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1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza
dell'uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto
non costituisca più grave reato:
a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 500 a euro 2.000 (993), qualora sia stato accertato un valore
corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non
superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da tre a sei mesi (994);
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei
mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un
tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per
litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida da sei mesi ad un anno (995);
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei
mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore
corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per
litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona
estranea al reato, la durata della sospensione della patente di
guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai
sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva
nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione
della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la
sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca
del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il
veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del
sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter
(996) (997) (998).
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un
incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente
articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è
disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta
giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea
all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente
stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso
alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo
quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del
comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre
revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta
salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222 (999).
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente
articolo è il tribunale in composizione monocratica (1000).
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di
cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione
della pena su richiesta delle parti (1001).
2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi
del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra
persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato
dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in
consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali
garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto
sono interamente a carico del trasgressore (1002).
2-sexies. L'ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo
alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle
ore 7 (1003).
2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con
l'aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena
si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento
conseguente alla predetta aggravante (1004).
2-octies. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda
irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente
l'aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il
Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del
decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni
(1005).
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di
sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di
Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi l e 2, secondo le
direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della
riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica,
possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non
invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno
dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si
abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo
si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante
dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui
all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più
vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare
l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal
regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti
alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene
effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui
all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di
base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le
strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la
relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni
accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in
base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione
di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa,
a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti,
al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali
provvedimenti di competenza. Si applicano le disposizioni del comma
5-bis dell'articolo 187 (1006) (1007).
6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un
valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5
grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di
ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma
2.
7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di
rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è
punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per
il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo
con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera
c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla
violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione
della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a
visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è
commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il
medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa
accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI (1008) (1009) (1010).
8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione
della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che
il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo
119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni.
Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine
fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione
della patente di guida fino all'esito della visita medica
(1011).
9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un
valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi
per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai
commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la
sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui
al comma 8 (1012) (1013) (1014).
9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del
presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere
sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è
opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di
pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente
nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della
collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della
sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni,
le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza
sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta
alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice
incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di
cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di
verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto
legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una
durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e
della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad
un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento
positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova
udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà
della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca
del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione.
Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha
emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione
degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica
utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a
richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di
cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto
dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione,
dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella
sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della
patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può
sostituire la pena per non più di una volta (1015).
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(992) Articolo prima modificato dall'art. 6, L. 30 marzo 2001,
n. 125 e dall'art. 13, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 e poi così
sostituito dall'art. 5, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, come
modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art.
4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. Vedi, anche, il comma 1 dell'art.
57, L. 29 luglio 2010, n. 120.
(993) La presente sanzione è esclusa dall'adeguamento previsto
dal D.M. 22 dicembre 2010 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2010, n. 305), ai
sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, dello stesso
decreto.
(994) Lettera così modificata dal n. 1) della lettera a) del
comma 1 dell'art. 33, L. 29 luglio 2010, n. 120, a decorrere dal 30
luglio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 4 del citato art.
33.
(995) Lettera così modificata dalla lettera a) del comma 1
dell'art. 4, D.L. 23 maggio 2008, n. 92.
(996) Lettera così modificata prima dalla lettera b) del comma 1
dell'art. 4, D.L. 23 maggio 2008, n. 92 come modificato dalla
relativa legge di conversione, poi dal comma 45 dell'art. 3, L. 15
luglio 2009, n. 94 e, infine, dal n. 2) della lettera a) del comma
1 dell'art. 33, L. 29 luglio 2010, n. 120, a decorrere dal 30
luglio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 4 del citato art.
33. La Corte costituzionale, con sentenza 26 maggio-4 giugno 2010,
n. 196 (Gazz. Uff. 9 giugno 2010, n. 23 - Prima serie speciale),
aveva dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità della presente
lettera nel testo previgente, limitatamente alle parole «ai sensi
dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale».
(997) Gli attuali commi da 2 a 2-quater così sostituiscono
l'originario comma 2, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, D.L.
3 agosto 2007, n. 117, come modificato dalla relativa legge di
conversione.
(998) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-13 marzo 2008,
n. 54 (Gazz. Uff. 19 marzo 2008, n. 13, 1ª Serie speciale), ha
dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 186, comma 2, e 187, comma
7, come sostituiti dall'art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n.
151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n.
214, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della
Costituzione. La stessa Corte, con successiva sentenza 22-30 aprile
2009, n. 125 (Gazz. Uff. 13 maggio 2009, n. 19, 1ª Serie speciale),
ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 2, come sostituito
dall'art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in
riferimento all'articolo 3 della Costituzione. La stessa Corte, con
altra ordinanza 23-27 febbraio 2009, n. 57 (Gazz. Uff. 4 marzo
2009, n. 9, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 186, commi 2 e 7,
nel testo sostituito, rispettivamente, dalle lettere a) e c) del
comma 1 dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117,
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2
ottobre 2007, n. 160, questioni sollevate in riferimento agli
articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. La Corte
costituzionale, con altra ordinanza 7 - 21 luglio 2010, n. 260
(Gazz. Uff. 28 luglio 2010, n. 30, 1ª Serie speciale), ha
dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 2, sollevata in
riferimento agli articoli 1, 3, 4 e 97 della Costituzione.
(999) Gli attuali commi da 2 a 2-quater sostituiscono
l'originario comma 2, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, D.L.
3 agosto 2007, n. 117. Successivamente il presente comma è stato
così sostituito dalla lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 4, D.L.
23 maggio 2008, n. 92, aggiunta dalla relativa legge di
conversione, e dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 33, L. 29
luglio 2010, n. 120, a decorrere dal 30 luglio 2010 ai sensi di
quanto disposto dal comma 4 del citato art. 33.
(1000) Gli attuali commi da 2 a 2-quater così sostituiscono
l'originario comma 2, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, D.L.
3 agosto 2007, n. 117.
(1001) Gli attuali commi da 2 a 2-quater così sostituiscono
l'originario comma 2, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, D.L.
3 agosto 2007, n. 117.
(1002) Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 4,
D.L. 23 maggio 2008, n. 92.
(1003) Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 55 dell'art. 3,
L. 15 luglio 2009, n. 94.
(1004) Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 55 dell'art. 3,
L. 15 luglio 2009, n. 94.
(1005) Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 55 dell'art. 3,
L. 15 luglio 2009, n. 94.
(1006) Comma così modificato prima dall'art. 5, D.L. 3 agosto
2007, n. 117 e poi dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 33, L. 29
luglio 2010, n. 120, a decorrere dal 30 luglio 2010 ai sensi di
quanto disposto dal comma 4 del citato art. 33.
(1007) La Corte costituzionale, con ordinanza 4-18 giugno 2003,
n. 215 (Gazz. Uff. 25 giugno 2003, n. 25, 1ª Serie speciale), ha
dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 186, comma 5, e 218, comma
5, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione,
sollevate dal giudice di pace di Osimo, con le ordinanze in
epigrafe.
(1008) Comma prima sostituito dall'art. 5, D.L. 3 agosto 2007,
n. 117, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi
così modificato dalle lettere d), e) ed f) del comma 1 dell'art. 4,
D.L. 23 maggio 2008, n. 92, come modificato dalla relativa legge di
conversione. Vedi, anche, l'art. 7 del citato D.L. n. 117 del
2007.
(1009) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-18 febbraio
2009, n. 50 (Gazz. Uff. 25 febbraio 2009, n. 8, 1ª Serie speciale),
ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 7, come sostituito
dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito,
con modificazioni, in legge 2 ottobre 2007, n. 160 sollevata in
riferimento all'art. 3 della Costituzione. La stessa Corte, con
successiva ordinanza 22-26 giugno 2009, n. 187 (Gazz. Uff. 1 luglio
2009, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 186, comma 7, come sostituito dall'art. 5 del
decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, sollevata in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
(1010) La Corte costituzionale, con ordinanza 23-27 febbraio
2009, n. 57 (Gazz. Uff. 4 marzo 2009, n. 9, 1ª Serie speciale), ha
dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 186, commi 2 e 7, nel testo sostituito, rispettivamente,
dalle lettere a) e c) del comma 1 dall'art. 5 del decreto-legge 3
agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, della legge 2 ottobre 2007, n. 160, questioni sollevate in
riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della
Costituzione.
(1011) Comma così modificato dall'art. 5, D.L. 3 agosto 2007, n.
117.
(1012) Comma così sostituito dall'art. 5, D.L. 3 agosto 2007, n.
117
(1013) La Corte costituzionale, con sentenza 30 maggio-12
giugno 1996, n. 194 (Gazz. Uff. 19 giugno 1996, n. 25, Serie
speciale), ha dichiarato inoltre la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 186, quarto e
sesto comma; 187, quarto comma; 223, terzo comma, e 224, primo
comma, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 97 e 102
della Costituzione.
(1014) La Corte costituzionale, con ordinanza 4 - 19 novembre
2002, n. 461 (Gazz. Uff. 27 novembre 2002, n. 47, serie speciale),
ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 186 sollevata in
riferimento agli articoli 24, secondo comma, e 111, secondo comma,
della Costituzione. La Corte costituzionale, con ordinanza 16-19
aprile 2007, n. 133 (Gazz. Uff. 26 aprile 2007, Ediz. Str., 1ª
Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, come
sostituito dall'art. 5 del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214,
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione. La
Corte costituzionale, con ordinanza 19-23 novembre 2007, n. 396
(Gazz. Uff. 28 novembre 2007, n. 46, 1ª Serie speciale), ha
dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 186, come sostituito dall'art.
5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in
riferimento all'art. 3 della Costituzione. La Corte costituzionale,
con ordinanza 9-18 giugno 2008, n. 217 (Gazz. Uff. 25 giugno 2008,
n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 186, così come modificato dall'art. 5 del decreto-legge
27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge
1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli articoli 3 e
25 della Costituzione.
(1015) Comma aggiunto dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 33,
L. 29 luglio 2010, n. 120, a decorrere dal 30 luglio 2010 ai sensi
di quanto disposto dal comma 4 del citato art.
33. |