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Ministero della Difesa

Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida

Nuovo codice della strada

Art. 173

1. Il titolare di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente o del certificato stessi, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida (907).

2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani (908).

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 76 a euro 306 (909) (910).

3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 152 a euro 608. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio (911) (912).


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(907) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 29, L. 29 luglio 2010, n. 120, a decorrere dal 30 luglio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 2 del citato art. 29.

(908) Comma così modificato dall'art. 2, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(909) Gli attuali commi 3 e 3-bis così sostituiscono l'originario comma 3, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, D.L. 3 agosto 2007, n. 117. Precedentemente il comme era stato modificato dall'art. 3, comma 13, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.

(910) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 90, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). Con D.M. 22 dicembre 2010 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2010, n. 305) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata, a decorrere dal 1° gennaio 2011.

(911) Gli attuali commi 3 e 3-bis così sostituiscono l'originario comma 3, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, D.L. 3 agosto 2007, n. 117.

(912) Con D.M. 22 dicembre 2010 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2010, n. 305) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata, a decorrere dal 1° gennaio 2011.