro 94 (1047) (1048).
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(1046) Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 8, L. 29
luglio 2010, n. 120.
(1047) Con D.M. 22 dicembre 2010 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2010,
n. 305) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis
del presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione
nella misura sopra riportata, a decorrere dal 1° gennaio 2011.
(1048) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre
1993, dall'art. 100, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff.
15 settembre 1993, n. 217, S.O.). |